Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 257/2005 – Codice della strada sanzione fermo veicolo patente scaduta

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul d.lgs. n. 9/2002 che non ha eliminato il fermo amministrativo del veicolo per guida con patente scaduta. Il decreto legislativo aveva ampia discrezionalità nel rimodulare le sanzioni accessorie, senza eccedere la delega.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 9 del 2002 ha integrato il codice della strada, ma secondo il Giudice di pace di Vignola avrebbe omesso di sopprimere la sanzione accessoria del fermo del veicolo per il caso di guida con patente scaduta, lasciando in vigore una misura sproporzionata rispetto alla modifica delle sanzioni principali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Vignola ha impugnato il d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all’art. 2, comma 1, lett. mm), della legge delega n. 85/2001, nella parte in cui non aveva soppresso la sanzione del fermo amministrativo bimestrale per guida con patente scaduta di validità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la legge delega attribuiva al Governo un’ampia discrezionalità nel riformare le sanzioni accessorie del codice della strada, e la mancata soppressione del fermo bimestrale non travalicava i limiti della delega. Non vi è quindi violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

    Il principio

    Il legislatore delegato non eccede i limiti della delega quando esercita la discrezionalità concessagli dalla legge di delegazione senza discostarsi dai criteri direttivi in essa indicati, anche qualora non intervenga su aspetti specifici della disciplina preesistente.

    Domande e risposte

    Qual era il problema del fermo amministrativo per patente scaduta?

    Il Giudice di pace riteneva irrazionale che, dopo la riforma del 2002, sopravvivesse il fermo bimestrale del veicolo per guida con patente scaduta, mentre per infrazioni più gravi le sanzioni accessorie erano state riviste.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché la legge delega n. 85/2001 conferiva al Governo una discrezionalità ampia nella revisione delle sanzioni; la scelta di non abrogare il fermo non costituisce un eccesso di delega.

    Cosa succede a chi guida con patente scaduta?

    Rimane applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria e, in base al codice della strada vigente all’epoca, anche il fermo amministrativo del veicolo per due mesi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 242/2005 – Fondo rotativo statale e leale collaborazione con le Regioni

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 110, della legge finanziaria 2004 nella parte in cui non prevede che l’approvazione delle direttive CIPE per la gestione del Fondo rotativo sia preceduta dall’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Viola il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato i commi da 106 a 111 dell’art. 4 della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003), che istituivano un Fondo rotativo nazionale per il potenziamento del capitale di imprese medio-grandi. La ricorrente lamentava che la disciplina invadesse le competenze regionali in materia di sviluppo economico e che mancasse il coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni di gestione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 4, commi 106-111, della legge n. 350/2003 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, nella parte in cui la gestione del Fondo era affidata al CIPE senza prevedere alcuna forma di partecipazione regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 110 nella parte in cui non prevede che l’approvazione delle direttive CIPE sia preceduta dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le altre questioni sono riservate a separate pronunce. Il Fondo rotativo, pur rientrando nella competenza statale sulla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), deve rispettare il principio di leale collaborazione nelle modalità di gestione.

    Il principio

    Quando lo Stato istituisce strumenti di politica economica che incidono su materie di competenza regionale, le modalità di gestione devono garantire la leale collaborazione, tipicamente attraverso l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per le decisioni di indirizzo fondamentali.

    Domande e risposte

    Cos’è il Fondo rotativo istituito dalla legge finanziaria 2004?

    Era un Fondo nazionale destinato a interventi temporanei di potenziamento del capitale delle imprese medio-grandi, anche attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi.

    Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità solo del comma 110?

    Perché il difetto riscontrato riguardava specificamente la mancanza di partecipazione regionale nel procedimento di approvazione delle direttive CIPE di gestione del Fondo, non l’istituzione del Fondo in sé.

    Cosa significa “intesa in Conferenza Stato-Regioni”?

    Significa che lo Stato, prima di adottare atti che incidono su materie di rilievo regionale, deve cercare un accordo con le Regioni riunite in Conferenza. L’intesa è più forte di una semplice consultazione: richiede il consenso.

