Autore: Andrea Marton

  • Garanzia SACE per le imprese: Archimede, Futuro e la differenza con il Fondo PMI

    Le garanzie pubbliche sui finanziamenti bancari sono uno degli strumenti di finanza agevolata più concreti per le imprese italiane: abbassano il costo del credito, aumentano l’accesso a importi altrimenti negati e allungano le durate. SACE — società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti — offre oggi due prodotti distinti per il mercato domestico: Garanzia Archimede e Garanzia Futuro. Entrambi sono strumenti a operatività ordinaria, non bandi a sportello con scadenze fisse, e quindi accessibili con continuità tramite le banche convenzionate.

    Questa guida spiega come funzionano, a chi si rivolgono, cosa li distingue tra loro e — soprattutto — quando conviene scegliere SACE invece del Fondo di Garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale (MCC).

    Cos’è SACE e perché opera anche sul mercato interno

    SACE è storicamente nota per l’assicurazione del credito all’export e le garanzie sull’internazionalizzazione. Negli ultimi anni ha progressivamente esteso la propria operatività al mercato domestico, affiancandosi al Fondo PMI su segmenti di investimento che quest’ultimo non copre — in particolare finanziamenti a medio/lungo termine di importi rilevanti per imprese di dimensioni medie e grandi. La base normativa dei due nuovi prodotti è la Legge di Bilancio 2024, che ha autorizzato SACE a rilasciare queste garanzie fino al 31 dicembre 2029. Non si tratta dunque di misure emergenziali né di bandi a esaurimento: sono prodotti strutturali del catalogo SACE.

    Garanzia Futuro: lo strumento per le PMI e le filiere

    Garanzia Futuro è concepita per sostenere la crescita, l’innovazione e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e delle filiere strategiche. È il prodotto SACE più vicino all’operatività bancaria ordinaria: rapido, con processo digitale e rete di banche convenzionate attiva fin dal lancio (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Crédit Agricole Italia, BPER).

    Parametri tecnici verificati

    • Copertura: 70% del finanziamento in linea capitale
    • Importo: da 50.000 euro fino a 50 milioni di euro
    • Durata: da 2 a 20 anni, con preammortamento massimo di 36 mesi incluso nella durata totale
    • Destinatari: PMI italiane, società di capitali con almeno 3 anni di operatività, filiere strategiche, imprenditoria femminile; imprese non in difficoltà ai sensi della Comunicazione UE 2014/C 249/01
    • Finalità ammesse: innovazione tecnologica e digitalizzazione, infrastrutture (energetiche, idriche, digitali, sociali), filiere strategiche, investimenti in aree economicamente svantaggiate, riduzione rischio sismico o idrogeologico
    • Investimenti già avviati: la garanzia copre anche costi già sostenuti fino a 18 mesi prima della richiesta di finanziamento — un elemento poco noto che la distingue da molti altri strumenti
    • Cumulabilità: cumulabile con altre agevolazioni, incluse quelle in regime de minimis, nei limiti delle soglie UE vigenti
    • Processo: interamente digitale tramite piattaforma SACE, attivato dalla banca a seguito della propria delibera di credito

    Chi fa la domanda: la banca, non l’impresa

    Questo è il punto che genera più confusione. L’impresa non presenta domanda direttamente a SACE: si rivolge alla propria banca finanziatrice (purché convenzionata), che istruisce la pratica di credito e, una volta deliberata, richiede la garanzia a SACE tramite portale digitale. SACE emette quindi la garanzia e la banca può procedere all’erogazione. Il meccanismo è simile a quello del Fondo PMI ma con una filiera più snella per importi alti.

    Garanzia Archimede: lo strumento per Mid e Large Cap

    Garanzia Archimede è uno strumento strutturalmente diverso: è pensata per imprese di dimensioni medie e grandi (Mid Cap e Large Cap) e per operazioni di investimento di importo significativo in infrastrutture, transizione sostenibile e innovazione industriale. Le PMI ne sono escluse.

    Parametri tecnici verificati

    • Copertura: fino al 70% per singoli finanziamenti; 60% per fideiussioni e impegni di firma; 50% per esposizioni subordinate; per portafogli di finanziamenti fino al 100% della tranche senior in strutture con tranche junior priva di garanzia
    • Durata: massimo 25 anni (5 anni in più rispetto a Garanzia Futuro)
    • Importo: non è previsto un tetto fisso per singola operazione; operazioni sopra determinate soglie (garantito superiore a 600 milioni di euro e oltre il 25% del fatturato, oppure superiore a 1 miliardo) richiedono il nulla osta del MEF
    • Plafond totale: 60 miliardi di euro di plafond dedicato (per l’anno 2025 il Piano SACE prevede un massimale annuo di 10 miliardi per le operazioni coperte)
    • Destinatari: imprese non-PMI con sede legale in Italia o stabile organizzazione italiana; rating minimo equivalente a “B” S&P; imprese non in difficoltà
    • Soggetti garantiti (finanziatori): banche nazionali e internazionali, partner InvestEU, istituzioni finanziarie, assicurazioni autorizzate, sottoscrittori di strumenti di debito
    • Finalità ammesse: infrastrutture e servizi pubblici locali, innovazione industriale e digitale, transizione sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile, infrastrutture sociali
    • Ripartizione del rischio: SACE assume il 20% del rischio di garanzia, lo Stato (MEF) l’80%, senza solidarietà tra i due soggetti

    La struttura di Archimede consente anche operazioni più complesse come portafogli di finanziamenti e cartolarizzazioni, strumenti che non rientrano nell’operatività di Garanzia Futuro.

    La commissione SACE: la garanzia è gratuita per l’impresa?

    No, non è gratuita — ma il costo ha una struttura particolare. Per Garanzia Futuro, le commissioni sono determinate in base al rating creditizio dell’impresa beneficiaria: più alto il rischio, più alta la commissione. Le commissioni sono versate alla banca che le gira a SACE. Per Garanzia Archimede, le commissioni sono fissate “a condizioni di mercato”, calcolate per coprire i costi di acquisizione, gestione e recupero sostenuti da SACE; l’eccedenza rispetto ai costi operativi viene versata al MEF. In entrambi i casi, le garanzie non costituiscono aiuto di Stato (sono emesse a condizioni di mercato), il che semplifica la pianificazione fiscale e la cumulabilità con altre misure. Per l’importo preciso della commissione applicabile al proprio profilo, l’impresa deve sempre rivolgersi alla banca finanziatrice o a SACE direttamente.

