Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 263/2005 – Provincia autonoma Trento telefonia anziani competenza statale

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento: lo Stato non può disciplinare con regolamento ministeriale i criteri per l’erogazione dei fondi per la telefonia agli anziani nelle Province autonome, che hanno competenza propria in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2001 (l. n. 388/2000) ha istituito un fondo per il sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, demandando a un decreto ministeriale la definizione dei criteri di erogazione. Il decreto del Ministro del lavoro n. 70/2002 ha dettato una disciplina applicabile anche alla Provincia autonoma di Trento, invadendo le sue competenze costituzionalmente garantite.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.m. n. 70/2002, lamentando la violazione degli artt. 8 n. 25, 9 n. 10 e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972), che attribuiscono alla Provincia competenza in materia di assistenza e beneficenza pubblica, politica sociale e tutela degli anziani.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso: dichiara che non spetta allo Stato disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano, e annulla di conseguenza i relativi articoli del d.m. n. 70/2002. La potestà legislativa primaria della Provincia in materia di assistenza pubblica preclude l’intervento normativo statale di dettaglio.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano, titolari di potestà legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica, non possono essere assoggettate a una disciplina regolamentare statale di dettaglio che determini i criteri di erogazione dei finanziamenti nell’ambito di tale materia.

    Domande e risposte

    Cosa prevede lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di assistenza?

    L’art. 8, n. 25, del d.P.R. n. 670/1972 attribuisce alle Province autonome potestà legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica, e l’art. 9, n. 10, comprende la politica sociale, ivi inclusa la tutela delle persone anziane.

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione e questione di legittimità costituzionale?

    Il conflitto di attribuzione è promosso da un soggetto istituzionale (Stato, Regione, Provincia) per rivendicare una competenza usurpata; la questione di legittimità costituzionale è sollevata da un giudice nel corso di un giudizio su una norma ritenuta incostituzionale.

    La sentenza ha effetti anche per la Provincia di Bolzano?

    Sì: il dispositivo fa riferimento ad entrambe le Province autonome di Trento e di Bolzano, tutelandone parallelamente le competenze statutarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 262/2005 – TULPS comunicazione ospiti albergo sanzione penale

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 109 TULPS: la sanzione penale per l’omessa comunicazione degli ospiti da parte dei gestori di strutture ricettive non è irragionevolmente più grave rispetto alle sanzioni amministrative previste per altre violazioni della disciplina delle licenze.

    Di cosa si tratta

    L’art. 109 del TULPS (r.d. n. 773/1931), nel testo aggiornato dalla l. n. 135/2001 sul turismo, obbliga i gestori di strutture ricettive a comunicare entro 24 ore all’autorità di pubblica sicurezza le generalità dei clienti alloggiati, sotto pena di sanzione penale. Il GIP del Tribunale di Livorno riteneva irragionevole prevedere una sanzione penale per questa omissione mentre violazioni più gravi (gestione senza licenza) erano punite solo in via amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Livorno, con tre ordinanze, ha impugnato l’art. 109 TULPS, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedeva la sanzione penale per l’omessa comunicazione delle generalità degli ospiti, a fronte della mera sanzione amministrativa per l’esercizio senza licenza (artt. 86 e 108 TULPS).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: le due fattispecie non sono comparabili. L’obbligo di comunicazione dei nominativi assolve a una funzione di ordine pubblico e sicurezza, distinta dalla semplice regolamentazione amministrativa delle licenze. Il legislatore è libero di sanzionare diversamente condotte con disvalore differente.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza non impedisce al legislatore di sanzionare più gravemente la violazione di obblighi di pubblica sicurezza rispetto alle irregolarità amministrative nel settore delle licenze, quando le condotte tutelano beni giuridici diversi.

    Domande e risposte

    Cosa prevede oggi l’obbligo di comunicazione per gli albergatori?

    I gestori di strutture ricettive sono tenuti a comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità dei clienti entro 24 ore dall’arrivo; l’omissione è tuttora sanzionata penalmente.

    Perché la Corte ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost.?

    Perché l’omessa comunicazione delle generalità e la gestione senza licenza sono fattispecie che tutelano beni diversi (sicurezza pubblica vs. regolamentazione del commercio), quindi la diversità di trattamento è razionalmente giustificata.

    Chi erano gli imputati nel caso concreto?

