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Revocatoria fallimentare: casi pratici art. 67 L.Fall. (R.D. 267/1942)

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 67 L.Fall. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 è stata per ottant’anni la norma cardine della revocatoria fallimentare: lo strumento con cui il curatore poteva «tirare indietro» nella massa attiva del fallimento gli atti dispositivi compiuti dall’imprenditore nei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, quando questi atti avevano impoverito il patrimonio a danno dei creditori. La logica era semplice ma molto incisiva: nel periodo di crisi, l’imprenditore tende a «salvare il salvabile» (regala beni ai familiari, paga prima gli amici, costituisce garanzie per debiti vecchi), e il diritto fallimentare reagisce permettendo al curatore di riportare quei valori a vantaggio di tutti i creditori concorrenti.

Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), l’art. 67 L.Fall. è stato abrogato insieme all’intera legge fallimentare. La disciplina della revocatoria è stata riprodotta, con limitati ritocchi, nell’art. 166 CCII. Eppure la norma del 1942 continua a rilevare in concreto: tutte le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 restano regolate dalla vecchia legge fallimentare, e in tribunale ci sono ancora migliaia di giudizi di revocatoria pendenti basati sull’art. 67 L.Fall. Questa guida raccoglie cinque casi pratici ricorrenti per capire come funzionava la revocatoria e come funziona oggi nel CCII.

Quadro normativo e abrogazione

L’art. 67 L.Fall. distingueva due grandi famiglie di atti:

  • Atti a titolo gratuito (donazioni, rinunce, costituzioni di trust senza corrispettivo): revocabili sempre se compiuti nei due anni anteriori al fallimento (art. 64 L.Fall. in stretto collegamento sistematico con l’art. 67).
  • Atti a titolo oneroso: revocabili in un periodo sospetto più breve di un anno (per gli atti «anomali»: cessioni a prezzo squilibrato, pagamenti con mezzi non normali, garanzie costituite contestualmente al credito) o di sei mesi (per gli atti «normali» ma fatti a chi conosceva lo stato d’insolvenza).

La grande differenza tra le due categorie sta nell’onere della prova: per gli atti anomali, la conoscenza dello stato d’insolvenza si presume e tocca al terzo dimostrare di averla ignorata; per gli atti normali, è il curatore a dover provare che il terzo sapeva. L’art. 166 CCII conferma questo impianto, aggiornando solo qualche termine e introducendo esenzioni più ampie a favore di chi ha sostenuto il debitore in piani di risanamento omologati.

Cinque casi pratici di revocatoria

1) La donazione al figlio diciotto mesi prima del fallimento

L’imprenditore individuale Mario, titolare di un’officina meccanica in crisi, dona al figlio un appartamento di sua proprietà del valore di 180.000 euro. Diciotto mesi dopo la donazione, il tribunale dichiara il fallimento dell’officina. Il curatore esamina i registri immobiliari e scopre la donazione. Si tratta di un atto a titolo gratuito, fatto nel biennio anteriore al fallimento: il curatore promuove l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 64 L.Fall. (atti a titolo gratuito) richiamato dall’art. 67. Mario e il figlio non possono sottrarsi: la donazione è inefficace verso la massa, l’appartamento rientra nell’attivo fallimentare e viene venduto all’asta, con il ricavato ripartito tra i creditori. Il figlio, se vuole rifarsi, deve insinuarsi al passivo come creditore chirografario per la liberalità subita, ma quasi sempre non recupera nulla. Nel CCII (art. 166 c. 1) la regola è identica: la donazione è revocabile sempre nel biennio.

