Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 25/2005 – Proroga sfratti opposizione agli atti esecutivi manifesta infondatezza

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Grosseto sulla norma che prevedeva un termine di opposizione al decreto di sospensione degli sfratti. Il giudice rimettente riteneva che il termine di cinque giorni ex art. 617 c.p.c. violasse l’uguaglianza tra locatore e conduttore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Grosseto, chiamato a decidere su un’opposizione del locatore avverso la sospensione di uno sfratto concessa fino al 30 giugno 2003 in base al decreto-legge n. 122/2002, aveva sollevato questione di legittimità sulla norma processuale che consentiva questa opposizione. Il locatore aveva presentato il ricorso oltre il termine di cinque giorni, e il conduttore eccepiva la tardività.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione sull’art. 1, comma 2, del d.l. 20 giugno 2002, n. 122, convertito dalla legge n. 185/2002. Il giudice riteneva che la norma creasse disparità tra locatore e conduttore nel procedimento di opposizione alla sospensione dell’esecuzione per rilascio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha ritenuto che la norma censurata non violasse il principio di uguaglianza: il termine di cinque giorni si applicava in modo uguale a entrambe le parti e la disciplina del procedimento di opposizione era coerente con i principi del processo esecutivo.

    Il principio

    Il legislatore è libero di configurare i termini processuali per le opposizioni in materia esecutiva, purché il termine non sia irragionevolmente breve da rendere impossibile l’esercizio del diritto di difesa. Un termine di cinque giorni per l’opposizione a un decreto di sospensione dell’esecuzione non è di per sé irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 617 del codice di procedura civile?

    L’art. 617 c.p.c. disciplina l’opposizione agli atti esecutivi: il debitore o un terzo possono opporsi agli atti del processo di esecuzione per vizi formali entro cinque giorni dall’atto contestato. Il termine è perentorio e non soggetto a sospensione feriale.

    Cosa sono le proroghe degli sfratti?

    In certi periodi il legislatore ha sospeso temporaneamente l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati (sfratti), per ragioni di emergenza abitativa. Il decreto-legge n. 122/2002 era una di queste proroghe, applicabile ai conduttori in particolari condizioni.

    Perché il locatore aveva presentato l’opposizione in ritardo?

    Il decreto di sospensione era stato comunicato il 2 settembre 2002. Il ricorso del locatore era stato depositato il 27 settembre, oltre i cinque giorni previsti dall’art. 617 c.p.c. La questione di costituzionalità nasceva proprio dal dubbio se questo termine breve e non soggetto a sospensione feriale fosse compatibile con il diritto di difesa del locatore.

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  • Corte cost. n. 24/2005 – Giurisdizione esclusiva TAR su espropri illegittimi inammissibile

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte restituisce gli atti ai giudici rimettenti la questione sull’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia e urbanistica anche per i comportamenti della P.A. Un’analoga questione era già pendente davanti alla Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Vallo della Lucania aveva sollevato la questione di legittimità dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, che devolveva al giudice amministrativo (TAR) la giurisdizione esclusiva su tutte le controversie in materia di edilizia e urbanistica, comprese quelle per comportamenti materiali della P.A. I casi concreti riguardavano espropri rimasti incompiuti: fondi occupati ma mai formalmente acquisiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vallo della Lucania ha sollevato questione in relazione all’art. 76 della Costituzione, sull’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per eccesso di delega rispetto all’art. 11, comma 4, lettera g), della legge n. 59/1997. La censura era che il d.lgs. avesse istituito una giurisdizione esclusiva piu&sgrave; ampia di quella consentita dalla delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata con l’ordinanza n. 1142/2003, perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza. Ha restituito gli atti ai giudici rimettenti per gli altri giudizi, in attesa della sentenza (poi pronunciata come sent. n. 204/2004) sulla medesima questione già pendente.

    Il principio

    Quando la stessa questione di legittimità è già pendente davanti alla Corte in altro giudizio, e una decisione di merito è imminente, la restituzione degli atti ai giudici rimettenti consente loro di rivalutare la rilevanza alla luce della pronuncia sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Cos’è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo?