    Tre gestori di strutture ricettive di Livorno, nei cui confronti il PM aveva chiesto l’emissione di decreti penali di condanna per aver omesso di comunicare le generalità di taluni ospiti entro i termini di legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2005 – Decurtazione punti patente e potere del giudice

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    La Corte dichiara manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell’art. 204-bis, comma 8, del Codice della Strada: la norma, che consente di annullare la decurtazione dei punti solo in caso di accoglimento del ricorso, non viola il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Pergola aveva sollevato questione sull’art. 204-bis, comma 8, del Codice della Strada, nella parte in cui preclude al giudice di intervenire sulla sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente quando il ricorso non viene accolto nel merito. Il giudice a quo riteneva irragionevole che il potere modificativo della sanzione si esplicasse solo in caso di accoglimento, e non anche di parziale fondatezza del ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Pergola ha impugnato l’art. 204-bis, comma 8, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del d.l. n. 151/2003 (conv. l. n. 214/2003), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui ammette l’annullamento della decurtazione dei punti solo con l’accoglimento del ricorso, precludendo al giudice di intervenire in caso di rigetto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La decurtazione dei punti è una sanzione accessoria automaticamente conseguente alla violazione accertata: se il ricorso è rigettato, significa che la violazione è confermata e la sanzione accessoria è legittimamente applicata. Non vi è irragionevolezza nella norma, che differenzia correttamente la posizione di chi vince il ricorso da chi lo perde.

    Il principio

    La sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente è inscindibilmente collegata alla violazione delle norme del Codice della Strada: è razionale che il giudice possa eliminarla solo se annulla anche la sanzione principale, cioè in caso di accoglimento del ricorso.

    Domande e risposte

    Cosa è l’art. 204-bis del Codice della Strada?

    L’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 prevede un ricorso al giudice di pace avverso i provvedimenti sanzionatori del Codice della Strada. Il giudice, in caso di accoglimento, può annullare o ridurre la sanzione, nonché eliminare la decurtazione dei punti dalla patente.

    Perché la Corte ha giudicato non irragionevole il meccanismo?

    Perché se il giudice rigetta il ricorso, significa che la violazione è accertata e la decurtazione dei punti è la conseguenza legale di tale violazione. Non è irragionevole che la sanzione accessoria segua le sorti di quella principale.

    Cosa cambia rispetto al regime generale dell’art. 23, l. n. 689/1981?

    La legge n. 689/1981 consente al giudice di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione pecuniaria. Il Codice della Strada ha introdotto una disciplina speciale per la decurtazione dei punti, che non ammette interventi parziali del giudice. La Corte ha ritenuto tale differenziazione non irragionevole.

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  • Corte cost. n. 246/2005 – Ricongiunzione pensionistica tra gestioni INPS autonome

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione sull’art. 2, comma 1, l. n. 29/1979, in materia di ricongiunzione dei contributi tra le gestioni speciali INPS per artigiani ed esercenti attività commerciali, per difetto di rilevanza nel giudizio.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, della legge n. 29/1979, nella parte in cui non ammette la ricongiunzione di periodi contributivi versati esclusivamente presso gestioni previdenziali diverse per lavoratori autonomi (gestioni INPS per artigiani e per esercenti attività commerciali), entrambe gestite dallo stesso ente. La signora De Santis aveva versato contributi prima alla gestione commercianti, poi a quella artigiani, e chiedeva di riunire i periodi per maturare la pensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 2, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 29/1979 in relazione all’art. 1, quarto comma, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la ricongiungibilità di periodi contributivi versati esclusivamente presso gestioni speciali per lavoratori autonomi gestite dall’INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La Cassazione aveva già potuto risolvere la controversia applicando l’interpretazione corretta della norma vigente, senza necessità di una declaratoria di illegittimità costituzionale. La questione non era necessaria per decidere il caso.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice rimettente avrebbe potuto e dovuto risolvere la controversia applicando le norme vigenti in modo conforme alla Costituzione, senza che l’intervento della Corte fosse indispensabile.

    Domande e risposte

    Cos’è la ricongiunzione previdenziale?

    La ricongiunzione è l’operazione con cui il lavoratore riunisce presso un’unica gestione previdenziale i contributi versati in gestioni diverse durante la propria vita lavorativa, al fine di maturare un’unica pensione.

    Chi può ricongiungersi con la legge n. 29/1979?

