Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 421/2006 – Improcedibilità conflitto attribuzioni Camera

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    La Corte costituzionale dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Catania (sez. distaccata di Giarre) contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Alberto Acierno. Il motivo: il ricorrente non aveva formulato il petitum indispensabile, omettendo di chiedere espressamente l’annullamento della delibera della Camera.

    Di cosa si tratta

    Un tribunale penale stava giudicando un parlamentare per diffamazione (art. 595 c.p.). La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni incriminate rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, ma aveva omesso di chiedere formalmente l’annullamento della delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Catania, sez. distaccata di Giarre, nei confronti della Camera dei deputati. In discussione: se la delibera assembleare del 4 dicembre 2003 — che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Acierno relative alla presentazione delle liste elettorali — violasse la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite all’autorità giudiziaria.

    La decisione della Corte

    Improcedibilità del giudizio. Il Tribunale, nel disporre la trasmissione degli atti alla Corte, aveva omesso il petitum essenziale: la richiesta di annullare la delibera della Camera. Senza quella domanda, il conflitto non può essere esaminato nel merito. Il ricorso era stato notificato oltre il termine perentorio.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, l’atto introduttivo deve contenere espressamente sia la prospettazione della lesione della sfera di attribuzioni sia il petitum — cioè la richiesta di annullamento dell’atto contestato. L’omissione di uno solo di questi elementi rende il ricorso improcedibile.

    Domande e risposte

    Cosa significa “conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato”?

    Si tratta della controversia che sorge quando un potere dello Stato (ad esempio un tribunale) ritiene che un altro potere (ad esempio il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenze costituzionalmente garantita. La Corte costituzionale è l’arbitro di questo conflitto.

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera delibera se una determinata dichiarazione rientra in questa protezione.

    Perché il termine perentorio è così rilevante?

    Le norme che regolano i giudizi davanti alla Corte costituzionale fissano termini perentori per la notifica e il deposito degli atti. Il mancato rispetto di questi termini determina l’improcedibilità del giudizio, indipendentemente dal merito della questione.

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  • Corte cost. n. 405/2006 – Beni culturali, Provincia Bolzano e statuto speciale

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dal Governo contro le leggi della Provincia autonoma di Bolzano in materia di beni culturali: la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali ai sensi del suo statuto speciale, e le norme provinciali impugnate non esulano da tale competenza.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due leggi della Provincia autonoma di Bolzano — l’art. 14 della l.p. n. 4/2004 e l’art. 12 della l.p. n. 4/2005 — che modificavano la normativa provinciale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, estendendo le competenze della Provincia su manufatti e paesaggi. Il Governo riteneva che tali norme esorbitassero dalla competenza provinciale e violassero la competenza esclusiva statale nella tutela dei beni culturali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le norme provinciali in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972). Le censure riguardavano il superamento dei limiti della competenza provinciale primaria in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. Lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige riconosce alla Provincia di Bolzano una competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e di tutela dei beni artistici, storici, archivistici e librari (artt. 8, nn. 3 e 8, del d.P.R. n. 670/1972). Le norme impugnate rientrano in questa competenza e non violano i limiti posti dalla Costituzione e dallo statuto.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di competenze legislative primarie in materie espressamente elencate dallo statuto speciale (artt. 8 del d.P.R. n. 670/1972), che include la tutela del paesaggio e dei beni culturali. In queste materie la competenza provinciale è più ampia di quella regionale ordinaria, e la legislazione statale si applica solo come limite esterno, non come disciplina di dettaglio.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra «tutela» e «valorizzazione» dei beni culturali?

    In base all’art. 117 Cost. (nella versione risultante dalla riforma del 2001), la «tutela dei beni culturali» è materia di competenza esclusiva statale, mentre la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» è materia concorrente. Le Province a statuto speciale hanno però ulteriori competenze primarie ai sensi dei rispettivi statuti.

    Come si applica l’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 alle Province speciali?

    L’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 (riforma del titolo V) prevede che, nelle materie in cui le Regioni a statuto speciale e le Province autonome hanno competenze meno ampie di quelle attribuite alle Regioni ordinarie dalla riforma, si applichino le nuove norme più favorevoli. Ma in materie dove lo statuto speciale è già più favorevole, resta lo statuto a prevalere.

