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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 12 L. Fall. – Morte del fallito
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
Se l’imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario.
Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante.
In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.
Nel caso previsto dall’ art. 528 del codice civile , la procedura prosegue in confronto del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto dall’ art. 641 del codice civile nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’art. 642 dello stesso codice.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.