Autore: Andrea Marton

  • Art. 42 Codice Civile: Diversa destinazione dei fondi

    Art. 42 Codice Civile: Diversa destinazione dei fondi

    Art. 42 c.c. Diversa destinazione dei fondi

    In vigore

    Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

  • Art. 48 T.U.IVA: Circostanze attenuanti ed esimenti

    Art. 48 T.U.IVA: Circostanze attenuanti ed esimenti

    Art. 48 T.U.IVA – Circostanze attenuanti ed esimenti.

    In vigore dal 01/06/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 31/05/1994 n. 330 Articolo 1

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Il contribuente puo’ sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarita’
    relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26,
    primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad
    effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a
    versare una soprattassa, proporzionale all’imposta relativa all’operazione
    omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la
    regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine
    relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale
    l’operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora
    la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
    la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento,
    qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
    dichiarazione per l’anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora
    la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
    dichiarazione per il secondo anno successivo. L’ammontare dei versamenti a
    titolo di soprattassa, eseguiti con le modalita’ di cui all’articolo 38,
    quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all’articolo 23 o
    all’articolo 24 ovvero in quello di cui all’articolo 39, secondo comma. Per le
    violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le
    sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o
    irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal
    relativo termine di scadenza; alla meta’, se gli adempimenti omessi o
    irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi
    a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale;
    ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino
    regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno
    successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
    risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione
    per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono
    specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo
    all’applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la
    violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonche’ in
    materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora
    anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata
    all’ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le
    disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche’ la violazione
    non sia stata gia’ constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e
    verifiche di cui all’articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle
    regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma e’ esclusa la
    punibilita’ per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle
    altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
    Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu’ violazioni
    punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita
    per la piu’ grave di esse, aumentata da un terzo alla meta’.
    Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli
    obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al
    volume d’affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e
    seguenti, a meno che il volume d’affari non risulti superiore di oltre il
    cinquanta per cento al limite stabilito per l’applicazione delle disposizioni
    stesse.
    Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i
    termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il
    versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel
    primo comma dell’art. 40.
    La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell’ art. 46 non si
    applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista
    nel secondo comma dell’art. 8 e quelli accertati non sia superiore al dieci
    per cento.
    Nei casi in cui l’imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale
    le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera
    di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
    Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene
    pecuniarie quando la violazione e’ giustificata da obbiettive condizioni di
    incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle
    quali si riferisce.”

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  • Art. 153 T.U.B.: Disposizioni relative a particolari operazioni di credito

    Art. 153 T.U.B.: Disposizioni relative a particolari operazioni di credito

    Art. 153 T.U.B. – Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Fino all’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia previste dall’art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

    2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorche’ abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d’Italia.
    3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
    4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.
    5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall’art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.”

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  • Art. 154 T.U.B.: Fondo interbancario di garanzia

    Art. 154 T.U.B.: Fondo interbancario di garanzia

    Art. 154 T.U.B. – Fondo interbancario di garanzia.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall’art. 45, si applicano le disposizioni dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.”

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  • Art. 155 T.U.B.: Soggetti operanti nel settore finanziario

    Art. 155 T.U.B.: Soggetti operanti nel settore finanziario

    Art. 155 T.U.B. – Soggetti operanti nel settore finanziario.

    In vigore dal 29/02/2004 al 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 06/02/2004 n. 37 Articolo 1

    Soppresso dal 19/09/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. I soggetti che esercitano le attivita’ previste dall’art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

    2. L’art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle societa’ finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo previste dall’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell’art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell’art. 106.
    4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo.
    4-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita’ finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita’ finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l’iscrizione nell’elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall’articolo 106, comma 3.
    4-ter. I confidi iscritti nell’elenco speciale esercitano in via prevalente l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi.
    4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita’:
    a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
    b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
    c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le  banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
    4-quinquies. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia, le attivita’ riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
    4-sexies. Ai confidi iscritti nell’elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d’Italia dispone la cancellazione dall’elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l’articolo 111, commi 3 e 4.
    5. I soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita’, e 111. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita’ che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell’economia e delle finanze detta altresi’ norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia’ concesse ai cambiavalute ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
    6. I soggetti diversi dalle banche, gia’ operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita’, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita’ operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.”