    La Provincia di Bolzano può legiferare in materia di beni culturali?

    Sì: l’art. 8, nn. 3 e 8, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e dei beni artistici, storici, archivistici e librari, nonché in materia di tutela del patrimonio artistico e storico. La legislazione provinciale deve rispettare la Costituzione, i principi dell’ordinamento giuridico e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

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  • Corte cost. n. 404/2006 – Cessata materia, inquadramento dirigenti Sicilia

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la delibera legislativa siciliana che inquadrava i vincitori di concorso nella terza fascia dirigenziale è stata modificata dalla Regione prima della decisione, venendo meno l’oggetto del ricorso del Commissario dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato una disposizione della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 25 marzo 2006, che inquadrava automaticamente nella terza fascia della dirigenza regionale i vincitori di concorsi pubblici. La norma era stata contestata per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento della P.A.). Prima della decisione, però, la norma era stata eliminata o modificata dalla stessa Assemblea regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l’art. 5 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 25 marzo 2006 (d.d.l. n. 1037), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La norma inseriva in terza fascia dirigenziale i vincitori di concorsi pubblici per dirigenti a partire dall’effettiva immissione in servizio, con effetti anche retroattivi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la norma impugnata è stata rimossa dall’ordinamento prima della decisione della Corte. Quando le norme impugnate vengono abrogate o modificate in modo tale da far venire meno il conflitto normativo, la Corte prende atto della cessazione della materia senza pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    La «cessazione della materia del contendere» è una pronuncia con la quale la Corte constata che il ricorso ha perso il suo oggetto: la norma impugnata è stata abrogata, modificata o sostituita prima della decisione. Non è una pronuncia nel merito, ma accerta il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    È un organo statale con funzione di raccordo tra Stato e Regione Siciliana, che esercita un controllo preventivo sulla legittimità delle leggi approvate dall’Assemblea regionale siciliana. Può impugnarle davanti alla Corte costituzionale entro un termine breve.

    Perché l’automatico inquadramento in fascia dirigenziale era contestato?

    Perché poteva violare l’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità della P.A.) e l’art. 3 Cost., creando differenze di trattamento tra dipendenti in situazioni analoghe e attribuendo benefici economici (la fascia superiore comporta retribuzione più elevata) senza una razionale graduazione delle responsabilità.

    Cosa succede se la norma impugnata viene abrogata dopo il ricorso?

    Dipende: se l’abrogazione elimina il conflitto normativo e non vi sono effetti ancora in corso, la Corte dichiara la cessazione della materia. Se invece la norma ha già prodotto effetti permanenti, la Corte può comunque decidere nel merito.

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  • Corte cost. n. 403/2006 – Sanzioni assegni senza provvista e ragionevolezza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari senza provvista: la richiesta di introdurre il pagamento in misura ridotta, la gradualità del divieto di emissione e le cause esimenti è una scelta riservata al legislatore, non alla Corte costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di La Spezia aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 2, 5 e 5-bis della legge n. 386/1990 (come modificata dal d.lgs. n. 507/1999) che disciplinano le sanzioni per l’emissione di assegni bancari senza provvista. In un procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, il giudice riteneva che la normativa fosse irrazionale perché non prevedeva possibilità di pagamento in misura ridotta, né gradualità del divieto di emissione, né cause esimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di La Spezia (giudice rimettente) ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che la mancanza di gradualità sanzionatoria e di cause esimenti nella legge n. 386/1990 creasse una disparità irragionevole rispetto alla disciplina generale degli illeciti amministrativi (legge n. 689/1981).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La richiesta del giudice mira a ottenere una pronuncia additiva che introduca meccanismi sanzionatori più articolati (pagamento ridotto, gradualità, esimenti): ma l’individuazione dei rimedi più adeguati comporta scelte discrezionali riservate al legislatore. La Corte non può sostituirsi al Parlamento nella costruzione del sistema sanzionatorio.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale invita la Corte a creare o modificare un sistema sanzionatorio attraverso una pronuncia additiva, e non esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, la questione è inammissibile perché la scelta del rimedio è affidata alla discrezionalità legislativa. La Corte non può legislare in materia sanzionatoria in sostituzione del Parlamento.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge n. 386/1990 sugli assegni senza provvista?

    Prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie (in particolare il divieto di emettere assegni bancari per un periodo determinato) per chi emetta assegni senza provvista o senza autorizzazione. La legge è stata ampiamente riformata dal d.lgs. n. 507/1999 che ha depenalizzato le fattispecie, sostituendo le sanzioni penali con sanzioni amministrative.

    Perché il giudice riteneva la norma irragionevole?

    Perché la legge n. 386/1990 non prevedeva, a differenza della legge generale sugli illeciti amministrativi (l. n. 689/1981), la possibilità di pagare in misura ridotta la sanzione, né una gradazione del divieto di emissione in funzione della gravità della violazione, né cause esimenti per il caso di forza maggiore o errore incolpevole.

    Cosa significa che la scelta è «riservata al legislatore»?

    Significa che l’introduzione di nuove norme o la modifica del sistema sanzionatorio non è una funzione della Corte costituzionale: spetta al Parlamento. La Corte può eliminare norme incostituzionali, ma non può disegnare ex novo un sistema alternativo.

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  • Corte cost. n. 402/2006 – Inammissibilità conflitto attribuzioni senatore Pasinato

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dal Giudice di pace di Bassano del Grappa contro la delibera del Senato che aveva applicato l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. alle opinioni del senatore Pasinato: il ricorso è stato depositato tardivamente.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Antonio Domenico Pasinato era imputato davanti al Giudice di pace di Bassano del Grappa per dichiarazioni nei confronti di Stefano De Cecchi. Il Senato aveva deliberato che tali dichiarazioni costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari (insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost.). Il Giudice di pace aveva promosso conflitto di attribuzioni contro quella delibera, ma il ricorso era stato depositato in cancelleria oltre i termini previsti dalla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Giudice di pace di Bassano del Grappa (potere giudiziario) contro il Senato della Repubblica (potere legislativo), in relazione alla delibera del 25 maggio 2005 sull’insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il ricorso era iscritto al n. 14 del registro conflitti 2006.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni: il ricorso è stato depositato tardivamente in cancelleria, oltre i termini previsti dalla legge n. 87/1953 e dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La tardività è un vizio processuale insanabile che impedisce l’esame nel merito.

    Il principio

    I termini processuali per la proposizione dei conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato sono perentori: il deposito tardivo del ricorso determina l’inammissibilità del conflitto, senza possibilità di sanatoria. Il rispetto dei termini è condizione indispensabile per l’ammissibilità del ricorso davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il «conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato»?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.) con cui un potere dello Stato (es. il potere giudiziario) contesta che un altro potere (es. il Parlamento) abbia usurpato o menomato le sue attribuzioni costituzionali. Nel caso dell’insindacabilità parlamentare, il giudice che si vede costretto a fermare un processo può sollevare conflitto.

    Cosa succede se il ricorso è tardivo?

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarne il merito. La delibera parlamentare contestata resta in piedi, e il processo davanti al Giudice di pace non può riprendere il suo corso per quella via.

    Come funziona la fase di «ammissibilità» nel conflitto tra poteri?

    I conflitti tra poteri si svolgono in due fasi: prima la Corte valuta in camera di consiglio se il conflitto sia «ammissibile» (esistenza e legittimità dei poteri confliggenti, rispetto dei termini, ecc.); solo se supera questa fase il conflitto viene deciso nel merito.

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  • Corte cost. n. 401/2006 – Revoca patente per misure di sicurezza e delegificazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 120 del Codice della strada nel testo risultante dalla delegificazione operata dal d.P.R. n. 575/1994, in materia di revoca della patente per misure di sicurezza personali. La questione era già stata risolta con la sentenza n. 354/1998, e il giudice non ha spiegato adeguatamente il mutato contesto normativo.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione sulla norma regolamentare (d.P.R. n. 575/1994) che aveva «delegificato» l’art. 120 del Codice della strada in materia di revoca della patente da parte del Prefetto nei confronti di chi sia stato sottoposto a misure di sicurezza personali. La questione nasceva dall’appello avverso una sentenza del TAR che aveva annullato un decreto prefettizio di revoca della patente, ritenendo applicabile la sentenza cost. n. 354/1998.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, sull’art. 120 del Codice della strada nel testo risultante dalla delegificazione operata dall’art. 5 del d.P.R. n. 575/1994. La questione riguardava il potere del Prefetto di revocare la patente ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali, e se tale norma regolamentare soffrisse degli stessi vizi costituzionali già rilevati dalla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha adeguatamente spiegato perché la sentenza n. 354/1998 — che aveva già dichiarato incostituzionale la norma nel testo legislativo — non si estendesse anche al testo regolamentare risultante dalla delegificazione. L’ordinanza di rimessione era carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve motivare adeguatamente la non manifesta infondatezza della questione, anche quando esistano precedenti pronuncie della Corte su norme analoghe. Non è sufficiente limitarsi a sollevare la questione: occorre spiegare perché il precedente non risolva già il problema nel contesto normativo attuale.

