Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 371/2006 – Insindacabilità parlamentare De Corato diffamazione

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    La Corte annulla la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Riccardo De Corato, contenute in un’intervista a un quotidiano, oggetto di un giudizio civile per diffamazione. Le opinioni espresse in un’intervista alla stampa non rientrano nelle funzioni parlamentari, non potendo fruire dell’immunità ex art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Walter Ganapini aveva citato in giudizio il senatore Riccardo De Corato per il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, in relazione a dichiarazioni rilasciate in un’intervista pubblicata su “La Repubblica”. Il Senato della Repubblica, con delibera del 31 gennaio 2001, aveva dichiarato che le dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, applicando l’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, contestando la delibera del Senato che aveva attribuito la qualità di opinione parlamentare alle dichiarazioni rese in un’intervista a un quotidiano, prive di nesso funzionale con atti parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità e annulla la delibera. Le dichiarazioni rese da un parlamentare in un’intervista giornalistica non presentano il necessario “nesso funzionale” con l’esercizio delle funzioni parlamentari: non si tratta di atti compiuti in sede parlamentare né di opinioni riconducibili all’esercizio del mandato. L’immunità ex art. 68 Cost. non può essere estesa a dichiarazioni rese al di fuori del Parlamento e prive di collegamento funzionale con l’attività parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si applica solo alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari in senso stretto. Le dichiarazioni rilasciate da un parlamentare alla stampa, pur se relative a temi politici, non fruiscono dell’immunità se mancano di un nesso funzionale con specifici atti parlamentari.

    Domande e risposte

    Che cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di un’immunità funzionale, a tutela dell’autonomia del Parlamento, non di un’esenzione personale dal diritto comune.

    Che cos’è il “nesso funzionale” richiesto dalla Corte?

    Il nesso funzionale è il collegamento necessario tra le dichiarazioni rese fuori sede (es. a un giornalista) e un atto parlamentare tipico (interrogazione, interpellanza, discorso in aula). Se le dichiarazioni extraparlamentari corrispondono sostanzialmente a quanto detto o votato in Parlamento, il nesso funzionale sussiste. In caso contrario, l’immunità non si applica.

    Quali conseguenze ha l’annullamento della delibera?

    Una volta annullata la delibera di insindacabilità, il processo civile per diffamazione riprende il suo corso normalmente. Il Tribunale di Milano può procedere alla valutazione del merito della responsabilità del senatore per le dichiarazioni rese all’intervistatore.

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  • Corte cost. n. 369/2006 – Diagnosi preimpianto embrione procreazione assistita

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13 della legge n. 40/2004 che vieta la diagnosi preimpianto degli embrioni nella procreazione medicalmente assistita. L’inammissibilità è determinata dal fatto che il giudice rimettente non aveva attivato il contraddittorio con tutte le parti necessarie prima di sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    Una coppia ammessa alla procedura di PMA (procreazione medicalmente assistita), portatrice di una malattia genetica, aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di riconoscere il diritto alla diagnosi genetica preimpianto degli embrioni prima del loro trasferimento nell’utero, per accertare se fossero affetti dalla medesima malattia. La legge n. 40/2004 vietava la diagnosi preimpianto a scopo di selezione degli embrioni. I ricorrenti sostenevano che il divieto li costringeva ad affrontare gravidanze destinate all’interruzione, con grave danno alla salute della donna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentiva la diagnosi preimpianto per accertare malattie genetiche trasmissibili, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Nel giudizio si erano costituiti soggetti terzi (“Comitato per la tutela del concepito”) che non erano stati previamente evocati in contraddittorio dal giudice rimettente. L’ordinanza di rimessione era stata emessa senza garantire il pieno contraddittorio, in violazione delle regole procedurali che presidiano il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve garantire il pieno contraddittorio tra le parti prima di sollevare la questione. L’inammissibilità consegue quando il procedimento a quo non ha assicurato il rispetto delle regole del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 13 della legge n. 40/2004 sul divieto di diagnosi preimpianto?

