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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sulla legge della Provincia autonoma di Trento che istituisce il Consiglio delle autonomie locali, ritenendo che la normativa provinciale rispettasse le competenze dello Statuto speciale e l’art. 123 Cost. La cessazione della materia del contendere su un punto è dichiarata per effetto di una modifica legislativa intervenuta in corso di giudizio.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva istituito con la legge provinciale n. 7/2005 il Consiglio delle autonomie locali (CAL), organo di consultazione tra la Provincia e gli enti locali. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni della legge, sostenendo che la Provincia avesse ecceduto le proprie competenze statutarie e violato l’art. 123 Cost. e le norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento n. 7/2005 in riferimento all’art. 123 Cost. e all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001, nonché alcune disposizioni specifiche per violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige).

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere su un articolo modificato nelle more del processo; dichiara non fondate le questioni rimanenti, ritenendo che la disciplina provinciale del CAL fosse compatibile con lo Statuto speciale e con l’art. 123 Cost. Le Province autonome, in quanto dotate di autonomia rafforzata, possono disciplinare il CAL nel rispetto delle norme costituzionali e statutarie.

Il principio

Le Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù del loro statuto speciale rafforzato dalla clausola di maggior favore ex art. 10 della legge cost. n. 3/2001, possono istituire e disciplinare il Consiglio delle autonomie locali in modo coerente con le norme statutarie, senza che ciò violi l’art. 123 Cost. né le altre disposizioni dello Statuto speciale.

Domande e risposte

Che cos’è il Consiglio delle autonomie locali?

Il CAL è l’organo di raccordo tra la Regione (o Provincia autonoma) e gli enti locali (Comuni, Province), previsto dall’art. 123, ultimo comma, Cost. Ha funzioni consultive: viene sentito su provvedimenti che incidono sulle autonomie locali e può esprimere pareri preventivi.

Che cosa è la “clausa di maggior favore” per le autonomie speciali?

L’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 stabilisce che le Regioni a Statuto speciale possono adottare le disposizioni del Titolo V riformato che siano più favorevoli all’autonomia rispetto alle norme del loro statuto. Questo permette alle Province autonome di fruire delle competenze più ampie previste dalla riforma del 2001.

Perché su un punto si dichiara la cessazione della materia del contendere?

Durante il giudizio la Provincia aveva modificato l’art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 7/2005, eliminando la norma contestata. La Corte non aveva più materia su cui pronunciarsi in relazione a quella specifica disposizione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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