    Domande e risposte

    Cosa è la «delegificazione»?

    È la tecnica con cui il legislatore autorizza il Governo a disciplinare una materia con regolamento (atto di rango inferiore alla legge), contestualmente abrogando le disposizioni legislative vigenti. La norma che residua ha rango regolamentare, non legislativo.

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 354/1998?

    La Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 120 del Codice della strada (nel testo legislativo) nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della patente nei confronti di chi fosse stato sottoposto a misure di sicurezza personali, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva spiegato adeguatamente se e perché la norma regolamentare risultante dalla delegificazione soffrisse di vizi costituzionali diversi da quelli già esaminati dalla Corte. L’ordinanza era insufficientemente motivata.

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  • Corte cost. n. 400/2006 – Iscrizione tardiva notizia di reato e inutilizzabilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione che chiedeva di sanzionare con l’inutilizzabilità gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo calcolato dalla data in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta (in caso di ritardo abnorme del PM). La Corte non può creare nuove sanzioni processuali non previste dal legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bologna, sezione del riesame, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 407, comma 3, c.p.p., chiedendo che fosse dichiarata l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine calcolato non dalla data di iscrizione effettiva della notizia di reato, ma dalla data in cui avrebbe dovuto essere iscritta. La questione nasceva da indagini per delitti contro la P.A. a Bologna, in cui l’iscrizione era avvenuta con ritardo rispetto all’esposto iniziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bologna (giudice rimettente) ha sollevato questione sull’art. 407, comma 3, c.p.p. in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost. (diritto di difesa), chiedendo che la norma fosse dichiarata incostituzionale «nella parte in cui non prevede» l’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine, calcolato dalla data in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente chiede una pronuncia additiva — cioè l’aggiunta di una sanzione (l’inutilizzabilità) non prevista dalla norma — ma la scelta del tipo di sanzione processuale per il ritardo nella iscrizione appartiene al legislatore. La Corte non può introdurre meccanismi sanzionatori processuali in luogo del Parlamento.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che richiedono alla Corte di aggiungere una disciplina non prevista dalla legge (sentenze «additive») sono ammissibili solo quando esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. Quando la scelta del rimedio è affidata alla discrezionalità del legislatore — come nel caso delle sanzioni processuali — la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 407 c.p.p.?

    L’art. 407 c.p.p. stabilisce la durata massima delle indagini preliminari: in via ordinaria 6 mesi, prorogabili fino a 2 anni per i reati più gravi. Scaduto il termine, il PM deve richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale; gli atti compiuti dopo la scadenza sono inutilizzabili.

    Cosa succede se il PM iscrive in ritardo la notizia di reato?

    Secondo la legge vigente, il termine decorre dalla data di iscrizione effettiva, anche se tardiva. La giurisprudenza ha sviluppato rimedi processuali (retrodatazione dell’iscrizione), ma la questione dell’inutilizzabilità automatica è controversa e non è disciplinata dalla norma impugnata.

    Cosa sono le sentenze «additive»?

    Sono le sentenze con cui la Corte dichiara l’illegittimità di una norma «nella parte in cui non prevede» qualcosa. Sono ammesse quando la soluzione mancante è costituzionalmente obbligata, non discrezionale. Se più soluzioni sono possibili, la scelta spetta al legislatore.

