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La Corte annulla la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Riccardo De Corato, contenute in un’intervista a un quotidiano, oggetto di un giudizio civile per diffamazione. Le opinioni espresse in un’intervista alla stampa non rientrano nelle funzioni parlamentari, non potendo fruire dell’immunità ex art. 68, primo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Walter Ganapini aveva citato in giudizio il senatore Riccardo De Corato per il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, in relazione a dichiarazioni rilasciate in un’intervista pubblicata su “La Repubblica”. Il Senato della Repubblica, con delibera del 31 gennaio 2001, aveva dichiarato che le dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, applicando l’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, contestando la delibera del Senato che aveva attribuito la qualità di opinione parlamentare alle dichiarazioni rese in un’intervista a un quotidiano, prive di nesso funzionale con atti parlamentari.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità e annulla la delibera. Le dichiarazioni rese da un parlamentare in un’intervista giornalistica non presentano il necessario “nesso funzionale” con l’esercizio delle funzioni parlamentari: non si tratta di atti compiuti in sede parlamentare né di opinioni riconducibili all’esercizio del mandato. L’immunità ex art. 68 Cost. non può essere estesa a dichiarazioni rese al di fuori del Parlamento e prive di collegamento funzionale con l’attività parlamentare.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si applica solo alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari in senso stretto. Le dichiarazioni rilasciate da un parlamentare alla stampa, pur se relative a temi politici, non fruiscono dell’immunità se mancano di un nesso funzionale con specifici atti parlamentari.
Domande e risposte
Che cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di un’immunità funzionale, a tutela dell’autonomia del Parlamento, non di un’esenzione personale dal diritto comune.
Che cos’è il “nesso funzionale” richiesto dalla Corte?
Il nesso funzionale è il collegamento necessario tra le dichiarazioni rese fuori sede (es. a un giornalista) e un atto parlamentare tipico (interrogazione, interpellanza, discorso in aula). Se le dichiarazioni extraparlamentari corrispondono sostanzialmente a quanto detto o votato in Parlamento, il nesso funzionale sussiste. In caso contrario, l’immunità non si applica.
Quali conseguenze ha l’annullamento della delibera?
Una volta annullata la delibera di insindacabilità, il processo civile per diffamazione riprende il suo corso normalmente. Il Tribunale di Milano può procedere alla valutazione del merito della responsabilità del senatore per le dichiarazioni rese all’intervistatore.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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