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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale il comma 1 dell’art. 1 della legge pugliese n. 9/2005 che sospendeva le procedure autorizzative per gli impianti eolici, perché violava la competenza statale in materia di politica energetica e gli obblighi comunitari di promozione delle energie rinnovabili. Il comma 3 è invece dichiarato inammissibile per difetto di motivazione del ricorso.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva approvato una legge che sospendeva, fino all’adozione del piano energetico ambientale regionale e comunque non oltre il 30 giugno 2006, le procedure di VIA e di autorizzazione per gli impianti di energia eolica presentate dopo il 31 maggio 2005. Il Governo aveva impugnato la norma davanti alla Corte, sostenendo che la moratoria ostacolava il raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari di incremento della produzione da fonti rinnovabili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, in riferimento all’art. 117, commi 1, 2, lettere a) e), e s), e 3, della Costituzione, per violazione degli obblighi comunitari e della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e di produzione di energia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara incostituzionale il comma 1: la moratoria regionale impediva il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili stabiliti dall’Unione europea e attuati dallo Stato italiano, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e gli obblighi comunitari vincolanti ex art. 117, comma 1, Cost. Il comma 3 è invece dichiarato inammissibile perché il ricorso governativo non aveva adeguatamente motivato le censure su tale disposizione.

Il principio

Una Regione non può sospendere con legge le procedure autorizzative per impianti di energia rinnovabile quando ciò contrasti con gli obiettivi comunitari e con la disciplina statale attuativa di direttive europee sulla produzione di energia da fonti rinnovabili: la materia rientra nella competenza statale esclusiva e nella clausola di rispetto del diritto comunitario ex art. 117, comma 1, Cost.

Domande e risposte

Che cos’è la VIA e perché la sua sospensione è incostituzionale?

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è la procedura autorizzativa per i grandi impianti. La sua sospensione unilaterale da parte di una regione impedisce l’avvio di impianti che lo Stato aveva il dovere di incentivare in applicazione delle direttive europee sulle energie rinnovabili.

Perché le energie rinnovabili sono una competenza statale?

L’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. L’art. 117, comma 1, Cost. impone allo Stato e alle Regioni il rispetto del diritto comunitario: le direttive europee sulle fonti rinnovabili fissano obiettivi vincolanti che le Regioni non possono bloccare.

Cosa succede alle domande presentate durante la moratoria?

La dichiarazione di incostituzionalità travolge la norma ex tunc. Le domande di autorizzazione giacenti durante la moratoria illegittima avrebbero dovuto essere istruite normalmente, e i procedimenti sospesi riprendono il loro corso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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