    Tabella comparativa: Archimede vs Futuro vs Fondo PMI

    Parametro Garanzia Archimede (SACE) Garanzia Futuro (SACE) Fondo di Garanzia PMI (MCC)
    Destinatari Solo Mid Cap e Large Cap (PMI escluse) PMI, filiere strategiche, imprenditoria femminile Micro, piccole e medie imprese e professionisti
    Copertura massima 70% (singoli crediti); fino al 100% su portafogli strutturati 70% 80% per investimenti; 50% per liquidità
    Importo massimo Non definito (operazioni miliardarie possibili) 50 milioni di euro 5 milioni di euro
    Durata massima 25 anni 20 anni Variabile (tipicamente fino a 10-15 anni per MLT)
    Tipologia finanziamento MLT; portafogli; strumenti di debito; fideiussioni MLT per cassa MLT e breve termine; operazioni di liquidità
    Aiuto di Stato No (condizioni di mercato) No (condizioni di mercato) Sì (regime de minimis o esenzione per categoria)
    Costo per l’impresa Commissione a condizioni di mercato (calcolata da SACE) Commissione basata su rating creditizio impresa Commissione annua standardizzata (in molti casi gratuita per microimprese)
    Chi fa domanda La banca finanziatrice tramite SACE La banca finanziatrice tramite portale SACE La banca tramite portale MCC
    Investimenti già avviati Non specificato esplicitamente Sì, costi fino a 18 mesi precedenti Generalmente no, salvo eccezioni normative
    Cumulabilità Sì, nei limiti UE Sì, incluso de minimis nei limiti UE Sì, con limitazioni specifiche per prodotto

    SACE o Fondo PMI? Come scegliere lo strumento giusto

    La scelta dipende principalmente da tre variabili: dimensione dell’impresa, importo del finanziamento e durata richiesta.

    Il Fondo di Garanzia PMI è lo strumento elettivo per micro e piccole imprese con fabbisogni fino a 5 milioni di euro, anche per operazioni di liquidità o finanziamenti a breve. Offre coperture fino all’80% su investimenti e in molti casi la commissione è ridotta o nulla per le microimprese. Tuttavia, il limite dei 5 milioni lo rende inadeguato per piani di investimento significativi.

    Garanzia Futuro di SACE entra in gioco quando la PMI ha un progetto di investimento strutturato che richiede finanziamenti tra 50.000 euro e 50 milioni, con orizzonte temporale fino a 20 anni — tipicamente capex importanti, acquisizioni, transizione digitale o ambientale. Non copre liquidità pura. La copertura al 70% è inferiore all’80% del Fondo PMI per gli investimenti, ma gli importi accessibili e le durate sono superiori.

    Garanzia Archimede è riservata alle imprese non-PMI per operazioni di scala: infrastrutture, grandi investimenti industriali, operazioni di finanziamento strutturato. Non è uno strumento per la PMI media, ma per i gruppi industriali che necessitano di garanzie su finanziamenti importanti con durate lunghe.

    Si può usare la garanzia SACE per un investimento già avviato?

    Per Garanzia Futuro la risposta è parzialmente sì: la normativa ammette che il finanziamento copra costi già sostenuti fino a 18 mesi prima della richiesta. Questo significa che un’impresa che ha avviato un investimento con risorse proprie o con anticipi può successivamente accedere al finanziamento garantito per rimborsarsi quelle spese, purché la delibera bancaria e la garanzia vengano formalizzate nel rispetto delle condizioni previste. È un elemento di flessibilità operativa rilevante, spesso sottovalutato. Inoltre, le spese sostenute dall’impresa tra la data di richiesta del finanziamento e quella di erogazione (ad esempio acconti versati durante l’istruttoria) sono anch’esse ammissibili.

    Banche convenzionate: non tutte le banche possono accedere

    Non tutte le banche operano con Garanzia Futuro e Garanzia Archimede. Al lancio le banche convenzionate per Garanzia Futuro erano Intesa Sanpaolo, UniCredit, Crédit Agricole Italia e BPER. La rete si è progressivamente ampliata ma l’impresa deve verificare con il proprio istituto di riferimento se è convenzionato. In caso negativo, può contattare SACE direttamente (numero verde 800.269.264) per l’elenco aggiornato delle banche partner. Per SIMEST e operazioni legate all’internazionalizzazione, SACE offre strumenti aggiuntivi: la guida SIMEST 2026 approfondisce quelle misure.

    FAQ

    La commissione SACE viene pagata dall’impresa o dalla banca?

    La commissione viene tecnicamente pagata dalla banca a SACE, ma nella pratica viene ribaltata sull’impresa come parte del costo complessivo del finanziamento (spread o quota separata). L’importo varia in base al profilo di rischio dell’impresa e alla struttura dell’operazione. Non esiste una tariffa fissa pubblicata: va negoziata con la banca al momento dell’istruttoria.

    Garanzia Archimede è disponibile anche per le PMI?

    No. Garanzia Archimede è riservata esclusivamente a imprese non-PMI (Mid Cap e Large Cap) con sede o stabile organizzazione in Italia. Le PMI devono utilizzare Garanzia Futuro oppure il Fondo di Garanzia PMI gestito da MCC. La distinzione è netta e prevista direttamente dalla normativa istitutiva.

    La garanzia SACE si cumula con altri contributi pubblici (es. credito d’imposta 4.0, Transizione 5.0)?

    Sì. Poiché le garanzie SACE non costituiscono aiuto di Stato (sono emesse a condizioni di mercato), non concorrono ai massimali de minimis e sono cumulabili con altre agevolazioni, inclusi i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali. La cumulabilità va comunque verificata caso per caso con riferimento alle norme specifiche di ciascun incentivo, poiché alcune misure prevedono clausole di esclusività o tetti assoluti sull’agevolazione complessiva.