2) Il pagamento dilatorio sei mesi prima del fallimento

La SRL Beta, da mesi in difficoltà, deve 80.000 euro al fornitore Gamma per merce già consegnata. Beta non ha liquidità per pagare in contanti. Concorda allora con Gamma una permuta: gli cede un macchinario industriale del valore di 90.000 euro a saldo del debito. Sei mesi dopo, Beta fallisce. Il curatore impugna l’operazione: si tratta di un pagamento effettuato «con mezzi non normali» (la dazione in luogo di adempimento), tipico atto anomalo dell’art. 67 c. 1 n. 2 L.Fall. Il periodo sospetto è di un anno; la conoscenza dello stato d’insolvenza si presume; Gamma dovrebbe provare di aver ignorato la crisi di Beta, prova quasi impossibile data la mora pregressa. Il giudice dichiara inefficace la cessione: Gamma restituisce il macchinario al fallimento e si insinua al passivo per gli 80.000 euro originari, di solito con privilegio se aveva titolo, altrimenti come chirografario. Nel CCII (art. 166 c. 2 lett. b) la fattispecie sopravvive con termine identico.

3) L’ipoteca volontaria a copertura di un debito preesistente

La SAS Delta ha un debito di 250.000 euro con la banca, scaduto e non garantito. La banca, fiutando la crisi, chiede a Delta di concedere ipoteca volontaria su un capannone aziendale «a garanzia» del finanziamento già erogato. Delta firma. Otto mesi dopo, fallisce. La banca si presenta al passivo come creditore ipotecario sperando di essere soddisfatta in prededuzione sul ricavato del capannone. Il curatore eccepisce la revocatoria: l’ipoteca volontaria costituita per debiti preesistenti non scaduti rientra tra gli atti anomali dell’art. 67 c. 1 n. 3 L.Fall. (e 4 se per debiti scaduti), periodo sospetto un anno, conoscenza dell’insolvenza presunta. La banca, che aveva visibilità sui conti correnti di Delta e sui ritorni di assegni, non riesce a vincere la presunzione. L’ipoteca viene dichiarata inefficace: la banca scende a creditore chirografario e recupera solo una piccola percentuale. Anche qui l’art. 166 CCII conferma il regime.

4) La cessione di un asset a prezzo squilibrato

L’imprenditore Carlo, in crisi conclamata, vende a un conoscente uno stabilimento industriale del valore di mercato di 600.000 euro per soli 350.000 euro. La sproporzione è superiore al quarto del prezzo. Dieci mesi dopo, Carlo fallisce. Il curatore esamina il rogito, fa stimare lo stabilimento e accerta lo squilibrio. Promuove revocatoria ai sensi dell’art. 67 c. 1 n. 1 L.Fall.: cessione a prezzo manifestamente inferiore al normale, atto anomalo, periodo sospetto un anno, conoscenza dello stato d’insolvenza presunta. L’acquirente prova senza successo di aver ignorato la crisi: ma i bonifici al venditore arrivano dopo richieste di sconto in extremis, le stime peritali sono inequivocabili. La vendita è dichiarata inefficace: lo stabilimento rientra nell’attivo fallimentare, l’acquirente recupera il prezzo come chirografario. Nel CCII la regola dell’art. 166 c. 2 lett. a è analoga, con qualche affinamento sulla nozione di «notevole sproporzione».

5) La transizione L.Fall. → CCII (art. 166)

La SRL Epsilon viene dichiarata fallita nel maggio 2022, due mesi prima dell’entrata in vigore del CCII. Il curatore, nominato sotto la vecchia legge, deve decidere se i suoi atti di revocatoria seguiranno l’art. 67 L.Fall. o il nuovo art. 166 CCII. La risposta sta nelle norme transitorie: la procedura aperta prima del 15 luglio 2022 resta integralmente regolata dalla legge fallimentare, comprese le azioni revocatorie. Quindi il curatore di Epsilon citerà in giudizio i terzi sulla base dell’art. 67 L.Fall., con i suoi periodi sospetti e le sue presunzioni. Se invece la procedura fosse stata aperta dopo il 15 luglio 2022, si applicherebbe l’art. 166 CCII. Praticamente, fino al 2030 circa, i tribunali italiani continueranno a vedere causa di revocatoria fondate sulla «vecchia» norma del 1942, perché molte procedure aperte negli anni 2018-2022 non si chiuderanno prima.

