Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 189/2005 – Espulsione straniero reato diritto d’autore pena accessoria

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del T.U. Immigrazione, che prevede la revoca automatica del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero condannato per violazione della legge sul diritto d’autore. I Tribunali di Lecce e di Taranto avevano sollevato la questione per difetto di proporzionalità e di rieducazione della pena.

    Di cosa si tratta

    L’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione), introdotto dalla legge n. 189/2002, prevedeva che allo straniero condannato con provvedimento irrevocabile per il reato di cui all’art. 171-ter della legge sul diritto d’autore (spaccio di supporti abusivi) venisse revocato il permesso di soggiorno con conseguente espulsione. Due Tribunali — di Lecce e di Taranto (sez. Manduria) — avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti censuravano la norma in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113 della Costituzione, ritenendo che l’espulsione automatica e obbligatoria configurasse una pena accessoria sproporzionata, che escludeva la funzione rieducativa, discriminava gli stranieri rispetto ai cittadini italiani e rispetto agli stranieri senza permesso di soggiorno, e sottraeva ogni valutazione discrezionale all’autorità amministrativa e giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità dei due giudizi riuniti. I rimettenti non avevano sufficientemente motivato la rilevanza nei rispettivi giudizi: in entrambi i casi non era ancora intervenuta una condanna irrevocabile (presupposto della norma), e uno dei giudici aveva persino dubitato se la norma fosse rilevante nel caso concreto anche in assenza di applicazione della sanzione accessoria, senza tuttavia spiegarne adeguatamente le ragioni.

    Il principio

    La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale riguardante una norma che si applica solo al verificarsi di determinati presupposti (nella specie, la condanna irrevocabile) va motivata con riferimento alla concreta situazione processuale: se il presupposto non si è ancora realizzato, la questione difetta di rilevanza attuale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge sull’espulsione degli stranieri condannati per reati di pirateria audiovisiva?

    Il comma 7-bis dell’art. 26 del T.U. Immigrazione prevedeva la revoca automatica del permesso di soggiorno e l’espulsione con accompagnamento alla frontiera per gli stranieri condannati con sentenza irrevocabile per il reato di commercio abusivo di supporti audiovisivi (art. 171-ter della legge n. 633/1941). Si trattava di una misura automatica, senza valutazione caso per caso.

    In cosa consiste la differenza tra pena accessoria e misura di sicurezza per gli stranieri?

    La pena accessoria consegue automaticamente alla condanna per determinati reati e non richiede una valutazione della pericolosità del soggetto; la misura di sicurezza dell’espulsione (art. 235 c.p.) presuppone invece una valutazione della pericolosità sociale del condannato e riguarda reati di una certa gravità. I rimettenti contestavano che l’espulsione automatica per pirateria audiovisiva trattasse allo stesso modo situazioni molto diverse per disvalore.

    Uno straniero espulso per condanna penale può fare ricorso?

    Sì. L’espulsione come conseguenza di condanna penale può essere impugnata davanti al giudice ordinario. Tuttavia, la norma censurata non prevedeva alcuna discrezionalità amministrativa né giudiziaria nella sua applicazione, il che era uno dei profili di illegittimità denunciati dai rimettenti.

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  • Corte cost. n. 188/2005 – Decreto penale condanna termine sei mesi sanzione

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Roma in relazione all’assenza di sanzione processuale per la presentazione tardiva della richiesta di decreto penale di condanna oltre il termine di sei mesi.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento per decreto penale è un procedimento speciale semplificato in cui il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di emettere un decreto di condanna senza celebrare il dibattimento. L’art. 459 c.p.p. prevede un termine di sei mesi dalla data di iscrizione della notizia di reato per formulare tale richiesta. Nel caso in esame, la richiesta era stata depositata due anni dopo l’iscrizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma dubitava della costituzionalità dell’art. 459, comma 1, c.p.p. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, il termine semestrale ha natura meramente ordinatoria e la sua violazione non comporta alcuna sanzione processuale, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione (diritto di difesa, ragionevole durata del processo, diritto a essere informati tempestivamente dell’accusa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente spiegato in che modo l’assenza di sanzione per il ritardo del PM nell’avanzare la richiesta si ponesse in contrasto con i diritti costituzionali dell’imputato nel concreto giudizio, tenuto conto che l’imputato aveva comunque la possibilità di fare opposizione al decreto e ottenere il dibattimento. La questione era quindi carente di sufficiente motivazione.

