Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 126/2005 – Regolarizzazione lavoratori extracomunitari requisito del datore

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a) del d.l. n. 195/2002 (sanatoria lavoratori extracomunitari), sollevate da numerosi TAR. Le ordinanze di rimessione difettano di adeguata motivazione sulla rilevanza e sui parametri costituzionali evocati.

    Di cosa si tratta

    Numerosi Tribunali amministrativi regionali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina sulla regolarizzazione (sanatoria) dei lavoratori extracomunitari irregolari, introdotta dal d.l. n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002. I giudizi erano stati promossi da lavoratori e datori di lavoro le cui istanze di regolarizzazione erano state respinte dalle autorità amministrative.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali amministrativi regionali per la Puglia (Lecce e Bari), per la Liguria, per il Veneto e per la Valle d’Aosta hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui pone requisiti per la regolarizzazione del rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari. Giudice relatore: non indicato nelle parti estratte.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione presentano carenze di motivazione che privano la Corte della possibilità di controllare la rilevanza delle questioni nei giudizi di merito. Il riferimento ai parametri costituzionali diversi dall’art. 3 non è sorretto da congrua motivazione.

    Il principio

    Quando più giudici sollevano questioni identiche o analoghe con ordinanze che difettano di motivazione sulla rilevanza, la Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili, senza poter entrare nel merito della compatibilità costituzionale delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cos’era la sanatoria dei lavoratori extracomunitari del 2002?

    Il d.l. n. 195/2002 ha introdotto una procedura di regolarizzazione (sanatoria) per i lavoratori extracomunitari presenti irregolarmente in Italia, consentendo ai datori di lavoro di dichiarare la loro presenza e ottenere un permesso di soggiorno per lavoro, previo pagamento di un contributo forfettario.

    Perché le questioni erano state sollevate da così tanti TAR?

    Perché numerosi TAR in diverse regioni stavano giudicando impugnazioni dei dinieghi di regolarizzazione e avevano tutti dubitato, in modo analogo, della compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza.

    Cosa succede quando la Corte dichiara inammissibili le questioni per difetto di motivazione?

    I giudizi tornano ai giudici rimettenti, che possono sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza più adeguatamente motivata, oppure decidere il caso con le norme vigenti.

  • Corte cost. n. 125/2005 – Notifica avviso deposito sentenza imputato non presente

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    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione relativa all’art. 548, comma 3, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Fermo. La norma disciplina la notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato che ha rinunciato a comparire.

    Di cosa si tratta

    Un condannato aveva sostenuto che la sentenza di condanna non fosse diventata irrevocabile per mancata notifica dell’avviso di deposito, poiché all’udienza conclusiva non era presente, avendo rinunciato a comparire. Il Tribunale di Fermo, in sede di giudizio di esecuzione, aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 548, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede la notifica dell’avviso all’imputato comunque non presente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Fermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza all’imputato non presente all’udienza conclusiva, qualunque ne sia la ragione. Giudice relatore: Giovanni Maria Flick.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, per difetto di motivazione sulla rilevanza; e manifestamente infondata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La motivazione dell’ordinanza si limita a richiamare le argomentazioni del difensore senza svolgere un autonomo ragionamento giuridico.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione è inammissibile se il giudice si limita a recepire le deduzioni difensive senza elaborare autonomamente le ragioni di incostituzionalità. La questione è altresì manifestamente infondata quanto al parametro dell’art. 3, perché l’imputato che rinunci volontariamente a comparire è in una posizione diversa da quello assente per ragioni indipendenti dalla propria volontà.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 548, comma 3, del codice di procedura penale?

    L’art. 548, comma 3, c.p.p. disciplina i casi in cui deve essere notificato all’imputato l’avviso di deposito della sentenza con l’estratto del provvedimento, in modo da consentirgli di impugnare la pronuncia nel termine previsto dalla legge.

    Perché il condannato riteneva la sentenza non irrevocabile?

    Sosteneva che, non essendo stato presente all’udienza e non avendo ricevuto l’avviso di deposito della sentenza, i termini per impugnare non fossero decorsi, quindi la sentenza non fosse divenuta definitiva e non potesse essere eseguita.

    Quale differenza c’è tra imputato assente e imputato rinunciante a comparire?