    Si tratta di materie nelle quali il legislatore ha attribuito al TAR (e al Consiglio di Stato) la competenza a decidere sia sui diritti soggettivi sia sugli interessi legittimi, derogando alla regola generale che riserva i diritti al giudice ordinario. L’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 aveva esteso questa giurisdizione esclusiva all’intera materia di edilizia e urbanistica.

    Cosa sono gli espropri incompiuti o «occupazioni appropriative»?

    Sono casi in cui la P.A. occupa un fondo privato in via di urgenza per un’opera pubblica, ma non porta a termine la procedura ablativa entro i termini. Il privato resta privo del fondo senza ricevere l’indennità di esproprio. La questione dibattuta era quale giudice (ordinario o amministrativo) fosse competente per il risarcimento.

    Come si concluse la questione sulla giurisdizione esclusiva in edilizia?

    Con la sentenza n. 204/2004 la Corte dichiarò incostituzionale l’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 nella parte in cui attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione su controversie riguardanti comportamenti materiali (non provvedimenti) della P.A., ritenendola incompatibile con il riparto costituzionale.

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  • Corte cost. n. 23/2005 – Imposta registro terreni agricoli aliquota differenziata

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sulla diversa aliquota dell’imposta di registro (15% anziché 8%) applicata ai non imprenditori agricoli che acquistano terreni. La Commissione tributaria centrale aveva impugnato la norma del 1977, ma la questione era formulata in modo inidoneo.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria centrale aveva sollevato questione su una norma del 1977 che prevedeva un’aliquota del 15% dell’imposta di registro sugli atti traslativi di terreni agricoli stipulati a titolo oneroso da soggetti non imprenditori agricoli, contro l’8% riservato agli imprenditori agricoli. Il caso concreto riguardava un acquisto del 1984 da parte di un privato che aveva chiesto agevolazioni come piccolo proprietario contadino.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria centrale ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, 42, primo e secondo comma, 53 e 117 (nel testo previgente) della Costituzione, sull’art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36, nella parte relativa all’aliquota del 15% per i non imprenditori agricoli nell’atto di acquisto di terreni agricoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento agli artt. 11 e 117 (testo previgente), parametri non pertinenti per una norma di diritto tributario interno. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni in riferimento agli artt. 3, 42 e 53, in quanto la differenziazione tra imprenditori e non imprenditori agricoli aveva una giustificazione obiettiva nella diversa funzione economica dell’acquisto.

    Il principio

    Il legislatore tributario può legittimamente differenziare le aliquote dell’imposta di registro in base alla qualità soggettiva dell’acquirente (imprenditore agricolo o meno) e alla destinazione economica del bene, senza violare il principio di uguaglianza né la capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Perché gli imprenditori agricoli godevano di un’aliquota più bassa?

    Perché il legislatore incentivava la concentrazione della proprietà fondiaria nelle mani di chi la coltivava professionalmente, ritenendo che l’imprenditore agricolo avesse una capacità contributiva media inferiore e che il trasferimento di terra a suo favore avesse una valenza produttiva socialmente desiderabile.

    La norma impugnata era ancora in vigore nel 2005?

    La norma del 1977 si riferiva all’imposta di registro nella sua versione originaria. Alla data della pronuncia il regime fiscale dei trasferimenti di terreni agricoli era già stato più volte modificato. La questione riguardava un atto del 1984 e i parametri della legge all’epoca vigente.

    Cosa sono le agevolazioni per la piccola proprietà contadina?

    Sono agevolazioni fiscali introdotte dalla legge n. 604/1954 a favore di chi acquistava terreni per coltivarlo direttamente. L’acquirente nel caso concreto aveva inizialmente invocato queste agevolazioni, poi tentato di correggere la dichiarazione citando un’altra norma, ma era decaduto dal beneficio per mancata produzione del certificato agrario.