    La legge n. 29/1979 consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi di diversi enti previdenziali. I lavoratori autonomi che abbiano versato contributi presso più gestioni INPS (ad esempio artigiani e commercianti) possono avvalersi di tali meccanismi di cumulo.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile e non infondata?

    Perché l’inammissibilità è pronunciata quando il difetto è processuale (manca la rilevanza nel giudizio concreto), mentre il merito della questione non viene valutato. La dichiarazione non pregiudica la riproposizione della questione in un futuro processo ove la rilevanza sia effettiva.

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  • Corte cost. n. 245/2005 – Giudizio abbreviato e prova contraria del PM

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 438, comma 5, c.p.p.: il GUP di Modena non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione né spiegato perché non si potesse adottare un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 5, c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di chiedere l’ammissione di prova contraria quando l’imputato deposita il fascicolo delle investigazioni difensive contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato. Il PM si trovava privato di qualsiasi possibilità di controesaminare il teste della difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Modena ha impugnato l’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione (principio del contraddittorio), nella parte in cui non prevede il diritto del PM di chiedere prova contraria quando l’imputato deposita le investigazioni difensive contestualmente alla richiesta di rito abbreviato non condizionato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione. Il rimettente non aveva sufficientemente argomentato la rilevanza della questione nel caso concreto, né aveva considerato se l’interpretazione giurisprudenziale della norma consentisse già una tutela del contraddittorio. La questione non era stata adeguatamente istruita.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza nel giudizio a quo o non esamina le possibilità interpretative che potrebbero eliminare il dubbio di costituzionalità senza intervento della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa sono le investigazioni difensive nel giudizio abbreviato?

    Sono prove raccolte direttamente dalla difesa ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti c.p.p., che l’imputato può produrre nel fascicolo al momento della richiesta di rito abbreviato, senza che il PM ne sia preventivamente informato.

    Perché il PM lamentava la violazione del contraddittorio?

    Perché nel rito abbreviato non condizionato, se l’imputato deposita le indagini difensive contestualmente alla richiesta, il giudice è tenuto ad ammettere il rito senza poter verificare la prova né consentire al PM di controesaminare i testi della difesa.

    Cosa si intende per “manifesta inammissibilità”?

    La manifesta inammissibilità è pronunciata dalla Corte in camera di consiglio quando la questione presenta vizi evidenti che ne impediscono l’esame nel merito, come la carenza di motivazione sulla rilevanza o sul non manifesto fondamento.

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  • Corte cost. n. 261/2005 – Straniero ordine espulsione pena maggiorata uguaglianza

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 13, comma 13, del TU immigrazione: la pena più elevata per lo straniero che non ottempera all’ordine di espulsione del questore non discrimina irrazionalmente rispetto all’art. 650 c.p. applicabile al cittadino italiano.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13, comma 13, del TU immigrazione punisce con l’arresto da sei mesi a un anno lo straniero che disobbedisce all’ordine del questore di lasciare il territorio. Il Tribunale di Trani riteneva irragionevole la pena più elevata rispetto all’art. 650 c.p. (arresto fino a tre mesi o ammenda) applicabile al cittadino italiano per inosservanza analoga.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trani, sez. dist. di Molfetta, ha impugnato l’art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come mod. dalla l. n. 189/2002), in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui prevedeva pene maggiorate per il solo fatto della condizione di straniero rispetto a fattispecie comparabili a carico di cittadini italiani.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la posizione dello straniero che ha ricevuto un ordine di espulsione non è comparabile con quella del cittadino soggetto all’art. 650 c.p. per inosservanza di un generico provvedimento dell’autorità. Le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi e presentano disvalore diverso, per cui la differenziazione sanzionatoria è razionalmente giustificata.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza non impone pene identiche per condotte formalmente simili quando le situazioni da disciplinare sono sostanzialmente diverse: il controllo dei flussi migratori giustifica una disciplina penale specifica per lo straniero destinatario di un decreto di espulsione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra l’art. 13 co. 13 TU immigrazione e l’art. 650 c.p.?

    L’art. 650 c.p. punisce genericamente chi non osserva un provvedimento dell’autorità; l’art. 13, co. 13 TUI punisce specificamente lo straniero che viola un ordine di espulsione, con una pena più elevata che riflette l’interesse statale al controllo dell’immigrazione irregolare.

