Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 294/2005 – Conflitto di attribuzione Corte d’appello e Camera dei deputati

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati e dispone la notifica degli atti. Si tratta di una pronuncia interlocutoria con cui la Corte, verificata l’esistenza dei presupposti formali e sostanziali del conflitto, ne consente la prosecuzione nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Brescia aveva sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati. La Corte costituzionale, in questa fase, si limita a verificare se il conflitto sia ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, ossia se il soggetto ricorrente sia legittimato, se esista un atto idoneo a determinare un conflitto e se sussistano gli elementi minimi per configurare la menomazione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto è proposto dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati. La Corte non descrive nel dettaglio il contenuto del conflitto in questa fase interlocutoria, limitandosi a verificare l’ammissibilità formale. Il giudice ricorrente è la Corte d’appello di Brescia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Dispone che la cancelleria dia immediata comunicazione dell’ordinanza alla Corte d’appello ricorrente e che il ricorso introduttivo e l’ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, con successivo deposito entro venti giorni dalla notificazione. Il merito del conflitto non viene esaminato in questa sede.

    Il principio

    La decisione sulla ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è una fase preliminare e distinta dal giudizio nel merito. In tale fase la Corte verifica soltanto l’esistenza dei presupposti formali e la non manifesta insussistenza di un conflitto: la pronuncia è interlocutoria e non decide la questione sostanziale.

    Domande e risposte

    Qual è la procedura per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il potere ricorrente propone il ricorso alla Corte costituzionale. La Corte prima decide sull’ammissibilità con ordinanza, poi – se ammette il conflitto – dispone la notifica al potere convenuto, che può costituirsi. Solo dopo si decide il merito del conflitto con sentenza o ordinanza definitiva.

    Che cosa verifica la Corte nella fase di ammissibilità?

    La Corte verifica: (1) che il ricorrente sia un potere dello Stato; (2) che il convenuto sia anch’esso un potere dello Stato; (3) che esista un atto o comportamento in grado di menomare le attribuzioni costituzionali del ricorrente; (4) che non si tratti di un conflitto manifestamente inammissibile.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Dopo l’ammissibilità, il ricorrente notifica il ricorso e l’ordinanza al convenuto, che può costituirsi nel giudizio. La Corte fissa poi l’udienza per discutere il merito del conflitto e decide con pronuncia definitiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 293/2005 – Legge finanziaria Sicilia 2005 e cessata materia del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso diverse disposizioni della legge finanziaria regionale siciliana 2005. Le norme impugnate erano state nel frattempo modificate o abrogate dalla Regione, facendo venir meno l’oggetto del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato diverse disposizioni della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (legge finanziaria regionale 2005), lamentando violazioni dell’art. 81 Cost. (copertura finanziaria), degli artt. 3 e 97 Cost. (ragionevolezza e buon andamento), nonché dello statuto speciale. In pendenza del giudizio, la Regione aveva modificato o abrogato le norme censurate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso investiva gli artt. 8, 11, 21, 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121 e 127 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 17 dicembre 2004. I parametri invocati erano gli artt. 81, 3, 97, 5, 114 della Costituzione e varie norme dello statuto speciale siciliano. Il giudice ricorrente è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere, in quanto le norme impugnate erano state modificate o abrogate dalla Regione nel corso del giudizio, venendo meno l’oggetto del ricorso. La cessazione della materia del contendere è un istituto che consente alla Corte di chiudere il giudizio senza una pronuncia nel merito quando sopravvengono circostanze che rendono inutile decidere la questione.

    Il principio

    Quando le norme impugnate in via principale vengono abrogate o sostanzialmente modificate dalla fonte regionale nel corso del giudizio, e le parti non hanno più interesse a ottenere una pronuncia nel merito, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni originariamente censurate.

    Domande e risposte

    Che cos’è la “cessata materia del contendere”?

    La cessata materia del contendere è una pronuncia con cui la Corte costituzionale chiude il giudizio senza entrare nel merito, perché sopravvenute modifiche normative hanno eliminato l’oggetto della controversia o l’interesse a una pronuncia nel merito.

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    Il Commissario dello Stato è un organo previsto dallo statuto speciale siciliano con il compito di esaminare le leggi regionali prima della promulgazione e di rinviarle al Presidente della Regione o di impugnarle davanti alla Corte costituzionale se le ritiene in contrasto con la Costituzione o con lo statuto.

