Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 303/2005 – imposta unica scommesse ippiche e riserva di legge

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    La Corte dichiara non fondata la questione relativa alla delega al Governo per individuare i soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse ippiche, e inammissibile quella sull’art. 17 comma 2 l. n. 400/1988. La riserva di legge tributaria di cui all’art. 23 Cost. non impone che ogni dettaglio del tributo sia definito dalla legge, purché il fatto generatore e i criteri essenziali siano fissati dal legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un’agenzia ippica ha impugnato il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’imposta unica sulle scommesse versata nel 1998-1999. La Commissione tributaria di Chieti ha dubitato che le norme che delegano al Governo l’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta violassero gli artt. 23, 70, 76 e 77 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità cost. dell’art. 3 comma 78 l. n. 662/1996, in riferimento agli artt. 23, 70, 76, 77 Cost. (prima questione), e dell’art. 17 comma 2 l. n. 400/1988 (seconda questione), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti nel corso di una controversia su rimborso di imposta unica scommesse.

    La decisione della Corte

    Prima questione: non fondata. La norma impugnata fissa il fatto generatore e il quantum dell’imposta, rimettendo al regolamento solo aspetti organizzativi; ciò non viola la riserva relativa di legge ex art. 23 Cost. Seconda questione: inammissibile, per difetto di rilevanza.

    Il principio

    La riserva di legge tributaria (art. 23 Cost.) ha carattere relativo: è sufficiente che la legge determini i presupposti essenziali dell’imposizione, potendo demandare a fonti secondarie aspetti applicativi e soggettivi, purché entro criteri legislativi sufficientemente definiti.

    Domande e risposte

    Che cos’è la riserva di legge tributaria?

    È il principio ex art. 23 Cost. per cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Si ritiene “relativa”: la legge deve fissare i criteri essenziali, ma può demandare i dettagli a regolamenti.

    Cosa è l’imposta unica sulle scommesse?

    È un tributo che colpisce la raccolta di scommesse sulle corse dei cavalli e sugli eventi sportivi. Sostituisce vari prelievi precedenti, unificando il regime fiscale del settore delle scommesse.

    Perché la seconda questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per difetto di rilevanza: la norma sull’art. 17 comma 2 l. n. 400/1988 non era applicabile nel giudizio a quo, essendo la questione sollevata in via generica senza un’incidenza diretta sulla controversia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 302/2005 – demanio idrico e competenze Stato-Regione Friuli

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    Con sentenza in un conflitto di attribuzione, la Corte stabilisce che spettava allo Stato — tramite il Magistrato alle acque di Venezia — il potere di impedire il trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia degli immobili idraulici connessi alle tratte fluviali di confine. La competenza sulle acque di confine rimane allo Stato per ragioni di sovranità territoriale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso conflitto di attribuzione avverso una nota del Magistrato alle acque di Venezia che aveva bloccato il trasferimento di immobili demaniali (caselli idraulici) ritenendoli necessari per la gestione del servizio di piena sulle tratte dei fiumi Judrio, Livenza e Tagliamento che segnano confini di Stato o regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra Regione Friuli-Venezia Giulia e Stato: la Regione contesta la nota del Magistrato alle acque che ha impedito il trasferimento di beni demaniali idrici, invocando le norme del d.lgs. n. 265/2001 attuativo dello Statuto speciale regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spettava allo Stato mantenere gli immobili idraulici funzionali al servizio di piena sulle tratte fluviali di confine (torrente Judrio al confine di Stato; fiumi Livenza e Tagliamento al confine con il Veneto). La gestione delle acque di confine è attribuita allo Stato per ragioni connesse alla sovranità e agli impegni internazionali.

    Il principio

    Le tratte fluviali che delimitano confini di Stato rimangono nella competenza statale anche dopo le norme di trasferimento alle Regioni speciali; gli immobili funzionali al controllo di tali corsi d’acqua non possono essere trasferiti alla Regione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i beni del demanio idrico?