    Quanto tempo passa tra la richiesta e l’erogazione del finanziamento garantito?

    I tempi dipendono in gran parte dall’istruttoria bancaria e dalla complessità dell’operazione. Per Garanzia Futuro, il processo digitale SACE è progettato per essere rapido una volta che la banca ha deliberato il credito. Non esiste un termine di legge di 30 giorni imposto a SACE per il rilascio: i tempi complessivi dalla prima richiesta all’erogazione oscillano tipicamente tra 4 e 8 settimane per operazioni standard, ma possono allungarsi per importi elevati o strutture complesse.

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  • Microcredito imprenditoriale 2026: importi fino a 75.000 €, requisiti, garanzia pubblica e come accedere

    Che cos’è il microcredito imprenditoriale e perché esiste

    Il microcredito imprenditoriale è uno strumento di finanziamento agevolato pensato per chi non riesce ad accedere al credito bancario ordinario: non perché la propria idea sia debole, ma perché mancano le garanzie reali — un immobile da ipotecare, un patrimonio consolidato — che le banche tradizionalmente richiedono. La norma di riferimento è l’articolo 111 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), modificato dalla Legge 234/2021 e attuato dal D.M. 176/2014 del Ministero dell’Economia e dal successivo D.M. 211/2023, entrato in vigore il 12 gennaio 2024, che ha alzato i massimali e semplificato i requisiti dimensionali.

    Lo sportello del microcredito imprenditoriale è sempre attivo: non ci sono click-day né finestre di apertura periodiche. Le domande si presentano in qualsiasi momento alle banche convenzionate o agli operatori di microcredito autorizzati dalla Banca d’Italia. L’ente di supervisione e promozione è l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), con sede a Roma, che coordina la rete degli operatori e gestisce i programmi di tutoraggio.

    Microcredito imprenditoriale vs microcredito sociale: la differenza che conta

    L’art. 111 TUB distingue due tipologie nette. Il microcredito imprenditoriale (comma 1) finanzia attività economiche: lavoratori autonomi, microimprese, professionisti con partita IVA, startup. Il microcredito sociale (comma 3) è invece rivolto a persone fisiche in stato di vulnerabilità che necessitano di inclusione finanziaria — non a fini produttivi — e ha un tetto molto più basso (10.000 euro). Questa distinzione è importante: chi apre una partita IVA o vuole farlo accede al microcredito imprenditoriale, non a quello sociale.

    Chi può accedere: requisiti soggettivi e dimensionali

    Possono beneficiare del microcredito imprenditoriale i seguenti soggetti:

    • Lavoratori autonomi e imprese individuali titolari di partita IVA con non più di 5 dipendenti
    • Società di persone, SRL, SRL semplificate, società tra professionisti e società cooperative con non più di 10 dipendenti non soci
    • Aspiranti imprenditori — persone fisiche che intendono avviare un’attività, anche senza partita IVA già aperta al momento della domanda (la costituzione avviene dopo l’approvazione del finanziamento)
    • Associazioni e cooperative a vocazione imprenditoriale

    Con le modifiche del D.M. 211/2023, sono stati eliminati i vincoli dimensionali che il vecchio D.M. 176/2014 imponeva: non valgono più i limiti sull’attivo patrimoniale (ex 300.000 €), sui ricavi lordi (ex 200.000 €) e sul livello di indebitamento pregresso (ex 100.000 €). Resta il limite sul numero di dipendenti, che identifica la natura di micro-impresa.

    Un aspetto spesso ignorato: non è richiesta un’anzianità minima di attività. Il microcredito è esplicitamente concepito anche per l’avvio, non solo per imprese già operative. Chi vuole aprire un’attività e non ha ancora la partita IVA può presentare domanda come aspirante imprenditore, allegando un business plan.

    Forma giuridica Limite dipendenti Importo massimo
    Lavoro autonomo / impresa individuale Max 5 75.000 €
    Società di persone, cooperativa, STP Max 10 (non soci) 75.000 €
    SRL ordinaria Max 10 (non soci) 100.000 €
    Aspirante imprenditore (persona fisica) 75.000 €

    Importi, durata e struttura del finanziamento

    Il finanziamento può arrivare fino a 75.000 euro per la generalità dei beneficiari. Per le società a responsabilità limitata ordinarie il massimale sale a 100.000 euro (art. 111, comma 1-bis TUB, introdotto dalla L. 234/2021). La durata massima è di 120 mesi — dieci anni — incluso l’eventuale periodo di preammortamento iniziale durante il quale si pagano solo gli interessi senza restituire il capitale.

    Il finanziamento non è assistito da garanzie reali (ipoteche, pegni): questa è una condizione normativa inderogabile, non una scelta della singola banca. Per la quota eventualmente non coperta dalla garanzia pubblica, la banca può richiedere garanzie personali (fideiussione). Nel caso delle SRL, la normativa ammette in via eccezionale garanzie non esclusivamente personali.

    Il tasso di interesse non è calmierato per legge e varia da intermediario a intermediario: ogni banca o operatore convenzionato applica le proprie condizioni commerciali, nel rispetto dei limiti antiusura. Prima di firmare è opportuno confrontare più offerte.

    Il ruolo del Fondo di garanzia PMI: perché la banca concede senza garanzie reali

    Il meccanismo che rende possibile il microcredito senza garanzie personali o reali di rilievo è la garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale (MCC). La garanzia è gratuita per il beneficiario: non comporta il pagamento di alcuna commissione al Fondo.

    Le percentuali di copertura, verificate su fonte ufficiale (fondidigaranzia.it), sono le seguenti:

    Importo del finanziamento Copertura garanzia Fondo PMI
    Fino a 50.000 € 80% dell’importo finanziato
    Quota eccedente i 50.000 € 60% della quota eccedente

    Facciamo un esempio concreto. Se si ottiene un microcredito di 70.000 euro, il Fondo garantisce il 80% dei primi 50.000 € (cioè 40.000 €) e il 60% dei restanti 20.000 € (cioè 12.000 €), per una copertura totale di 52.000 euro su 70.000. La banca è esposta solo per i restanti 18.000 euro: ecco perché accetta di prestare senza ipoteche.