    L’art. 13 della legge n. 40/2004 vietava la sperimentazione sugli embrioni umani e, per estensione, la diagnosi genetica preimpianto a scopo di selezione. Il divieto era interpretato come assoluto dall’amministrazione sanitaria, anche nei confronti di coppie portatrici di malattie genetiche gravi.

    Perché il caso è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito?

    La Corte ha privilegiato la correttezza procedurale: il giudice non aveva garantito il contraddittorio a soggetti che poi si erano costituiti davanti alla Corte stessa. La questione, pur di grande rilievo, non poteva essere decisa in presenza di questo vizio processuale.

    Come è evoluta la questione della diagnosi preimpianto dopo il 2006?

    Con la sentenza n. 96/2015 la Corte ha dichiarato incostituzionale il divieto di diagnosi preimpianto per le coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili gravi, riconoscendo il diritto alla diagnosi anche a coppie fertili portatrici di tali patologie.

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  • Corte cost. n. 368/2006 – Ricongiungimento familiare straniero entrambi i genitori

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul ricongiungimento familiare dello straniero con entrambi i genitori, anche quando solo uno superi i sessantacinque anni. Il legislatore può ragionevolmente condizionare il ricongiungimento con i genitori anziani all’assenza di altri figli in grado di sostentarli, bilanciando l’affetto familiare con le esigenze di regolazione dei flussi migratori.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario residente in Italia aveva chiesto il ricongiungimento con entrambi i genitori: il padre, ultrasessantacinquenne, e la madre, più giovane. La legge (art. 29, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 286/1998, come mod. dalla legge n. 189/2002) consentiva il ricongiungimento con i genitori anziani solo in assenza di altri figli nel paese di origine. Il richiedente aveva fratelli, ma inabili per gravi motivi di salute a provvedere al sostentamento dei genitori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui non consentiva il ricongiungimento con entrambi i genitori quando uno solo fosse ultrasessantacinquenne e gli altri figli fossero impossibilitati al sostentamento per gravi motivi di salute, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Richiamando la propria sentenza n. 224/2005, ribadisce che l’inviolabilità del diritto all’unità familiare trova la sua tutela più intensa per la famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni). Per il ricongiungimento tra genitori e figli adulti il legislatore può bilanciare ragionevolmente “l’interesse all’affetto” con altri interessi meritevoli di tutela, inclusa la regolazione dei flussi migratori. La situazione di chi ha fratelli inabili non era comparabile a quella di chi ne è privo, giustificando un regime differenziato.

    Il principio

    Il diritto all’unità familiare garantisce la massima tutela per la famiglia nucleare; per il ricongiungimento tra figli maggiorenni e genitori, il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare valori in gioco, inclusa la solidarietà familiare soddisfatta anche mediante modalità diverse dalla convivenza, senza che ciò violi gli artt. 2, 3, 10 e 29 Cost.

    Domande e risposte

    In quali casi la legge consente il ricongiungimento con i genitori anziani?

    Il d.lgs. n. 286/1998 consente il ricongiungimento con i genitori a carico, ultrasessantacinquenni, che non abbiano altri figli nel paese di origine o che abbiano figli nell’impossibilità di provvedere al loro sostentamento. La Corte ha ribadito la ragionevolezza di questo requisito.

    Perché la presenza di fratelli inabili non basta ad aprire il diritto al ricongiungimento?

    Secondo la Corte, la situazione di chi ha fratelli — anche se inabili — è oggettivamente diversa da quella di chi non ne ha. Il legislatore non era tenuto a trattarle allo stesso modo: si tratta di situazioni diverse che giustificano una disciplina differente ai sensi dell’art. 3 Cost.

    Che cosa garantisce l’art. 29 Cost. in materia di famiglia?

    L’art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. La Corte ha precisato che tale tutela, nella sua massima intensità, riguarda la famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni), mentre per i rapporti intergenerazionali tra adulti il bilanciamento con altri interessi è consentito.