    Il principio

    La natura meramente ordinatoria del termine per richiedere il decreto penale di condanna non viola di per sé il diritto di difesa né il principio del processo in tempo ragionevole, atteso che il procedimento per decreto è un procedimento speciale a struttura semplificata e l’imputato conserva sempre la facoltà di fare opposizione, trasformando il rito in dibattimentale.

    Domande e risposte

    Cosa è il decreto penale di condanna?

    Il decreto penale di condanna (art. 459 ss. c.p.p.) è un provvedimento con cui il GIP, su richiesta del PM, condanna l’imputato a una pena pecuniaria senza celebrare il dibattimento. L’imputato può fare opposizione entro quindici giorni dalla notifica, chiedendo uno dei riti alternativi o il dibattimento.

    Il termine di sei mesi per la richiesta di decreto penale è perentorio?

    No. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il termine di sei mesi di cui all’art. 459, comma 1, c.p.p. ha natura ordinatoria, non perentoria. Il suo superamento non comporta nullità del decreto né inutilizzabilità degli atti.

    L’imputato può impugnare un decreto penale emesso dopo anni dall’iscrizione della notizia di reato?

    L’imputato può fare opposizione al decreto penale entro quindici giorni dalla notifica, indipendentemente da quanto tempo sia trascorso tra l’iscrizione e la richiesta del PM. L’opposizione è il rimedio processuale principale a disposizione dell’imputato per contestare il decreto.

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  • Corte cost. n. 187/2005 – Sanzioni giudice di pace lesioni stradali colpose

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 274/2000 sul sistema sanzionatorio del giudice di pace per le lesioni personali colpose da sinistro stradale. La Corte d’appello di Napoli riteneva irragionevole la diversità di pena rispetto alle lesioni colpose da colpa professionale, ma la Corte ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di motivazione.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava un imputato condannato dal tribunale per lesioni personali colpose gravissime causate da un incidente stradale, al quale era stata applicata la sanzione della permanenza domiciliare nei fine settimana per trenta giorni. La Corte d’appello di Napoli, investita dell’appello del pubblico ministero, riteneva tale pena irrisoria e irragionevole rispetto alla gravità del fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui il sistema sanzionatorio del giudice di pace si applicava ai reati di lesioni personali colpose perseguibili a querela commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale ma non a quelli da colpa professionale o da violazione delle norme antinfortunistiche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il rimettente non aveva motivato adeguatamente la questione: non era chiaro se stesse censurando la mancata previsione del concorso tra responsabilità da circolazione stradale e altre forme di colpa specifica, né aveva indicato quale fosse la norma che intendeva ottenere dalla Corte per risolvere il caso concreto. La questione risultava quindi generica e priva di sufficiente precisione.

    Il principio

    Quando il rimettente non indica con sufficiente precisione il petitum — ovvero quale norma vorrebbe che la Corte introducesse per rimediare al vizio denunciato — la questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di precisione della formulazione.

    Domande e risposte

    Quali reati di lesioni colpose sono di competenza del giudice di pace?

    Sono di competenza del giudice di pace le lesioni personali colpose perseguibili a querela, salvo quelle commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o di igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale superiore a venti giorni. Le lesioni da sinistro stradale perseguibili a querela rientrano nella competenza del giudice di pace.

    Qual è la differenza di pena tra giudice di pace e tribunale ordinario per le lesioni stradali colpose?

    Davanti al giudice di pace si applicano le sanzioni alternative del d.lgs. n. 274/2000: pena pecuniaria, permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità. Davanti al tribunale ordinario, invece, si applica la pena detentiva (reclusione fino a tre anni, nei casi aggravati) o la pena pecuniaria. La differenza di pena dipende dalla qualità dell’infrazione che ha causato le lesioni.