    Sono i corsi d’acqua, i laghi e le relative pertinenze (argini, sponde, opere idrauliche, immobili di servizio) che appartengono allo Stato e sono gestiti da appositi enti come il Magistrato alle acque.

    Perché i fiumi di confine restano allo Stato?

    Perché i corsi d’acqua che segnano i confini statali sono legati a obblighi internazionali e a esigenze di sovranità che esulano dalla competenza regionale, anche in presenza di statuti speciali.

    Cosa è il Magistrato alle acque di Venezia?

    Era un ente statale con competenza sulla gestione idraulica nell’Italia nord-orientale (oggi assorbito in altre strutture). Operava sotto il Provveditorato alle opere pubbliche e vigilava sui corsi d’acqua di propria competenza.

  • Corte cost. n. 301/2005 – liquidazione coatta amministrativa e fallimento bancario

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa al regime della liquidazione coatta amministrativa delle banche di credito cooperativo. Le norme impugnate — art. 82 comma 2 del T.U. bancario e art. 202 della legge fallimentare — non violano l’art. 3 Cost. in quanto la diversità di trattamento rispetto alla procedura fallimentare ordinaria è giustificata dalla specialità del settore bancario.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda una banca di credito cooperativo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Nel corso del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il Tribunale di Cosenza ha dubitato della compatibilità con l’art. 3 Cost. del combinato disposto delle norme che disciplinano tale procedura speciale rispetto al fallimento ordinario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 82 comma 2 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U. bancario) e 202 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), in riferimento all’art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Cosenza nel corso di un giudizio di opposizione allo stato di insolvenza di una banca cooperativa in liquidazione coatta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La differenziazione di disciplina tra liquidazione coatta amministrativa delle banche e fallimento ordinario è ragionevole e giustificata dalle peculiarità del settore creditizio, che richiede una procedura speciale con vigilanza pubblica a tutela dei depositanti e della stabilità del sistema finanziario.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente assoggettare le banche a una procedura di insolvenza speciale (liquidazione coatta amministrativa) diversa dal fallimento ordinario, senza che ciò integri una disparità di trattamento irragionevole, stante la funzione pubblicistica dell’attività bancaria.

    Domande e risposte

    Che cos’è la liquidazione coatta amministrativa delle banche?

    È una procedura concorsuale speciale, alternativa al fallimento, applicabile alle banche in crisi. È gestita sotto il controllo della Banca d’Italia e mira a tutelare i depositanti e la stabilità del sistema creditizio.

    Perché la Corte ha dichiarato non fondata la questione?

    Perché la differenza di trattamento tra banche e imprese ordinarie è giustificata: le banche svolgono una funzione di interesse pubblico che legittima un regime speciale, a tutela dei risparmiatori e del sistema finanziario.

    Cosa prevede l’art. 82 comma 2 T.U. bancario impugnato?

    La norma disciplina aspetti della procedura di liquidazione coatta delle banche, in raccordo con le disposizioni della legge fallimentare, stabilendo le competenze degli organi della procedura.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 210/2005 – Notificazione a mezzo posta e avviso al destinatario

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 7 della legge n. 890/1982 (notificazioni a mezzo posta): il giudice rimettente non ha motivato sulla rilevanza della questione nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 890/1982 disciplina le notificazioni degli atti a mezzo posta, inclusa la procedura di deposito e l’avviso di ricevimento quando l’atto non viene consegnato al destinatario. Il Giudice di pace di Milano, in un giudizio di opposizione a una cartella esattoriale, ha sollevato la questione sostenendo che la legge non preveda l’obbligo di avvisare il destinatario con lettera raccomandata quando l’atto non venga consegnato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che al destinatario, quando l’atto non venga consegnato, sia dato avviso tramite lettera raccomandata. Parametri: artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Milano, ordinanza del 6 febbraio 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo non spiega perché la questione sulla notificazione dell’atto principale abbia ancora rilievo nel giudizio di opposizione contro la cartella esattoriale, né indica le condizioni eccezionali che consentono di impugnare la cartella invece del provvedimento originario.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza deve essere concreta e specifica: non basta affermare in astratto che una norma potrebbe essere incostituzionale, ma occorre spiegare perché quella norma sia effettivamente applicabile e determinante nel caso pendente davanti al giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Se un atto notificato per posta non viene consegnato al destinatario, come viene a saperlo?