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  • Corte cost. n. 367/2006 – Riscatto studi Accademia di Belle Arti ai fini pensionistici

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla mancata previsione del riscatto dei periodi di studio presso l’Accademia di Belle Arti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il legislatore aveva ragionevolmente limitato il riscatto ai soli corsi universitari propedeutici all’attività lavorativa, e l’Accademia non era equiparabile all’università ai fini previdenziali.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore dipendente, iscritto all’INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti), aveva chiesto di riscattare ai fini pensionistici gli anni di studio presso l’Accademia di Belle Arti. La legge consentiva il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata degli studi universitari o equiparati, ma il TAR rimettente dubitava che escludere gli studi accademici — propedeutici all’attività lavorativa svolta — fosse costituzionalmente legittimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-novies del d.l. n. 30/1974, conv. legge n. 114/1974, come modificato dal d.l. n. 694/1982, e dell’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997, nella parte in cui non prevedevano la facoltà di riscattare i periodi di studio presso l’Accademia di Belle Arti, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’Accademia di Belle Arti, pur avendo un livello di istruzione elevato, non era, all’epoca dei fatti, giuridicamente equiparata all’università (tale equiparazione è stata introdotta dalla riforma successiva del sistema AFAM). La scelta legislativa di limitare il riscatto ai corsi universitari in senso stretto era frutto della discrezionalità del legislatore in materia previdenziale, non manifestamente irragionevole.

    Il principio

    In materia previdenziale, la discrezionalità del legislatore nel definire i presupposti del riscatto dei periodi di studio è ampia. L’esclusione di corsi non universitari in senso stretto, pur se propedeutici all’attività lavorativa, non è manifestamente irragionevole finché il sistema formativo non ne abbia sancito l’equiparazione formale all’istruzione universitaria.

    Domande e risposte

    Che cosa è il riscatto ai fini pensionistici?

    Il riscatto è l’istituto che consente al lavoratore di “comprare”, versando una somma all’INPS, anni di contribuzione corrispondenti a periodi in cui non ha lavorato (es. studi universitari, corsi di dottorato, anni di laurea non coperti da contributi). Questi periodi riscattati vengono computati per maturare il diritto alla pensione e per calcolarne l’importo.

    Quando l’Accademia di Belle Arti è stata equiparata all’università?

    Con la legge n. 508/1999 e i successivi decreti attuativi il sistema AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) è stato riformato e le Accademie di Belle Arti sono state equiparate alle università, con conseguente estensione anche del regime del riscatto previdenziale.

    Perché viene citato l’art. 53 Cost. in una questione previdenziale?

    Il rimettente riteneva che escludere il riscatto per chi aveva svolto studi altrettanto impegnativi (ma non universitari) creasse una disparità contributiva in violazione del principio di capacità contributiva. La Corte ha respinto la censura perché il riscatto non è una prestazione tributaria ma una facoltà previdenziale.

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  • Corte cost. n. 366/2006 – Indennità di buonuscita dipendenti postali e indicizzazione

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Roma sulla mancata indicizzazione dell’indennità di buonuscita dei dipendenti postali maturata al 28 febbraio 1998. La scelta legislativa di cristallizzare l’importo a quella data, in occasione della trasformazione di Poste Italiane in s.p.a., era ragionevole e non violava gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Con la legge n. 449/1997 lo Stato aveva definito i rapporti previdenziali in vista della trasformazione di Poste Italiane in s.p.a. (avvenuta il 28 febbraio 1998). Per i dipendenti in servizio prima di tale data, l’indennità di buonuscita maturata fino a quel momento era stata calcolata e congelata, senza prevedere meccanismi di indicizzazione o rivalutazione nel tempo. Gli ex dipendenti postali avevano chiesto la rivalutazione dell’importo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di indicizzazione o adeguamento monetario per l’indennità di buonuscita già maturata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La norma operava nel contesto di una profonda ristrutturazione del rapporto di lavoro postale e della relativa previdenza. La cristallizzazione dell’importo maturato al 28 febbraio 1998 era frutto di una scelta legislativa discrezionale, non irragionevole, intesa a regolare la transizione. Il principio di proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) non impone necessariamente meccanismi di rivalutazione per voci già integralmente maturate alla data di una ristrutturazione normativa.