    Cosa è il “petitum” in un giudizio di legittimità costituzionale?

    Il petitum è ciò che il giudice rimettente chiede alla Corte Costituzionale: solitamente la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, talvolta nella sola parte in cui prevede (o non prevede) una certa disposizione. Deve essere formulato con precisione, così da permettere alla Corte di decidere senza sostituirsi al legislatore.

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  • Corte cost. n. 186/2005 – Conflitto attribuzioni Camera deputati processo Previti quarta sezione

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati contro il Tribunale di Milano, quarta sezione penale, per il mancato riconoscimento dell’impedimento parlamentare del deputato Cesare Previti nelle udienze del 1999, nel quadro del procedimento che si era concluso con la sentenza n. 4688/2003.

    Di cosa si tratta

    La Camera dei deputati aveva impugnato tre ordinanze del Tribunale di Milano, quarta sezione penale (del 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000, 21 novembre 2001) e la sentenza di condanna n. 4688/2003, tutte relative al rifiuto di riconoscere l’impedimento parlamentare del deputato Previti per le udienze del settembre-ottobre 1999, nei procedimenti penali riuniti R.G. Trib. n. 1600/00 e n. 7928/01.

    La questione di legittimità costituzionale

    Secondo la Camera ricorrente, il Tribunale di Milano (quarta sezione) aveva adottato un convergente indirizzo lesivo delle attribuzioni parlamentari, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta a prova dell’impedimento e persistendo nel giudizio nonostante l’annullamento da parte della Corte (sentenza n. 225/2001) delle ordinanze del GUP sulla stessa vicenda. La Camera lamentava violazione degli artt. 67 e 68 Cost. sulla libertà di mandato e le prerogative parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo la legittimazione attiva della Camera e quella passiva del Tribunale di Milano, quarta sezione penale, e disponendo la notifica del ricorso e dell’ordinanza per la successiva trattazione nel merito.

    Il principio

    Il persistente disconoscimento dell’impedimento parlamentare da parte dell’autorità giudiziaria, anche dopo che la Corte Costituzionale si era pronunciata in senso favorevole alla Camera su questioni analoghe relative allo stesso procedimento, può legittimare un nuovo conflitto di attribuzione.

    Domande e risposte

    Quale documentazione deve produrre un parlamentare per provare l’impedimento alle udienze penali?

    I documenti ufficiali della Camera (avvisi di convocazione dell’Assemblea, verbali delle presenze in aula) sono in linea di principio idonei a dimostrare l’impedimento. Nel caso in esame, il Tribunale aveva ritenuto inizialmente insufficienti gli avvisi di convocazione a firma del capogruppo, salvo poi ricevere la documentazione ufficiale solo tardivamente.

    Che effetto ha l’annullamento da parte della Corte Costituzionale delle ordinanze del GUP sul successivo dibattimento?

    Il Tribunale di Milano aveva sostenuto che l’annullamento delle ordinanze del GUP (sentenza n. 225/2001) non si riverberava sugli atti del dibattimento, in quanto il GUP avrebbe comunque potuto procedere legittimamente per ragioni diverse. La Camera contestava questa interpretazione come lesiva delle sue attribuzioni.

    Un parlamentare condannato in sede penale può opporre l’impedimento parlamentare per invalidare gli atti del processo?

    No in via automatica. L’impedimento parlamentare può determinare il rinvio delle singole udienze, ma non invalida l’intero procedimento. La sentenza di condanna può essere annullata solo se l’impedimento era effettivo e il giudice lo ha illegittimamente disconosciuto, pregiudicando il diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 185/2005 – Conflitto attribuzioni Camera deputati impedimento Previti