    La legge n. 890/1982 prevede che l’agente postale depositi l’atto all’ufficio postale e lasci avviso al destinatario. La questione su cui verteva la causa era se fosse necessaria anche una raccomandata informativa aggiuntiva.

    Si può opporsi direttamente alla cartella esattoriale o solo all’atto originario?

    In linea generale, l’opposizione va proposta contro il provvedimento che irroga la sanzione (ordinanza-ingiunzione), non contro la cartella esattoriale. Esistono eccezioni, ma il giudice di pace non le aveva indicate nell’ordinanza di rimessione.

    Cosa si intende per «nullità della notificazione»?

    La notificazione è nulla quando non sono rispettate le forme prescritte dalla legge, con conseguenze sulla validità degli atti successivi (ad es. la decorrenza del termine di opposizione).

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  • Corte cost. n. 209/2005 – Trasferimento immobili comunali alle USL e autonomia locale

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla legge regionale ligure che trasferiva immobili di proprietà dei Comuni alle Unità sanitarie locali: il trasferimento è conforme alla delega statale e non lede l’autonomia locale.

    Di cosa si tratta

    Con la riforma sanitaria del 1992 (d.lgs. 502/1992), le USL hanno assunto la personalità giuridica di aziende sanitarie. La legge regionale Liguria n. 42/1994 disponeva il trasferimento al patrimonio delle nuove aziende sanitarie dei beni immobili già di proprietà dei Comuni, con vincolo di destinazione alle USL. Il Comune di Alassio aveva agito per rivendicare la proprietà di due strutture sanitarie, sostenendo che il trasferimento ledesse l’autonomia patrimoniale degli enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42. Parametri: artt. 5, 76 e 128 della Costituzione. Rimettente: Tribunale ordinario di Savona, ordinanza del 16 aprile 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La legge di delega (l. 421/1992) prevedeva il trasferimento alle aziende sanitarie del patrimonio immobiliare già con vincolo di destinazione alle USL, e la legge regionale ha correttamente dato attuazione a questo principio. Non c’è eccesso di delega né violazione dell’autonomia patrimoniale dei comuni.

    Il principio

    Il trasferimento di beni immobili già vincolati alle USL dal patrimonio comunale a quello delle nuove aziende sanitarie, in attuazione della delega di cui alla l. 421/1992, non viola né l’autonomia patrimoniale dei Comuni né la disciplina della delega: i Comuni non avevano un diritto incondizionato a conservare beni già destinati al servizio sanitario.

    Domande e risposte

    I Comuni possono rivendicare la proprietà di immobili che avevano destinato alle USL?

    No, secondo questa pronuncia: i beni immobili destinati con vincolo alle Unità sanitarie locali prima della riforma del 1992 sono transitati nel patrimonio delle nuove aziende sanitarie in base alla legge di delega.

    Cosa si intende per «vincolo di destinazione» alle USL?

    È il vincolo per il quale un bene immobile, pur rimanendo formalmente di proprietà del Comune, era già destinato all’uso del servizio sanitario (ospedali, infermerie civiche, ambulatori) e non poteva essere liberamente utilizzato dall’ente locale per altri fini.

    La riforma del 1992 ha cambiato la natura giuridica delle USL?