    Il principio

    Il legislatore può disciplinare la transizione da un regime previdenziale a un altro, anche cristallizzando i trattamenti già maturati senza prevedere indicizzazione futura, quando ciò si inscriva in una riforma organica del comparto e non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato rispetto agli artt. 3 e 36 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’indennità di buonuscita (TFR del pubblico impiego)?

    L’indennità di buonuscita è l’equivalente del TFR per i dipendenti pubblici (e, prima della privatizzazione, anche per i postali): si accumula durante il servizio e viene liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro. Il suo importo dipende dalla retribuzione percepita e dagli anni di servizio.

    Perché la mancata indicizzazione non viola l’art. 36 Cost.?

    L’art. 36 Cost. garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente, ma non impone al legislatore specifiche tecniche di calcolo o rivalutazione nel tempo di emolumenti già interamente maturati prima di una riforma strutturale. La Corte verifica solo che la scelta non sia manifestamente irragionevole.

    Cosa cambia per i dipendenti postali assunti dopo il 1998?

    Per i dipendenti assunti dopo la trasformazione in s.p.a., si applica il regime di diritto privato con il TFR ordinario ex art. 2120 del codice civile, che prevede una rivalutazione annuale. Solo per la quota maturata fino al 28 febbraio 1998 il regime era quello cristallizzato dalla legge n. 449/1997.

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  • Corte cost. n. 365/2006 – Legge finanziaria regionale Puglia e istruzione universitaria

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    La Corte esamina il ricorso statale contro la legge finanziaria regionale della Puglia n. 12/2005: dichiara estinto il giudizio su un articolo abrogato, inammissibili le censure generiche, e non fondate quelle sul diritto allo studio universitario (art. 12 commi 1 e 5), in quanto la Regione rispettava i principi fondamentali statali in materia di istruzione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato l’intera legge finanziaria pugliese del 2005, lamentando che il Titolo II, contenente disposizioni settoriali su spettacolo, sanità, università e altro, violasse la potестà legislativa statale. In particolare l’art. 12 riguardava il diritto allo studio universitario: la Regione aveva istituito un ente per l’erogazione di borse di studio e servizi agli studenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 12 e 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, in riferimento agli artt. 117 terzo comma, 81 e 120 della Costituzione, lamentando la violazione dei principi fondamentali statali in materia di istruzione e dei vincoli di bilancio.

    La decisione della Corte

    La Corte: dichiara estinto il giudizio sull’art. 14 (abrogato nelle more del processo); dichiara inammissibili le questioni genericamente sollevate sull’intero Titolo II e sui singoli commi privi di motivazione; dichiara inammissibili le questioni sull’art. 12 in relazione all’art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni sull’art. 12 commi 1 e 5 in relazione agli artt. 117 terzo comma e 33 Cost., perché le disposizioni regionali rispettavano i principi fondamentali della legislazione statale in materia di diritto allo studio universitario.

    Il principio

    Il diritto allo studio universitario è materia di legislazione concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.: le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Una legge regionale che istituisce enti di supporto agli studenti universitari, senza derogare ai principi statali, è costituzionalmente legittima.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le questioni dichiarate inammissibili per genericità?

    Il Governo aveva impugnato l’intero Titolo II senza specificare, per ciascuna norma, le ragioni della presunta incostituzionalità. La Corte esige che ogni censura sia motivata norma per norma: un ricorso generico che colpisca en bloc una legge non soddisfa il requisito di specificazione delle censure.

    Perché il diritto allo studio universitario è una materia concorrente?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. elenca l’“istruzione” tra le materie di legislazione concorrente. La Corte ha stabilito che il diritto allo studio universitario ricade in questo ambito: lo Stato fissa i principi, le Regioni la legislazione di dettaglio.

    Che cosa si intende per “essazione della materia del contendere”?

    Quando la norma impugnata viene abrogata nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, il giudizio si estingue perché non vi è più una norma su cui pronunciarsi: si tratta di cessazione della materia del contendere, non di una pronuncia di incostituzionalità.

