Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Genova sull’art. 33 del d.P.R. 642/1972 (imposta di bollo), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. La norma era già stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte con sentenza n. 406/1993, e la questione non teneva conto di quell’intervento.

Di cosa si tratta

L’art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, disciplina il procedimento per ottenere il rimborso dell’imposta di bollo indebitamente versata. La norma prevedeva che, prima di adire il giudice ordinario, il contribuente dovesse esperire il ricorso gerarchico al Ministero delle finanze. La Corte d’appello di Genova dubitava della sua legittimità costituzionale, ignorando che la Corte aveva già dichiarato illegittima quella parte della norma con sentenza n. 406 del 1993.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di appello di Genova, I sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui condiziona l’accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria in materia di rimborsi d’imposta al previo esperimento del ricorso gerarchico.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La sentenza n. 406 del 1993 aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 33 del d.P.R. n. 642/1972 nella parte in cui non prevedeva, in materia di rimborsi d’imposta, la esperibilità dell’azione giudiziaria ordinaria senza il previo ricorso gerarchico. Il rimettente non aveva tenuto conto di tale pronuncia, rendendo la questione priva di oggetto attuale.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non considera una precedente pronuncia della Corte che ha già inciso sulla norma censurata, rendendo la questione priva di oggetto o comunque non correttamente formulata rispetto al testo normativo vigente.

Domande e risposte

Cos’è il ricorso gerarchico in materia fiscale?

È un rimedio amministrativo con cui il contribuente si rivolge all’autorità gerarchicamente superiore (nel caso: il Ministero delle finanze) contestando un atto dell’ufficio inferiore. La sua obbligatorietà prima di agire in giudizio veniva contestata come limitazione del diritto di difesa.

Cosa aveva già deciso la Corte nel 1993 sulla stessa norma?

Con sentenza n. 406/1993 la Corte aveva dichiarato illegittimo l’art. 33 d.P.R. 642/1972 nella parte in cui non consentiva al contribuente di agire direttamente in giudizio per ottenere il rimborso dell’imposta di bollo, senza dover prima esperire il ricorso gerarchico.

Perché la questione del 2002 è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice rimettente chiedeva alla Corte di pronunciarsi su una norma che era già stata parzialmente espunta dall’ordinamento con una sentenza di accoglimento del 1993. Non aveva quindi correttamente individuato il testo normativo vigente da impugnare.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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