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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 88 TULPS e 4, comma 4-bis, l. n. 401/1989 — che subordinano la licenza per le scommesse sportive al previo conseguimento di una concessione esclusivamente italiana — sollevate dai Tribunali di Teramo e di Sassari in sede di riesame. Le censure (disparità di trattamento rispetto ai titolari di concessioni UE) si risolvono in un problema di compatibilità comunitaria, che ha priorità logica sull’incidente di costituzionalità.
Di cosa si tratta
Soggetti indagati per raccolta di scommesse sportive in collegamento con bookmaker inglesi regolarmente autorizzati nel Regno Unito erano stati sottoposti a sequestro preventivo perché privi di licenza italiana. I Tribunali di Teramo e Sassari, in sede di riesame, dubitavano che la norma che impone la concessione esclusivamente italiana fosse discriminatoria nei confronti degli operatori UE e incompatibile con la libertà di stabilimento.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità dell’art. 88 r.d. n. 773/1931 (TULPS), come richiamato dall’art. 4, comma 4-bis, l. n. 401/1989, nella parte in cui subordina il rilascio della licenza per le scommesse al previo conseguimento della concessione «esclusivamente dello Stato italiano», in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. Rimettenti: Tribunale di Teramo (in funzione di giudice del riesame, 11 ordinanze) e Tribunale di Sassari (1 ordinanza).
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara inammissibile l’intervento della Newbet s.r.l. in liquidazione (soggetto estraneo al giudizio a quo). Le questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza: le censure si risolvono in un dubbio di compatibilità comunitaria con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE (libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi), questione di priorità logica e giuridica sull’incidente di costituzionalità, che i giudici rimettenti avrebbero dovuto risolvere applicando direttamente il diritto comunitario.
Il principio
Quando le censure di incostituzionalità si risolvono sostanzialmente in un problema di compatibilità con norme comunitarie direttamente efficaci, il giudice nazionale deve dare priorità alla questione comunitaria — eventualmente con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia — prima di investire la Corte costituzionale. La mancata motivazione su questo punto rende le questioni inammissibili.
Domande e risposte
Un’impresa straniera UE può raccogliere scommesse in Italia senza concessione italiana?
La questione è rimasta controversa a lungo. La Corte di giustizia (sentenza Gambelli, causa C-243/01, 2003) aveva già affermato che le restrizioni devono essere giustificate e proporzionate. La compatibilità della normativa italiana con il Trattato CE era proprio la questione che i giudici rimettenti avrebbero dovuto esaminare in via prioritaria.
Perché la Corte non ha esaminato il merito delle questioni?
Perché i giudici rimettenti non avevano adeguatamente motivato perché le norme interne dovessero comunque applicarsi nonostante il possibile contrasto con il diritto comunitario. In presenza di norme comunitarie direttamente efficaci potenzialmente incompatibili, il giudice nazionale può disapplicare la norma interna senza bisogno di sollevare incidente di costituzionalità.
Cos’è l’art. 88 TULPS nel contesto delle scommesse?
L’art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. n. 773/1931) subordina l’esercizio di attività di scommesse al rilascio di una licenza di polizia, la quale a sua volta presupponeva — secondo la norma censurata — il preventivo conseguimento di una concessione rilasciata esclusivamente dallo Stato italiano.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza; disparità di trattamento tra titolari di concessioni italiane ed europee
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata
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