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  • Art. 42 bis Codice Civile: Trasformazione, fusione e scissione

    Art. 42 bis Codice Civile: Trasformazione, fusione e scissione

    Art. 42 BIS c.c. Trasformazione, fusione e scissione

    In vigore

    Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonchè la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

  • Art. 156 T.U.B.: Modifica di disposizioni legislative

    Art. 156 T.U.B.: Modifica di disposizioni legislative

    Art. 156 T.U.B. – Modifica di disposizioni legislative.

    In vigore dal 19/10/1999

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 36

    “1. L’art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e’ sostituito dal seguente:

    Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). – 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui
    all’art. 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L’omessa
    trasmissione e’ punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.”.
    2. La lettera c) dell’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e’ sostituita dalla seguente:
    “c) il cessionario e’ una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attivita’ di acquisto di crediti d’impresa.”.
    3. L’art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e’ sostituito dal seguente:
    “Per l’inosservanza delle norme contenute nell’art. 9, primo comma, e’ applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l’art. 145 del medesimo testo unico.”.
    4. L’articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e’ sostituito dal seguente:
    “Articolo 213. – Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all’asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall’agente e approvato dall’autorita’ di pubblica sicurezza.”.
    5. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e’ sostituito dal seguente:
    “3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.”.
    6. L’articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ sostituito dal seguente:
    Articolo 58 (Obbligazioni delle societa’ cooperative). – 1. Le societa’ cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all’obbligo di certificazione secondo le modalita’ previste dall’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche’ a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.”.
    7. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: “sentita la Banca d’Italia” sono soppresse.”

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  • Art. 157 T.U.B.: Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n

    Art. 157 T.U.B.: Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n

    Art. 157 T.U.B. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. L’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 1 (Ambito d’applicazione). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
    a) alle banche;
    b) alle societa’ di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
    c) alle societa’ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;
    d) alle societa’ previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
    e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche’ alle societa’ esercenti altre attivita’ finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
    2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall’applicazione del presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’attivita’ di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l’attivita’ e’ esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
    3. Ai fini del presente decreto, l’attivita’ di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e’ in ogni caso considerata attivita’ finanziaria.
    4. Per l’applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
    5. Per le societa’ disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita’ della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB).”.
    2. L’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    ” 3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall’art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
    3. L’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 5 (Poteri delle autorita’). – 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche’ alle modalita’ e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
    2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche’ per l’adeguamento della disciplina nazionale all’evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
    3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate d’intesa con la CONSOB. Per le societa’ previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa’ previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialita’ della disciplina della legge stessa.
    4. Gli atti emanati nell’esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.
    4. L’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa’ e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
    5. L’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “1. In alternativa a quanto disposto dall’art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali e’ esercitata un’influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a piu’ tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l’impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata.”.
    6. La lettera b), del comma 1, dell’art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituita dalla seguente:
    ” b) l’elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell’art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;”.
    7. L’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    8. L’art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 25 (Impresa capogruppo). – 1. Agli effetti dell’art. 24 e’ impresa capogruppo:
    a) l’ente creditizio o la societa’ finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
    b) l’ente finanziario che controlla imprese di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
    2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa’ che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
    9. L’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    10. L’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “5. Le imprese capogruppo di cui all’art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente  articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle societa’ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa’ che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
    11. L’art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    12. L’art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). – 1. Sono incluse nel consolidamento l’impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purche’ queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
    a) enti creditizi e finanziari;
    b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita’ strumentale, come definita dall’art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    2. L’ente creditizio o la societa’ finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.”.
    13. L’art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). – 1. Per la violazione dell’art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e
    V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell’art. 41 del capo
    IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonche’ degli atti di cui all’art. 5 e’ applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.
    2. Si applica l’art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    3. Con riferimento ai soggetti previsti nell’art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

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  • Art. 158 T.U.B.: Disposizioni applicabili alle banche e alle societa’ finanziarie comunitarie che

    Art. 158 T.U.B.: Disposizioni applicabili alle banche e alle societa’ finanziarie comunitarie che

    Art. 158 T.U.B. – Disposizioni applicabili alle banche e alle societa’ finanziarie comunitarie che esercitano attivita’ di intermediazione mobiliare.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 66

    “1. Alle banche comunitarie e alle societa’ finanziarie indicate nell’art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita’ di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita’ delle negoziazioni di valori mobiliari nonche’ quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

    2. La CONSOB e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.
    3. Con le modalita’ previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d’Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all’osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalita’ particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall’esistenza di obblighi equivalenti nell’ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.”

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  • Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza

    Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza

    Art. 43 c.c. Domicilio e residenza

    In vigore

    Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.