    La garanzia opera a prima richiesta, il che significa che se il beneficiario non rimborsa, il Fondo paga direttamente la banca senza che questa debba fare escussione di altri beni. Per approfondire la logica del Fondo di garanzia applicata ad altri strumenti di finanziamento, si veda anche la guida Contratti di Sviluppo 2026 (MIMIT/Invitalia): soglie, settori e come presentare domanda.

    Cosa si può finanziare

    Le spese ammissibili coprono un perimetro ampio, orientato sia agli investimenti sia al capitale circolante:

    • Acquisto di beni strumentali: macchinari, attrezzature, arredi, veicoli funzionali all’attività
    • Acquisto di materie prime o merci per la produzione o la rivendita
    • Servizi strumentali all’attività: canoni di leasing, polizze assicurative, licenze software
    • Remunerazione di nuovi dipendenti o soci lavoratori
    • Corsi di formazione professionale, tecnica o gestionale per il titolare o i dipendenti
    • Capitale circolante: ripristino della liquidità operativa

    È esplicitamente esclusa la ristrutturazione del debito pregresso: il microcredito serve ad alimentare un’attività produttiva, non a rifinanziare passività esistenti.

    I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio: obbligatori, non opzionali

    Il profilo più distintivo del microcredito rispetto a un normale prestito bancario è l’obbligo normativo dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. L’art. 111 TUB e il D.M. 176/2014 stabiliscono che i finanziamenti devono essere accompagnati da questi servizi — senza di essi, la garanzia del Fondo PMI non è operativa.

    Concretamente, i servizi ausiliari comprendono:

    • Supporto nella redazione del business plan e nella valutazione della sostenibilità del progetto (fase di istruttoria)
    • Monitoraggio periodico dell’andamento dell’attività durante il periodo di rimborso (fase di erogazione)
    • Assistenza nella gestione finanziaria e contabile di base
    • Formazione su temi gestionali, fiscali e di marketing

    Chi eroga questi servizi è un tutor del microcredito: professionisti o enti accreditati dall’Ente Nazionale per il Microcredito. Il costo del tutoraggio è solitamente incluso nella struttura del finanziamento (una quota dell’1% circa dell’importo erogato viene trattenuta per questo scopo) e non comporta un esborso aggiuntivo immediato per il beneficiario. Il tutoraggio non è burocrazia: è il presidio qualitativo che giustifica l’accesso alla garanzia pubblica.

    Regime de minimis e cumulo con altri incentivi

    Il microcredito imprenditoriale rientra nel regime de minimis (Reg. UE 2831/2023). Con l’entrata in vigore del Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025), la soglia de minimis è stata portata a 300.000 euro nel triennio mobile per impresa (precedentemente 200.000 euro). Prima di presentare domanda è necessario verificare il saldo disponibile nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (rna.gov.it), dove sono tracciati tutti gli aiuti ricevuti a titolo di de minimis.

    Il microcredito è cumulabile con altri incentivi de minimis — contributi a fondo perduto regionali, voucher, crediti d’imposta — purché il totale non superi la soglia triennale. È invece da verificare caso per caso la cumulabilità con aiuti in esenzione (es. GBER), dove le regole dipendono dalla finalità e dall’intensità massima consentita per settore. Per altri strumenti cumulabili, si veda anche la guida SIMEST 2026: le linee oltre il Fondo 394 e la quota a fondo perduto.

    Microcredito e Centrale Rischi: cosa sapere prima di fare domanda

    Il finanziamento di microcredito è un prestito a tutti gli effetti: viene segnalato in Centrale Rischi Banca d’Italia e nei sistemi di informazione creditizia privati (CRIF). Questo ha due implicazioni pratiche.

    In entrata: la banca o l’operatore consultano la Centrale Rischi e i sistemi CRIF in fase istruttoria. Segnalazioni attive per insoluti non sanati o protesti non cancellati possono precludere l’accesso. Situazioni pregresse sanate vengono valutate caso per caso, tenendo conto del tempo trascorso e dell’entità. Non è richiesta una storia creditizia lunga o positiva — il microcredito nasce proprio per chi non ce l’ha — ma l’assenza totale di irregolarità in corso è un requisito pratico.

    In uscita: ottenuto il finanziamento, il rispetto del piano di rimborso contribuisce a costruire una storia creditizia positiva, spendibile poi per accedere a credito ordinario. Il microcredito può quindi funzionare anche come strumento di «primo credito» per imprenditori senza track record bancario.

    Come presentare domanda: il percorso pratico

    La domanda si presenta attraverso due canali principali:

    1. Banche convenzionate con il Fondo di garanzia PMI che abbiano attivato un prodotto di microcredito ex art. 111 TUB. L’elenco è disponibile sul portale mcc.it e presso le filiali delle principali banche italiane (tra cui Intesa Sanpaolo, che ha un prodotto dedicato).
    2. Operatori di microcredito ex art. 111 TUB, soggetti non bancari iscritti nell’elenco della Banca d’Italia, spesso collegati a confidi, fondazioni o cooperative di credito solidale.

    In entrambi i casi, l’iter comprende queste fasi:

    • Contatto iniziale e pre-screening (1-2 settimane): verifica della eleggibilità soggettiva e documentale
    • Istruttoria e valutazione del progetto (2-3 settimane): analisi del business plan, sopralluogo se necessario, attivazione del tutor
    • Delibera (1-2 settimane): la banca/operatore decide e richiede la garanzia al Fondo PMI
    • Contratto ed erogazione (1-2 settimane): sottoscrizione e accredito delle somme

    Il tempo totale è tipicamente compreso tra 30 e 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione. La documentazione minima richiesta comprende: documento di identità e codice fiscale, visura camerale (se l’impresa è già costituita), ultime dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari degli ultimi 6 mesi, business plan con proiezioni economiche e preventivi di spesa, dichiarazione aiuti de minimis ricevuti nel triennio.

    L’Ente Nazionale per il Microcredito pubblica sul proprio sito (microcredito.gov.it) l’elenco aggiornato degli operatori accreditati suddivisi per regione. Alcuni programmi regionali o comunali — come quelli di Roma Capitale o di alcune Regioni del Sud — prevedono condizioni ulteriormente agevolate su specifiche platee di beneficiari. Per la componente di finanza agevolata per startup e microimprese innovative, è utile anche la guida su Voucher 3I 2026: contributi per brevettare per startup e microimprese.