    Qual è la differenza tra cessata materia del contendere e inammissibilità?

    L’inammissibilità è pronunciata quando la questione presenta vizi originari (es. difetto di motivazione). La cessata materia del contendere presuppone invece una questione originariamente ammissibile, ma resa priva di oggetto da vicende sopravvenute nel corso del giudizio.

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  • Corte cost. n. 292/2005 – Emersione lavoro irregolare e inammissibilità per difetto motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 32, comma 1, lettera a), del d.l. n. 41/1995 (misure per l’emersione del lavoro irregolare) sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto. La questione difetta di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, con una lista di parametri costituzionali evocati senza argomentazione specifica.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva impugnato l’art. 32, comma 1, lettera a), del d.l. n. 41/1995 (convertito nella l. n. 85/1995), in materia di misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse, sostenendo il contrasto con numerosi articoli della Costituzione relativi ai diritti dei lavoratori e alla capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda l’art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 41/1995, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione. Il giudice rimettente è la Commissione tributaria provinciale di Grosseto. Il numero elevato di parametri evocati senza specifica motivazione per ciascuno ha indotto la Corte a dichiarare la questione inammissibile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione, nell’evocare una pluralità di parametri costituzionali senza fornire un’adeguata argomentazione specifica per ciascuno, non soddisfa il requisito minimo di motivazione sulla non manifesta infondatezza che è condizione necessaria per la valida proposizione della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare specificamente la non manifesta infondatezza della questione con riferimento a ciascun parametro costituzionale invocato. L’elencazione di una serie di articoli della Costituzione senza argomentazione specificamente riferita al contrasto fra norma censurata e singolo parametro rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è la “non manifesta infondatezza” richiesta per sollevare una questione di costituzionalità?

    Il giudice rimettente deve essere convinto che la questione non sia palesemente priva di fondamento, ossia che esista un ragionevole dubbio di incompatibilità tra la norma censurata e la Costituzione. Questo requisito si distingue dalla mera “rilevanza”, che attiene al fatto che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo.

    Quanti parametri costituzionali si possono invocare contemporaneamente?

    Non vi è un limite numerico, ma per ciascun parametro invocato il rimettente deve fornire una motivazione specifica che illustri il contrasto con la norma censurata. Evocare molti parametri senza argomentarli singolarmente è causa di inammissibilità.

    Cosa succede se la questione è dichiarata inammissibile?

    Il giudice rimettente può sollevare nuovamente la questione nel corso del medesimo giudizio, purché la nuova ordinanza superi i vizi che avevano determinato l’inammissibilità precedente.

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  • Corte cost. n. 291/2005 – Liberazione anticipata e procedimento senza contraddittorio

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 69-bis ord. pen., che consente al magistrato di sorveglianza di decidere sulla liberazione anticipata con procedimento de plano (senza contraddittorio immediato), riservando la fase a contraddittorio pieno al solo reclamo davanti al tribunale di sorveglianza. Il modello processuale è ragionevole e compatibile con il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 277/2002 aveva introdotto nell’ordinamento penitenziario il procedimento de plano per la liberazione anticipata: il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza del detenuto senza formalità processuali, poi notifica l’ordinanza alle parti, che possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza con rito camerale in contraddittorio pieno. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva sollevato questione, ritenendo lesa la garanzia difensiva del detenuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe l’art. 69-bis della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede il rito senza formalità per la concessione della liberazione anticipata. I parametri invocati sono gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. Il giudice rimettente è il Magistrato di sorveglianza di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte richiama la propria ordinanza n. 352/2003 e dichiara la questione manifestamente infondata. Il modello a contraddittorio eventuale e differito è compatibile con il diritto di difesa se garantisce allo stesso modo lo scopo e la funzione di questo diritto. Nel caso della liberazione anticipata, l’istante ottiene comunque un doppio scrutinio nel merito: prima dal magistrato di sorveglianza, poi dal tribunale di sorveglianza in caso di reclamo. L’argomento relativo al pregiudizio quando la scarcerazione è imminente è inconferente nel caso concreto e in ogni caso superabile.

    Il principio

    Il diritto di difesa può essere regolato in modo diverso per adattarlo alle esigenze dei singoli procedimenti, purche’ ne siano assicurati scopo e funzione. Il procedimento de plano per la liberazione anticipata, con successivo reclamo a contraddittorio pieno, è costituzionalmente legittimo in ragione delle peculiarità operative dell’istituto e del duplice scrutinio nel merito che garantisce al condannato.