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  • Corte cost. n. 364/2006 – Moratoria regionale impianti eolici Puglia

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    La Corte dichiara incostituzionale il comma 1 dell’art. 1 della legge pugliese n. 9/2005 che sospendeva le procedure autorizzative per gli impianti eolici, perché violava la competenza statale in materia di politica energetica e gli obblighi comunitari di promozione delle energie rinnovabili. Il comma 3 è invece dichiarato inammissibile per difetto di motivazione del ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato una legge che sospendeva, fino all’adozione del piano energetico ambientale regionale e comunque non oltre il 30 giugno 2006, le procedure di VIA e di autorizzazione per gli impianti di energia eolica presentate dopo il 31 maggio 2005. Il Governo aveva impugnato la norma davanti alla Corte, sostenendo che la moratoria ostacolava il raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari di incremento della produzione da fonti rinnovabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, in riferimento all’art. 117, commi 1, 2, lettere a) e), e s), e 3, della Costituzione, per violazione degli obblighi comunitari e della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e di produzione di energia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionale il comma 1: la moratoria regionale impediva il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili stabiliti dall’Unione europea e attuati dallo Stato italiano, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e gli obblighi comunitari vincolanti ex art. 117, comma 1, Cost. Il comma 3 è invece dichiarato inammissibile perché il ricorso governativo non aveva adeguatamente motivato le censure su tale disposizione.

    Il principio

    Una Regione non può sospendere con legge le procedure autorizzative per impianti di energia rinnovabile quando ciò contrasti con gli obiettivi comunitari e con la disciplina statale attuativa di direttive europee sulla produzione di energia da fonti rinnovabili: la materia rientra nella competenza statale esclusiva e nella clausola di rispetto del diritto comunitario ex art. 117, comma 1, Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è la VIA e perché la sua sospensione è incostituzionale?

    La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è la procedura autorizzativa per i grandi impianti. La sua sospensione unilaterale da parte di una regione impedisce l’avvio di impianti che lo Stato aveva il dovere di incentivare in applicazione delle direttive europee sulle energie rinnovabili.

    Perché le energie rinnovabili sono una competenza statale?

    L’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. L’art. 117, comma 1, Cost. impone allo Stato e alle Regioni il rispetto del diritto comunitario: le direttive europee sulle fonti rinnovabili fissano obiettivi vincolanti che le Regioni non possono bloccare.

    Cosa succede alle domande presentate durante la moratoria?

    La dichiarazione di incostituzionalità travolge la norma ex tunc. Le domande di autorizzazione giacenti durante la moratoria illegittima avrebbero dovuto essere istruite normalmente, e i procedimenti sospesi riprendono il loro corso.

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  • Corte cost. n. 363/2006 – Stabilizzazione dirigenti a contratto Provincia di Bolzano

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    La Corte dichiara incostituzionale una disposizione della Provincia autonoma di Bolzano che consentiva la stabilizzazione a tempo indeterminato dei dirigenti assunti a contratto a termine, senza concorso, per il solo fatto di aver prestato servizio per almeno sei anni “con particolare successo”. La norma violava i principi di uguaglianza, accesso agli impieghi pubblici e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva introdotto, con la legge provinciale n. 3/2005, una norma che permetteva ai dirigenti incaricati a tempo determinato per chiamata diretta dall’esterno di essere iscritti nell’albo degli aspiranti dirigenti — e quindi inquadrati a tempo indeterminato — dopo almeno sei anni di servizio positivo, mediante delibera della Giunta provinciale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma per contrasto con i principi costituzionali sull’accesso al pubblico impiego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3/2005, in riferimento agli artt. 3, 51 primo comma e 97 primo e terzo comma della Costituzione. La norma consentiva la stabile assunzione in ruolo di dirigenti chiamati dall’esterno senza superamento di un concorso pubblico.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. Il meccanismo di stabilizzazione previsto dalla Provincia violava il principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.), nonché il principio di uguaglianza e il diritto di accesso agli uffici pubblici in condizioni di parità (art. 51 Cost.). La norma consentiva di acquisire un rapporto a tempo indeterminato sulla base di una mera valutazione interna, eludendo le garanzie del concorso.