    Domande frequenti

    Un aspirante imprenditore che non ha ancora aperto la partita IVA può richiedere il microcredito?

    Sì. La normativa prevede espressamente gli «aspiranti imprenditori» tra i beneficiari. La domanda si presenta allo stato di persona fisica, allegando un business plan che descriva l’attività da avviare. L’apertura della partita IVA e l’eventuale costituzione societaria avvengono dopo l’approvazione del finanziamento, come condizione per l’erogazione delle somme.

    Il microcredito imprenditoriale è diverso da quello erogato dalle ONG o dai fondi europei per l’inclusione?

    Sì. Il microcredito «ex art. 111 TUB» è uno strumento regolato dal diritto bancario italiano, erogato da banche e operatori vigilati da Banca d’Italia e assistito dalla garanzia del Fondo PMI. Non va confuso con i programmi di microfinanza sociale delle ONG (finalizzati all’inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili) né con i Fondi europei EaSI/InvestEU per il microcredito, che operano tramite intermediari finanziari selezionati dalla BEI con logiche e platee parzialmente diverse.

    Il microcredito si cumula con il regime forfettario?

    Il regime forfettario riguarda la tassazione dei redditi e non interferisce con l’accesso al microcredito. Un professionista o un’imprenditore individuale in regime forfettario può presentare domanda di microcredito senza problemi: l’unica attenzione è nella documentazione reddituale, che per i forfettari non prevede la contabilità ordinaria, quindi il business plan e gli estratti conto assumono ancora più peso nella valutazione.

    Cosa succede se non riesco a rimborsare? La garanzia copre anche il beneficiario?

    No: la garanzia del Fondo PMI tutela esclusivamente la banca, non il debitore. In caso di insolvenza, la banca attiva la garanzia del Fondo (che paga la quota garantita) e continua a richiedere al beneficiario il rimborso della parte scoperta, oltre a segnalarlo in Centrale Rischi. Il microcredito non è un sussidio: va restituito integralmente. La garanzia pubblica rende possibile l’erogazione, non esonera dall’obbligo di rimborso.

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  • Corte cost. n. 452/2006 – Insindacabilità parlamentare e vilipendio alla bandiera

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Venezia: non spettava alla Camera dei deputati dichiarare insindacabili le frasi dette da Umberto Bossi nel settembre 1997 («Il tricolore lo metta al cesso, signora») come esercizio di funzioni parlamentari. Le espressioni, pronunciate extra moenia, non trovano corrispondenza in atti parlamentari personali del deputato. La delibera della Camera è annullata.

    Di cosa si tratta

    Nel settembre 1997 il deputato Umberto Bossi, a Venezia per un comizio, rivolgendosi a una cittadina che esponeva il tricolore disse: «Il tricolore lo metta al cesso, signora». Il Tribunale di Venezia lo processò per vilipendio alla bandiera (art. 292 c.p.). La Camera dei deputati, con delibera dell’11 gennaio 2000, dichiarò che le dichiarazioni erano espressione delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., bloccando il processo. Il Tribunale sollevò conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Venezia contro la delibera della Camera dei deputati dell’11 gennaio 2000. Parametro: art. 68, primo comma, Cost. (prerogativa di insindacabilità parlamentare). Il Tribunale sosteneva che le dichiarazioni di Bossi, rese extra moenia senza nesso funzionale con propri atti parlamentari tipici, non potessero essere coperte dalla garanzia.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto e annulla la delibera parlamentare. Il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost. deve essere verificato con riferimento agli atti parlamentari personali dello stesso deputato, non di altri componenti del gruppo. Gli atti di parlamentari della Lega Nord sulla questione della bandiera non coprono le dichiarazioni personali di Bossi; la «insindacabilità di gruppo» non esiste nel nostro ordinamento costituzionale.

    Il principio

    La prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. tutela l’istituzione parlamentare ma opera sul piano personale: le dichiarazioni rese extra moenia sono coperte solo se sostanzialmente riproduttive di opinioni espresse personalmente dallo stesso parlamentare mediante atti tipici della funzione. Gli atti di altri parlamentari del medesimo gruppo non producono effetti giuridici sulla responsabilità personale dell’interessato.

    Domande e risposte

    Quando una dichiarazione extra moenia di un parlamentare è insindacabile?

    Solo quando riproduce sostanzialmente opinioni espresse dallo stesso parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, attraverso atti parlamentari tipici (interrogazioni, interventi in aula, proposte di legge). Non è sufficiente una semplice comunanza di argomento con quanto detto da altri colleghi.

    L’insindacabilità parlamentare è un privilegio personale del deputato?

    No. La Corte ribadisce che l’art. 68 Cost. tutela l’istituzione parlamentare nel suo complesso, non i singoli parlamentari. Non esiste però una «insindacabilità di gruppo»: l’atto di un parlamentare non copre automaticamente gli altri iscritti allo stesso gruppo.

    Cosa accade quando la Corte accoglie un conflitto di attribuzione contro una delibera parlamentare?

    La Corte dichiara che il potere contestato non spettava alla Camera e annulla la delibera di insindacabilità. Il processo penale può quindi riprendere davanti all’autorità giudiziaria, che tornerà a valutare liberamente i fatti.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni; autorizzazioni a procedere
  • Corte cost. n. 451/2006 – Fondo edilizia canone speciale e autonomia regionale