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  • Corte cost. n. 241/2005 – Quote latte e prelievi retroattivi

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    La Corte Costituzionale restituisce gli atti al Tribunale di Pordenone perché valuti l’incidenza di uno ius superveniens: la legge n. 119 del 2003 ha abrogato le norme impugnate (d.l. n. 411/1997 e d.l. n. 43/1999), rendendo necessario un nuovo esame della rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pordenone aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di due decreti-legge (n. 411/1997 e n. 43/1999) che consentivano all’AIMA di determinare retroattivamente i quantitativi individuali di riferimento per le quote latte e di esigere i relativi prelievi. I produttori di latte bovino contestavano che i prelievi fossero stati imposti “ora per allora” per periodi dal 1995-1996 al 1998-1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pordenone aveva impugnato il d.l. n. 411/1997 (conv. l. n. 5/1998) e il d.l. n. 43/1999 (conv. l. n. 118/1999) in riferimento agli artt. 41, 25, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui consentivano all’AIMA di determinare retroattivamente i quantitativi individuali di riferimento per le quote latte ed esigere i relativi prelievi tramite i primi acquirenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo la proposizione della questione, l’art. 10, comma 47, del d.l. n. 49/2003 (conv. l. n. 119/2003) ha abrogato entrambe le disposizioni impugnate. Il Tribunale deve quindi verificare se le nuove norme abbiano eliminato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di costituzionalità, interviene uno ius superveniens che abroga le disposizioni impugnate, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa sono le quote latte?

    Le quote latte sono i quantitativi massimi di latte bovino che ciascun produttore può commercializzare in un anno, fissati nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione europea. Chi supera la propria quota è tenuto a versare un prelievo supplementare.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché le norme impugnate erano state nel frattempo abrogate dalla legge n. 119/2003, che ha riformato la disciplina del prelievo supplementare. Il giudice rimettente deve prima verificare se la questione sia ancora rilevante nel processo pendente.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il Tribunale di Pordenone deve rivalutare se la nuova normativa applicabile al caso concreto abbia sostituito le disposizioni censurate e, se così fosse, se la questione di legittimità costituzionale debba essere riproposta in riferimento alle nuove norme.

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  • Corte cost. n. 256/2005 – Inammissibilità per difetto di rilevanza equità giudice di pace

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 1-bis del d.l. n. 18/2003 sulle cause equitative del giudice di pace. Il Tribunale di Torre Annunziata non aveva verificato se la norma si applicasse al giudizio in corso, rendendo la questione priva di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 18 del 2003 ha sottratto al giudizio secondo equità del giudice di pace le cause su contratti conclusi per moduli o formulari. L’art. 1-bis, aggiunto in sede di conversione, ne limitava l’applicazione ai soli giudizi instaurati dopo il 10 febbraio 2003. Il Tribunale di Torre Annunziata, chiamato a decidere un appello su una condanna assicurativa di importo modesto, dubitava che tale norma transitoria violasse il diritto di azione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torre Annunziata ha impugnato l’art. 1-bis del d.l. 8 febbraio 2003, n. 18 (conv. in l. n. 63/2003), in riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui circoscriveva la regola del giudizio secondo diritto ai soli giudizi instaurati dopo il 10 febbraio 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente non aveva accertato se la citazione introduttiva del giudizio fosse stata notificata prima o dopo il 10 febbraio 2003, ossia se la norma censurata si applicasse concretamente al caso sottoposto al suo esame. La questione è pertanto priva del requisito della rilevanza.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non verifica preliminarmente se la norma impugnata sia concretamente applicabile nel giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Che cosa regolava l’art. 1-bis del d.l. n. 18/2003?

    Stabiliva che la regola del giudizio secondo diritto (e non per equità) nelle cause su contratti per moduli si applicasse solo ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003 in poi.

    Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

    Perché il Tribunale rimettente non aveva chiarito se la causa davanti a lui ricadesse nell’ambito di applicazione della norma impugnata, condizione indispensabile perché la questione sia rilevante.

    Quali sono le conseguenze pratiche per le parti?

    Il giudizio di appello torna al Tribunale di Torre Annunziata, che dovrà accertare la data di notifica della citazione e, in base a ciò, stabilire la norma applicabile.

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  • Corte cost. n. 239/2005 – Punti patente comunicazione al proprietario del veicolo

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    Con ordinanza n. 239/2005, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti a quattro Giudici di pace (Asola, San Giovanni in Persiceto, Arcidosso, Livorno). La questione riguardava l’art. 126-bis, comma 2, codice della strada (obbligo del proprietario del veicolo di comunicare l’identità del conducente), ma una modifica normativa sopravvenuta impone di rivalutare le questioni.