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano (prima sezione penale) in relazione al mancato rinvio delle udienze nel processo Previti per impedimento parlamentare dell’imputato, e ha disposto la notifica per la successiva trattazione nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Camera dei deputati aveva proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Tribunale di Milano, prima sezione penale, lamentando che nelle ordinanze del 5 giugno 2000, del 1° ottobre 2001 e nella sentenza del 22 novembre 2003 (n. 11069) il Tribunale avesse respinto le eccezioni di rinvio delle udienze sollevate dalla difesa del deputato Cesare Previti per impedimento parlamentare, senza adeguatamente bilanciare le esigenze processuali con quelle del mandato parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati ricorreva in riferimento agli artt. 3, 55, 64, 67, 68, 70, 72, 94, 134 della Costituzione, sostenendo che il Tribunale di Milano avesse violato i principi fissati dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 225/2001, la quale aveva stabilito che l’interesse della Camera allo svolgimento delle attività parlamentari non poteva essere sacrificato all’interesse alla speditezza processuale senza un’adeguata ponderazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo che la Camera dei deputati fosse legittimata a proporlo e che il Tribunale di Milano (prima sezione penale) avesse la legittimazione passiva. Ha quindi disposto la notifica del ricorso e della propria ordinanza al Tribunale resistente e al Senato della Repubblica, fissando i termini per i successivi adempimenti processuali in vista della trattazione del merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere dello Stato (nella specie la Camera dei deputati) lamenta che un altro potere (il giudice penale) abbia menomato le sue attribuzioni costituzionali con propri atti, e ricorrono i requisiti soggettivi (legittimazione attiva e passiva) e oggettivi (esistenza di un conflitto tra attribuzioni di rango costituzionale).

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è un procedimento davanti alla Corte Costituzionale con cui un potere costituzionale (Parlamento, Governo, autorità giudiziaria) lamenta che un altro potere abbia invaso le proprie attribuzioni o ne abbia impedito l’esercizio. La Corte decide a chi spetti l’attribuzione contestata e, se del caso, annulla l’atto lesivo.

    Il deputato ha diritto al rinvio dell’udienza per impegni parlamentari?

    La Corte Costituzionale ha più volte chiarito che il giudice penale deve bilanciare le esigenze processuali con quelle del mandato parlamentare. Il rinvio non è automatico, ma va concesso quando l’impedimento è effettivo e documentato e la sua rilevanza non è trascurabile rispetto all’attività parlamentare concreta.

    Cosa era già stato deciso dalla Corte nel caso Previti con la sentenza n. 225/2001?

    Con la sentenza n. 225/2001 la Corte aveva annullato le ordinanze del GUP del Tribunale di Milano che avevano respinto le istanze di rinvio per impedimento parlamentare del deputato Previti, stabilendo che l’interesse della Camera alle attività parlamentari non poteva essere subordinato alle esigenze di speditezza processuale senza adeguato bilanciamento.

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  • Corte cost. n. 184/2005 – Patente a punti decurtazione proprietario veicolo

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    La Corte Costituzionale ha restituito gli atti a decine di Giudici di pace che avevano sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, in materia di decurtazione dei punti patente a carico del proprietario del veicolo non identificato come autore dell’infrazione. La restituzione era conseguenza della sopravvenuta sentenza n. 27/2005 con cui la stessa Corte aveva già dichiarato incostituzionale quella disposizione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) prevedeva che, in caso di mancata immediata identificazione del responsabile di un’infrazione stradale, la decurtazione dei punti dalla patente dovesse essere operata a carico del proprietario del veicolo. Numerosi Giudici di pace (oltre quaranta sedi) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze dei Giudici di pace denunciavano la violazione degli artt. 2, 3, 13, 16, 23, 24, 27, 111, 113 e 134 della Costituzione. In sostanza, si contestava che la decurtazione dei punti a carico del proprietario non responsabile dell’infrazione configurasse una sanzione personale irrogata prescindendo dall’accertamento della colpa individuale, violando il principio di personalità della responsabilità e i diritti di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti, prendendo atto che con la sentenza n. 27/2005, pronunciata anteriormente alla trattazione di queste questioni, aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada. La norma era stata ritenuta irragionevole in quanto poneva a carico del proprietario del veicolo una sanzione di natura strettamente personale — la decurtazione dei punti — slegata da qualsiasi condotta trasgressiva ascrivibile a quest’ultimo.