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna contro l’art. 3, commi da 108 a 115, della legge finanziaria 2004, che istituisce un Fondo per l’edilizia a canone speciale. Il Fondo costituisce un «intervento speciale» ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., legittimamente diretto a comuni ad alta tensione abitativa e compatibile con l’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture un Fondo per l’edilizia a canone speciale, destinato a finanziare la costruzione e il recupero di alloggi nei comuni ad alta tensione abitativa da locare a soggetti con reddito intermedio — troppo alto per l’edilizia residenziale pubblica ordinaria, ma troppo basso per sostenere i canoni di mercato. La Regione Emilia-Romagna impugna le disposizioni ritenendo che invadano la sua competenza concorrente in materia di governo del territorio e violino l’art. 119 Cost. sul federalismo fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna censura i commi da 108 a 115 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione. In particolare contesta: la creazione di un fondo statale senza collaborazione regionale (commi 108-110); l’attribuzione al Ministro di poteri regolamentari discrezionali in materia fiscale (comma 111); le disposizioni puntuali su convenzioni, requisiti di reddito, dimensione alloggi e durata delle locazioni (commi 112-115). Rimettente: Regione Emilia-Romagna con ricorso in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. Il Fondo rientra nella categoria degli «interventi speciali» dell’art. 119, quinto comma, Cost.: è diretto a determinati comuni (quelli ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE sentite le Regioni), persegue finalità di solidarietà sociale e di effettivo esercizio del diritto all’abitazione, e coinvolge adeguatamente le Regioni — alle quali spetta la predisposizione dei programmi abitativi e che partecipano all’individuazione dei comuni beneficiari. La mancata attivazione del decreto interministeriale ex comma 111 non determina cessazione della materia del contendere, giacché le norme sono ancora vigenti.

    Il principio

    Gli interventi speciali previsti dall’art. 119, quinto comma, Cost. possono essere disposti anche in materie di competenza concorrente, purché siano diretti a determinati enti territoriali per finalità perequative o di garanzia dei diritti della persona, e assicurino alle Regioni un adeguato spazio di intervento nell’attuazione. L’autonomia regionale non è lesa ove la norma statale non escluda le Regioni dalla programmazione e dal riparto dei fondi nel proprio territorio.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli «interventi speciali» dell’art. 119, quinto comma, Cost.?

    Sono stanziamenti aggiuntivi che lo Stato può destinare a specifici Comuni, Province, Città metropolitane o Regioni per promuovere sviluppo economico, coesione sociale, rimozione di squilibri o per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, al di là del normale finanziamento delle funzioni ordinarie.

    La Regione può impugnare una legge statale anche se mai attuata?

    Sì. Finché la legge è vigente, lo Stato conserva l’autorizzazione ad attivarla in qualsiasi momento. La mancata attuazione non fa venire meno l’interesse della Regione a ottenere una pronuncia nel merito, a meno che la norma non sia stata abrogata.

    Quando uno Stato può istituire un fondo in materia di competenza regionale concorrente?

    Quando il fondo configura un intervento speciale ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost. — cioè è finalizzato a scopi eccedenti il normale esercizio delle funzioni, diretto a enti determinati e garantisce un coinvolgimento regionale nell’attuazione coerente con la competenza concorrente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 450/2006 – Valle d’Aosta stazioni radioelettriche localizzazione illegittima

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    La Corte dichiara in parte illegittima la legge della Regione Valle d’Aosta sulla disciplina delle stazioni radioelettriche, nella parte in cui introduceva limiti di localizzazione e procedure incompatibili con la legislazione statale sulle telecomunicazioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva adottato una legge organica sull’installazione e localizzazione di stazioni radioelettriche. Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni in quanto invasive della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento della comunicazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale Valle d’Aosta n. 25/2005 (e in particolare gli artt. 5, 6 comma 4, 14 comma 1, 15) in riferimento all’art. 117 Cost. e allo Statuto speciale Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 6, comma 4, e 15 della legge regionale: il primo introduceva un divieto di localizzazione incompatibile con la disciplina statale; il secondo stabiliva una procedura non conforme alla normativa statale sulle telecomunicazioni. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sulla legge nella sua interezza.

    Il principio

    Le regioni, anche a statuto speciale, non possono introdurre limiti di localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione o procedure autorizzatorie che si discostino dalla normativa statale di settore: l’ordinamento della comunicazione è riservato alla competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Perché la Valle d’Aosta aveva adottato una legge sulle stazioni radioelettriche?

    Per disciplinare urbanisticamente l’installazione degli impianti di telecomunicazione nel proprio territorio, esercitando la propria competenza in materia di urbanistica (art. 2, lettera g, Statuto speciale Valle d’Aosta).

    Quali articoli sono stati dichiarati illegittimi?

    L’art. 6, comma 4, che introduceva un divieto di localizzazione degli impianti incompatibile con la normativa statale sulle telecomunicazioni, e l’art. 15, che stabiliva una procedura autorizzatoria difforme da quella prevista dalla legge statale.

    Cosa possono fare le regioni in materia di antenne e impianti di telecomunicazione?

    Le regioni possono disciplinare gli aspetti urbanistici (localizzazione, inserimento paesaggistico) entro i limiti statali, ma non possono imporre divieti di localizzazione o procedure autorizzatorie che contraddicano la normativa statale sulle telecomunicazioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 449/2006 – sanità Bolzano dirigente tecnico-assistenziale selezione illegittima

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    La Corte dichiara in parte illegittima la norma della Provincia autonoma di Bolzano che consentiva l’accesso alla selezione per dirigente tecnico-assistenziale sanitario anche a chi aveva frequentato corsi privati non equipollenti alla laurea, violando i principi fondamentali statali in materia di professioni sanitarie.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva modificato la propria legge sul Servizio sanitario provinciale consentendo l’accesso a selezioni per incarichi dirigenziali anche a soggetti in possesso di attestati di corsi in tecniche manageriali, senza la laurea richiesta dalla normativa statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 17 e 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10/2005 in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost. e all’art. 9, comma 1, n. 10, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 12-bis, comma 6, della l.p. n. 7/2001 (come sostituito dall’art. 9, comma 1, l.p. n. 9/2006), nella parte in cui consente l’accesso alla selezione anche a chi ha frequentato corsi privati non riconosciuti: tale previsione viola i principi fondamentali statali in materia di professioni e sanità.

    Il principio

    Le Province autonome non possono abbassare i requisiti di accesso ai ruoli dirigenziali nel Servizio sanitario rispetto agli standard nazionali: la definizione dei titoli necessari per accedere alle selezioni rientra nei principi fondamentali statali in materia di professioni e tutela della salute.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano aveva introdotto questa norma?