    L’imputato che rinuncia volontariamente a comparire accetta consapevolmente di non presenziare al giudizio. La legge tratta diversamente questa ipotesi rispetto all’imputato assente per cause non dipendenti dalla sua volontà, e la Corte ha ritenuto tale differenziazione non irragionevole.

  • Corte cost. n. 123/2005 – Tassa rifiuti esenzioni enti no profit comuni

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 67 del d.lgs. n. 507/1993 sulla tassa per i rifiuti solidi urbani, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia. La questione difetta di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulle ragioni della dedotta incostituzionalità.

    Di cosa si tratta

    La Fondazione Filippo Turati aveva impugnato il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata dal Comune di Vieste. La Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 67 del d.lgs. n. 507/1993, nella parte in cui non determinava criteri oggettivi per le agevolazioni o esenzioni che i comuni possono prevedere nei propri regolamenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento agli artt. 3 secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani. Giudice relatore: Franco Gallo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non contiene una motivazione sufficiente sulla rilevanza nel giudizio a quo né spiega adeguatamente per quali ragioni le disposizioni impugnate violerebbero i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza ricorre quando il giudice rimettente non illustra sufficientemente il nesso tra la questione di costituzionalità sollevata e la decisione del caso concreto, rendendo impossibile alla Corte verificare se la questione sia effettivamente necessaria per definire il giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 67 del d.lgs. n. 507/1993?

    L’art. 67 disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), attribuendo ai comuni la facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni per particolari categorie di utenze, senza però fissare criteri oggettivi vincolanti.

    Perché la questione era stata considerata inammissibile?

    Perché l’ordinanza di rimessione non spiegava in modo adeguato perché la questione fosse rilevante nel giudizio pendente davanti alla Commissione tributaria e non illustrava le ragioni per le quali la norma avrebbe violato i parametri costituzionali invocati.

    Quali erano i parametri costituzionali invocati?

    Gli artt. 3 secondo comma (promozione dell’uguaglianza sostanziale), 45 (promozione della cooperazione) e 53 della Costituzione (capacità contributiva), invocati in relazione alla posizione degli enti no profit.

  • Corte cost. n. 124/2005 – Foro speciale azione risarcitoria contro magistrati

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa al foro speciale previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 117/1988 per le azioni risarcitorie contro lo Stato per comportamenti di magistrati. La norma che radica la competenza nel tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino aveva promosso azione civile contro il Presidente del Consiglio dei ministri per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per comportamenti di due magistrati del Tribunale di Avellino. La causa era stata avviata davanti al Tribunale di Napoli, il quale aveva dubitato della costituzionalità della regola che impone di adire il tribunale del capoluogo del distretto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui impone che l’azione risarcitoria contro lo Stato per fatto di magistrati sia proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello determinato a norma dell’art. 11 c.p.p. Giudice relatore: Franco Bile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il foro speciale previsto dalla legge n. 117/1988 è già stato ritenuto conforme alla Costituzione in precedenti pronunce. La deroga al foro ordinario è giustificata dall’esigenza di garantire l’imparzialità del giudizio quando sono coinvolti magistrati locali.

    Il principio

    Il foro speciale che radica la competenza nel tribunale del capoluogo del distretto per le azioni di risarcimento contro lo Stato per fatti di magistrati è costituzionalmente legittimo perché risponde all’esigenza di garantire la terzietà e l’imparzialità del giudice, evitando che il magistrato convenuto in giudizio abbia rapporti istituzionali con i giudici chiamati a decidere.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati?

    La legge 13 aprile 1988, n. 117, disciplina il risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. L’azione risarcitoria va proposta contro lo Stato (non direttamente contro il magistrato) davanti a un foro speciale per garantire l’imparzialità.

    Perché esiste un foro speciale per le azioni contro lo Stato per fatti di magistrati?

    Per evitare che i giudici chiamati a decidere siano colleghi o superiori del magistrato la cui condotta è contestata. Il foro speciale (tribunale del capoluogo del distretto determinato ex art. 11 c.p.p.) assicura una separazione geografica e istituzionale.

    Su quali parametri si fondava la questione di incostituzionalità?