    Il principio

    Non è costituzionalmente legittimo addebitare la decurtazione dei punti dalla patente al proprietario del veicolo che non sia anche l’autore dell’infrazione stradale: trattandosi di sanzione di natura personale incidente sulla “legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo”, essa deve colpire solo chi ha effettivamente commesso la trasgressione.

    Domande e risposte

    Il proprietario dell’auto può essere sanzionato se non era lui alla guida al momento dell’infrazione?

    In linea generale, no, per quanto riguarda la decurtazione dei punti. La sentenza n. 27/2005 aveva dichiarato incostituzionale questa previsione. Tuttavia, le sanzioni pecuniarie amministrative possono seguire logiche diverse, legate alla responsabilità del proprietario del veicolo.

    Cosa accade quando la Corte Costituzionale emette una sentenza su una norma mentre altri giudizi sulla stessa norma sono pendenti?

    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché riesaminino la situazione alla luce della pronuncia intervenuta. Se la norma è già stata dichiarata incostituzionale, i giudici dovranno applicare direttamente quella decisione nei giudizi a quo.

    Quali diritti violava la vecchia norma sulla patente a punti?

    La Corte aveva rilevato la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della personalità delle sanzioni, poiché la decurtazione dei punti è una sanzione strettamente personale — incide sulla licenza di guida del titolare — e non può colpire chi non ha commesso l’infrazione.

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  • Corte cost. n. 183/2005 – Oblazione giudice di pace reati contravvenzionali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace, sollevata dal Giudice di pace di Bergamo riguardo all’ammissibilità dell’oblazione per le contravvenzioni devolute alla sua competenza.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento davanti al Giudice di pace di Bergamo, un imputato accusato di guida in stato di ebbrezza aveva presentato istanza di oblazione. Il giudice si chiedeva se il sistema sanzionatorio del giudice di pace, che non prevede pene detentive ma solo pene pecuniarie e sanzioni alternative, consentisse o meno l’accesso all’oblazione per le contravvenzioni sanzionate anche con l’arresto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Bergamo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), ritenendo che il legislatore delegato avesse ecceduto la delega consentendo implicitamente l’oblazione per reati contravvenzionali che il sistema ordinario avrebbe escluso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio concreto, né aveva chiarito in modo univoco se e come il dubbio interpretativo sulla possibilità di oblazione si riflettesse sulla decisione che era chiamato ad assumere. La questione difettava quindi del requisito della rilevanza concreta.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il giudice rimettente ha adeguatamente motivato sia la rilevanza nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza. Questioni sollevate in modo perplesso o carenti di motivazione sulla rilevanza concreta sono dichiarate manifestamente inammissibili.

    Domande e risposte

    Cosa è l’oblazione nel diritto penale?

    L’oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.) è un istituto che consente all’imputato di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma di denaro, prima dell’apertura del dibattimento. È ammessa solo per le contravvenzioni, non per i delitti.

    Il giudice di pace può ammettere l’oblazione?

    Sì, il d.lgs. n. 274/2000 prevede espressamente, all’art. 29, comma 6, la possibilità per l’imputato di chiedere l’oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il sistema sanzionatorio speciale del giudice di pace non esclude questo istituto estintivo.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità” di una questione di costituzionalità?

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile una questione quando essa è difettosa per ragioni formali o processuali palesi: mancanza di motivazione sulla rilevanza, questione proposta in modo perplesso o contraddittorio, difetto di rilevanza concreta. È una pronuncia che non entra nel merito della conformità alla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 182/2005 – Espulsione stranieri convalida preventiva giudice