    Per far fronte a difficoltà di reperimento di personale dirigenziale con i requisiti standard. La norma consentiva a chi aveva frequentato corsi privati in tecniche manageriali sanitarie di accedere alle selezioni, allargando la platea dei candidati.

    Qual è la competenza provinciale in materia di sanità?

    La Provincia di Bolzano ha competenza legislativa concorrente in materia di sanità (art. 9, n. 10, Statuto Trentino-Alto Adige), ma deve rispettare i principi fondamentali statali. Per le professioni sanitarie, i requisiti di accesso rientrano in tali principi.

    Cosa deve avere chi vuole diventare dirigente tecnico-assistenziale nel SSN?

    In base alla normativa statale, sono necessari titoli di studio abilitanti riconosciuti dallo Stato (lauree o diplomi equipollenti). Non è sufficiente un attestato di corso privato in tecniche organizzative, anche se con esame finale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 448/2006 – farmacie comunali Sicilia conferimento cooperative illegittimo

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    La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Siciliana che consentiva il conferimento in gestione delle farmacie comunali a cooperative di farmacisti, in contrasto con la legislazione statale sui pubblici servizi farmaceutici.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva introdotto una norma che permetteva ai Comuni di affidare la gestione delle farmacie comunali a cooperative di farmacisti. Il TAR per la Sicilia aveva sollevato la questione su ricorso di farmacisti privati che contestavano la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia dubitava della legittimità dell’art. 32 della legge della Regione Siciliana n. 4/2003 in riferimento all’art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, agli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi 1 e 3, Cost., nonché all’art. 10 della l.cost. n. 3/2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 della legge regionale: la norma introduce un sistema di gestione delle farmacie comunali incompatibile con la legislazione statale di settore, violando i principi fondamentali della materia.

    Il principio

    Le regioni non possono introdurre modelli di gestione delle farmacie comunali in contrasto con la disciplina statale di riferimento: la materia è soggetta a principi fondamentali statali che vincolano anche il legislatore regionale siciliano.

    Domande e risposte

    Chi gestisce le farmacie comunali?

    Le farmacie di proprietà del Comune possono essere gestite direttamente dal Comune, tramite aziende speciali o società di capitali con partecipazione maggioritaria pubblica, oppure cedute in gestione secondo le modalità previste dalla legge statale.

    Cosa prevedeva la norma siciliana illegittima?

    L’art. 32 della l.r. Siciliana n. 4/2003 consentiva ai Comuni di conferire la gestione delle farmacie comunali a cooperative di farmacisti: un modello non previsto dalla legislazione statale di riferimento.

    Perché la norma era incostituzionale?

    La disciplina delle farmacie comunali rientra nella materia della tutela della salute, soggetta a competenza legislativa concorrente con il vincolo dei principi fondamentali statali. La norma siciliana introduceva un modello incompatibile con tali principi.

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  • Corte cost. n. 447/2006 – appalti Provincia Bolzano revisione prezzi illegittima

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    La Corte dichiara illegittima la norma della Provincia autonoma di Bolzano che introduceva la revisione dei prezzi negli appalti pubblici mediante il recepimento dell’art. 1664 c.c., violando una norma fondamentale di riforma economico-sociale della legislazione statale.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva modificato la propria legge sui lavori pubblici introducendo l’istituto della revisione prezzi. Il Governo aveva impugnato la norma provinciale sostenendo che violasse i principi fondamentali della legislazione statale di settore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 8/2005 in riferimento all’art. 8 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e all’art. 117, comma 2, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma provinciale: l’introduzione della revisione prezzi mediante rinvio all’art. 1664 c.c. viola una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale sugli appalti pubblici.

    Il principio

    Anche le Province autonome devono rispettare le norme fondamentali di riforma economico-sociale della legislazione statale: la disciplina della revisione dei prezzi negli appalti pubblici rientra in tale categoria, e una norma provinciale che la reintroduca difformemente è illegittima.

    Domande e risposte

    Cos’è la revisione prezzi negli appalti pubblici?

    È il meccanismo che consente di adeguare il corrispettivo dell’appalto durante l’esecuzione per tenere conto di variazioni nei costi. La legislazione statale sugli appalti ha limitato e poi eliminato questo istituto; la norma provinciale lo reintroduceva.

    Perché la Provincia di Bolzano non poteva reintrodurre la revisione prezzi?

    Pur avendo competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici, la Provincia deve rispettare i principi fondamentali di riforma economico-sociale statali. L’esclusione della revisione prezzi è uno di questi principi.

    Cosa sono le “norme fondamentali di riforma economico-sociale”?

    Sono norme statali che, per la loro rilevanza sistematica e il loro contenuto riformatore, vincolano anche i legislatori delle autonomie speciali. La Corte le usa come limite all’autonomia legislativa delle Province e Regioni a statuto speciale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative — applicato anche tramite lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige
  • Corte cost. n. 446/2006 – conflitto attribuzioni Cicchitto insindacabilità ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal GIP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, relativamente alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Fabrizio Cicchitto nei confronti del magistrato Maria Clementina Forleo.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Fabrizio Cicchitto era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese all’agenzia ANSA nei confronti del magistrato Forleo, a seguito del medesimo provvedimento giudiziario che aveva originato anche l’imputazione Gasparri. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del deputato Cicchitto nei confronti del magistrato Forleo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile in fase preliminare, con le medesime motivazioni dell’ordinanza n. 445/2006: sussistono entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo, con ogni decisione nel merito rinviata al giudizio nel contraddittorio.

    Il principio

    La verifica di ammissibilità del conflitto di attribuzioni è distinta dal giudizio nel merito: la Corte si limita ad accertare la legittimazione del ricorrente e l’idoneità dell’atto a invadere le sue attribuzioni, senza anticipare la soluzione della controversia.

    Domande e risposte

    Qual è il legame tra le ordinanze n. 445 e n. 446 del 2006?

    Entrambe riguardano conflitti di attribuzioni promossi dal GIP di Roma contro la Camera dei deputati per delibere di insindacabilità di dichiarazioni rese nei confronti del magistrato Forleo. Gli imputati sono diversi (Gasparri e Cicchitto) ma il contesto è il medesimo.