    Sì. Le vecchie USL erano strutture prive di personalità giuridica propria; il d.lgs. 502/1992 le ha trasformate in aziende sanitarie locali (ASL) dotate di personalità giuridica, autonomia organizzativa e patrimonio proprio, rendendo necessario il trasferimento formale dei beni già in uso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 208/2005 – Discariche rifiuti speciali e requisiti territoriali

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 33, comma 1, della legge regionale Veneto n. 3/2000 sulle discariche per rifiuti speciali: difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Veneto del 2000 stabiliva che le nuove discariche per rifiuti speciali potessero essere realizzate solo da soggetti con specifici «requisiti di collegamento con il territorio regionale» (produttori locali di rifiuti, o titolari di attività di trattamento). Il Consiglio di Stato aveva dubitato che tale restrizione violasse la libertà di concorrenza e il principio di uguaglianza tra operatori di diverse regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 33, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3. Parametri: artt. 3, 41, 117 e 120 della Costituzione. Rimettente: Consiglio di Stato, ordinanza dell’8 agosto 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. L’ordinanza del Consiglio di Stato non chiarisce adeguatamente perché la decisione della causa dipenda dalla norma impugnata: in particolare, il Consiglio di Stato aveva già respinto con sentenza parziale coeva il profilo che si collegava alla norma censurata.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza della questione deve dimostrare che la decisione del giudizio a quo dipende effettivamente dalla norma impugnata: se il giudice ha già deciso con sentenza parziale il profilo che si collega alla norma censurata, la questione di rilevanza viene meno.

    Domande e risposte

    Le regioni possono limitare la realizzazione di discariche a soggetti locali?

    La questione non è stata risolta nel merito. In linea generale, le restrizioni territoriali alla libertà di impresa devono avere una giustificazione proporzionata e non discriminatoria rispetto ai principi di libertà di concorrenza e di uguaglianza.

    Cosa si intende per «requisiti di collegamento con il territorio»?

    La norma veneta consentiva di aprire discariche per rifiuti speciali solo a chi produceva rifiuti nell’ambito di attività produttive ubicate in Veneto, o a chi svolgeva in Veneto attività di trattamento dei rifiuti. I soggetti esterni non potevano realizzare nuove discariche.

    Qual è il confine tra competenza statale e regionale in materia di rifiuti?

    La gestione dei rifiuti è materia di legislazione concorrente. Le regioni possono legiferare nei limiti dei principi fondamentali statali, ma non possono comprimere la libertà di impresa o creare barriere discriminatorie rispetto a operatori di altre regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 207/2005 – Pensionamento degli astronomi a 65 anni e delega

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul collocamento a riposo a 65 anni del personale di ricerca degli osservatori astronomici: il giudice rimettente ha censurato profili (art. 3 Cost.) non dedotti nell’atto introduttivo del giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Un ricercatore dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) contestava il proprio collocamento a riposo al compimento dei 65 anni, previsto da una disposizione di delega del 1980 e dal suo decreto attuativo del 1982. Il TAR Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato questione di costituzionalità sostenendo che il limite di 65 anni, diverso da quello di 70 previsto per altre categorie di ricercatori, violasse la delega parlamentare (artt. 76-77 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e art. 39, comma quinto, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 163. Parametri: artt. 76 e 77 della Costituzione. Rimettente: TAR Friuli-Venezia Giulia, ordinanza del 24 marzo 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice a quo ha motivato la non manifesta infondatezza esclusivamente in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. (vizi della delega), ma nell’ordinanza ha poi introdotto anche censure sull’art. 3 Cost. (disuguaglianza rispetto ad altri ricercatori) che non erano state prospettate né dalle parti né erano deducibili dal thema decidendum del giudizio principale.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può sollevare questioni di costituzionalità su parametri (nella specie, art. 3 Cost.) che non siano stati prospettati nell’atto introduttivo del giudizio a quo o che esulino dall’oggetto della controversia: ciò determina la manifesta inammissibilità per eccesso rispetto al thema decidendum.