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  • Corte cost. n. 399/2006 – Accesso informazione ambientale e autonomia regionale FVG

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sollevata dalla Regione FVG contro il d.lgs. n. 195/2005 (accesso all’informazione ambientale): le norme statali di recepimento della direttiva 2003/4/CE sono compatibili con l’autonomia speciale del Friuli-Venezia Giulia, che non dispone di una potestà primaria in materia di accesso all’informazione ambientale idonea a escludere l’applicazione della disciplina statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato gli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, con cui lo Stato aveva recepito la direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. La Regione sosteneva che tali norme invadessero le sue competenze primarie in materia di ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali, garantite dallo statuto speciale (legge cost. n. 1/1963).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia (ricorrente in via principale) ha impugnato il d.lgs. n. 195/2005 in riferimento all’art. 8 della legge cost. n. 1/1963, nonché agli artt. 4, 5, 6 dello Statuto speciale e agli artt. 76, 117, commi 4 e 5, della Costituzione. La questione riguardava il rapporto tra la disciplina statale di recepimento e la potestà legislativa regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento all’art. 8 dello Statuto speciale (per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza), e dichiara non fondate le rimanenti questioni. Le norme statali impugnate non violano le competenze regionali: la disciplina sull’accesso all’informazione ambientale non rientra nella potestà primaria regionale invocata, e la Regione non ha dimostrato un titolo esclusivo che escluda l’applicazione della legge statale.

    Il principio

    La legislazione statale di recepimento delle direttive europee si applica anche nelle Regioni a statuto speciale nelle materie in cui queste ultime non dispongano di una potestà legislativa esclusiva e concretamente esercitata idonea a regolare la materia. Il semplice richiamo allo statuto speciale non è sufficiente: occorre indicare una specifica disposizione statutaria che riservi la materia alla competenza regionale primaria.

    Domande e risposte

    Cosa tutela la direttiva 2003/4/CE?

    Il diritto di chiunque ad accedere alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche, senza dovere dimostrare un interesse specifico. Comprende dati su aria, acqua, suolo, rifiuti, sostanze chimiche, rumore, radiazioni, nonché misure normative e amministrative in campo ambientale.

    Le Regioni a statuto speciale sono sempre esenti dalla legislazione statale?

    No. Le Regioni a statuto speciale godono di una maggiore autonomia rispetto a quelle ordinarie, ma l’autonomia non è assoluta: devono comunque rispettare i vincoli costituzionali e le norme di principio dello Stato. Nelle materie non espressamente riservate dal loro statuto, si applica la disciplina statale.

    Cosa è la «potestà legislativa primaria»?

    Nelle Regioni a statuto speciale, la potestà legislativa primaria (o esclusiva) consente alla Regione di legiferare in piena autonomia nelle materie elencate dallo statuto, nel rispetto dei soli principi costituzionali e delle norme dell’ordinamento europeo. Si distingue dalla potestà concorrente, che richiede il rispetto dei principi fondamentali statali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 398/2006 – Legge comunitaria regionale FVG e attuazione direttive UE

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge comunitaria 2004 della Regione Friuli-Venezia Giulia: alcune disposizioni violano il riparto di competenze in materia di attuazione del diritto europeo, esorbitando dallo statuto speciale. La restante parte della legge è dichiarata non fondata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 11/2005 (legge comunitaria regionale 2004), che recepiva alcune direttive europee in materia di valutazione ambientale strategica (VAS, dir. 2001/42/CE), di accesso all’informazione ambientale (dir. 2003/4/CE) e altre. Il Governo aveva impugnato parti della legge per violazione dei limiti posti dallo statuto speciale e dell’art. 117 Cost. in materia di attuazione del diritto europeo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge regionale FVG n. 11/2005, in riferimento agli artt. 4, 5 e 6 della legge costituzionale n. 1/1963 (Statuto speciale FVG) e all’art. 117, commi primo, secondo (lett. s), e quinto, della Costituzione. La questione riguardava i limiti della competenza regionale nell’attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di potestà legislativa regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge FVG n. 11/2005 (in particolare quelle in materia di accesso all’informazione ambientale che sovrapponevano la disciplina regionale a quella statale di recepimento della direttiva 2003/4/CE), e non fondate le questioni relative al Capo II della stessa legge. La Regione FVG, pur dotata di statuto speciale, non può adottare norme contrastanti con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario recepiti dallo Stato.