    La differenza di trattamento viola l’uguaglianza?

    No, secondo la Corte: le due norme disciplinano situazioni obiettivamente diverse, e la scelta di sanzionare più gravemente la violazione di un provvedimento espulsivo rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Cosa deve provare l’accusa per condannare lo straniero?

    Deve dimostrare l’esistenza di un valido decreto di espulsione emesso dal prefetto e di un ordine del questore di lasciare il territorio, nonché la disobbedienza consapevole dello straniero.

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  • Corte cost. n. 244/2005 – Scioglimento comunità montane e autonomia locale

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge del Molise n. 12/2002, che affidava al Presidente della Giunta regionale il potere di sciogliere il Consiglio della comunità montana in caso di mancata approvazione del bilancio, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 123 e al principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Molise aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge regionale n. 12/2002, che consentiva al Presidente della Giunta regionale del Molise di sciogliere il Consiglio della comunità montana e nominare un commissario straordinario quando l’ente non approvasse il bilancio nei termini. Il TAR dubitava che tale potere di scioglimento, attribuito ad un organo monocratico regionale, violasse i principi sull’autonomia degli enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Molise ha impugnato l’art. 17 della legge reg. Molise n. 12/2002 in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 123 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, nella parte in cui affidava al Presidente della Giunta regionale il potere di scioglimento e commissariamento delle comunità montane.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Le comunità montane sono enti locali rientranti nella competenza legislativa regionale. Il legislatore regionale può legittimamente disciplinare le ipotesi di scioglimento degli organi di tali enti, anche affidando il potere di scioglimento al Presidente della Giunta regionale, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali sull’autonomia locale.

    Il principio

    Le comunità montane rientrano nella competenza legislativa regionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. Le regioni possono disciplinarne l’organizzazione e le ipotesi di scioglimento degli organi, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale (d.lgs. n. 267/2000).

    Domande e risposte

    Cosa sono le comunità montane?

    Le comunità montane sono enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali). Svolgono funzioni di gestione associata e promuovono lo sviluppo dei territori montani.

    Perché la Corte non ha ravvisato la violazione dell’autonomia locale?

    Perché le comunità montane non godono della stessa garanzia costituzionale dei Comuni e delle Province. La loro disciplina è rimessa alla legge regionale, che può prevedere poteri di vigilanza e controllo sugli organi, incluso lo scioglimento in caso di disfunzione.

    Il commissariamento da parte della Regione è compatibile con l’autonomia degli enti locali?

    Sì, per le comunità montane. La Corte ha chiarito che la garanzia costituzionale dell’autonomia locale di cui all’art. 5 e all’art. 114 Cost. si riferisce primariamente a Comuni e Province, non alle comunità montane, la cui esistenza e disciplina dipendono dalla legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2005 – Espulsione straniero radicamento familiare divieto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 2, del TU immigrazione: il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva richiesto un’estensione del divieto di espulsione a situazioni non disciplinate dalla norma vigente, in una forma preclusa alla Corte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19 del TU immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) vieta l’espulsione dello straniero in determinate situazioni di radicamento familiare (coniuge italiano, figli minori italiani, ecc.). Il Tribunale di sorveglianza di Sassari chiedeva che il divieto fosse esteso anche allo straniero che, pur irregolare, avesse tutta la famiglia regolarmente soggiornante in Italia e nessun legame con il paese d’origine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha impugnato l’art. 19, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 Cost. (e art. 8 CEDU), 29 e 30 Cost., nella parte in cui non estendeva il divieto di espulsione allo straniero irregolare con tutti i familiari regolarmente soggiornanti in Italia e senza più legami con il paese d’origine.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il petitum del rimettente implicava una pronuncia additiva in una materia caratterizzata da discrezionalità legislativa, in cui non esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. Spetta al legislatore modulare le ipotesi di divieto di espulsione.

    Il principio

    La Corte non può estendere per via additiva un divieto di espulsione a situazioni non disciplinate quando la scelta dei casi di protezione appartiene alla discrezionalità del legislatore e non esiste una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    Quali stranieri sono già protetti dall’espulsione dall’art. 19?

    L’art. 19, comma 2, vieta l’espulsione tra l’altro dello straniero convivente con il coniuge italiano, del genitore di figlio minore italiano, del minore, e della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il giudice chiedeva alla Corte di aggiungere una nuova ipotesi di divieto di espulsione: una scelta che comporta valutazioni discrezionali di politica migratoria spettanti al Parlamento, non alla Corte.