    Di cosa si tratta

    Quattro giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, che obbligava il proprietario del veicolo a comunicare l’identità del conducente al momento della violazione, pena una sanzione amministrativa e la decurtazione dei propri punti-patente. I rimettenti ritenevano che ciò violasse i principi di personalità della responsabilità e il diritto di non auto-incriminarsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Parametri: artt. 2, 3, 24 e 27 Cost. Rimettenti: Giudici di pace di Asola, San Giovanni in Persiceto, Arcidosso e Livorno.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti a tutti i rimettenti: una modifica normativa sopravvenuta all’art. 126-bis ha cambiato la disciplina impugnata in modo significativo, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza e dell’oggetto delle questioni da parte di ciascun giudice.

    Il principio

    Quando una norma è oggetto di più ordinanze di rimessione e nel frattempo viene modificata dal legislatore, la Corte può riunire i giudizi e restituire gli atti a tutti i rimettenti, così ciascuno rivaluta la questione nel contesto del proprio giudizio principale e alla luce del nuovo diritto vigente.

    Domande e risposte

    Il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da altri?

    Il sistema a punti grava in via principale sul conducente. Il proprietario non conducente che non comunica l’identità del conducente subisce una sanzione amministrativa autonoma e la decurtazione dei propri punti, ma non risponde della violazione stradale altrui.

    C’è un diritto a non auto-incriminarsi in materia amministrativa?

    Il principio nemo tenetur se detegere ha radici penalistiche (art. 24, comma 2, Cost. e art. 6 CEDU), ma la sua estensione al procedimento sanzionatorio amministrativo è controversa e oggetto di elaborazione giurisprudenziale.

    Qual è l’esito di queste questioni dopo la restituzione degli atti?

    Dipende da come i singoli giudici di pace rivaluteranno la questione alla luce della norma modificata. Alcuni potrebbero ri-sollevare la questione, altri potrebbero decidere di non farlo se la modifica ha risolto il problema.

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  • Corte cost. n. 238/2005 – Punti patente e restituzione atti per ius superveniens

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    Con ordinanza n. 238/2005, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Ficarolo. La questione riguardava l’art. 126-bis, d.lgs. 285/1992 (decurtazione punti patente), ma nel frattempo è sopravvenuta una modifica normativa rilevante che impone una rivalutazione della questione da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Ficarolo aveva sollevato — per la seconda volta su analoga questione già proposta con l’ordinanza r.o. 465/2004 — la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del codice della strada, introdotto dal d.lgs. 9/2002, che disciplina la decurtazione di punti dalla patente in caso di violazioni stradali. La norma era stata già modificata nel frattempo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 126-bis, d.lgs. 285/1992 (codice della strada), come introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 9/2002. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Ficarolo.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente perché una norma sopravvenuta ha modificato la disposizione impugnata. Il giudice deve quindi rivalutare se la questione conservi la sua rilevanza e oggetto alla luce del nuovo testo normativo.

    Il principio

    Lo ius superveniens che modifica la norma impugnata nel corso del giudizio di costituzionalità impone la restituzione degli atti al giudice rimettente: è compito di quest’ultimo verificare se la questione resti pertinente alla luce del nuovo quadro normativo, prima che la Corte possa pronunciarsi.

    Domande e risposte

    Come funziona il sistema a punti della patente?

    L’art. 126-bis del codice della strada (d.lgs. 285/1992) prevede che ad ogni violazione stradale corrispondano decurtazioni di punti dal «credito» iniziale. L’azzeramento del credito comporta la revoca della patente di guida.

    Perché la stessa questione era già stata sollevata in precedenza?

    Il giudice rimettente aveva già sollevato analoga questione (r.o. 465/2004). L’ordinanza in esame (r.o. del 2005) costituisce una nuova rimessione su disposizioni parzialmente modificate nel frattempo.

    Cosa deve fare il giudice dopo la restituzione degli atti?

    Deve esaminare il testo della norma nella sua versione vigente al momento del giudizio e valutare se la questione di costituzionalità mantenga il suo oggetto e la sua rilevanza rispetto al caso concreto.

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  • Corte cost. n. 237/2005 – Inammissibilità ordinanza ingiuntiva anticipatoria professionisti