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  • Corte cost. n. 22/2005 – Abrogazione norme acque inquinamento questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Taranto sull’abrogazione delle norme penali in materia di scarico di acque reflue. Il giudice rimettente aveva risollevato una questione già restituita per ius superveniens, senza adeguatamente motivare la persistente rilevanza dopo le modifiche normative intervenute.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, era chiamato a decidere su un’istanza di revoca di una condanna definitiva, sostenendo che la norma incriminatrice era stata abrogata. Aveva già sollevato la stessa questione in precedenza, ma la Corte con l’ordinanza n. 224/2002 aveva restituito gli atti per ius superveniens. Il giudice riproponeva la questione senza adeguata motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sull’art. 63 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (tutela delle acque dall’inquinamento), nella parte in cui abrogava integralmente la legge n. 319/1976, e sull’art. 59, commi 5 e 6, dello stesso d.lgs., nella parte relativa alla configurazione del reato di scarico di acque reflue industriali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente, dopo che gli erano stati restituiti gli atti con l’ordinanza n. 224/2002, aveva il dovere di motivare compiutamente la persistente rilevanza della questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute (d.lgs. n. 258/2000). Non avendolo fatto adeguatamente, la questione era inammissibile.

    Il principio

    Il giudice che risolleva una questione di legittimità costituzionale già restituita dalla Corte per ius superveniens ha l’onere specifico di motivare perché le modifiche normative sopravvenute non abbiano eliminato la rilevanza della questione. La mancanza di tale motivazione rende la nuova rimessione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «giudice dell’esecuzione penale»?

    Il giudice dell’esecuzione penale è il magistrato competente a risolvere le questioni che sorgono dopo che una sentenza penale è divenuta definitiva: revoca della condanna per abrogazione del reato, calcolo della pena, sostituzione di misure, ecc. Nel caso concreto, il condannato chiedeva la revoca perché la norma incriminatrice era stata abrogata.

    Perché la restituzione degli atti per ius superveniens non chiude il caso?

    Perché la Corte non valuta nel merito, ma rinvia al giudice a quo perché rivaluti se la questione è ancora rilevante dopo le modifiche normative. Il giudice deve quindi analizzare il nuovo testo normativo e motivare nuovamente, se intende risollevare la questione.

    Quali norme penali erano in gioco?

    Le norme riguardavano il reato di scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari, in particolare la questione se i coliformi totali e fecali rientrassero tra le sostanze che configuravano il reato dopo le modifiche del 2000.

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  • Corte cost. n. 21/2005 – Aliquote IRAP maggiorate banche e assicurazioni non fondate

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da quattro Commissioni tributarie provinciali sull’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, che in via transitoria fissava aliquote IRAP più elevate per banche, enti finanziari e assicurazioni. Le aliquote differenziate erano giustificate dalla diversa struttura della base imponibile di questi settori.

    Di cosa si tratta

    Le Commissioni tributarie provinciali di Milano, Bergamo, Cuneo e Genova avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della norma transitoria dell’IRAP che prevedeva aliquote più alte per il settore bancario, finanziario e assicurativo rispetto all’aliquota ordinaria del 4,25%. Secondo le rimettenti, questa differenziazione violava i principi di uguaglianza e capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Commissioni tributarie provinciali hanno sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione sull’art. 45, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge n. 488/1999. La Commissione di Milano ha impugnato anche gli artt. 6 e 7 del medesimo decreto (basi imponibili per banche e assicurazioni), questione dichiarata inammissibile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 6 e 7 sollevata dalla Commissione di Milano per difetto di motivazione sulla rilevanza. Ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 45, comma 2: la differenziazione delle aliquote nelle fasi transitorie era giustificata dalla diversa modalità di calcolo del valore della produzione netta per banche, enti finanziari e assicurazioni, che aveva storicamente determinato un carico fiscale inferiore rispetto agli altri settori.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente prevedere aliquote differenziate per settori economici diversi in sede di introduzione di un nuovo tributo, purché la differenziazione risponda a ragioni obiettive legate alla struttura della base imponibile e non sia irragionevole. La fase transitoria può giustificare trattamenti differenziati per riequilibrare situazioni di vantaggio preesistenti.

    Domande e risposte

    Perché le aliquote IRAP erano più alte per banche e assicurazioni?

    Perché con l’introduzione dell’IRAP nel 1997 il settore bancario e assicurativo aveva beneficiato di una base imponibile più favorevole rispetto alle imprese ordinarie. Le aliquote transitorie più elevate compensavano questo vantaggio, riequilibrando il carico fiscale complessivo.