    Cosa avrebbe dovuto fare il detenuto per evitare l’espulsione?

    In assenza di protezione legale, avrebbe potuto chiedere al giudice la valutazione della sua situazione familiare nell’ambito dei poteri discrezionali dell’autorità amministrativa o in sede di opposizione al provvedimento espulsivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 243/2005 – Orari commerciali e comuni turistici in Veneto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3 della legge regionale veneta n. 62/1999 (criteri per le città d’arte) per difetto di rilevanza, e non fondata la questione sull’art. 2 (criteri per i comuni a prevalente economia turistica) in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 62/1999, che fissavano i criteri per individuare i comuni “a prevalente economia turistica” e le “città d’arte”, ai fini delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali. Alcuni comuni della provincia di Verona, situati nei pressi del lago di Garda, si erano visti negare il riconoscimento dalla Provincia di Verona.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto ha impugnato gli artt. 2 e 3 della legge regionale del Veneto n. 62/1999 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, sostenendo che i criteri fissati dalla legge regionale per l’individuazione dei comuni turistici fossero irragionevoli e contrastassero con la disciplina statale sugli orari del commercio (d.lgs. n. 114/1998).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara: 1) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3 (città d’arte) per difetto di rilevanza nel giudizio a quo; 2) non fondata la questione sull’art. 2 (comuni turistici): la normativa regionale rientra nella competenza regionale in materia di commercio ed è conforme al d.lgs. n. 114/1998, che rimette alle regioni la facoltà di individuare i comuni a prevalente economia turistica.

    Il principio

    La disciplina regionale che individua i criteri per qualificare un comune come “a prevalente economia turistica” ai fini delle deroghe sugli orari del commercio rientra nella competenza legislativa regionale e non viola i principi di uguaglianza e buon andamento, purché i criteri adottati siano coerenti con la normativa statale di principio.

    Domande e risposte

    Perché il riconoscimento di “comune turistico” è importante per i commercianti?

    Perché nei comuni a prevalente economia turistica gli esercizi commerciali possono aprire anche nei giorni domenicali e festivi durante la stagione turistica, in deroga alle ordinarie regole sugli orari di vendita.

    Chi decide se un comune è “turistico”?

    In base alla legge regionale veneta n. 62/1999, è la Provincia a riconoscere la qualifica di comune a prevalente economia turistica o di città d’arte, sulla base dei criteri fissati dalla legge regionale.

    Perché la questione sull’art. 3 è stata dichiarata inammissibile?

    Perché riguardava le città d’arte, categoria irrilevante nel giudizio principale, che concerneva solo comuni classificabili come “a prevalente economia turistica”.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2005 – Insider trading pena TUF eccesso di delega legislativa

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    La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Brescia: una nuova legge ha ridisegnato integralmente la disciplina dell’abuso di informazioni privilegiate (insider trading), rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza della questione originaria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 180 del TUF (d.lgs. n. 58/1998) puniva l’abuso di informazioni privilegiate con pene più elevate rispetto alla disciplina previgente (l. n. 157/1991). La Corte d’appello di Brescia dubitava che tale inasprimento eccedesse i limiti della delega legislativa n. 52/1996.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia ha impugnato l’art. 180, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in riferimento all’art. 76 Cost., nella parte in cui prevedeva per l’insider trading una pena (reclusione fino a due anni e multa da venti a seicento milioni) notevolmente superiore a quella della norma previgente, senza adeguata copertura nella legge delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti: la legge comunitaria 2004 (l. n. 62/2005) ha completamente ridisegnato la disciplina dell’insider trading in attuazione della direttiva 2003/6/CE, abrogando e sostituendo l’art. 180 TUF. Il giudice rimettente deve valutare se la questione mantenga rilevanza alla luce della nuova normativa.

    Il principio

    L’abrogazione e sostituzione integrale della norma impugnata da parte di una legge sopravvenuta impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza nel mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insider trading nel TUF?

    L’abuso di informazioni privilegiate consiste nell’acquistare o vendere strumenti finanziari sfruttando notizie riservate non ancora note al mercato, vietato per tutelare la parità informativa tra gli investitori.

    Perché la Corte d’appello aveva dubbi sulla delega?

