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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Torino perché rivaluti le questioni sul processo societario (d.lgs. n. 5/2003) alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 310/2004. Le questioni riguardavano il diritto al contraddittorio tra co-convenuti e la possibilità di replicare alle modifiche della domanda attorea nel processo con pluralità di parti.

Di cosa si tratta

Il processo societario introdotto dal d.lgs. n. 5/2003 aveva un sistema di scambio di atti scritti strutturato per fasi rigide. In un giudizio con più convenuti, il Tribunale di Torino aveva dubitato che il sistema garantisse adeguatamente il contraddittorio: i co-convenuti non ricevevano la comparsa di risposta degli altri convenuti, e non potevano replicare alle modifiche della domanda dell’attore dopo l’istanza di fissazione udienza di uno dei convenuti.

La questione di legittimità costituzionale

Questione sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., sugli artt. 4 e 8 del d.lgs. n. 5/2003. Il giudice rimettente lamentava la lesione del diritto al contraddittorio e al pieno esercizio del diritto di difesa nelle controversie societarie a più parti.

La decisione della Corte

Restituzione degli atti al giudice rimettente. Il d.lgs. n. 310/2004, intervenuto dopo l’ordinanza di rimessione, aveva apportato significative modifiche al processo societario proprio in relazione ai procedimenti con pluralità di parti, modificando tra l’altro l’art. 8 censurato. Il rimettente deve valutare se, alla luce di queste modifiche, le questioni siano ancora rilevanti e non manifestamente infondate.

Il principio

Quando il legislatore interviene, modificando le norme oggetto di questione di costituzionalità pendente, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la questione nel mutato contesto normativo. Questa tecnica decisoria è utilizzata per evitare pronunce su norme ormai diverse da quelle applicabili nel giudizio principale.

Domande e risposte

Cos’era il processo societario del d.lgs. n. 5/2003?

Il d.lgs. n. 5/2003 aveva introdotto un rito speciale per le controversie in materia di diritto societario, intermedia finanziaria e bancaria, caratterizzato da uno scambio di memorie scritte prima dell’udienza, senza le fasi istruttorie tipiche del rito ordinario. È stato poi abrogato nel 2012 con il ritorno al rito ordinario.

Qual era il problema del contraddittorio con più convenuti?

Nel sistema del d.lgs. n. 5/2003, la comparsa di risposta del convenuto veniva notificata solo all’attore, non agli altri co-convenuti. Questi ultimi, dunque, non conoscevano le difese degli altri convenuti e non potevano replicarvi, il che poteva ledere il diritto al contraddittorio, specie quando i co-convenuti si trovavano in posizione confliggente tra loro.

Perché la modifica del 2004 ha reso necessaria la restituzione degli atti?

Il d.lgs. n. 310/2004 aveva modificato proprio l’art. 8 del rito societario — uno dei due articoli censurati — proprio con riguardo ai procedimenti con pluralità di parti. Il rimettente doveva verificare se il nuovo testo risolvesse i problemi costituzionali denunciati, rendendo la questione irrilevante o mutandone i termini.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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