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    La Corte Costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Catania per un riesame della rilevanza della questione, in quanto nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza n. 222/2004 della stessa Corte che aveva già dichiarato incostituzionale la norma sull’esecutività immediata del decreto di accompagnamento degli stranieri alla frontiera, e il legislatore aveva poi riformato la disciplina.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del T.U. Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), nella parte in cui prevedeva l’immediata esecutività del decreto di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, consentendo che l’esecuzione avvenisse prima della convalida giudiziaria. Il caso riguardava una cittadina colombiana già espulsa via aereo prima che il tribunale potesse pronunciarsi sulla convalida.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania censurava l’art. 13, commi 3 e 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, ritenendo che la possibilità di eseguire l’accompagnamento alla frontiera prima della convalida giudiziaria svuotasse di significato la garanzia costituzionale della libertà personale e il diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Catania. Nelle more, con sentenza n. 222/2004 la Corte aveva già dichiarato incostituzionale il comma 5-bis nella parte in cui non prevedeva il contraddittorio preventivo alla convalida. Il legislatore aveva poi modificato la norma con il d.l. n. 241/2004 (conv. legge n. 271/2004), introducendo la sospensione dell’esecuzione fino alla decisione sulla convalida e il diritto del difensore a partecipare all’udienza. Necessario quindi un nuovo esame della rilevanza da parte del giudice a quo.

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo rispetto ai dubbi sollevati, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché riesamini la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera può essere eseguito prima della convalida del giudice?

    No, dopo la riforma del 2004. La disciplina vigente prevede che l’esecuzione sia sospesa fino alla decisione sulla convalida del giudice di pace, che deve pronunciarsi entro 48 ore dalla comunicazione del provvedimento del questore.

    Cosa succede se il giudice non convalida il decreto di accompagnamento?

    Il provvedimento perde efficacia e lo straniero non può essere espulso con quella procedura. Il giudice verifica la sussistenza dei requisiti di legge per l’adozione del provvedimento.

    Qual era il vizio della vecchia norma sull’accompagnamento coattivo?

    La vecchia norma consentiva di eseguire l’accompagnamento alla frontiera prima che il giudice si pronunciasse sulla convalida, rendendo di fatto inutile il controllo giudiziario successivo. La Corte, con sentenza n. 222/2004, aveva ritenuto ciò lesivo della garanzia dell’art. 13 della Costituzione, che richiede l’intervento preventivo dell’autorità giudiziaria per le restrizioni della libertà personale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 181/2005 – Esenzione IVA organizzazioni volontariato immobili

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 266/1991 (legge-quadro sul volontariato), sollevata perché la norma esenta dall’imposta di registro ma non dall’IVA gli acquisti di immobili da parte delle organizzazioni di volontariato. La Corte ha ritenuto che la diversità di disciplina non sia irragionevole, in quanto le due imposte hanno natura e struttura profondamente diverse.

    Di cosa si tratta

    Una ONLUS (la Croce Verde Pubblica assistenza di Lucca) aveva acquistato un immobile da adibire a sede istituzionale e aveva chiesto il rimborso dell’IVA pagata, sostenendo di avere diritto alla stessa esenzione prevista per l’imposta di registro. La Commissione tributaria provinciale di Lucca aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che non prevede l’esenzione IVA, ritenendola irragionevole rispetto alla parità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente contestava l’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La norma impugnata esenta dall’imposta di registro gli atti connessi all’attività istituzionale degli enti di volontariato, ma non prevede analoga esenzione dall’IVA. Il rimettente riteneva ciò irragionevole e lesivo del principio di capacità contributiva, poiché la concessione dell’agevolazione fiscale dipendeva dall’accidentale circostanza che il cedente fosse o meno soggetto IVA.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha rilevato che l’imposta di registro colpisce le parti contraenti (quindi l’acquirente ONLUS), mentre soggetto passivo IVA è il cedente, che la applica in rivalsa. Esentare la ONLUS dall’IVA significherebbe modificare strutturalmente un’imposta armonizzata a livello europeo, rispetto alla quale il legislatore ha già previsto esenzioni solo per le operazioni attive delle ONLUS, non per i loro acquisti. La scelta legislativa non è quindi irragionevole.

    Il principio

    La diversità di trattamento fiscale tra imposta di registro e IVA per gli acquisti immobiliari delle organizzazioni di volontariato non viola il principio di uguaglianza né quello di capacità contributiva, in quanto le due imposte hanno natura, presupposti e struttura differenti, e il regime IVA è soggetto a vincoli comunitari che ne limitano le possibili esenzioni.

    Domande e risposte

    Una ONLUS che acquista un immobile da un soggetto IVA deve pagare l’IVA?

