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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Oristano sull’art. 20 della legge regionale sarda n. 21/2011, che escludeva rilevanza urbanistica ed edilizia alla collocazione di case mobili nei campeggi. L’inammissibilità deriva da vizi dell’ordinanza di rimessione, tra cui la motivazione contraddittoria e la carenza di descrizione del fatto.

Di cosa si tratta

Un imputato era accusato di lottizzazione abusiva per aver installato, all’interno di un campeggio regolarmente autorizzato, 26 unità abitative prefabbricate (case mobili) collegate alle reti idrica, elettrica e fognaria. La legge regionale sarda del 2011 aveva stabilito che gli allestimenti mobili di pernottamento nei campeggi autorizzati (incluse le case mobili) non costituissero attività rilevante ai fini urbanistici ed edilizi, a condizione che conservassero i meccanismi di rotazione e non avessero collegamenti permanenti al terreno.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Oristano ha sollevato questione sull’art. 20 della legge reg. Sardegna n. 21/2011, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonché all’art. 3, primo comma, dello statuto speciale sardo, sostenendo che la norma regionale invadesse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, riducendo l’ambito del reato di lottizzazione abusiva.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per plurimi vizi dell’ordinanza di rimessione: motivazione solo per relationem sulla non manifesta infondatezza, difetto di descrizione del fatto di causa, prospettazione in forma ancipite e perplessa, e contraddittorietà intrinseca dell’ordinanza stessa.

Il principio

Il giudice rimettente deve fornire una motivazione autonoma e non contraddittoria sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. La motivazione per relationem e la descrizione lacunosa del fatto di causa determinano l’inammissibilità della questione senza che la Corte possa entrare nel merito della compatibilità della norma regionale con la competenza penale statale.

Domande e risposte

Le Regioni possono escludere rilevanza penale a comportamenti vietati dalla legge statale?

No, in linea di principio. La competenza in materia di ordinamento penale è riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La questione di merito però non è stata decisa in questa pronuncia.

Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

Perché l’ordinanza di rimessione presentava vizi talmente gravi (motivazione carente, fatto non descritto, contraddittorietà) da impedire qualsiasi scrutinio nel merito, rendendo la questione manifestamente inammissibile.

Una casa mobile in un campeggio può essere considerate opera abusiva?

Secondo la giurisprudenza richiamata dal rimettente, se l’installazione è permanente e non temporanea, e se comporta opere di urbanizzazione primaria, essa può integrare una trasformazione urbanistica soggetta a permesso di costruire, indipendentemente dall’amovibilità del manufatto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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