    Domande e risposte

    Che cos’è la liberazione anticipata?

    La liberazione anticipata è un beneficio penitenziario che consiste nella detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena espiata, riconosciuta al condannato che dimostri di partecipare all’opera di rieducazione. Non è una misura alternativa alla detenzione, ma una riduzione quantitativa della pena.

    Come funziona il procedimento de plano per la liberazione anticipata?

    Il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza del detenuto in camera di consiglio senza la presenza delle parti, previo parere del pubblico ministero. Il provvedimento è poi notificato al difensore, al detenuto e al P.M., che possono proporre reclamo entro dieci giorni al tribunale di sorveglianza.

    Il detenuto può presentare memorie nel procedimento de plano?

    Sì. La Corte ha chiarito che, pur in assenza di una previsione espressa, il detenuto istante è legittimato a presentare memorie difensive a sostegno della propria richiesta, il che rende ulteriormente sostenibile la conformità del procedimento alle garanzie difensive.

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  • Corte cost. n. 290/2005 – Conflitto di attribuzione e deposito tardivo del ricorso

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    La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica riguardo alla delibera di insindacabilità del senatore Dell’Utri. Il deposito del ricorso in cancelleria era avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, rendendo il giudizio improcedibile.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica in relazione alla delibera con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ex art. 68 Cost., le dichiarazioni rese dal senatore Marcello Dell’Utri in alcuni articoli di giornale. Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 369/2004, ma il Tribunale aveva depositato in cancelleria gli atti oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione riguarda la delibera del Senato del 15 ottobre 2003 con cui erano state dichiarate insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni rese dal senatore Dell’Utri in sede extraparlamentare. Il Tribunale ricorrente sosteneva l’assenza del nesso funzionale con atti parlamentari tipici. Il giudice ricorrente è il Tribunale di Milano, ottava sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte non entra nel merito del conflitto e dichiara il giudizio improcedibile per tardività del deposito. Il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale è perentorio. Gli atti erano stati inviati per posta l’11 gennaio 2005 ma erano pervenuti in cancelleria il 14 gennaio 2005, oltre il ventesimo giorno dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità. L’istanza del Tribunale che addebitava il ritardo agli ufficiali giudiziari non vale a sanare la tardività.

    Il principio

    Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso introduttivo nel giudizio per conflitto di attribuzione, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza che ha dichiarato ammissibile il conflitto, è perentorio. Il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio, a prescindere dalle cause del ritardo.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è uno strumento attraverso cui un potere dello Stato (ad es. il giudice ordinario) contesta a un altro potere (ad es. il Parlamento) di avere invaso o menomato la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite. La Corte costituzionale è competente a decidere tali conflitti.

    Cosa si intende per insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha ripetutamente precisato che per le attività extraparlamentari è necessario un effettivo nesso funzionale con atti parlamentari tipici.

    Il termine di deposito nel giudizio per conflitto è sempre perentorio?

    Sì. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il termine di venti giorni per il deposito del ricorso è perentorio. Cause esterne come il ritardo degli ufficiali giudiziari non sono idonee a prolungarlo o a far decorrere un nuovo termine.

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  • Corte cost. n. 289/2005 – Opposizione spese di giustizia e giudice monocratico

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 170 del T.U. spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002, poi d.P.R. n. 115/2002), che attribuisce al giudice monocratico la competenza sull’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze a periti e avvocati, anche quando il provvedimento opposto è stato emesso da organo collegiale. La Corte, richiamando la sentenza n. 53/2005, conferma la ragionevolezza del sistema.

