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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, del d.l. n. 98/2011, nella parte in cui estendeva retroattivamente ai crediti già ammessi al passivo il privilegio generale mobiliare per le sanzioni tributarie. La norma violava i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento tra creditori.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 98/2011 aveva modificato l’art. 2752 c.c. estendendo il privilegio generale mobiliare dello Stato anche alle «sanzioni» relative a imposte dirette, con disposizione retroattiva che si osservava anche per i crediti sorti anteriormente. In una procedura fallimentare, Equitalia aveva chiesto di ricollocare al privilegio un credito per sanzioni tributarie già ammesso al chirografo. Il giudice delegato aveva sollevato questione di incostituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice delegato del Tribunale fallimentare di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2752, comma 1, c.c. in combinato disposto con l’art. 23, commi 37 e 40, del d.l. n. 98/2011, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost. e all’art. 6 CEDU, per irragionevole retroattività del privilegio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40 del d.l. n. 98/2011, «nei sensi di cui in motivazione». La clausola di retroattività — che imponeva di applicare il nuovo privilegio anche ai crediti già sorti e ammessi al passivo in chirografo — violava il principio di ragionevolezza e la parità di trattamento tra creditori.
Il principio
L’estensione retroattiva di un privilegio su crediti già ammessi al passivo fallimentare lede il principio di uguaglianza e ragionevolezza: i creditori chirografari che avevano già fatto affidamento sulla graduazione del passivo subiscono una modifica ingiustificata della loro posizione. La retroattività delle norme sul privilegio è costituzionalmente ammissibile solo entro limiti rigorosi.
Domande e risposte
Cos’è il privilegio generale mobiliare?
È una causa di prelazione che consente allo Stato (o ad altri creditori privilegiati) di essere soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori chirografari nel riparto delle somme ricavate dai beni mobili del debitore (o della massa fallimentare).
Perché l’estensione retroattiva del privilegio alle sanzioni era irragionevole?
Perché i creditori chirografari avevano già fatto affidamento sulla graduazione del passivo stabilita dall’udienza di verifica. Modificare retroattivamente la posizione di un creditore — elevandolo dal chirografo al privilegio — altera in modo ingiustificato gli equilibri dell’intera procedura fallimentare.
Il privilegio per sanzioni tributarie è stato definitivamente eliminato?
No. La sentenza ha colpito solo la clausola di retroattività (comma 37, ultimo periodo, e comma 40). Il privilegio per sanzioni tributarie introdotto dal comma 37 nel corpo dell’art. 2752 c.c. vale per i crediti sorti dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla retroattività del privilegio
- Art. 117 della Costituzione — Obbligo di rispetto della CEDU (art. 6 sul giusto processo)
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