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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 9-ter L. Fall. – Conflitto positivo di competenza
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’ articolo 45 del codice di procedura civile , dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo.
Si applica l’articolo 9-bis, in quanto compatibile.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.