    Di cosa si tratta

    I Tribunali di Siracusa e di Messina avevano sollevato questione sull’art. 170 del T.U. spese di giustizia, sostenendo che attribuire al giudice monocratico la competenza sull’opposizione avverso decreti di liquidazione emessi dal giudice collegiale fosse irragionevole e violasse gli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe l’art. 170 del d.lgs. n. 113/2002 (come riprodotto nel d.P.R. n. 115/2002), in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, e in via subordinata l’art. 7 della legge n. 50/1999. I giudici rimettenti sono il Tribunale di Siracusa (13 ordinanze) e il Tribunale di Messina. La norma censurata attribuisce la competenza sull’opposizione al giudice monocratico in ogni caso, anche ove il decreto opposto provenga da organo collegiale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 53/2005 che aveva già esaminato la medesima questione. Il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico è ragionevole in rapporto alle esigenze di buona amministrazione, rapidità ed economia delle risorse. La violazione dell’art. 24 Cost. è apoditticamente denunciata senza motivazione, e il richiamo all’art. 25 Cost. (riserva di legge sulla competenza) è inconferente perché la norma disciplina la composizione dell’organo, non la competenza.

    Il principio

    L’attribuzione al giudice monocratico della cognizione sull’opposizione avverso i decreti di liquidazione delle spettanze nel processo penale è ragionevole ed è compatibile con la Costituzione, anche quando il provvedimento opposto è stato emesso da un organo collegiale: esigenze di celerità ed economia processuale giustificano tale scelta del legislatore.

    Domande e risposte

    Come si propone l’opposizione al decreto di liquidazione nel processo penale?

    Ai sensi dell’art. 170 del T.U. spese di giustizia, l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso a periti, consulenti e difensori si propone al presidente dell’ufficio giudiziario competente, che designa un giudice monocratico per la trattazione.

    Perché la questione era già stata esaminata dalla Corte?

    La Corte aveva già dichiarato non fondata la questione con la sentenza n. 53/2005, pronunciata in un giudizio parallelo concernente le stesse disposizioni. In presenza di un precedente specifico, la Corte può dichiarare manifestamente infondata una questione reiterativa.

    Qual è la differenza tra composizione dell’organo giudicante e sua competenza?

    La composizione dell’organo (monocratica o collegiale) è disciplinata dalla legge ordinaria senza riserva assoluta di legge, a differenza della competenza in senso stretto. L’art. 170 T.U. spese di giustizia incide sulla composizione e non sulla competenza, per cui non viola l’art. 25 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 288/2005 – ICI e rendita catastale su fabbricato in costruzione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla base imponibile ICI per i fabbricati già iscritti al catasto con rendita ma ancora in corso di costruzione. Il giudice rimettente non ha accertato in punto di fatto se il fabbricato fosse effettivamente non ultimato al momento dell’accatastamento, rendendo la questione priva di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva sollevato questione sull’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 (ICI), nella parte in cui impone di calcolare l’imposta sulla base della rendita catastale anche quando il fabbricato, pur iscritto a catasto, era ancora in corso di costruzione e non ancora idoneo alla produzione di reddito. Il giudice riteneva la norma irragionevole rispetto al caso di demolizione e ricostruzione, in cui la base imponibile è costituita dal solo valore dell’area.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Secondo il rimettente, applicare la rendita catastale di un fabbricato non ultimato comporta una disparità di trattamento rispetto alla diversa disciplina del fabbricato in corso di costruzione e la tassazione di un valore solo fittizio, non espressivo di reale capacità contributiva. Il giudice rimettente è la Commissione tributaria regionale della Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente aveva omesso di accertare se il fabbricato fosse effettivamente non ultimato al momento dell’attribuzione della rendita catastale, circostanza che era addirittura controversa in giudizio. Senza tale accertamento non è verificabile la rilevanza della questione. La nozione di “ultimazione” ai fini della concessione edilizia in sanatoria è diversa da quella ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, e il giudice rimettente non aveva chiarito quale delle due ricorreva nel caso concreto.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve accertare tutti i presupposti di fatto necessari a dimostrare la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Se una circostanza di fatto è controversa in giudizio, il giudice rimettente deve prendere esplicita posizione su di essa prima di sollevare la questione, altrimenti questa è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Quando un fabbricato è considerato “ultimato” ai fini dell’ICI?

    Ai fini dell’ICI, un fabbricato è ultimato quando è idoneo alla produzione di reddito, ossia quando costituisce un’autonoma unità immobiliare urbana potenzialmente produttiva. Questa nozione è diversa da quella di “ultimazione” ai fini del rilascio di una concessione edilizia in sanatoria.

    Come si calcola l’ICI su un fabbricato in corso di costruzione?

    Per i fabbricati in corso di costruzione non ancora ultimati, l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992 prevede che la base imponibile sia il valore dell’area edificabile. Solo dopo l’ultimazione del fabbricato si applica la rendita catastale.

