Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Tribunale di Parma. La norma, che non consente al laureato in giurisprudenza non avvocato di difendersi personalmente quando il suo interesse confligge con quello della categoria forense, non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio civile promosso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parma contro una società che gestiva un servizio telefonico di consulenza legale («Avvocato in linea»), uno dei laureati in giurisprudenza convenuti non si era costituito con il ministero di un difensore e aveva eccepito l’illegittimità dell’art. 82 c.p.c. nella parte in cui non consente la difesa personale al laureato in giurisprudenza portatore di un interesse in conflitto con quello della categoria degli avvocati.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 82, secondo e terzo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente al laureato in giurisprudenza privo del titolo di avvocato di difendersi personalmente nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell’intera categoria forense.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il legislatore può legittimamente riservare la difesa tecnica agli avvocati, e la posizione del laureato in giurisprudenza non iscritto all’albo non è paragonabile a quella dell’avvocato che si difende personalmente: tra le due categorie sussistono differenze giuridicamente rilevanti tali da escludere la violazione dell’art. 3 Cost.
Il principio
L’obbligo di farsi assistere da un difensore abilitato non viola il principio di uguaglianza anche quando la parte è un laureato in giurisprudenza in conflitto di interessi con la categoria degli avvocati: il possesso della laurea in giurisprudenza non equivale al titolo professionale di avvocato, e le due posizioni non sono comparabili ai fini dell’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Un laureato in giurisprudenza può mai difendersi personalmente in giudizio?
In linea generale no, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (ad es. nelle controversie di valore molto modesto davanti al giudice di pace). L’art. 82 c.p.c. richiede il patrocinio di un avvocato. Solo l’avvocato iscritto all’albo può difendersi personalmente nelle cause che lo riguardano.
Perché il conflitto di interessi con la categoria forense non basta a giustificare un’eccezione?
La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa di richiedere comunque la difesa tecnica sia razionale: tutela il corretto svolgimento del processo e non può essere superata dal solo fatto del conflitto di interessi, che rimane una situazione soggettiva non idonea a derogare a una regola processuale di ordine generale.
Cosa prevede esattamente l’art. 82 c.p.c.?
L’art. 82 c.p.c. stabilisce che davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente. Solo in casi tassativamente previsti dalla legge la parte può stare in giudizio personalmente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro della questione
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