    Perché la legge delega n. 52/1996 autorizzava il Governo a coordinare la normativa vigente e ad apportare integrazioni necessarie al coordinamento, ma non sembrava legittimarne un inasprimento sostanziale delle pene.

    Cosa è cambiato con la legge comunitaria 2004?

    La l. n. 62/2005 ha integralmente riscritto la disciplina dell’insider trading in recepimento della direttiva 2003/6/CE, rendendo obsoleta la norma originariamente impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2005 – Misure di sicurezza alternative al ricovero in OPG

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    Con ordinanza n. 240/2005, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Torino. La questione investiva l’art. 206 c.p. (applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non prevede misure alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per l’imputato infermo di mente. Una riforma normativa sopravvenuta impone la rivalutazione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’assise d’appello di Torino lamentava che l’art. 206 c.p. non consentisse, in sede di applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, di disporre la libertà vigilata o altra misura alternativa al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), anche quando quest’ultimo fosse sproporzionato rispetto alla condizione dell’imputato maggiorenne infermo di mente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 206 c.p. (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non prevede misure di sicurezza alternative al ricovero in OPG per l’imputato maggiorenne infermo di mente. Parametri: artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, Cost. Rimettente: Corte d’assise d’appello di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al rimettente: una modifica normativa sopravvenuta — che ha introdotto strumenti alternativi all’OPG — incide sulla disposizione impugnata e impone al giudice a quo di verificare se la questione mantenga la sua rilevanza e il suo oggetto.

    Il principio

    Le riforme legislative che modificano o integrano la disciplina censurata nel corso del giudizio di costituzionalità impongono la restituzione degli atti al giudice rimettente, che deve valutare se la questione resti attuale. È un meccanismo che garantisce che la Corte si pronunci su disposizioni effettivamente vigenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG)?

    Era una struttura detentiva destinata agli autori di reati affetti da infermità mentale, posta sotto la gestione congiunta del Ministero della giustizia e del Ministero della salute. Gli OPG sono stati progressivamente chiusi e sostituiti con le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) a partire dal 2015.

    Cosa prevede l’art. 32, comma 2, Cost.?

    Sancisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. È uno dei parametri fondamentali nella valutazione delle misure di sicurezza detentive psichiatriche.

    Quale è la situazione attuale dopo la chiusura degli OPG?

    Dal 2015 (l. 81/2014) gli OPG sono stati soppressi e sostituiti con le REMS, strutture sanitarie di dimensioni ridotte gestite dal Servizio Sanitario Nazionale, con un approccio orientato alla cura piuttosto che alla detenzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 258/2005 – Amianto benefici previdenziali lavoratori marittimi IPSEMA

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di La Spezia per valutare l’impatto dello ius superveniens sulla questione relativa ai benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto dei lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA anziché l’INAIL.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 257/1992 riconosce la rivalutazione a fini pensionistici dei periodi di esposizione ultradecennale all’amianto, ma con rinvio ai lavoratori assicurati presso l’INAIL. I lavoratori del settore marittimo, assicurati presso l’IPSEMA, erano esclusi. Il Tribunale di La Spezia dubitava che tale esclusione violasse il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di La Spezia ha impugnato l’art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257 (come sost. da d.l. n. 169/1993, conv. in l. n. 271/1993), in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui escludeva i lavoratori assicurati presso enti diversi dall’INAIL (nel caso: IPSEMA) dai benefici previdenziali per esposizione all’amianto.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente: medio tempore è intervenuta una modifica normativa che ha inciso sulla disciplina dei benefici per l’esposizione all’amianto, e il Tribunale deve valutare se e in che misura lo ius superveniens abbia mutato i termini della questione.

    Il principio

    Quando sopravviene una norma modificativa della disciplina oggetto della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Chi è l’IPSEMA e qual era il suo ruolo?

    L’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) era l’ente che gestiva l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali per i lavoratori marittimi, in parallelo all’INAIL per gli altri settori.

    Qual era la disparità denunciata?

    I lavoratori assicurati INAIL potevano rivalutare i periodi di esposizione all’amianto ai fini pensionistici; quelli assicurati IPSEMA, in identica situazione di rischio, ne erano esclusi.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché una nuova legge aveva modificato la disciplina dopo l’ordinanza di rimessione: il Tribunale deve verificare se lo ius superveniens abbia già risolto il problema o ne abbia cambiato i contorni.

    Norme collegate

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