    Chi determina il valore imponibile dell’ICI?

    Il valore imponibile dell’ICI su fabbricati è determinato applicando un moltiplicatore alla rendita catastale rivalutata. La rendita catastale è attribuita dall’Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate) quando il fabbricato è idoneo alla produzione di reddito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 287/2005 – Fondi per handicap grave e autonomia provinciale

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    La Corte accerta che lo Stato non ha il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri per la concessione dei fondi per handicap grave da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto ministeriale n. 470/2001 invade la competenza legislativa esclusiva provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica e viene annullato nella parte applicabile alle due Province autonome.

    Di cosa si tratta

    L’art. 81 della legge finanziaria 2001 aveva istituito un programma di interventi per soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari, delegando a un regolamento ministeriale la definizione dei criteri di concessione e di erogazione dei fondi. Il decreto del Ministro del lavoro n. 470/2001 aveva disciplinato in modo dettagliato le modalità anche per le Province autonome, che invece rivendicano competenza esclusiva in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, lamentando che gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto ministeriale n. 470/2001 invadono la propria sfera di competenza costituzionale. I parametri invocati sono l’art. 8 n. 25 e art. 9 n. 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché l’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386/1989 e l’art. 12 del d.lgs. n. 268/1992.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto. La disciplina dell’assistenza ai soggetti con handicap grave rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Province autonome in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Un regolamento ministeriale non può disciplinare materie di competenza legislativa provinciale. Inoltre, l’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386/1989 prevede che i finanziamenti statali affluiscano al bilancio delle Province autonome per essere utilizzati secondo normative provinciali, senza ulteriori vincoli. Le disposizioni impugnate vengono annullate nella parte applicabile alle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Il principio

    Un decreto ministeriale non può disciplinare materie di competenza legislativa esclusiva delle Province autonome a statuto speciale. I fondi statali destinati a settori di competenza provinciale devono affluire al bilancio provinciale per essere utilizzati secondo normative provinciali, senza che lo Stato possa imporre criteri e modalità di gestione ulteriori rispetto all’individuazione dei parametri di riparto.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra competenza legislativa provinciale e statale in materia di welfare?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Lo Stato può finanziare tali attività ma non imporre alle Province le modalità di erogazione, salvo la fissazione dei parametri di riparto.

    L’efficacia della sentenza si estende anche a Bolzano?

    Sì. La Corte ha esteso espressamente gli effetti della pronuncia anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in ragione della piena equiparazione statutaria delle due Province nelle materie in questione.

    Che cos’è la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali?

    Le leggi statali spesso contengono una clausola per cui le loro disposizioni si applicano alle Province autonome “compatibilmente con le norme dello statuto”. Tale clausola estende la salvaguardia anche alle norme di attuazione e di modifica dello statuto, non solo al testo statutario in senso stretto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 286/2005 – Quote latte e competenza regionale Valle d’Aosta

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    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 17 e 20 della legge regionale Valle d’Aosta n. 27/2002 in materia di quote latte. La compensazione e la riserva “regionale” istituite dalla Regione violano i regolamenti comunitari, che ammettono soltanto compensazione e riserva a livello nazionale. Anche la competenza esclusiva regionale sull’agricoltura incontra il limite degli obblighi comunitari.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva approvato una legge che prevedeva un sistema di “compensazione regionale” e una “riserva regionale” per le quote latte. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni sostenendo che i regolamenti comunitari consentono solo compensazione e riserva a livello nazionale. La Regione ha difeso la propria competenza esclusiva in materia agricola, riconosciuta dallo statuto speciale valdostano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso investe gli artt. 17, commi 1 e 2, e 20 della legge reg. Valle d’Aosta n. 27/2002, contestando il contrasto con l’art. 2 della l. cost. n. 4/1948 (Statuto speciale Valle d’Aosta) e con l’art. 1 del d.lgs. n. 238/2001 (norme di attuazione statutaria in materia di quote latte), in quanto la normativa regionale viola i regolamenti CEE n. 3950/92 e CE n. 1392/2001 che ammettono solo compensazione e riserva nazionale. Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. Lo statuto valdostano attribuisce alla Regione competenza esclusiva sull’agricoltura, ma questa deve esercitarsi nel rispetto degli obblighi internazionali e comunitari. Il regolamento CEE n. 3950/92 autorizza la compensazione solo a livello dell’acquirente o a livello nazionale, mai a livello regionale; analogamente la riserva deve essere nazionale. La legge regionale, prevedendo meccanismi a base regionale, viola il diritto comunitario e i parametri statutari che ne impongono il rispetto.