    Sì. La legge-quadro sul volontariato esenta gli enti di volontariato dall’imposta di registro sugli acquisti immobiliari strumentali, ma non dall’IVA. La Corte Costituzionale ha confermato che questa distinzione è legittima perché le due imposte hanno struttura diversa.

    Perché l’esenzione IVA per le ONLUS è limitata alle sole operazioni attive?

    Perché il regime IVA è armonizzato a livello europeo e le direttive comunitarie (in particolare la VI Direttiva CEE) condizionano le possibili esenzioni. Il legislatore italiano ha potuto estendere l’esenzione solo alle operazioni attive (cessioni e prestazioni) compiute dalle ONLUS, non ai loro acquisti.

    Cosa significa “soggetto passivo IVA” in un acquisto immobiliare?

    Soggetto passivo è il venditore, che applica l’IVA sull’operazione e la versa all’Erario, addebitandola in rivalsa all’acquirente. L’ONLUS acquirente sopporta economicamente l’IVA ma non è il soggetto passivo del tributo: per questo l’esenzione non può operare direttamente in suo favore come per l’imposta di registro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 255/2005 – Detenzione domiciliare provvisoria per grave infermità

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    La Corte dichiara manifestamente infondato il dubbio sull’art. 47-ter, comma 1-quater, ord. penit.: la norma che esclude la detenzione domiciliare provvisoria per condannati con pena residua superiore a quattro anni non viola gli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria stava decidendo sull’istanza di un detenuto condannato con pena residua superiore a quattro anni, affetto da gravi patologie non trattabili in istituto penitenziario ma che — per via della sua pericolosità sociale — non poteva ottenere il semplice rinvio facoltativo dell’esecuzione (art. 147, n. 2, c.p.). Il rimettente chiedeva se fosse costituzionalmente legittima la norma che gli vietava di applicare la detenzione domiciliare provvisoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha impugnato l’art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354/1975 (ord. penit.), introdotto dall’art. 4 della legge n. 165/1998, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non consente l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare per i condannati con pena residua superiore a quattro anni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il legislatore ha operato un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di sicurezza collettiva: l’esclusione dei condannati con pena residua superiore a quattro anni dalla detenzione domiciliare provvisoria riflette la maggiore pericolosità presunta di questa categoria, e non viola i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Il legislatore può ragionevolmente differenziare il trattamento dei condannati nella fase esecutiva della pena in funzione della pericolosità sociale e della gravità del reato. La scelta di escludere dalla detenzione domiciliare provvisoria chi ha pena residua superiore a quattro anni è espressione di discrezionalità legislativa non irragionevole.

    Domande e risposte

    Cos’è la detenzione domiciliare provvisoria?

    La detenzione domiciliare provvisoria, prevista dall’art. 47-ter, commi 1-ter e 1-quater, ord. penit., è una misura applicata in via d’urgenza dal magistrato di sorveglianza in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza, quando il detenuto versi in condizioni di salute gravemente compromesse.

    Perché il limite della pena residua di quattro anni?

    La legge n. 165/1998 ha individuato nella pena residua di quattro anni la soglia oltre la quale la pericolosità del soggetto è presunta abbastanza elevata da non consentire misure alternative urgenti senza la piena valutazione del Tribunale di sorveglianza.

    Come può essere tutelata la salute dei detenuti pericolosi con pena residua elevata?

    Attraverso il ricovero in ospedali civili o carcerari dotati di adeguate attrezzature sanitarie (art. 11 ord. penit.), nonché — in caso di malattia particolarmente grave — tramite il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena, se sussistono i requisiti di legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 270/2005 – IRCCS riordino competenza regionale tutela della salute

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale il d.lgs. n. 288/2003 sul riordino degli IRCCS: alcune disposizioni violano la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute, riservando allo Stato nomine e decisioni che spettano alle autonomie regionali.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 288/2003 ha riordinato gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), strutture sanitarie di eccellenza che svolgono attività di ricerca scientifica e assistenza ospedaliera di alto livello. Diverse Regioni (Siciliana, Veneto, Emilia-Romagna, Marche) hanno impugnato il decreto ritenendo che esso violasse la loro competenza concorrente in materia di tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti hanno impugnato gli artt. 42 e 43 della l. 16 gennaio 2003, n. 3, il d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, e l’art. 4, co. 236, della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in riferimento agli artt. 117, co. 3, e 118 Cost., deducendo la violazione della competenza concorrente in materia di tutela della salute e del principio di sussidiarietà.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. n. 288/2003 (tra cui l’art. 42, co. 1, lett. b) che riserva allo Stato poteri di nomina e di ingerenza gestionale incompatibili con la competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute. Altre questioni vengono riservate a future pronunce.

