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La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sull’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980, che escludeva i supplenti scolastici dagli scatti biennali di stipendio. L’inammissibilità riguarda il confronto con i docenti non di ruolo a tempo indeterminato; la non fondatezza riguarda il confronto con i docenti di religione.
Di cosa si tratta
Due lavoratrici della scuola, assunte con contratti a tempo determinato (supplenze annuali) per circa nove anni ciascuna, avevano chiesto il riconoscimento degli scatti biennali di stipendio. Il Tribunale di Pisa aveva accolto la domanda, ma nel giudizio d’appello la Corte d’appello di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980, che escludeva i supplenti da qualsiasi aumento biennale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione sull’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980, in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost. (questi ultimi due in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE), sia per il diverso trattamento rispetto ai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, sia per quello rispetto ai docenti di religione.
La decisione della Corte
La Corte: 1) dichiara inammissibile la questione con riguardo al tertium comparationis dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato (figura soppressa e non più vigente nell’ordinamento, sopravvissuta solo per richiamo contrattuale); 2) dichiara non fondata la questione con riguardo al diverso trattamento rispetto ai docenti di religione, in quanto la distinzione storica era giustificata dall’impossibilità originaria per tali docenti di essere immessi in ruolo, ragione venuta meno solo nel 2003.
Il principio
La diversità di trattamento tra supplenti e docenti di religione quanto agli scatti biennali non viola il principio di uguaglianza, in quanto trova giustificazione nella peculiare storia normativa della categoria dei docenti di religione, rimasti a lungo esclusi dalla possibilità di accesso al ruolo.
Domande e risposte
I supplenti scolastici hanno diritto agli scatti biennali di stipendio?
No, in base all’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980. La Corte, in questa pronuncia, non ha dichiarato quella esclusione incostituzionale nei termini prospettati dalla Corte d’appello.
Perché la questione è inammissibile per il confronto con i docenti non di ruolo?
Perché la figura dei docenti incaricati a tempo indeterminato è stata soppressa nel 1982 e sopravvive solo per richiamo contrattuale: non è un tertium comparationis idoneo per un giudizio di eguaglianza.
Cosa accade ai docenti di religione supplenti dopo questa sentenza?
Mantengono il beneficio degli scatti biennali previsto dal sesto comma dell’art. 53. La Corte ha confermato che tale trattamento differenziato non è incostituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro principale della questione.
- Art. 36 della Costituzione — Diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente, invocato come parametro.
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