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    Con ordinanza n. 237/2005, la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 186-ter, comma 1, c.p.c., sollevata dal Giudice di pace di Firenze: la norma non sarebbe estesa ai crediti dei professionisti ex art. 633, n. 2, c.p.c. Il rimettente non ha adeguatamente sperimentato l’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Firenze lamentava che l’ordinanza ingiuntiva anticipatoria (art. 186-ter c.p.c.) — che consente al giudice istruttore di emettere un’ingiunzione di pagamento nel corso del giudizio ordinario — non fosse applicabile ai crediti dei professionisti (ex art. 633, n. 2, c.p.c.), limitata ai soli crediti liquidi ed esigibili documentati. Il giudice riteneva tale esclusione irragionevole e lesiva del diritto di difesa e di azione dei professionisti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 186-ter, comma 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la concessione dell’ordinanza ingiuntiva ai crediti dei professionisti ex art. 633, n. 2, c.p.c. Parametri: artt. 3, 24, 36, 41 e 111, comma 2, Cost. Rimettente: Giudice di pace di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non ha verificato se il diritto vivente ammettesse già un’interpretazione estensiva dell’art. 186-ter idonea a coprire i crediti dei professionisti, né ha adeguatamente motivato l’impossibilità di tale lettura. Prima di sollevare la questione, il giudice deve tentare l’interpretazione conforme a Costituzione.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di esperire l’interpretazione conforme alla Costituzione prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Se omette questo passaggio e non motiva perché tale interpretazione sia impossibile, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’ordinanza ingiuntiva anticipatoria?

    L’art. 186-ter c.p.c. consente al giudice istruttore di emettere, su istanza di parte, un’ordinanza di condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni, nel corso del giudizio ordinario di cognizione, senza attendere la sentenza finale.

    Perché i crediti dei professionisti erano esclusi?

    L’art. 186-ter richiamava i crediti di cui all’art. 633 c.p.c. solo per alcune categorie. Il giudice rimettente riteneva che i crediti dei professionisti (onorari, parcelle) non vi rientrassero.

    Cosa deve fare il giudice prima di sollevare una questione di costituzionalità?

    Deve tentare tutte le interpretazioni possibili della norma per verificare se essa possa essere letta in modo conforme alla Costituzione. Solo se tale tentativo fallisce e la norma è applicabile nel giudizio principale può rimettere la questione alla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2005 – Contestazione tardiva fatto diverso e riti alternativi

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    Con ordinanza n. 236/2005, la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 516 c.p.p., sollevate dal Tribunale di Monza e dal Tribunale di Salerno, nella parte in cui non consentirebbe all’imputato di accedere ai riti alternativi dopo la contestazione di un fatto diverso in udienza derivante da modifica legislativa. Le questioni difettano di adeguata motivazione.

    Di cosa si tratta

    I tribunali rimettenti lamentavano che l’art. 516 c.p.p., che regola la contestazione di un fatto diverso nel corso del dibattimento, non prevedesse la facoltà dell’imputato di chiedere un rito alternativo (patteggiamento o giudizio abbreviato) quando la diversità del fatto dipendesse da una successiva modifica legislativa che aveva trasformato la struttura della fattispecie penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere riti alternativi rispetto al fatto diverso contestato in udienza a seguito di modifica legislativa. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettenti: Tribunale di Monza e Tribunale di Salerno.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità: le ordinanze di rimessione non descrivono adeguatamente la fattispecie concreta, non indicano quale modifica legislativa avrebbe trasformato il fatto, e non motivano sufficientemente la rilevanza. Senza questi elementi, la questione non può essere esaminata nel merito.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere in modo chiaro e completo la fattispecie concreta, la norma impugnata nel suo tenore testuale attuale, e il nesso tra la norma e il giudizio principale. L’oscurità o insufficienza di tali elementi determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 516 c.p.p.?

    Disciplina la modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento: se emerge un fatto diverso o un reato concorrente, il PM può contestarlo all’imputato, che ha il diritto di chiedere un termine a difesa.

    I riti alternativi sono ammissibili dopo una contestazione tardiva?

    La questione è stata oggetto di numerose pronunce della Corte: in linea generale, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente ampliato la possibilità di accedere ai riti alternativi anche in caso di contestazione tardiva.

    Perché l’inammissibilità è «manifesta»?

    Perché il vizio è evidente dalla sola lettura delle ordinanze di rimessione, senza necessità di un approfondimento nel merito della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2005 – Maroni, insindacabilità parlamentare e diffamazione

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    Con sentenza n. 235/2005 (conflitto di attribuzioni), la Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Roberto Maroni asseritamente diffamatorie nei confronti di Roberto Napoli. Le opinioni in questione non rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Roberto Napoli aveva promosso un giudizio civile per risarcimento danni contro il deputato Roberto Maroni, sostenendo di essere stato diffamato da dichiarazioni di quest’ultimo. La Camera dei deputati aveva deliberato che le opinioni in questione erano coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti di questa delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: la Corte d’appello di Roma (giudice civile) contro la Camera dei deputati (delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost.). Parametro: art. 68, comma 1, Cost. (interpretato in relazione all’art. 102 Cost.). Ricorrente: Corte d’appello di Roma, sezione I civile.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto e dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità con riferimento ai fatti oggetto del procedimento civile. Le dichiarazioni di Maroni non presentavano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari, requisito indispensabile per l’applicazione dell’art. 68 Cost.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare (art. 68, comma 1, Cost.) copre solo le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, in nesso funzionale con l’attività parlamentare. Dichiarazioni rese al di fuori di tale contesto funzionale restano soggette alla giurisdizione ordinaria.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, comma 1, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale posta a tutela dell’autonomia parlamentare.

