Autore: Andrea Marton

  • Art. 140 bis T.U.B.: Esercizio abusivo dell’attivita’

    Art. 140 bis T.U.B.: Esercizio abusivo dell’attivita’

    Art. 140 bis T.U.B. – Esercizio abusivo dell’attivita’.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 25

    “1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attivita’ di agente in attivita’ finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e’ punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

    2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attivita’ di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, e’ punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.”

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  • Art. 141 T.U.B.: False comunicazioni relative a intermediari finanziari

    Art. 141 T.U.B.: False comunicazioni relative a intermediari finanziari

    Art. 141 T.U.B. – False comunicazioni relative a intermediari finanziari.

    In vigore dal 01/09/1996 al 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64

    Soppresso dal 19/09/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, per le comunicazioni previste dall’articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell’arresto fino a tre anni.”

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  • Art. 142 T.U.B.: Requisiti di onorabilita’ degli esponenti di intermediari finanziari: omessa

    Art. 142 T.U.B.: Requisiti di onorabilita’ degli esponenti di intermediari finanziari: omessa

    Art. 142 T.U.B. – Requisiti di onorabilita’ degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64

    “1. L’omessa dichiarazione di decadenza dall’ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall’art. 109, commi 2 e 3, e’ punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.”

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  • Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni

    Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni

    Art. 38 c.c. Obbligazioni

    In vigore

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

  • Art. 143 T.U.B.: Emissione di valori mobiliari

    Art. 143 T.U.B.: Emissione di valori mobiliari

    Art. 143 T.U.B. – Emissione di valori mobiliari.

    In vigore dal 25/01/2007

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1

    “l. (Comma abrogato)”

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  • Art. 144 bis T.U.B.: Ordine di porre termine alle violazioni

    Art. 144 bis T.U.B.: Ordine di porre termine alle violazioni

    Art. 144 bis T.U.B. – Ordine di porre termine alle violazioni.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Per le violazioni previste dall’articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), quando esse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’, la Banca d’Italia puo’, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della societa’ o dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento.

    2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito la Banca d’Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 144, comma 1; l’importo delle sanzioni e’ aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall’articolo 144.”

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  • Articolo 144 novies del T.U.B.

    Articolo 144 novies del T.U.B.

    Art. 144 novies T.U.B. – Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita’ di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia applica le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 69.2 esclusivamente su richiesta dell’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della vigilanza consolidata. In questi casi la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145.

    2. La Banca d’Italia puo’ chiedere all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della vigilanza consolidata di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 1.”

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  • Art. 144 octies T.U.B.: Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione

    Art. 144 octies T.U.B.: Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione

    Art. 144 octies T.U.B. – Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 60-bis, comma 10, la Banca d’Italia chiede all’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in quello Stato.”

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  • Art. 144 quater T.U.B.: Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita’ di mora

    Art. 144 quater T.U.B.: Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita’ di mora

    Art. 144 quater T.U.B. – Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita’ di mora.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d’Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

    a) gravità e durata della violazione;

    b) grado di responsabilità;

    c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

    d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili;

    d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all’esercizio delle funzioni di vigilanza;

    e) pregiudizi arrecati o arrecabili a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

    f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia;

    g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

    h) potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;

    h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione .

    1-bis. Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l’ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora è in ogni caso proporzionato alla gravità dell’inosservanza, avuto altresì riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.”

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  • Art. 144 quinquies T.U.B.: Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea

    Art. 144 quinquies T.U.B.: Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea

    Art. 144 quinquies T.U.B. – Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalita’ stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.”

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