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La Corte, riuniti cinque giudizi promossi da Giudici di pace di Torre Annunziata e di Napoli sulla confisca obbligatoria di ciclomotori e motoveicoli per mancato uso del casco, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Una norma sopravvenuta (d.l. n. 262/2006, conv. l. n. 286/2006) ha modificato il regime sanzionatorio, richiedendo una nuova valutazione della rilevanza delle questioni.
Di cosa si tratta
Gli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del Codice della strada prevedevano, per chi circolasse in ciclomotore o motoveicolo senza casco protettivo, la confisca obbligatoria del veicolo. I Giudici di pace di Torre Annunziata e di Napoli dubitavano della legittimità di tale sanzione accessoria per sproporzione e per la possibilità di colpire il proprietario estraneo all’infrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Questioni di legittimità degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), sollevate dai Giudici di pace di Torre Annunziata (in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 Cost.) e di Napoli (in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). I rimettenti censuravano la sproporzione tra sanzione principale modesta e confisca automatica, nonché il colpire il proprietario del veicolo estraneo all’infrazione.
La decisione della Corte
La Corte non decide nel merito. Nelle more del giudizio, l’art. 2, commi 168 e 169, del d.l. n. 262/2006 (conv. l. n. 286/2006) ha modificato entrambe le norme censurate: alla violazione dell’art. 171, comma 2, ora consegue il fermo del veicolo per sessanta o novanta giorni (non più la confisca), mentre il novellato art. 213, comma 2-sexies prevede la confisca solo quando il ciclomotore sia stato usato per commettere un reato. Le modifiche impongono ai giudici rimettenti di rivalutare la rilevanza delle questioni originariamente sollevate.
Il principio
Lo ius superveniens che modifica le norme oggetto di questione incidentale di legittimità costituzionale comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro normativo, prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Cosa significa «restituzione degli atti al giudice rimettente»?
La Corte non decide nel merito la questione di legittimità costituzionale, ma restituisce il fascicolo al giudice che l’aveva sollevata, invitandolo a riconsiderare se il dubbio di costituzionalità sia ancora rilevante alla luce delle modifiche legislative sopravvenute.
In che modo le modifiche del 2006 hanno cambiato le sanzioni per il mancato uso del casco?
Il d.l. n. 262/2006 ha eliminato la confisca automatica del veicolo per il mancato uso del casco protettivo, sostituendola con il fermo amministrativo di sessanta giorni (novanta in caso di recidiva biennale). La confisca rimane solo quando il veicolo sia stato usato per commettere un reato.
La confisca obbligatoria del veicolo di proprietà di un terzo estraneo all’infrazione era ritenuta problematica?
Sì. I giudici rimettenti censuravan questa ipotesi perché colpiva il proprietario che non aveva commesso alcuna infrazione, sollevando dubbi di compatibilità con l’art. 42 Cost. sulla tutela della proprietà e con il principio di personalità della sanzione (art. 27 Cost.).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro principale delle censure
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata; limite alla confisca nei confronti del proprietario estraneo all’infrazione
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