    Il principio

    Anche le Province autonome non possono derogare al principio costituzionale del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli dirigenziali permanenti della pubblica amministrazione. Una norma che stabilizza dirigenti a contratto senza concorso, sulla base di una valutazione discrezionale della Giunta, viola gli artt. 51 e 97 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché le Province autonome sono soggette al principio del concorso pubblico?

    Sebbene le Province autonome di Trento e Bolzano godano di ampia autonomia legislativa, essa non può estendersi fino a derogare a principi fondamentali dell’ordinamento, come quello del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, sancito dall’art. 97 Cost.

    Che cosa distingue l’incarico dirigenziale a termine dalla stabilizzazione?

    L’incarico a termine può essere conferito anche mediante chiamata diretta per profili di alta specializzazione, senza concorso. La stabilizzazione, invece, trasforma il rapporto in permanente, determinando un’assunzione definitiva nel ruolo che richiede necessariamente il superamento di un concorso pubblico.

    Quali effetti pratici ha la sentenza?

    La norma dichiarata incostituzionale viene rimossa dall’ordinamento con effetto ex tunc. I dirigenti eventualmente già stabilizzati in forza della medesima disposizione si trovano in una situazione che i giudici del caso concreto dovranno valutare alla luce degli altri strumenti di tutela dell’affidamento.

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  • Corte cost. n. 362/2006 – Ritenuta su cessioni volontarie in esproprio zone F

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    La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva impugnato la norma che faceva salvi gli effetti fiscali di decreti-legge non convertiti sull’assoggettamento a ritenuta IRPEF delle cessioni volontarie in zone omogenee di tipo F. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: il terreno in questione non rientrava nell’ambito applicativo della norma stessa secondo l’interpretazione adottata dal rimettente.

    Di cosa si tratta

    Alcuni contribuenti avevano ceduto volontariamente un terreno nel 1992, nell’ambito di una procedura espropriativa avviata nel 1990, quando il fondo era ancora classificato come agricolo. Successivamente la variazione urbanistica aveva destinato l’area a zona omogenea di tipo F. L’Agenzia delle Entrate aveva applicato una ritenuta IRPEF del 20%, salvaguardata dall’art. 1, comma 2, della legge n. 75/1993, che faceva salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti che avevano esteso la tassazione alle zone F.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 70, 77 e 81 della Costituzione, sostenendo che la norma di sanatoria avrebbe retroattivamente esteso l’imposizione in violazione dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge originario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Il rimettente aveva condiviso l’interpretazione secondo cui l’imponibilità va verificata alla data di avvio della procedura espropriativa: poiché nel 1990 il terreno era ancora agricolo (la destinazione a zona F era sopravvenuta nel 1991-1992), la norma censurata non era applicabile al caso concreto, rendendo la questione irrilevante.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando, secondo le premesse in fatto e in diritto adottate dallo stesso giudice rimettente, la norma impugnata non risulta applicabile alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le zone territoriali omogenee di tipo F?

    Categorie urbanistiche previste dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, destinate ad attrezzature e servizi pubblici (verde pubblico, scuole, ecc.). La legge originaria limitava la ritenuta alle zone A, B, C, D, escludendo le zone F, poi incluse da decreti-legge non convertiti e da una norma di sanatoria.

    Perché il difetto di rilevanza determina l’inammissibilità?

    Perché il giudizio incidentale di costituzionalità presuppone che la norma impugnata debba essere applicata nel processo a quo. Se anche la norma fosse dichiarata incostituzionale, il giudice non potrebbe comunque risolverla diversamente, rendendo il rinvio alla Corte privo di utilità concreta.

    Che differenza c’è tra decreto-legge non convertito e legge di sanatoria?