    Chi è Fabrizio Cicchitto nel contesto di questa vicenda?

    All’epoca deputato, era imputato di diffamazione per dichiarazioni che definivano il provvedimento del magistrato Forleo come un “colpo durissimo alla lotta al terrorismo” e pregiudizievole per la sicurezza nazionale.

    Il giudizio nel merito è già definito da questa ordinanza?

    No. L’ordinanza si limita alla fase di ammissibilità. La Corte rinvia al giudizio nel contraddittorio tra le parti per decidere se la delibera di insindacabilità abbia effettivamente leso le attribuzioni del potere giudiziario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 445/2006 – conflitto attribuzioni Gasparri insindacabilità ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal GIP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, relativamente alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Maurizio Gasparri nei confronti del magistrato Maria Clementina Forleo.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Maurizio Gasparri era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese alle agenzie di stampa nei confronti del magistrato Forleo, che aveva emesso un controverso provvedimento. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del deputato Gasparri nei confronti del magistrato Forleo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile in fase preliminare: sussistono i requisiti soggettivo (il GIP è legittimato) e oggettivo (la delibera è idonea a invadere le attribuzioni dell’autorità giudiziaria), con ogni decisione nel merito rinviata al giudizio nel contraddittorio.

    Il principio

    In fase di ammissibilità del conflitto tra poteri, la Corte verifica soltanto i requisiti soggettivo e oggettivo, senza pregiudicare la decisione nel merito: è sufficiente che il ricorrente sia un potere dello Stato e che l’atto contestato sia astrattamente idoneo a invadere le sue attribuzioni.

    Domande e risposte

    Chi è Maurizio Gasparri nel contesto di questa pronuncia?

    All’epoca deputato e Ministro delle comunicazioni, era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese contro il magistrato Forleo, che aveva emesso un provvedimento su un caso di terrorismo internazionale ritenuto controverso dalla politica.

    Cosa significa “ammissibilità” del conflitto di attribuzioni?

    È la fase preliminare in cui la Corte verifica soltanto che il ricorrente sia un potere dello Stato e che l’atto contestato possa astrattamente lederne le attribuzioni. Non si entra ancora nel merito della questione.

    Quali sono i requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto?

    Il requisito soggettivo richiede che il ricorrente sia un potere dello Stato (qui: il GIP). Quello oggettivo richiede che l’atto impugnato (la delibera di insindacabilità) sia idoneo a invadere o menomarne le attribuzioni costituzionali.

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  • Corte cost. n. 444/2006 – espulsione straniero partner donna in stato di gravidanza

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 19, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), che non prevede il divieto di espulsione per lo straniero legato affettivamente (ma non sposato) a una donna in stato di gravidanza.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario era stato espulso dal Prefetto di Genova. Il Giudice di pace riteneva che l’espulsione fosse sproporzionata perché il soggetto era legato affettivamente a una donna in stato di gravidanza, anche se non erano sposati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Genova dubitava, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, della legittimità dell’art. 19, comma 2, lettera d), d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non esclude l’espulsione nei confronti del partner (non coniuge) di donna in stato di gravidanza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la norma già prevede il divieto per il marito convivente della gestante, ma il legislatore ha la discrezionalità di non estenderlo a relazioni meramente affettive non formalizzate, senza per ciò violare i diritti fondamentali invocati.

    Il principio

    La discrezionalità del legislatore nel definire i casi di divieto di espulsione dello straniero è ampia; la mancata estensione del divieto al partner non coniuge della gestante non è irragionevole, potendo il giudice valutare le circostanze nel singolo caso.

    Domande e risposte

    Quando è vietata l’espulsione di uno straniero per ragioni familiari?

    L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 vieta l’espulsione, tra gli altri casi, del marito convivente della donna in stato di gravidanza o nel primo anno di vita del figlio. Il divieto non si estende automaticamente al partner non sposato.

    Perché il giudice rimettente riteneva illegittima l’esclusione del partner non coniuge?

    Riteneva che i diritti della famiglia (artt. 29-31 Cost.) e i diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.) imponessero di tutelare anche le relazioni affettive stabili, non solo quelle formalizzate nel matrimonio.

    Come ha risposto la Corte?

    La Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di limitare il divieto al coniuge convivente. I giudici comuni possono comunque valutare la proporzionalità del provvedimento di espulsione nel caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 443/2006 – sospensione pena revoca misura alternativa beneficio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla sospensione condizionale dell’esecuzione della pena (l. n. 207/2003) in combinato con l’art. 58-quater ord. pen. Il rimettente aveva erroneamente qualificato il beneficio goduto dal condannato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari aveva negato la sospensione condizionale della pena a un condannato a cui era stata revocata la misura dell’affidamento in prova. Il condannato sosteneva di non aver mai beneficiato di una misura alternativa vera e propria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dubitava, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, della legittimità del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, l. n. 207/2003 e dell’art. 58-quater l. n. 354/1975, nella parte in cui non escludeva il beneficio per chi aveva subito la revoca di una misura alternativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il giudice rimettente si era basato su una ricostruzione fattuale errata del caso concreto, qualificando come misura alternativa un regime che non lo era, rendendo la questione irrilevante.

    Il principio

    La questione di legittimità è inammissibile quando il presupposto di fatto dal quale muove il rimettente è erroneo e la questione risulta quindi irrilevante nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cos’è la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena (l. n. 207/2003)?

    È un istituto che consente di sospendere l’esecuzione di pene detentive brevi (entro due anni) in attesa che il condannato acceda a una misura alternativa. Serve a evitare l’ingresso in carcere quando si prevede che verranno concesse misure alternative.

    Cosa prevede l’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario?

    L’art. 58-quater ord. pen. (l. n. 354/1975) elenca le condizioni ostative alla concessione di benefici penitenziari, tra cui la revoca di misure alternative. Costituisce uno dei presupposti negativi per il beneficio della sospensione.

    Perché la questione era inammissibile?

    Il giudice a quo aveva qualificato come “misura alternativa” un regime che, alla luce dei fatti, non aveva tale natura. Poiché la questione presupponeva questo dato fattuale errato, risultava irrilevante nel caso concreto.

    Norme collegate