    Domande e risposte

    A che età vanno in pensione i ricercatori degli osservatori astronomici?

    La norma impugnata prevedeva il collocamento a riposo a 65 anni, diverso dal limite di 70 anni previsto per altre categorie di ricercatori. La questione della legittimità di questa distinzione non è stata risolta nel merito.

    Cosa sono i vizi della delega (artt. 76-77 Cost.)?

    Il Governo, quando legifera con decreto legislativo, deve rispettare i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega. Se il decreto eccede tali limiti, viola l’art. 76 Cost. che disciplina la delega al Governo.

    Perché il giudice non può sollevare questioni «in eccesso» rispetto al processo?

    Perché il giudizio incidentale di costituzionalità è strettamente collegato al giudizio principale: la Corte può pronunciarsi solo su questioni la cui risoluzione sia effettivamente necessaria per decidere la causa. Ampliare il thema costituzionale oltre ciò che è rilevante nel giudizio a quo è inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 206/2005 – Espulsione stranieri e restituzione atti ai giudici

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    La Corte riunisce più giudizi sulla disciplina dell’espulsione e del trattenimento degli stranieri (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998) e restituisce gli atti ai giudici rimettenti, perché successivamente alle ordinanze di rimessione il quadro normativo è mutato significativamente.

    Di cosa si tratta

    Diversi tribunali avevano sollevato questioni di costituzionalità sull’art. 14, comma 5-ter del Testo unico immigrazione, che puniva il mancato allontanamento dello straniero espulso. Nel frattempo, la Corte aveva dichiarato incostituzionale il reato connesso di cui al comma 5-quinquies (arresto obbligatorio, sent. 223/2004) e il legislatore aveva novellato la disciplina con il d.l. 241/2004, trasformando le fattispecie da contravvenzioni in delitti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 13, comma 2, lett. a) e b), commi 3 e 13, 14, comma 5-ter, e 17 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge n. 189/2002; art. 558 c.p.p. Parametri: artt. 24, 27, 104 e 111 Cost. (e art. 11 Cost. per una delle ordinanze). Rimettenti: Tribunali di Roma, Termini Imerese, Firenze e Terni.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché rivalutino la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo, conseguente sia alla sentenza n. 223/2004 sia alle modifiche legislative del 2004.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio incidentale di costituzionalità intervengono modifiche normative significative che possono incidere sulla rilevanza della questione o sul suo oggetto, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché riesamini se la questione mantenga le condizioni di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter del Testo unico immigrazione?

    Punisce lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro il termine indicato nel provvedimento di espulsione. Dopo le modifiche del 2004, il reato è diventato delitto con pena detentiva più elevata.

    Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere?

    Perché il jus superveniens — le norme sopravvenute — ha cambiato il quadro normativo rilevante. I giudici rimettenti devono prima verificare se le questioni sollevate siano ancora pertinenti e rilevanti alla luce delle nuove disposizioni.

    Cosa cambia tra contravvenzione e delitto per lo straniero espulso che non parte?

    Il trattamento sanzionatorio è più grave per il delitto (pena detentiva più elevata), e cambiano anche il regime processuale e le garanzie difensive dell’imputato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 205/2005 – Delega beni culturali e spettacolo, competenze regionali

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    La Corte dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte inammissibile la questione sollevata dalla Regione Toscana sull’art. 10 della legge n. 137/2002 (delega per la riforma dei beni culturali e dello spettacolo): i decreti delegati emanati nel frattempo rendono parzialmente superata la questione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 137/2002 delegava il Governo a riformare la disciplina dei beni culturali, dello spettacolo, della cinematografia e del diritto d’autore. La Regione Toscana aveva impugnato la legge delega sostenendo che alcuni criteri direttivi (in materia di teatri, musica, danza e spettacolo dal vivo) invadessero le competenze regionali concorrenti, e che altri criteri non rispettassero i principi di delega ex art. 76 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 10, commi 1 e 2, lettere d), e), f), della legge 6 luglio 2002, n. 137. Parametri: artt. 76 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Rimettente: Regione Toscana, ricorso del 13 settembre 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente all’art. 10, comma 2, lett. d) (beni culturali e ambientali) perché nel frattempo è stato emanato il decreto legislativo di attuazione senza che la Regione lo impugnasse; 2) dichiara inammissibili le censure relative alle lettere e) e f) per carenza di interesse attuale, in quanto anche i decreti corrispondenti sono stati adottati.