    Cosa si intende per «valore della produzione netta» ai fini IRAP?

    Il valore della produzione netta è la base imponibile IRAP, calcolata come differenza tra ricavi e costi di produzione, escludendo il costo del lavoro e gli oneri finanziari. Per banche e assicurazioni, il calcolo segue regole contabili diverse da quelle delle imprese industriali.

    La disciplina transitoria era a tempo determinato?

    Sì. L’art. 45, comma 2, prevedeva aliquote maggiorate per un periodo transitorio, destinato a esaurirsi con il graduale allineamento delle basi imponibili. La Corte ha ritenuto questo meccanismo compatibile con i principi costituzionali.

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  • Corte cost. n. 20/2005 – VIA antenne regione Marche ricorso tardivo inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio contro la legge regionale Marche n. 7/2004 sulla valutazione di impatto ambientale delle antenne di radiocomunicazione, perché il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva approvato una legge che assoggettava a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) anche l’installazione di antenne di radiocomunicazione con frequenze tra 100 KHz e 300 GHz. Il Governo aveva impugnato la legge ritenendo che essa violasse la competenza legislativa statale e il Codice delle comunicazioni elettroniche. Tuttavia il ricorso era stato depositato fuori termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3 e 6 della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La Regione eccepiva la tardività del ricorso governativo. Le società telefoniche (Vodafone, Wind, TIM, RAI) erano intervenute nel giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento delle società telefoniche (Vodafone Omnitel, Wind, RAI, TIM) e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per tardività del ricorso: il deposito era avvenuto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale impugnata.

    Il principio

    Il termine di sessanta giorni per il deposito del ricorso statale contro le leggi regionali (art. 127 Cost.) è perentorio e non suscettibile di proroga: il deposito tardivo rende il ricorso manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza delle censure nel merito.

    Domande e risposte

    Perché il termine per impugnare le leggi regionali è perentorio?

    Perché la certezza del diritto esige che le leggi regionali, una volta pubblicate, diventino stabili entro un tempo ragionevole. Il termine di sessanta giorni bilancia il controllo di costituzionalità governativo con la certezza giuridica per i destinatari della legge.

    Le società telefoniche potevano intervenire nel giudizio?

    No. Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale possono intervenire solo lo Stato e le Regioni, non i soggetti privati. L’intervento delle società telefoniche era perciò inammissibile.

    La legge regionale Marche n. 7/2004 restava quindi in vigore?

    Sì, almeno per quanto concerne la questione sollevata con questo ricorso. La declaratoria di inammissibilità per tardività non è una pronuncia nel merito, quindi la legge regionale non fu annullata in questa sede.

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  • Corte cost. n. 19/2005 – Restituzione atti espulsione straniero Tribunale Asti

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Asti, che aveva censurato l’art. 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, del Testo unico immigrazione in materia di trattenimento e sanzione penale dello straniero inottemperante. La sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato incostituzionale l’obbligo di arresto, rendendo necessaria la rivalutazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Asti aveva sollevato, con tre ordinanze, questioni più articolate rispetto alle analoghe rimessioni di altri tribunali: impugnava non solo il comma 5-quinquies (arresto obbligatorio) ma anche i commi 5-bis (ordine di allontanamento) e 5-ter (reato di inottemperanza). La questione riguardava cittadini stranieri fermati dopo la scadenza del termine per lasciare l’Italia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Asti ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, censurand­o l’art. 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, inseriti dall’art. 13 della legge n. 189/2002. Contestava sia la configurazione del reato di inottemperanza sia l’arresto obbligatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i tre giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Asti. La sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale il comma 5-quinquies nella parte sull’arresto obbligatorio; per i commi 5-bis e 5-ter censurati solo in motivazione, la valutazione della persistente rilevanza spettava al giudice rimettente.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità investe più commi di una stessa disposizione e uno di essi viene dichiarato incostituzionale da una sentenza sopravvenuta, la Corte restituisce l’intero fascio di questioni al giudice a quo per valutare la rilevanza residua.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-bis del Testo unico immigrazione?