    Il principio

    La competenza esclusiva regionale in materia agricola è delimitata dagli obblighi comunitari: anche le Regioni a statuto speciale non possono istituire meccanismi di compensazione o di riserva delle quote latte a livello regionale, poiché i regolamenti dell’UE riservano tali funzioni esclusivamente al livello nazionale o a quello degli acquirenti.

    Domande e risposte

    Le Regioni a statuto speciale possono derogare ai regolamenti comunitari sull’agricoltura?

    No. Anche lo statuto speciale valdostano prevede che la potestà legislativa regionale debba esercitarsi nel rispetto degli obblighi internazionali, che includono quelli comunitari. I regolamenti UE si impongono dunque anche alle Regioni autonome.

    Che cosa si intende per “compensazione regionale” delle quote latte?

    Con compensazione regionale si intende la verifica dell’eventuale eccedenza di produzione rispetto ai quantitativi di riferimento all’interno del solo territorio regionale, con applicazione del prelievo supplementare ai produttori regionali che abbiano sforato. Il regolamento CEE n. 3950/92 ammette soltanto la compensazione a livello degli acquirenti o a livello nazionale.

    La sentenza è ancora rilevante dopo la riforma del sistema quote latte del 2015?

    Il sistema europeo delle quote latte è stato abolito nel 2015, ma la pronuncia mantiene valore di principio sull’obbligo delle Regioni di rispettare i regolamenti comunitari anche nelle materie di competenza esclusiva statutaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 360/2005 – Cooperazione internazionale regionale inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sulla legge regionale dell’Emilia-Romagna che disciplinava interventi di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo. Il ricorso governativo non ha adeguatamente dimostrato perché tale materia rientri nella competenza esclusiva statale sulla politica estera.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 5-9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 12/2002, che disciplinava interventi regionali di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e promozione di una cultura di pace. Il Governo sosteneva che tali disposizioni violassero la competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera (art. 117 co. 2 lett. a) Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo). Parametro: art. 117 co. 2 lett. a) della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Inammissibilità. Il Governo non ha sufficientemente motivato perché le specifiche disposizioni impugnate (che riguardano attività di supporto tecnico, formazione, sensibilizzazione e partenariato locale) invadano la competenza statale sulla politica estera, distinta dalla mera cooperazione allo sviluppo che le Regioni possono legittimamente promuovere.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, il ricorso governativo è inammissibile quando non fornisce una motivazione adeguata e specifica sul perché ciascuna norma impugnata contrasti con il parametro costituzionale invocato: non è sufficiente affermare in via generale la violazione della competenza statale sulla politica estera.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono fare cooperazione internazionale allo sviluppo?

    Sì, entro certi limiti: dopo la riforma del Titolo V (2001), le Regioni possono svolgere attività di cooperazione e di promozione culturale con enti esteri, purché non interferiscano con la politica estera dello Stato e nel rispetto degli accordi internazionali. La Corte ha riconosciuto questa possibilità in più sentenze.

    Qual è la differenza tra “politica estera” e “cooperazione allo sviluppo”?

    La “politica estera” riservata allo Stato riguarda i rapporti diplomatici, i trattati internazionali e le relazioni istituzionali con altri Stati. La “cooperazione allo sviluppo” comprende invece azioni di supporto tecnico, formazione, partenariato con enti locali esteri: in questa seconda accezione le Regioni conservano margini di azione.

    Cosa significa “inammissibilità” di un ricorso davanti alla Corte Costituzionale?