    Sugli artt. 3 (ragionevolezza), 24 (diritto di difesa), 25 (giudice naturale precostituito per legge), 101 (soggezione del giudice solo alla legge) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

  • Corte cost. n. 122/2005 – Competenza TAR su esecuzione sentenza civile passata in giudicato

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge n. 1034/1971, sollevata dal TAR Sicilia di Catania in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione. La norma prevede la competenza del TAR sull’esecuzione del giudicato reso dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Un comune era stato condannato dal giudice civile a risarcire un privato per l’occupazione illegittima di un fondo adibito a discarica, sentenza provvisoriamente esecutiva. Non avendo il comune pagato, il privato si era rivolto al TAR di Catania per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il TAR aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 37 della legge istitutiva dei TAR che gli attribuisce tale competenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo la competenza a conoscere dell’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario rese nei confronti della pubblica amministrazione. Giudice relatore: Paolo Maddalena.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. L’ordinanza di rimessione difetta di motivazione sulla rilevanza e sulle ragioni di incompatibilità con i parametri costituzionali evocati. La questione era già stata esaminata e ritenuta infondata in precedenti pronunce della Corte.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando l’ordinanza di rimessione non contiene una motivazione adeguata sulla rilevanza nel giudizio a quo e quando la Corte ha già esaminato la questione in senso negativo in precedenti decisioni.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudicato nei confronti della pubblica amministrazione?

    Il giudicato è la sentenza definitiva, non più impugnabile, che condanna la pubblica amministrazione a un determinato comportamento o pagamento. Se la PA non ottempera spontaneamente, il privato può richiederne l’esecuzione in giudizio.

    Perché il TAR ha dubitato della propria competenza sull’esecuzione?

    Il TAR riteneva che attribuire al giudice amministrativo l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario potesse creare problemi di coerenza del sistema giurisdizionale e violare i principi di uguaglianza e di giusto processo.

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 24 (diritto di difesa), 97 (buon andamento della pubblica amministrazione), 111 (giusto processo) e 113 (tutela giurisdizionale contro gli atti della PA) della Costituzione.

  • Corte cost. n. 121/2005 – Conflitto attribuzioni revoca certificazione CE organismo Bolzano

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il decreto statale che aveva revocato l’autorizzazione alla certificazione CE all’organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l. di Bolzano. Il ricorso è inammissibile perché il decreto ministeriale non è un atto idoneo a instaurare un conflitto di attribuzioni.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero delle attività produttive aveva revocato con decreto del 31 luglio 2002 l’autorizzazione alla certificazione CE concessa a un organismo tecnico con sede a Bolzano, rilevando che quest’ultimo aveva svolto verifiche straordinarie su impianti ascensori per incarico di una ditta di manutenzione, in violazione della direttiva 95/16/CE. La Provincia autonoma di Bolzano ha sostenuto che tale potere di revoca spettasse alla Provincia stessa, in virtù delle proprie competenze concorrenti in materia di igiene e sanità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sostenendo che la revoca dell’autorizzazione alla certificazione CE rientrasse nelle proprie competenze legislative e amministrative concorrenti in materia di igiene e sanità ai sensi degli artt. 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto. Il decreto del Direttore generale del Ministero delle attività produttive non è atto idoneo a instaurare validamente un conflitto di attribuzioni tra enti, in quanto proviene da un organo non costituzionale bensì amministrativo dello Stato. Il conflitto di attribuzioni è ammissibile solo tra poteri dello Stato o tra Stato e Regioni, non tra un ente territoriale e un funzionario ministeriale.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione è inammissibile quando l’atto impugnato promana da un organo amministrativo ordinario dello Stato (un Direttore generale ministeriale) e non da un potere dello Stato nel senso costituzionale del termine. La mera interferenza con le competenze provinciali non basta a rendere ammissibile il conflitto.

    Domande e risposte

    Quando è ammissibile il conflitto di attribuzione?

    Il conflitto è ammissibile quando è sollevato tra soggetti che sono titolari di competenze costituzionalmente garantite (Stato, Regioni, Province autonome) e quando l’atto impugnato promana da un potere costituzionale e incide su attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso?

    Perché il decreto impugnato era stato emanato da un Direttore generale del Ministero delle attività produttive, un organo burocratico-amministrativo, non da un potere dello Stato in senso costituzionale. Mancava quindi un requisito essenziale per la proposizione del conflitto.