    Il comma 5-bis prevedeva che lo straniero cui era stato notificato un provvedimento di espulsione, qualora non potesse essere immediatamente allontanato, ricevesse dal questore un ordine scritto di lasciare il territorio entro cinque giorni. L’inottemperanza costituiva reato ai sensi del comma 5-ter.

    Perché il Tribunale di Asti ha impugnato anche i commi 5-bis e 5-ter?

    Perché il giudice rimettente riteneva che l’intero meccanismo sanzionatorio fosse problematico: non solo l’arresto obbligatorio, ma anche la struttura del reato di inottemperanza e l’ordine di allontanamento come suo presupposto.

    La restituzione degli atti chiude il procedimento?

    No. Il Tribunale di Asti deve valutare se, alla luce della sentenza n. 223/2004, le questioni sui commi 5-bis e 5-ter conservino rilevanza, e in caso affirmativo può nuovamente rimettere la questione alla Corte o decidere nel merito il procedimento penale.

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  • Corte cost. n. 18/2005 – Arresto straniero inottemperante restituzione atti Milano

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Milano dopo che la sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale l’obbligo di arresto dello straniero che non abbandonava il territorio dopo l’ordine del questore. Il Tribunale di Milano aveva sollevato la stessa questione con numerose ordinanze nel 2003.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato con molteplici ordinanze la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo di arresto dello straniero inottemperante previsto dalla legge Bossi-Fini. Prima che la Corte si pronunciasse su queste ordinanze, era intervenuta la sentenza n. 223/2004 che aveva già dichiarato incostituzionale quella norma. La presente ordinanza prende atto di questa situazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano aveva impugnato l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La norma rendeva obbligatorio l’arresto dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i numerosi giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Poiché la sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale la norma impugnata nella parte relativa all’arresto obbligatorio, i procedimenti pendenti dovevano tornare al giudice rimettente per la verifica della persistente rilevanza.

    Il principio

    La sopravvenuta incostituzionalità della norma censurata rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, i quali devono accertare se i processi sottostanti possano proseguire o debbano chiudersi alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Quante ordinanze aveva sollevato il Tribunale di Milano?

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato numerose ordinanze nel 2003, da marzo a dicembre, nell’ambito di diversi procedimenti penali a carico di cittadini stranieri. Tutte vertevano sulla stessa norma e vengono trattate unitariamente dalla Corte.

    La dichiarazione di incostituzionalità si applica retroattivamente?

    Sì: le sentenze di incostituzionalità hanno efficacia retroattiva, nel senso che la norma dichiarata incostituzionale non può essere applicata ai fatti anteriori alla sentenza, salvo i rapporti già esauriti. Questo è il motivo per cui i procedimenti penali in corso devono essere rivalutati.

    Cos’è lo ius superveniens in questo contesto?

    Lo ius superveniens è la norma o la sentenza sopravvenuta dopo la rimessione degli atti alla Corte. In questo caso è la sentenza n. 223/2004 che, eliminando la norma impugnata, toglie il presupposto alle questioni sollevate dal Tribunale di Milano.

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  • Corte cost. n. 17/2005 – Restituzione atti su arresto straniero inottemperante

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    La Corte restituisce gli atti ai Tribunali di Saluzzo, Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia dopo che la sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale l’arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all’ordine del questore. I giudizi sollevati da questi tribunali perdevano il presupposto normativo.

    Di cosa si tratta

    Più tribunali di diverse città avevano separatamente sollevato questioni di costituzionalità contro la stessa norma del Testo unico immigrazione che rendeva obbligatorio l’arresto dello straniero trovato ancora in Italia dopo la scadenza dell’ordine di allontanamento. La Corte aveva nel frattempo già dichiarato incostituzionale quella disposizione con la sentenza n. 223/2004.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze di rimessione dei Tribunali di Saluzzo, del GIP di Saluzzo, dei Tribunali di Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia impugnavano l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Saluzzo, al GIP del Tribunale di Saluzzo, al Tribunale di Siena, al Tribunale di Torre Annunziata, al Tribunale di Trieste e al Tribunale di Venezia. La norma censurata era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 223/2004.

