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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni relative all’art. 444, comma 1-bis, c.p.p. (patteggiamento «allargato») e all’art. 5, commi 1 e 2, l. n. 134/2003. Le esclusioni dal patteggiamento per reati gravi (associazione mafiosa) e per recidivi reiterati, nonché il termine di riflessione per valutare il rito alternativo, rientrano nella discrezionalità legislativa e non integrano disparità di trattamento irragionevoli.
Di cosa si tratta
La legge n. 134/2003 ha esteso il patteggiamento fino a pene di cinque anni («allargato»), escludendo però i recidivi reiterati e gli imputati di determinati reati gravi (tra cui il 416-bis c.p.). I GUP di Bari e Asti dubitavano che tali esclusioni fossero irragionevoli; il GUP di Bari censura anche il termine di riflessione di quarantacinque giorni dalla prima udienza (anziché dalla data di entrata in vigore della legge).
La questione di legittimità costituzionale
Questioni di legittimità dell’art. 444, comma 1-bis, c.p.p. e dell’art. 5, commi 1 e 2, l. n. 134/2003, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost. Rimettenti: GUP Tribunale di Bari (art. 749 r.o. 2004) e GUP Tribunale di Asti (artt. 347 e 478 r.o. 2005).
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente infondate. Il termine di riflessione è espressione di discrezionalità legislativa non manifestamente irragionevole. Le esclusioni soggettive (recidivi reiterati) e oggettive (reati di mafia) dal patteggiamento allargato non violano l’art. 3 Cost.: il legislatore, nell’estendere la «giustizia negoziata», può legittimamente escludere soggetti di pericolosità qualificata e reati di elevato allarme sociale, senza che ciò crei disparità di trattamento irragionevoli rispetto al giudizio abbreviato o al patteggiamento infrabiennale.
Il principio
L’individuazione delle categorie di reati ed imputati esclusi dal patteggiamento allargato rientra nella discrezionalità del legislatore, che può fondare il trattamento differenziato sia sul titolo del reato (indipendentemente dalla pena edittale) sia sulle condizioni soggettive degli imputati espressive di pericolosità qualificata. La scelta è sindacabile solo se manifestamente arbitraria o foriera di disarmonie irragionevoli tra fattispecie omogenee.
Domande e risposte
Cos’è il patteggiamento «allargato» introdotto dalla legge n. 134/2003?
L’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) è stata estesa dalla legge n. 134/2003 fino a pene detentive di cinque anni («allargato»), rispetto ai due anni precedenti. A differenza del patteggiamento ordinario, quello allargato non comporta l’esenzione dalle pene accessorie né dall’applicazione di misure di sicurezza.
Perché i recidivi reiterati sono esclusi dal patteggiamento allargato?
Il legislatore li considera soggetti con pericolosità soggettiva più intensa, sintomatica di una capacità a delinquere rilevante. La recidiva reiterata è già normalmente ostativa a numerosi istituti di favore (amnistia, indulto, sospensione condizionale). La Corte ritiene coerente che ne siano esclusi anche dal patteggiamento allargato.
L’imputato di associazione mafiosa può comunque accedere a riti alternativi?
Sì: può accedere al giudizio abbreviato (che non prevede esclusioni oggettive analoghe) e al patteggiamento ordinario infrabiennale. La preclusione riguarda solo il patteggiamento allargato, in ragione dell’elevato allarme sociale e della gravità concreta del reato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza; parametro principale delle censure sulle esclusioni
- Art. 111 della Costituzione — ragionevole durata del processo; contraddittorio e garanzie del giusto processo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.