Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Saluzzo sugli artt. 6 e 8 della legge fallimentare (r.d. 267/1942), nella parte in cui consentono la dichiarazione di fallimento d’ufficio. Il rimettente censurava la violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost. (giusto processo), ma la questione non era correttamente formulata rispetto alla fattispecie concreta.
Di cosa si tratta
La legge fallimentare del 1942 prevedeva che il fallimento potesse essere dichiarato dal tribunale anche d’ufficio (art. 6) e che il giudice civile dovesse riferire al tribunale fallimentare dell’insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile (art. 8). Il Tribunale di Saluzzo riteneva che ciò violasse il principio del giusto processo, poiché il tribunale agiva insieme come «accusa» e come giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Saluzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all’espressione «oppure d’ufficio», e 8 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consentono la dichiarazione di fallimento d’ufficio e l’obbligo di relazione del giudice civile al tribunale fallimentare.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il procedimento nel quale era stata sollevata la questione non vedeva la dichiarazione di fallimento d’ufficio, ma un procedimento prefallimentare avviato su relazione del giudice civile ai sensi dell’art. 8. Il rimettente non aveva dimostrato in modo adeguato la rilevanza della questione relativa all’art. 6 nel procedimento concreto.
Il principio
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere dimostrata concretamente dal rimettente: non è sufficiente sollevare in astratto dubbi su una norma se il giudizio principale non dipende effettivamente dall’applicazione di quella specifica disposizione.
Domande e risposte
Cosa significa dichiarare il fallimento «d’ufficio»?
Significa che il tribunale, venuto a conoscenza dello stato di insolvenza di un imprenditore nel corso di un giudizio civile, può avviare la procedura fallimentare di propria iniziativa, senza che vi sia istanza del creditore, del debitore o del pubblico ministero.
Qual era la preoccupazione costituzionale del rimettente?
Il Tribunale di Saluzzo riteneva che il sistema della dichiarazione d’ufficio violasse il principio nulla jurisdictio sine actione e la terzietà del giudice, poiché lo stesso organo che avvia la procedura è poi chiamato a decidere sul fallimento, in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost.
La legge fallimentare del 1942 è stata poi riformata su questo punto?
Sì: il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha successivamente eliminato la dichiarazione di fallimento d’ufficio, prevedendo che il fallimento possa essere dichiarato solo su istanza del debitore, di uno o più creditori o del pubblico ministero.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e terzietà del giudice, parametro del giudizio
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