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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Saluzzo sugli artt. 6 e 8 della legge fallimentare (r.d. 267/1942), nella parte in cui consentono la dichiarazione di fallimento d’ufficio. Il rimettente censurava la violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost. (giusto processo), ma la questione non era correttamente formulata rispetto alla fattispecie concreta.

Di cosa si tratta

La legge fallimentare del 1942 prevedeva che il fallimento potesse essere dichiarato dal tribunale anche d’ufficio (art. 6) e che il giudice civile dovesse riferire al tribunale fallimentare dell’insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile (art. 8). Il Tribunale di Saluzzo riteneva che ciò violasse il principio del giusto processo, poiché il tribunale agiva insieme come «accusa» e come giudice.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Saluzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all’espressione «oppure d’ufficio», e 8 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consentono la dichiarazione di fallimento d’ufficio e l’obbligo di relazione del giudice civile al tribunale fallimentare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il procedimento nel quale era stata sollevata la questione non vedeva la dichiarazione di fallimento d’ufficio, ma un procedimento prefallimentare avviato su relazione del giudice civile ai sensi dell’art. 8. Il rimettente non aveva dimostrato in modo adeguato la rilevanza della questione relativa all’art. 6 nel procedimento concreto.

Il principio

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere dimostrata concretamente dal rimettente: non è sufficiente sollevare in astratto dubbi su una norma se il giudizio principale non dipende effettivamente dall’applicazione di quella specifica disposizione.

Domande e risposte

Cosa significa dichiarare il fallimento «d’ufficio»?

Significa che il tribunale, venuto a conoscenza dello stato di insolvenza di un imprenditore nel corso di un giudizio civile, può avviare la procedura fallimentare di propria iniziativa, senza che vi sia istanza del creditore, del debitore o del pubblico ministero.

Qual era la preoccupazione costituzionale del rimettente?

Il Tribunale di Saluzzo riteneva che il sistema della dichiarazione d’ufficio violasse il principio nulla jurisdictio sine actione e la terzietà del giudice, poiché lo stesso organo che avvia la procedura è poi chiamato a decidere sul fallimento, in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost.

La legge fallimentare del 1942 è stata poi riformata su questo punto?

Sì: il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha successivamente eliminato la dichiarazione di fallimento d’ufficio, prevedendo che il fallimento possa essere dichiarato solo su istanza del debitore, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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