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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevedono che l’imputato citato direttamente a giudizio, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, possa rinnovarla davanti a un giudice diverso. La garanzia richiesta non è costituzionalmente imposta per il giudizio monocratico a citazione diretta.
Di cosa si tratta
In un processo monocratico a citazione diretta (senza udienza preliminare), l’imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato condizionato, ma il giudice dibattimentale lo aveva respinto. L’imputato non poteva rinnovare la richiesta davanti a un giudice diverso, a differenza di quanto avviene nel procedimento ordinario (con udienza preliminare) dopo la sentenza n. 169/2003 della Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Questione sollevata dal Tribunale di Perugia, sez. distaccata di Foligno, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., sugli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, c.p.p. Il giudice rimettente lamentava che l’imputato a citazione diretta fosse privo della garanzia di poter reiterare la richiesta di rito abbreviato davanti a un giudice diverso (imparziale), garantita invece a chi passa per l’udienza preliminare.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. La Corte ricorda la sentenza n. 169/2003, che aveva dichiarato incostituzionale il divieto di reiterare la richiesta di abbreviato nel procedimento ordinario, ma osserva che la situazione del giudizio monocratico a citazione diretta è strutturalmente diversa. In quel caso, il giudice dibattimentale può anche accogliere la richiesta; il rigetto del giudizio abbreviato condizionato non pregiudica necessariamente l’imparzialità del giudice sul merito dell’imputazione.
Il principio
La garanzia di poter rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato davanti a un giudice diverso, affermata per il procedimento ordinario dalla sentenza n. 169/2003, non è costituzionalmente estesa al procedimento monocratico a citazione diretta. Le due situazioni sono strutturalmente diverse: la citazione diretta non prevede udienza preliminare, e il rigetto del rito abbreviato condizionato in sede dibattimentale non determina le stesse conseguenze sull’imparzialità del giudicante.
Domande e risposte
Cos’è il giudizio abbreviato condizionato?
Il giudizio abbreviato consente di definire il processo allo stato degli atti, con sconto di pena di un terzo. Può essere chiesto senza condizioni oppure condizionato all’integrazione probatoria: in questo caso, il giudice può accoglierlo o rigettarlo a seconda che l’integrazione richiesta sia necessaria ai fini della decisione.
Qual era la situazione dopo la sentenza n. 169/2003?
La Corte aveva dichiarato incostituzionale la norma che, nel procedimento ordinario (con udienza preliminare), impediva all’imputato di reiterare la richiesta di abbreviato condizionato davanti al giudice dibattimentale, dopo il rigetto in sede di udienza preliminare. Dal 2003, tale reiterazione è possibile.
Perché l’imputato a citazione diretta è in posizione diversa?
Nel procedimento a citazione diretta non c’è un giudice dell’udienza preliminare che abbia già espresso una valutazione di merito sull’imputazione. Il giudice dibattimentale è il primo a valutare la richiesta, e il suo eventuale rigetto non crea una “precognizione” analoga a quella che aveva motivato la sentenza del 2003.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, imparzialità del giudice, contraddittorio
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza nel trattamento processuale degli imputati
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