    Quali erano le competenze rivendicate dalla Provincia di Bolzano?

    La Provincia rivendicava competenze legislative e amministrative concorrenti in materia di igiene e sanità, riconosciute dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), sostenendo che la revoca dell’autorizzazione alla certificazione CE rientrava in tale sfera.

  • Corte cost. n. 105/2005 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi-Davigo conflitto ammissibile

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal GUP di Brescia contro la delibera della Camera dei deputati che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Sgarbi nei confronti del magistrato Davigo.

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    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Brescia stava giudicando l’onorevole Vittorio Sgarbi per diffamazione nei confronti del dott. Piercamillo Davigo. Durante la trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” del 26 giugno 1998 il parlamentare aveva rivolto espressioni gravemente offensive al magistrato. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Brescia ha contestato la delibera della Camera del 17 marzo 2004, sostenendo che le espressioni di Sgarbi – consistenti in paragoni con animali da cortile, allusioni volgari e accuse di comportamenti illegittimi – non presentassero alcun nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, disponendo la notifica alla Camera dei deputati e rinviando la valutazione del merito a una successiva pronuncia.

    Il principio

    Il giudice penale può promuovere conflitto di attribuzioni ammissibile quando la delibera parlamentare di insindacabilità appare attribuire la garanzia dell’art. 68 Cost. a dichiarazioni che non presentano il necessario nesso funzionale con le attività parlamentari.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “nesso funzionale” nelle dichiarazioni extra moenia di un parlamentare?

    Le dichiarazioni rese fuori dall’aula parlamentare (in trasmissioni TV, articoli, interviste) sono coperte dall’art. 68 Cost. solo se presentano una corrispondenza sostanziale con atti tipicamente parlamentari (interpellanze, interrogazioni) già compiuti o in diretta preparazione.

    Perché il GUP di Brescia riteneva assente tale nesso?

    Le espressioni contestate – paragoni con maiali, allusioni volgari, accuse di favoreggiamento – erano state pronunciate in una trasmissione di intrattenimento. Il giudice rimettente riteneva che la Camera avesse formulato un giudizio “aprioristico” sull’esistenza di un contesto politico-parlamentare, senza verificare l’effettivo collegamento con atti parlamentari.

    Qual è la differenza rispetto al conflitto di n. 104/2005 (caso La Russa), dichiarato inammissibile?

    Entrambi i casi riguardano l’on. Sgarbi e conflitti parlamentari dello stesso periodo. L’esito diverso dipende dalla costruzione tecnica del ricorso: il GUP di Brescia ha fornito una motivazione più solida sulla menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali rispetto al caso dichiarato inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 104/2005 – Insindacabilità parlamentare La Russa conflitto inammissibile

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal GUP di Pescara contro la delibera della Camera dei deputati che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. La Russa nei confronti della sig.ra Ariosto.

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    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Pescara era chiamato a giudicare l’onorevole Ignazio La Russa per diffamazione nei confronti di Stefania Ariosto. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GUP contestava tale qualificazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Pescara ha promosso conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera del 1° marzo 2001, sostenendo che le dichiarazioni dell’on. La Russa – espresse nel corso di un colloquio informale – non presentassero il nesso funzionale richiesto per l’insindacabilità parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, senza indicare nel dispositivo la specifica ragione. Il conflitto non supera la fase di ammissibilità.

    Il principio

    Non ogni delibera parlamentare di insindacabilità è automaticamente idonea a dar luogo a un conflitto di attribuzioni ammissibile: la menomazione delle attribuzioni costituzionali del giudice deve essere adeguatamente dimostrata nell’atto introduttivo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile questo conflitto ma ammissibile quello di n. 94/2005 (caso Sgarbi-Caselli)?

    La valutazione di ammissibilità dipende da come il giudice rimettente ha costruito il ricorso: deve dimostrare che la delibera parlamentare ha concretamente menomato le proprie attribuzioni costituzionali. L’esito dipende dalla motivazione specifica di ciascun ricorso.

    Qual è il requisito del “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?