    Il principio

    La sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata, pronunciata prima che la Corte si pronunci su questioni identiche sollevate da altri giudici, impone la restituzione degli atti ai rimettenti per la valutazione della persistente rilevanza.

    Domande e risposte

    Questa ordinanza è identica alla n. 16/2005?

    Nella sostanza sì: stessa norma impugnata, stesso ius superveniens. Cambia solo il tribunale rimettente: qui si tratta di Saluzzo, Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia anzi­ché Arezzo.

    Perché ci sono tante ordinanze sulla stessa norma?

    La legge Bossi-Fini del 2002 aveva introdotto l’obbligo di arresto con molte perplessità nella magistratura. Decine di tribunali in tutta Italia avevano sollevato questioni analoghe in parallelo, prima che la Corte decidesse il punto con la sentenza n. 223/2004.

    Qual è la conseguenza pratica per i procedimenti penali?

    I giudici rimettenti devono rivedere i singoli procedimenti alla luce della declaratoria di incostituzionalità già avvenuta, valutando se i reati contestati siano venuti meno e quale sia il destino processuale degli imputati stranieri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 16/2005 – Arresto obbligatorio immigrato irregolare incostituzionale

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Arezzo dopo che la sentenza n. 223 del 2004 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui rendeva obbligatorio l’arresto dello straniero che non lasciava il territorio. I giudizi promossi dal Tribunale di Arezzo perdevano così il presupposto normativo su cui si fondavano.

    Di cosa si tratta

    Diversi tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale contro la norma del Testo unico sull’immigrazione che prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero trovato nel territorio nazionale dopo la scadenza del termine per la partenza volontaria. Prima che la Corte si pronunciasse su questi rinvii, la sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato quella disposizione incostituzionale. Il Tribunale di Arezzo aveva sollevato la questione con più ordinanze tra il 2003 e il 2004.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Arezzo impugnavano l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui rendeva obbligatorio l’arresto dell’autore del reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo. La Corte ha rilevato che la norma censurata era già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223 del 2004, sicché i giudizi dovevano essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, sopravviene una pronuncia di incostituzionalità della norma censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione conservi rilevanza nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la norma impugnata era già stata eliminata dall’ordinamento con la sentenza n. 223/2004, pronunciata prima della definizione di questi giudizi. La restituzione degli atti serve a far valutare al giudice se il processo penale sottostante possa comunque proseguire.

    Cosa prevedeva l’art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998?

    Stabiliva che per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento (art. 14, comma 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. La Corte aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il Tribunale di Arezzo doveva verificare se, caduta la norma incriminatrice nella parte dichiarata incostituzionale, i procedimenti penali in corso potessero ancora procedere o dovessero essere archiviati o definiti con formula diversa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2005 – trattenimento straniero termine massimo

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    Con ordinanza n. 15 del 2005, la Corte Costituzionale ha pronunciato ordinanza di restituzione degli atti sulla questione di legittimità costituzionale di .

    Di cosa si tratta

    Con questa ordinanza, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale di una norma di legge. il Tribunale di Asti, il Tribunale di Castrovillari e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio hanno sollevato, in riferimento agli artt.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di . in riferimento all’art. 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato ordinanza di restituzione degli atti.

    Il principio

    La Corte ha esaminato la questione e pronunciato la propria decisione in conformità ai parametri costituzionali invocati.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    La norma esaminata riguardava: .

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha pronunciato ordinanza di restituzione degli atti.

  • Corte cost. n. 14/2005 – trattenimento straniero proroga misure

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    Con ordinanza n. 14 del 2005, la Corte Costituzionale ha pronunciato ordinanza di restituzione degli atti sulla questione di legittimità costituzionale di .

    Di cosa si tratta

    Con questa ordinanza, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale di una norma di legge. il Tribunale di Prato, il Tribunale di Reggio Emilia e il Tribunale di Roma hanno sollevato, in riferimento agli artt.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di .

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato ordinanza di restituzione degli atti.

    Il principio

    La Corte ha esaminato la questione e pronunciato la propria decisione in conformità ai parametri costituzionali invocati.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    La norma esaminata riguardava: .

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha pronunciato ordinanza di restituzione degli atti.