Quando rileva ancora oggi

Anche se formalmente abrogato, l’art. 67 L.Fall. continua a rilevare per:

  • L’imprenditore in crisi deve sapere che ogni atto dispositivo compiuto nei due anni prima del fallimento può essere «tirato indietro» dal curatore. Non è quindi una buona idea regalare beni ai familiari, costituire trust o pagare amici quando i conti aziendali traballano: il rischio è che, fallendo, quegli atti vengano annullati e i beneficiari restituiscano tutto.
  • Il curatore fallimentare usa ancora l’art. 67 L.Fall. per le procedure pre-2022. Deve mappare nei primi mesi tutti gli atti dispositivi dei due anni anteriori, valutare quali sono revocabili e promuovere le azioni entro il termine di prescrizione (cinque anni dalla dichiarazione di fallimento).
  • Il creditore che teme di subire la revocatoria di un pagamento ricevuto deve documentare di aver agito in buona fede e di non aver conosciuto lo stato d’insolvenza del debitore. Bilanci pubblici regolari, pagamenti puntuali del debitore, assenza di protesti sono indizi a favore.
  • Il terzo acquirente di un bene aziendale (immobile, ramo d’azienda, partecipazione) deve verificare lo stato di salute del cedente: una due diligence approfondita riduce il rischio di vedersi revocato l’acquisto.

Riferimenti normativi

  • art. 67 L.Fall. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) — revocatoria fallimentare, abrogato dal 15/7/2022 ma applicabile alle procedure aperte prima.
  • art. 64 L.Fall. — atti a titolo gratuito, abrogato e sostituito da art. 163 CCII.
  • art. 65 L.Fall. — pagamenti anticipati, abrogato e sostituito da art. 164 CCII.
  • Art. 166 CCII (D.Lgs. 14/2019) — revocatoria fallimentare nel Codice della crisi, vigente dal 15/7/2022.
  • Art. 163 CCII — atti a titolo gratuito nel CCII.
  • Art. 164 CCII — pagamenti anticipati nel CCII.
  • Art. 390 CCII — disciplina transitoria: alle procedure aperte prima del 15/7/2022 si applica la legge fallimentare previgente.

Domande frequenti

Posso ancora citare l’art. 67 L.Fall. in un atto giudiziario nel 2026?

Sì, ma solo nelle procedure fallimentari aperte prima del 15 luglio 2022. Per quelle aperte dopo si applica l’art. 166 CCII. Nei giudizi di revocatoria pendenti basati su atti compiuti sotto la vecchia legge, il riferimento è sempre all’art. 67 L.Fall. anche se la sentenza arriva oggi.

La revocatoria fallimentare è diversa dalla revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)?

Sì. La revocatoria ordinaria si esercita fuori dal fallimento (anche dal singolo creditore), richiede la prova del pregiudizio (eventus damni) e della consapevolezza del debitore (consilium fraudis), con periodo sospetto di prescrizione quinquennale dall’atto. La revocatoria fallimentare opera solo nel fallimento, ha periodi sospetti più brevi (uno o due anni) ma presunzioni a favore del curatore.

Cosa restituisce il terzo destinatario di un atto revocato?

Se l’atto era a titolo gratuito, restituisce il bene o l’equivalente in denaro al fallimento. Se era a titolo oneroso, restituisce il bene e si insinua al passivo per il prezzo pagato (di solito come chirografario, salvo che avesse già un privilegio autonomo). La revocatoria, in altre parole, non «cancella» il rapporto ma lo rende inefficace verso la massa.

Quanto tempo ha il curatore per agire?

L’azione revocatoria fallimentare si prescrive in cinque anni dalla dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale, nel CCII), con decadenza di tre anni dall’apertura della procedura. Il curatore deve quindi muoversi rapidamente nei primi tre anni per evitare di perdere il diritto, e comunque entro cinque anni totali.