    L’inammissibilità è una pronuncia di rito che non entra nel merito: la Corte non esamina se la norma sia o meno incostituzionale, ma rileva un difetto formale del ricorso (insufficiente motivazione, difetto di legittimazione, tardività, ecc.). La norma regionale rimane quindi in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 359/2005 – Delegificazione imposta scommesse ippiche

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla delega al Governo per il “riordino” della disciplina fiscale delle scommesse ippiche e sportive mediante regolamento di delegificazione. La norma non viola la riserva di legge in materia tributaria.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 3 co. 78 della legge n. 662/1996, che delegava al Governo il riordino degli aspetti fiscali dei giochi e delle scommesse sulle corse di cavalli mediante regolamento di delegificazione. Il dubbio era che una simile delega violasse la riserva di legge in materia tributaria e i principi sul riparto delle funzioni normative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3 co. 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui consente il riordino degli aspetti fiscali delle scommesse ippiche mediante regolamento di delegificazione. Parametri: artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Genova.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza, riuniti i giudizi. La norma non viola la riserva di legge in materia tributaria perché la legge n. 662/1996 fissa i principi e i criteri direttivi del riordino; la delegificazione è ammissibile nel rispetto dei principi e criteri fissati dalla legge stessa.

    Il principio

    L’art. 23 Cost. (riserva di legge in materia tributaria) non è violato dal ricorso alla delegificazione per il riordino della disciplina fiscale di settori specifici, purché la legge delegificante fissi adeguati principi e criteri direttivi che circoscrivano la discrezionalità del regolamento governativo.

    Domande e risposte

    Cosa è la “riserva di legge” in materia tributaria?

    L’art. 23 Cost. prevede che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. In materia tributaria ciò significa che i presupposti, i soggetti passivi e i criteri di calcolo dell’imposta devono avere fondamento in una fonte legislativa, anche se i dettagli possono essere rimessi a regolamenti.

    Cosa è un regolamento di delegificazione?

    Un regolamento di delegificazione (art. 17 co. 2 legge n. 400/1988) è un atto normativo secondario del Governo che può abrogare norme di legge e disciplinare una materia in sostituzione di esse, ma solo nei limiti e secondo i principi fissati dalla legge che autorizza la delegificazione.

    L’imposta unica sulle scommesse ippiche esiste ancora?

    La disciplina delle scommesse è stata più volte riformata. L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è stata progressivamente unificata e aggiornata, con la trasformazione del settore e l’avvento delle scommesse online regolamentate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 358/2005 – Indultino revoca colpevole sorveglianza Foggia

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    La Corte restituisce gli atti al Magistrato di sorveglianza di Foggia e di Bari: la sentenza n. 278/2005 ha già dichiarato incostituzionale la norma censurata sull’“indultino” e i rimettenti devono verificarne la perdurante rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Magistrato di sorveglianza di Foggia aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003 (“indultino”), nella parte in cui consentiva l’accesso al beneficio a condannati cui era stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa. La norma fu poi dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 278/2005, rendendo necessaria la restituzione degli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 co. 3 lett. d) della legge 1 agosto 2003, n. 207 (sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva, “indultino”), nella parte in cui consente l’ammissione al beneficio ai condannati con revoca per fatto colpevole di misura alternativa. Parametri: artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione. Rimettenti: Magistrato di sorveglianza di Foggia e Magistrato di sorveglianza di Bari.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti ai rimettenti. La Corte, riuniti i giudizi, dispone la restituzione perché la sentenza n. 278/2005 ha dichiarato l’incostituzionalità della stessa norma censurata, e i giudici rimettenti devono ora verificare se le questioni mantengano rilevanza nei singoli procedimenti.

    Il principio

    La sopravvenuta incostituzionalità della norma censurata non fa venir meno automaticamente la rilevanza delle questioni pendenti: è il giudice rimettente a dover valutare caso per caso se, eliminate le parti incostituzionali, il giudizio principale possa ancora essere definito.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma sull’“indultino” dichiarata incostituzionale?

    L’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003, nella versione dichiarata parzialmente incostituzionale, permetteva l’accesso alla sospensione della pena anche a condannati cui era stata revocata una misura alternativa per fatto colpevole, creando un trattamento irragionevole rispetto ai condannati rispettosi delle prescrizioni.

    Come funziona la riunione dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale?

    La Corte riunisce i giudizi quando le questioni sollevate da rimettenti diversi hanno lo stesso contenuto normativo e gli stessi parametri costituzionali, per decidere con un’unica pronuncia ed evitare contraddizioni tra decisioni simili.

    Cosa deve fare il magistrato di sorveglianza dopo aver ricevuto gli atti restituiti?

    Il magistrato deve riesaminare il caso concreto alla luce della norma come modificata dalla sentenza di incostituzionalità, verificando se il condannato abbia ancora titolo all’“indultino” e se la questione sollevata sia ancora attuale o se il giudizio possa essere definito diversamente.

    Norme collegate

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