    Il principio

    L’impugnazione della sola legge delega, senza successiva impugnazione dei decreti legislativi di attuazione, può rendere la questione priva di oggetto quando i decreti vengono emanati nel corso del giudizio: il parametro di legittimità si sposta dalla legge delega ai decreti delegati.

    Domande e risposte

    In materia di spettacolo e teatro, è competente lo Stato o le Regioni?

    Lo spettacolo non è materia espressamente elencata nell’art. 117 Cost. dopo la riforma del 2001; la Corte ha chiarito che rientra nella competenza residuale delle Regioni (art. 117, comma 4), salvo i profili di rilievo nazionale.

    Cosa succede se una regione impugna la legge delega ma non il decreto delegato?

    Quando il decreto delegato viene emanato, la questione sulla legge delega perde oggetto autonomo. Se la regione non impugna il decreto, la questione diventa priva di interesse attuale.

    Perché la Corte ha distinto le tre lettere (d, e, f) dell’art. 10, comma 2?

    Perché le vicende processuali delle tre parti della disposizione erano diverse: per alcune era intervenuto il decreto legislativo di attuazione, determinando la cessazione della materia del contendere o l’inammissibilità, con differenti qualificazioni tecniche.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 204/2005 – Insindacabilità parlamentare e conflitto di attribuzioni

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    La Corte dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzioni tra il Tribunale di Taranto e la Camera dei deputati in materia di insindacabilità parlamentare (art. 68, comma 1, Cost.): la questione è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Di cosa si tratta

    La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni dell’on. Giancarlo Cito — rese nel corso di una conferenza stampa nel 1998 e concernenti un consigliere comunale di Taranto — costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, coperte dalla insindacabilità di cui all’art. 68, comma 1, della Costituzione. Il Tribunale penale di Taranto, investito del processo per diffamazione, aveva sollevato conflitto di attribuzioni contestando questa deliberazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Tribunale di Taranto, prima sezione penale. Resistente: Camera dei deputati. Atto contestato: deliberazione della Camera del 13 febbraio 2001 che affermava l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Cito.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio. Dalla documentazione agli atti risulta che il procedimento penale a quo è stato definito con una pronuncia che rende la questione priva di interesse attuale: non c’è più un giudizio in corso che possa beneficiare di una pronuncia della Corte sul conflitto.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione presuppone l’esistenza di un giudizio in corso che trae utilità dalla decisione della Corte: quando il giudizio principale si esaurisce, il conflitto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale.

    Domande e risposte

    Cosa copre l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost.?

    Copre le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede un nesso funzionale tra l’attività extraparlamentare e quella parlamentare: non basta la qualità di parlamentare per essere immuni da responsabilità per qualsiasi dichiarazione.

    Chi decide se una dichiarazione parlamentare è coperta dall’insindacabilità?

    In prima battuta la Camera di appartenenza, con una delibera. Se il giudice ritiene che la delibera sia erronea, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    Cosa significa che il conflitto è «improcedibile»?

    Significa che, per ragioni sopravvenute (in questo caso, la definizione del processo penale sottostante), non ha più senso che la Corte decida il conflitto. Il giudizio si chiude senza una pronuncia nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 203/2005 – Controllo regionale sugli enti locali in Friuli-Venezia Giulia

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni del Governo sulla legge regionale FVG n. 13/2002 che reintroduceva un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali: il ricorso è privo di sufficiente motivazione sulle censure.

