212 articoli · testo su Normattiva aggiornato al 29/12/2022
La legge fallimentare è il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942. Il decreto ne ha fissato l’esecuzione a partire dal 21 aprile 1942.
È divisa in sette Titoli: disposizioni generali; il fallimento, dalla dichiarazione agli organi della procedura, dagli effetti sui creditori e sui contratti fino alla liquidazione dell’attivo, alla chiusura e all’esdebitazione; il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione; l’amministrazione controllata, Titolo abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; la liquidazione coatta amministrativa; le disposizioni penali, con la bancarotta; le disposizioni transitorie.
Dal 15 luglio 2022 è in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Per il suo art. 390 i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima di quella data e le procedure di fallimento allora pendenti sono definiti secondo le disposizioni del R.D. 267/1942: per queste la legge fallimentare si applica ancora.
Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva: apri un Titolo per vedere Capi, Sezioni e articoli. Ogni numero porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro; gli articoli abrogati sono segnalati.
Ultime modifiche · Normattiva aggiornata al 29/12/2022
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. 29/12/2022): intervenendo sull’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, modifica di conseguenza l’art. 33, comma 5, l’art. 119, comma 1, l’art. 182, comma 6, e l’ultimo comma dell’art. 186-bis.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. 17/10/2022): modifica l’art. 33, comma 5, l’art. 119, comma 1, e l’art. 182, comma 6, e aggiunge un comma in fine all’art. 186-bis.
D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (G.U. 24/08/2021), convertito dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147: modifica gli articoli 180, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies, 186-bis e 236 e introduce gli articoli 182-octies, 182-novies e 182-decies.
Indice degli articoli
Partizione ufficiale secondo Normattiva. 212 articoli su 301 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.
Capo IIIDisposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa
È il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che disciplina il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione controllata (poi abrogata) e la liquidazione coatta amministrativa, oltre ai reati fallimentari come la bancarotta.
La legge fallimentare è ancora in vigore?
Dal 15 luglio 2022 si applica il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 389). Per l’art. 390 del Codice, però, i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima di quella data e le procedure di fallimento pendenti si definiscono ancora secondo il R.D. 267/1942.
Dove si trova la bancarotta nella legge fallimentare?
Nel Titolo VI, «Disposizioni penali». Il Capo I riguarda i reati commessi dal fallito: l’art. 216 è la bancarotta fraudolenta, l’art. 217 la bancarotta semplice. Il Capo II (articoli da 223 a 235) riguarda i reati commessi da persone diverse dal fallito.
Qual è l’ultima modifica alla legge fallimentare?
All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto quello pubblicato il 29 dicembre 2022: la legge 29 dicembre 2022, n. 197, che intervenendo sul D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 modifica gli articoli 33, 119, 182 e 186-bis.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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