    Il decreto-legge non convertito perde efficacia ex tunc; la norma di sanatoria nella legge di conversione di un decreto successivo mira a preservare gli effetti già prodottisi. Il rimettente sosteneva che anche la sanatoria fosse viziata per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 361/2006 – Termine decadenziale cartella di pagamento

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa perché, nelle more del giudizio, una sentenza precedente (n. 280/2005) ha già dichiarato incostituzionale la norma impugnata e il legislatore ha poi riformulato l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. Il giudice rimettente deve verificare se la questione sia ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Una contribuente di Siracusa aveva ricevuto una cartella di pagamento per mancato versamento di contributi sanitari relativi al 1997, notificatale nel 2004. Aveva eccepito la decadenza del fisco, contestando che l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, nella versione modificata dal d.lgs. n. 193/2001, non prevedeva alcun termine entro cui notificare la cartella al contribuente, lasciandolo esposto alle pretese del fisco a tempo indeterminato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Siracusa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. n. 193/2001, nella parte in cui non fissava un termine decadenziale per la notifica della cartella derivante dalla liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente. Nel frattempo era intervenuta la sentenza n. 280/2005, che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, ed era poi entrato in vigore il d.l. n. 106/2005 (conv. legge n. 156/2005), che aveva abrogato l’art. 17 e riformulato l’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 introducendo nuovi termini decadenziali. Il giudice rimettente doveva quindi riesaminare la rilevanza della questione.

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio di costituzionalità, intervengono una sentenza della Corte e una riforma legislativa che incidono sulla norma impugnata, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Che cosa è il termine decadenziale per la notifica della cartella esattoriale?

    Quel termine entro cui il concessionario della riscossione deve notificare al contribuente la cartella di pagamento, a pena di perdita del diritto di esigere il tributo. La sua mancanza lasciava il contribuente esposto sine die alle pretese del fisco.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la questione era già stata risolta dalla sentenza n. 280/2005 e il legislatore era intervenuto con una nuova disciplina. Sarebbe stato inutile pronunciarsi su una norma ormai modificata senza sapere se il problema sussistesse ancora nel caso concreto.

    Cosa accade dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente deve verificare se la nuova formulazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, introdotta nel 2005, sia applicabile alla fattispecie concreta e, in caso affermativo, se la questione di legittimità costituzionale abbia ancora ragion d’essere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 435/2006 – Processo societario prova contraria e inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10 del d.lgs. n. 5/2003 (processo societario), nella parte in cui non consentiva all’attore di dedurre la prova contraria quando il convenuto chiedeva la fissazione dell’udienza senza concedere i termini di cui all’art. 4, comma 2. Il Tribunale di Torino aveva omesso di descrivere compiutamente la fattispecie concreta, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Nel rito societario, l’art. 10 del d.lgs. n. 5/2003 regolava le conseguenze processuali dell’istanza di fissazione dell’udienza presentata dal convenuto che non proponesse domande riconvenzionali. Il Tribunale di Torino dubitava che tale meccanismo non consentisse all’attore di dedurre la prova contraria dopo che il convenuto aveva depositato prove nella propria comparsa, ledendo il diritto al contraddittorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., sull’art. 10, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 5/2003. Il rimettente lamentava che la norma non prevedesse per l’attore la facoltà di dedurre la prova contraria, analogamente a quanto consentito dall’art. 184, comma 1, c.p.c. nel rito ordinario.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. Il Tribunale aveva descritto la fattispecie in modo carente: si era limitato a riferire che il convenuto aveva “dedotto prove” e poi richiesto la fissazione dell’udienza, ma non aveva spiegato se il convenuto avesse effettivamente la facoltà di richiedere la fissazione in quel contesto (la questione della legittimità dell’istanza). L’ordinanza difettava di motivazione sia sulla rilevanza sia sull’individuazione del vizio normativo.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve contenere una descrizione compiuta della fattispecie processuale concreta, tale da consentire alla Corte di verificare la rilevanza della questione. La motivazione carente sull’effettiva configurabilità della situazione censurata rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’era l’istanza di fissazione dell’udienza nel rito societario?