    Di cosa si tratta

    Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, l’art. 130 Cost. — che prevedeva il controllo regionale sugli atti degli enti locali — è stato abrogato. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge n. 13/2002, aveva tuttavia reintrodotto un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali (eventuale, su richiesta degli organi deliberanti o di una quota di consiglieri). Il Governo aveva impugnato tale disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 3, comma 3, e 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13. Parametri: artt. 114 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso del 22 luglio 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni perché il ricorso governativo non contiene una motivazione adeguata sulle ragioni del preteso contrasto con la Costituzione, analogamente a quanto rilevato in relazione alla legge finanziaria della Sardegna (sent. n. 202/2005).

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione del ricorso governativo ha la stessa portata del difetto di motivazione nelle questioni incidentali: la Corte non può esaminare nel merito una questione quando non sono esposte le ragioni del contrasto con i parametri invocati.

    Domande e risposte

    Le regioni possono ancora controllare gli atti degli enti locali dopo la riforma del 2001?

    Con l’abrogazione dell’art. 130 Cost. nel 2001, il controllo regionale preventivo sugli atti degli enti locali è venuto meno a livello nazionale. Le regioni a statuto speciale possono avere discipline particolari in base ai loro statuti.

    Cosa prevedeva la norma del FVG contestata?

    Prevedeva che gli organi collegiali degli enti locali o una quota di consiglieri potessero richiedere un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi, una forma di verifica che la riforma costituzionale del 2001 aveva eliminato a livello generale.

    Perché la questione non è stata decisa nel merito?

    Perché il ricorso governativo era generico: indicava i parametri costituzionali ma non spiegava in modo sufficiente le ragioni per cui la norma regionale li violasse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 202/2005 – Legge finanziaria Sardegna e intermediari finanziari

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dal Governo sulla legge finanziaria della Regione Sardegna n. 7/2002 (artt. 12 e 31, comma 4): il ricorso governativo è privo di sufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza delle censure.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2002 equiparava agli istituti di credito alcuni intermediari finanziari ai fini della gestione delle misure agevolative regionali, e prevedeva un contributo in conto interessi per operazioni di microcredito. Il Governo aveva impugnato queste disposizioni ritenendole invasive della competenza statale in materia bancaria e creditizia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 12 e 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7. Parametri: artt. 114 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso del 1° luglio 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili entrambe le questioni perché il ricorso governativo non illustra adeguatamente le ragioni per cui le norme regionali violerebbero la Costituzione: le censure sono troppo generiche e non consentono alla Corte di valutare la fondatezza delle doglianze.

    Il principio

    Il ricorso in via principale del Governo avverso una legge regionale deve contenere una motivazione specifica sulle censure di incostituzionalità: non è sufficiente indicare i parametri costituzionali violati senza illustrare le ragioni del contrasto tra la norma impugnata e tali parametri.

    Domande e risposte

    Le regioni possono disciplinare l’accesso al credito agevolato regionale?

    Le regioni possono prevedere misure agevolative regionali, ma devono rispettare i principi statali in materia bancaria e creditizia, che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato (T.U. bancario, d.lgs. 385/1993).

    Cosa si intende per «intermediari finanziari» equiparati agli istituti di credito?

    Sono soggetti iscritti in appositi elenchi della Banca d’Italia (artt. 106 e 107 del T.U. bancario) che svolgono attività finanziaria non bancaria. La loro equiparazione agli istituti di credito ai fini delle agevolazioni regionali era la norma oggetto di censura.

    Come deve essere motivato un ricorso governativo in via principale?

    Il ricorso deve indicare le norme impugnate, i parametri costituzionali e le ragioni specifiche per cui si ritiene che ci sia contrasto: la sola indicazione degli articoli della Costituzione non basta.

    Norme collegate

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