    Il principio

    Le Regioni — anche quelle a statuto speciale — possono dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza, ma non possono farlo in modo da contrastare con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario né con le norme di principio fissate dallo Stato. L’art. 117, primo comma, Cost. impone a tutti i livelli di governo il rispetto degli obblighi comunitari.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono dare attuazione alle direttive europee?

    Sì: l’art. 117, quinto comma, Cost. consente alle Regioni di dare esecuzione diretta agli accordi internazionali e alle direttive europee nelle materie di loro competenza. Devono però rispettare i limiti posti dallo Stato e i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

    Cosa sono le «clausole di cedevolezza»?

    Sono clausole inserite nelle leggi statali di recepimento delle direttive europee, che prevedono l’applicazione della disciplina statale nelle Regioni che non abbiano ancora legiferato in materia. Garantiscono l’attuazione uniforme del diritto europeo sull’intero territorio nazionale.

    Cosa prevede la direttiva 2003/4/CE?

    La direttiva 2003/4/CE disciplina l’accesso del pubblico all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche, prevedendo modalità, termini e limitazioni di tale accesso. In Italia è stata recepita dal d.lgs. n. 195/2005.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 397/2006 – Poteri sostitutivi regionali sulle Comunità montane

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla legge sarda che attribuisce alla Regione poteri sostitutivi sulle Comunità montane inadempienti: il meccanismo previsto è compatibile con il principio di leale collaborazione e con le competenze costituzionali, purché l’ente sostituito sia messo in grado di adempiere autonomamente prima dell’intervento sostitutivo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva approvato la legge n. 12/2005 sulle unioni di comuni e le Comunità montane. L’art. 11, comma 3, prevedeva che la Regione potesse esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Comunità montane inadempienti negli adempimenti loro assegnati per il riordino degli ambiti territoriali. Il Governo aveva impugnato la norma contestando la compatibilità con il riparto costituzionale di competenze e con il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 12/2005 in riferimento all’art. 117 Cost. (con riguardo al riparto di competenze) e all’art. 120 Cost. in relazione al principio di leale collaborazione. Giudice rimettente: nessuno — si tratta di ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il potere sostitutivo regionale è costituzionalmente legittimo quando è esercitato su enti locali che svolgono funzioni attribuite dalla Regione stessa in materie di sua competenza, e quando il procedimento garantisce all’ente sostituito la possibilità di adempiere autonomamente e di interloquire. La norma sarda rispetta questi requisiti.

    Il principio

    I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali sono costituzionalmente ammissibili purché rispettino tre condizioni: riguardino funzioni nelle materie di competenza regionale; prevedano un procedimento nel quale l’ente sostituito sia messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento; consentano all’ente di interloquire nel procedimento. La leale collaborazione è principio costituzionale che deve informare tutti i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali (art. 120 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa sono le Comunità montane?

    Le Comunità montane sono enti locali associativi, previsti dall’art. 27 del T.U. enti locali (d.lgs. n. 267/2000), che raggruppano più comuni montani per la gestione di funzioni associate e per lo sviluppo delle zone montane. La loro disciplina è di competenza regionale.

    In cosa consiste il «principio di leale collaborazione»?

    Il principio di leale collaborazione (ricavabile dagli artt. 5, 120 e 118 Cost.) impone che Stato, Regioni ed enti locali cooperino in buona fede nell’esercizio delle rispettive competenze, evitando di ostacolarsi reciprocamente. Nel caso dei poteri sostitutivi, esige che l’ente sostituito sia messo in condizione di adempiere prima che il sostituto intervenga.

    La Regione può sempre sostituirsi alle Comunità montane?

    No: il potere sostitutivo è eccezionale e deve essere previsto dalla legge, riguardare funzioni di competenza regionale, e seguire un procedimento garantito. Non può essere esercitato in modo arbitrario o senza che l’ente inadempiente abbia avuto la possibilità di rimediare autonomamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 396/2006 – Rimozione amministratori locali e competenza regionale