    Nel rito del d.lgs. n. 5/2003, la fase introduttiva consisteva in uno scambio di memorie scritte. Il convenuto che non proponesse domande riconvenzionali aveva la facoltà di chiedere direttamente la fissazione dell’udienza, senza concedere all’attore un ulteriore termine per replicare. Ciò poteva precludere all’attore di dedurre prove contrarie rispetto a quelle introdotte dal convenuto.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

    Per esaminare il merito, la Corte deve poter verificare che la questione sia rilevante nel giudizio principale. Se l’ordinanza di rimessione non descrive chiaramente i fatti di causa — in modo da dimostrare che la norma censurata si applica effettivamente — la questione è inammissibile a prescindere dalla sua fondatezza nel merito.

    Qual è il parallelo con il rito ordinario (art. 184 c.p.c.)?

    Nell’art. 184, primo comma, c.p.c. (nel testo allora vigente), le parti potevano indicare prove e documenti nell’udienza istruttoria, garantendo il contraddittorio. Il rimettente riteneva che il rito societario non offrisse garanzie equivalenti all’attore per la prova contraria, creando una disparità di trattamento rispetto al rito ordinario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 434/2006 – Processo societario pluralità parti e contraddittorio

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Torino perché rivaluti le questioni sul processo societario (d.lgs. n. 5/2003) alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 310/2004. Le questioni riguardavano il diritto al contraddittorio tra co-convenuti e la possibilità di replicare alle modifiche della domanda attorea nel processo con pluralità di parti.

    Di cosa si tratta

    Il processo societario introdotto dal d.lgs. n. 5/2003 aveva un sistema di scambio di atti scritti strutturato per fasi rigide. In un giudizio con più convenuti, il Tribunale di Torino aveva dubitato che il sistema garantisse adeguatamente il contraddittorio: i co-convenuti non ricevevano la comparsa di risposta degli altri convenuti, e non potevano replicare alle modifiche della domanda dell’attore dopo l’istanza di fissazione udienza di uno dei convenuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., sugli artt. 4 e 8 del d.lgs. n. 5/2003. Il giudice rimettente lamentava la lesione del diritto al contraddittorio e al pieno esercizio del diritto di difesa nelle controversie societarie a più parti.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice rimettente. Il d.lgs. n. 310/2004, intervenuto dopo l’ordinanza di rimessione, aveva apportato significative modifiche al processo societario proprio in relazione ai procedimenti con pluralità di parti, modificando tra l’altro l’art. 8 censurato. Il rimettente deve valutare se, alla luce di queste modifiche, le questioni siano ancora rilevanti e non manifestamente infondate.

    Il principio

    Quando il legislatore interviene, modificando le norme oggetto di questione di costituzionalità pendente, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la questione nel mutato contesto normativo. Questa tecnica decisoria è utilizzata per evitare pronunce su norme ormai diverse da quelle applicabili nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cos’era il processo societario del d.lgs. n. 5/2003?

    Il d.lgs. n. 5/2003 aveva introdotto un rito speciale per le controversie in materia di diritto societario, intermedia finanziaria e bancaria, caratterizzato da uno scambio di memorie scritte prima dell’udienza, senza le fasi istruttorie tipiche del rito ordinario. È stato poi abrogato nel 2012 con il ritorno al rito ordinario.

    Qual era il problema del contraddittorio con più convenuti?

    Nel sistema del d.lgs. n. 5/2003, la comparsa di risposta del convenuto veniva notificata solo all’attore, non agli altri co-convenuti. Questi ultimi, dunque, non conoscevano le difese degli altri convenuti e non potevano replicarvi, il che poteva ledere il diritto al contraddittorio, specie quando i co-convenuti si trovavano in posizione confliggente tra loro.

    Perché la modifica del 2004 ha reso necessaria la restituzione degli atti?

    Il d.lgs. n. 310/2004 aveva modificato proprio l’art. 8 del rito societario — uno dei due articoli censurati — proprio con riguardo ai procedimenti con pluralità di parti. Il rimettente doveva verificare se il nuovo testo risolvesse i problemi costituzionali denunciati, rendendo la questione irrilevante o mutandone i termini.

    Norme collegate