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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul ricongiungimento familiare dello straniero con entrambi i genitori, anche quando solo uno superi i sessantacinque anni. Il legislatore può ragionevolmente condizionare il ricongiungimento con i genitori anziani all’assenza di altri figli in grado di sostentarli, bilanciando l’affetto familiare con le esigenze di regolazione dei flussi migratori.
Di cosa si tratta
Un cittadino extracomunitario residente in Italia aveva chiesto il ricongiungimento con entrambi i genitori: il padre, ultrasessantacinquenne, e la madre, più giovane. La legge (art. 29, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 286/1998, come mod. dalla legge n. 189/2002) consentiva il ricongiungimento con i genitori anziani solo in assenza di altri figli nel paese di origine. Il richiedente aveva fratelli, ma inabili per gravi motivi di salute a provvedere al sostentamento dei genitori.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui non consentiva il ricongiungimento con entrambi i genitori quando uno solo fosse ultrasessantacinquenne e gli altri figli fossero impossibilitati al sostentamento per gravi motivi di salute, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Richiamando la propria sentenza n. 224/2005, ribadisce che l’inviolabilità del diritto all’unità familiare trova la sua tutela più intensa per la famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni). Per il ricongiungimento tra genitori e figli adulti il legislatore può bilanciare ragionevolmente “l’interesse all’affetto” con altri interessi meritevoli di tutela, inclusa la regolazione dei flussi migratori. La situazione di chi ha fratelli inabili non era comparabile a quella di chi ne è privo, giustificando un regime differenziato.
Il principio
Il diritto all’unità familiare garantisce la massima tutela per la famiglia nucleare; per il ricongiungimento tra figli maggiorenni e genitori, il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare valori in gioco, inclusa la solidarietà familiare soddisfatta anche mediante modalità diverse dalla convivenza, senza che ciò violi gli artt. 2, 3, 10 e 29 Cost.
Domande e risposte
In quali casi la legge consente il ricongiungimento con i genitori anziani?
Il d.lgs. n. 286/1998 consente il ricongiungimento con i genitori a carico, ultrasessantacinquenni, che non abbiano altri figli nel paese di origine o che abbiano figli nell’impossibilità di provvedere al loro sostentamento. La Corte ha ribadito la ragionevolezza di questo requisito.
Perché la presenza di fratelli inabili non basta ad aprire il diritto al ricongiungimento?
Secondo la Corte, la situazione di chi ha fratelli — anche se inabili — è oggettivamente diversa da quella di chi non ne ha. Il legislatore non era tenuto a trattarle allo stesso modo: si tratta di situazioni diverse che giustificano una disciplina differente ai sensi dell’art. 3 Cost.
Che cosa garantisce l’art. 29 Cost. in materia di famiglia?
L’art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. La Corte ha precisato che tale tutela, nella sua massima intensità, riguarda la famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni), mentre per i rapporti intergenerazionali tra adulti il bilanciamento con altri interessi è consentito.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo, anche nelle formazioni sociali come la famiglia
- Art. 29 della Costituzione — riconoscimento e tutela dei diritti della famiglia
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro per la differenza di trattamento tra chi ha fratelli e chi no
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