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge della Regione Sardegna n. 13/2005: la norma regionale che consentiva agli organi regionali di rimuovere o sospendere amministratori locali anche per «gravi motivi di ordine pubblico» invade una competenza statale esclusiva. Non spetta alle Regioni intervenire per ragioni di ordine pubblico.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva approvato una legge (n. 13/2005) che, richiamando l’art. 142 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali), attribuiva agli organi regionali il potere di rimuovere o sospendere amministratori locali nei casi ivi previsti, compresi i «gravi motivi di ordine pubblico». Il Governo aveva impugnato questa disposizione per violazione del riparto costituzionale di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge regionale Sardegna n. 13/2005, sostenendo che, nel richiamare indistintamente i casi dell’art. 142 del T.U. enti locali — compresi i «gravi motivi di ordine pubblico» e la «violazione della Costituzione» — la norma attribuisse alla Regione poteri che appartengono allo Stato. Parametro: artt. 117 e 120 Cost. e competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 3 della legge regionale, nella parte in cui non esclude i «gravi motivi di ordine pubblico» dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali. L’ordine pubblico è materia di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono intervenire su enti locali per ragioni di ordine pubblico, che rimangono di esclusivo appannaggio dello Stato. Dichiara invece inammissibile la censura relativa alla «violazione della Costituzione».

    Il principio

    Le Regioni possono esercitare poteri sostitutivi sugli enti locali solo nelle materie di loro competenza; la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza è riservata allo Stato in via esclusiva (art. 117, comma 2, lett. h, Cost.). Una legge regionale che consenta interventi sostitutivi sugli enti locali per ragioni di ordine pubblico usurpa una funzione statale e è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Chi ha il potere di rimuovere un amministratore locale in Italia?

    Il potere di rimozione per gravi motivi di ordine pubblico appartiene allo Stato, esercitato tramite decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno. Le Regioni possono intervenire sugli enti locali solo per violazioni delle leggi regionali nelle materie di loro competenza.

    Cosa disciplina l’art. 142 del T.U. enti locali?

    L’art. 142 del d.lgs. n. 267/2000 prevede i casi in cui gli amministratori locali possono essere rimossi o sospesi: atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico. Solo i primi due casi possono riguardare la competenza regionale.

    La sentenza riguarda solo la Sardegna?

    La sentenza riguarda formalmente la legge regionale sarda, ma il principio espresso — che le Regioni non possono intervenire per ordine pubblico sugli enti locali — vale come orientamento generale per tutte le Regioni a statuto ordinario e speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 395/2006 – Ricongiungimento familiare stranieri e alloggio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 3, lett. a), del T.U. immigrazione, che subordina il ricongiungimento familiare al possesso di un alloggio conforme ai parametri dell’edilizia residenziale pubblica. Le questioni sollevate dal Tribunale di Genova mancano di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 29, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) richiedeva, per ottenere il ricongiungimento familiare, che il richiedente disponesse di un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione di legittimità per due casi nei quali la Questura aveva negato il ricongiungimento per inadeguatezza dell’alloggio, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova (giudice rimettente, con due ordinanze del 31 dicembre 2005) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, contestando il requisito abitativo per il ricongiungimento familiare come eccessivamente restrittivo rispetto al diritto all’unità familiare dei cittadini stranieri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza: in particolare, le consulenze tecniche depositate avevano già accertato l’idoneità degli alloggi secondo parametri diversi da quelli dell’edilizia residenziale pubblica, rendendo non chiaro il motivo per cui la norma impugnata fosse determinante ai fini della decisione.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve indicare con chiarezza la rilevanza della questione nel giudizio principale, vale a dire spiegare perché la norma impugnata sia effettivamente applicabile e determinante per la decisione. In mancanza di tale motivazione, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è il ricongiungimento familiare?

    È il diritto del cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di far entrare o restare nel Paese i propri familiari più stretti (coniuge, figli, genitori a carico). È disciplinato dall’art. 29 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).

    Quale requisito abitativo è previsto dalla legge?

    L’art. 29, comma 3, lett. a), richiedeva che l’alloggio del richiedente rientrasse nei parametri minimi fissati dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica: metratura, numero di vani, abitabilità. Un alloggio non conforme — anche se in buone condizioni — poteva essere motivo di diniego.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» in una questione di costituzionalità?

    La Corte non esamina il merito della questione perché il giudice rimettente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che la norma impugnata sia applicabile e rilevante nel giudizio. È una decisione processuale, non una pronuncia sul merito costituzionale della norma.

    Norme collegate