    Le dichiarazioni extra moenia (fuori dall’aula) sono coperte dall’art. 68 Cost. solo se presentano un collegamento con atti tipicamente parlamentari (interrogazioni, interpellanze, discussioni in aula). Un colloquio informale difficilmente integra tale nesso.

    Chi era Stefania Ariosto nel procedimento penale?

    Nel procedimento a carico dell’on. La Russa, Stefania Ariosto era la persona offesa dal reato di diffamazione contestato al parlamentare ai sensi degli artt. 110, 595 c.p. e 13 della legge sulla stampa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2005 – Legge bilancio Sicilia cessata materia del contendere

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro il disegno di legge finanziaria della Regione siciliana del 2004, verosimilmente a seguito di modifiche normative sopravvenute.

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    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato numerosi articoli del disegno di legge regionale n. 917 (assestamento del bilancio 2004) per contrasto con la Costituzione e con lo Statuto della Regione siciliana. Le censure riguardavano norme su tributi, personale del Corpo forestale, indennità dei vice presidenti degli enti locali e disposizioni economiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato contestava, in riferimento agli artt. 3, 97 Cost. e allo Statuto siciliano, molteplici disposizioni del d.d.l. n. 917: l’esclusione della decadenza dei tributi non pagati, il trasferimento del Corpo forestale statale alla Regione, l’attribuzione retroattiva di indennità, e varie norme di spesa regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la sopravvenienza di modifiche normative o la rinuncia all’atto hanno fatto venir meno l’oggetto del giudizio, rendendo superflua la pronuncia nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale promosso dal Commissario dello Stato contro una legge regionale, le sopravvenienze normative o la rinuncia al ricorso comportano la dichiarazione di cessata materia del contendere.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    La Regione siciliana ha uno statuto speciale. Il Commissario dello Stato è la figura che, nell’ordinamento previgente alla riforma del 2001, poteva impugnare le leggi regionali siciliane prima della loro promulgazione per contrasto con la Costituzione o con gli interessi nazionali.

    Cosa significa “cessata materia del contendere”?

    Significa che è venuto meno l’oggetto del giudizio, generalmente perché la norma impugnata è stata abrogata, modificata o non è entrata in vigore. La Corte non entra nel merito e il processo si chiude senza una decisione sulla legittimità costituzionale.

    Qual è il rapporto tra la potestà legislativa della Regione siciliana e quella statale?

    Lo Statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455 del 1946) attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in alcune materie e concorrente in altre. Il Commissario dello Stato vigilava sulla compatibilità delle leggi regionali con la Costituzione e con le leggi statali di principio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2005 – Multa stradale deposito cauzionale accesso giustizia

    La Corte restituisce gli atti ai Giudici di pace rimettenti per rivalutare la rilevanza della questione sull’obbligo di deposito cauzionale per ricorrere contro le sanzioni del codice della strada, alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

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    Di cosa si tratta

    L’art. 204-bis, comma 3, del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), introdotto nel 2003, imponeva a chi ricorreva direttamente davanti al Giudice di pace contro una multa di versare in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione. Cinque Giudici di pace avevano sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici di pace rimettenti contestavano, in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 24, 111 e 113 della Costituzione, il deposito cauzionale obbligatorio come condizione di ammissibilità del ricorso, ritenendolo un ostacolo economico all’accesso alla giustizia sproporzionato e discriminatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti a tutti i Giudici di pace rimettenti (Roma-Ostia, Marsiconuovo, Isili) per rivalutare la rilevanza della questione alla luce delle modifiche legislative intervenute sull’art. 204-bis del codice della strada dopo la presentazione delle ordinanze.

    Il principio

    Il deposito cauzionale come condizione di ammissibilità del ricorso deve essere valutato alla luce dello jus superveniens; la questione è restituita al giudice rimettente per la verifica della perdurante rilevanza.

    Domande e risposte

    Come funziona il ricorso al Giudice di pace contro le multe stradali?

    Chi riceve una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada può ricorrere al Giudice di pace entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. Il ricorso sospende l’esecuzione della sanzione fino alla decisione.

    Il deposito cauzionale è ancora vigente?

    La disciplina del deposito cauzionale ex art. 204-bis c.s. ha subito modifiche nel tempo. Per la normativa attualmente vigente è necessario consultare il testo aggiornato del codice della strada.

