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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 8 e 10 del d.P.R. n. 1199/1971 (semplificazione ricorsi amministrativi), relativi al ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato come la questione fosse rilevante ai fini del giudizio principale, pendente davanti al TAR.
Di cosa si tratta
Una docente aveva impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica alcuni decreti ministeriali sulle graduatorie permanenti degli insegnanti. La stessa aveva poi presentato anche ricorso giurisdizionale al TAR, impugnando le graduatorie stesse. Il TAR aveva sollevato questione sostenendo che il sistema normativo sul ricorso straordinario potesse determinare una pregiudizialità del procedimento amministrativo su quello giurisdizionale, in violazione di vari principi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Questione sollevata dal TAR Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 Cost., sugli artt. 8 e 10 del d.P.R. n. 1199/1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi). Il giudice rimettente temeva che la pendenza del ricorso straordinario pregiudicasse o sospendesse il giudizio giurisdizionale.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. Il TAR non aveva adeguatamente dimostrato perché la questione fosse rilevante: aveva escluso sia la sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.) — perché il ricorso straordinario non è un procedimento giurisdizionale — sia l’applicazione analogica, senza poi spiegare in quale altro modo la norma impugnata incidesse sul giudizio in corso.
Il principio
La pregiudizialità processuale tra due procedimenti presuppone che entrambi abbiano natura giurisdizionale. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato ha natura amministrativa, non giurisdizionale; pertanto non può dar luogo a sospensione necessaria del giudizio davanti al giudice amministrativo. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in questo contesto senza adeguata motivazione sulla rilevanza sono inammissibili.
Domande e risposte
Cos’è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato (disciplinato dal d.P.R. n. 1199/1971) è un rimedio amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale, esperibile entro 120 giorni contro atti amministrativi definitivi. È deciso con decreto del Presidente della Repubblica su parere del Consiglio di Stato, e ha natura amministrativa, non giurisdizionale.
Può una controversia essere sospesa in attesa del ricorso straordinario?
No. La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone che due procedimenti giurisdizionali siano in rapporto di pregiudizialità. Poiché il ricorso straordinario ha natura amministrativa, non è possibile sospendere il giudizio giurisdizionale in attesa del suo esito.
Cosa sono le graduatorie permanenti degli insegnanti?
Le graduatorie permanenti (ora evolutesi nelle graduatorie ad esaurimento) erano liste su base provinciale dagli insegnanti in attesa di immissione in ruolo, formate in base a titoli e servizio. La disciplina era stata riformata nei decreti ministeriali del 2000 oggetto della controversia.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di azione e difesa in giudizio
- Art. 113 della Costituzione — Tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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