    Il principio

    In materia di tutela della salute, che è materia di legislazione concorrente, lo Stato può dettare i principi fondamentali, ma non può riservarsi la nomina degli organi di governance degli enti sanitari regionali né esercitare poteri direttivi che esulano dalla fissazione di criteri generali.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli IRCCS?

    Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono strutture sanitarie che coniugano attività assistenziale di alta specializzazione con ricerca biomedica e scientifica di rilevanza nazionale e internazionale. In Italia ne esistono decine, pubblici e privati.

    Perché la disciplina statale era parzialmente incostituzionale?

    Perché il d.lgs. n. 288/2003 attribuiva al Ministero della salute la nomina di metà dei consiglieri di amministrazione e del direttore scientifico degli IRCCS, nonché poteri di indirizzo e controllo, in una materia — la tutela della salute — in cui la Costituzione attribuisce alle Regioni competenza legislativa concorrente.

    Cosa spetta invece allo Stato in materia di IRCCS?

    Lo Stato può fissare i requisiti per il riconoscimento come IRCCS, i criteri per la valutazione della ricerca scientifica e i principi fondamentali dell’organizzazione, ma non può esercitare poteri di nomina e gestione ordinaria che spettano alle Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 254/2005 – OPG obbligatorio e diritto alla salute dell’imputato infermo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione degli artt. 205 e 222 c.p. che impongono il ricovero in OPG anche quando la pericolosità sociale è fronteggiabile con una comunità terapeutica: il rimettente non ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Corte di assise di Torino stava giudicando un imputato affetto da schizofrenia paranoide, prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere. Il perito d’ufficio aveva chiarito che la pericolosità sociale dell’imputato poteva essere fronteggiata con l’inserimento in una comunità terapeutica di tipo B, ma le norme del codice penale imponevano il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), senza possibilità di scelta tra le due misure. Il giudice rimettente ne chiedeva la dichiarazione di illegittimità per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di Torino ha impugnato gli artt. 205, secondo comma, n. 2, e 222, primo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione (diritti fondamentali, uguaglianza, diritto alla salute), nella parte in cui impongono al giudice di disporre il ricovero in OPG anche nei casi in cui la pericolosità sociale sia fronteggiabile con strutture terapeutiche diverse.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La motivazione dell’ordinanza non spiegava adeguatamente perché il rimettente ritenesse che le norme impugnate non si prestassero ad un’interpretazione conforme a Costituzione che consentisse al giudice di tenere conto della situazione concreta dell’imputato.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se la norma si presti a un’interpretazione costituzionalmente orientata. Solo quando tale interpretazione non sia possibile è ammissibile il ricorso alla Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG)?

    L’OPG era una struttura di ricovero per gli imputati prosciolti per infermità mentale considerati socialmente pericolosi. È stato abolito dalla legge n. 81/2014, che ha istituito le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture sanitarie gestite dal Servizio sanitario nazionale.

    Cosa sono le comunità terapeutiche di tipo B?

    Sono strutture socio-sanitarie residenziali a bassa intensità assistenziale, destinate a persone con disturbi psichiatrici non gravi, che richiedono un ambiente terapeutico ma non la chiusura tipica dell’istituzione totale.

    La questione è stata poi decisa nel merito dalla Corte?

    Sì. Negli anni successivi la Corte costituzionale è intervenuta più volte sulla disciplina dell’OPG, riconoscendo l’incostituzionalità del carattere automatico e indifferenziato del ricovero. La legge n. 81/2014 ha poi riformato il sistema, superando definitivamente l’OPG.

    Norme collegate

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