    Perché il deposito cauzionale solleva problemi di accesso alla giustizia?

    L’art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire in giudizio. Imporre un esborso economico come condizione di ammissibilità del ricorso può rendere di fatto inaccessibile la giustizia per chi non ha disponibilità economiche, violando il principio di uguaglianza sostanziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2005 – Pignoramento stipendio dipendenti pubblici jus superveniens

    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Como affinché valuti la rilevanza della questione sul pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici alla luce dell’art. 1, comma 137, della legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004), sopravvenuta dopo l’ordinanza di rimessione.

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Como, in sede di esecuzione forzata sullo stipendio di una dipendente del Ministero dell’istruzione, aveva sollevato questione di legittimità del d.P.R. n. 180 del 1950 sulla pignorabilità degli stipendi pubblici. La norma prevede limiti diversi per i lavoratori pubblici e privati, e non consente il cumulo tra pignoramento tributario e cessione volontaria del quinto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como contestava, in riferimento all’art. 3 Cost., gli artt. 2, primo comma, n. 3), e secondo comma, e 68, secondo comma, del d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui disciplinano diversamente il concorso di pignoramenti e cessioni del quinto per i dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori privati.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza alla luce dell’art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), che è intervenuta sulla disciplina del pignoramento degli stipendi dei dipendenti pubblici dopo la presentazione dell’ordinanza.

    Il principio

    Lo jus superveniens rilevante ai fini della questione incidentale – anche se costituito da una norma di legge finanziaria – impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la verifica della perdurante rilevanza.

    Domande e risposte

    Quali sono i limiti di pignorabilità dello stipendio dei dipendenti pubblici?

    Il d.P.R. n. 180 del 1950 stabilisce che lo stipendio dei dipendenti pubblici può essere pignorato entro il quinto per i crediti tributari e per altri crediti privilegiati. Il sistema è diverso da quello del settore privato (art. 545 c.p.c.), che consente il cumulo fino alla metà della retribuzione.

    Qual è la differenza tra “cessione del quinto” e “pignoramento del quinto”?

    La cessione del quinto è un contratto volontario con cui il dipendente cede una quota del proprio stipendio a garanzia di un prestito. Il pignoramento è invece un atto esecutivo coattivo promosso dal creditore. La coesistenza dei due istituti crea problemi di calcolo della base pignorabile.

    Cosa ha modificato la legge finanziaria 2005?

    L’art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004 è intervenuto sulla disciplina del sequestro e pignoramento degli stipendi pubblici, potenzialmente incidendo sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Como.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2005 – Immigrazione espulsione inammissibilità difetto motivazione

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del T.U. immigrazione sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia, per totale difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Reggio Emilia aveva impugnato le stesse norme del T.U. immigrazione (art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies) già oggetto di altre ordinanze, contestando l’indeterminatezza della formula “senza giustificato motivo” e l’arresto obbligatorio per reato contravvenzionale. In questo caso però l’ordinanza di rimessione non descriveva alcun fatto concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Emilia contestava gli artt. 13 e 25 della Costituzione, per le stesse ragioni già sollevate in altre ordinanze: indeterminatezza della fattispecie e arresto obbligatorio come strumento di esecuzione amministrativa dell’espulsione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili: l’ordinanza di rimessione è priva di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere la descrizione della fattispecie concreta pendente davanti al giudice a quo : in sua assenza la questione è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la stessa questione può essere ammissibile in un caso e inammissibile in un altro?

    L’ammissibilità non dipende dal merito ma dalla correttezza formale dell’ordinanza di rimessione. Un’ordinanza carente nella descrizione del fatto concreto è inammissibile anche se la questione è potenzialmente fondata.

    Qual è il contenuto minimo di un’ordinanza di rimessione?

    Il giudice deve: descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale; spiegare la rilevanza (applicazione della norma al caso); motivare la non manifesta infondatezza (ragioni del dubbio di incostituzionalità). La mancanza di uno solo di questi elementi determina l’inammissibilità.

    Cosa accade al processo principale dopo la dichiarazione di inammissibilità?

    Il processo riprende il suo corso ordinario; il giudice applica la norma vigente. Può sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza adeguatamente motivata, non essendo precluso dal precedente di inammissibilità.

    Norme collegate