    Qual è il confine tra opinioni coperte e non coperte?

    Il criterio fondamentale è il «nesso funzionale»: le opinioni devono essere espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Dichiarazioni a mezzo stampa, interviste o atti esterni all’attività parlamentare non sono automaticamente coperte.

    Cosa accade se la Camera delibera l’insindacabilità in modo illegittimo?

    Il giudice ordinario può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, che giudica se la delibera parlamentare abbia leso le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2005 – Lavoro sommerso e competenze Provincia autonoma Bolzano

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    Con sentenza n. 234/2005, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, l. 383/2001 (disciplina del lavoro sommerso), promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano. La norma statale non viola le competenze statutarie della Provincia in materia di lavoro e politiche occupazionali.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato l’art. 1-bis della legge n. 383/2001 (come sostituito dal d.l. 210/2002, conv. in l. 266/2002) in materia di emersione del lavoro sommerso, ritenendo che la normativa statale invadesse le proprie competenze statutarie in materia di lavoro, formazione professionale e politiche occupazionali, garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1-bis, l. 383/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 2, d.l. 210/2002 conv. in l. 266/2002. Parametri: artt. 8, 9, 10 e 16 del d.P.R. 670/1972 (Statuto TAA); artt. 2 e 3 d.P.R. 280/1974; artt. 117 e 118 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, riunendo i giudizi. La normativa sul lavoro sommerso ha carattere di riforma economico-sociale, applicabile anche nelle Province autonome in forza della clausola di adeguamento (art. 10, l. cost. 3/2001). La disciplina statale non eccede i principi fondamentali della materia e non viola le garanzie di competenza statutaria.

    Il principio

    Le norme statali qualificabili come riforme economico-sociali si applicano anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti in cui costituiscano principi fondamentali e non invadano il nucleo essenziale delle competenze statutarie. La Corte verifica caso per caso se la norma statale rispetti tale limite.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le Province autonome di Trento e Bolzano?

    Sono enti territoriali dotati di uno statuto speciale (d.P.R. 670/1972) che attribuisce loro competenze legislative ed amministrative più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in materia di lavoro e politiche occupazionali.

    Cosa si intende per «lavoro sommerso»?

    È il lavoro non dichiarato o irregolare: rapporti di lavoro non registrati, non comunicati agli enti previdenziali o con condizioni difformi da quelle dichiarate. La l. 383/2001 incentivava l’emersione di tali rapporti.

    Cos’è la clausola di adeguamento dell’art. 10, l. cost. 3/2001?

    È una norma transitoria che estende alle Regioni speciali e alle Province autonome le disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione (riforma del 2001) quando siano più favorevoli rispetto alle disposizioni degli statuti speciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2005 – Congedo straordinario fratelli e sorelle del disabile

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con sentenza n. 233/2005, la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, nella parte in cui consentiva ai fratelli e alle sorelle del soggetto con grave handicap di fruire del congedo straordinario solo in caso di scomparsa dei genitori, escludendo la situazione in cui i genitori ci siano ma siano totalmente inabili.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore aveva chiesto il congedo straordinario retribuito (fino a due anni) per assistere un fratello con grave handicap, ma entrambi i genitori erano ancora in vita, sebbene totalmente inabili. La norma allora vigente consentiva tale congedo ai fratelli/sorelle solo in caso di scomparsa dei genitori, non considerando il caso della loro totale inabilità. La Corte d’appello di Torino (sezione lavoro) aveva sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità), nella parte in cui non estendeva il congedo ai fratelli/sorelle quando i genitori fossero presenti ma totalmente inabili. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Torino, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che il congedo spettasse ai fratelli/sorelle conviventi del disabile grave anche quando i genitori vi fossero ma fossero a loro volta totalmente inabili. La discriminazione tra assenza e totale inabilità dei genitori era priva di giustificazione razionale, violando il principio di eguaglianza.

    Il principio

    Il legislatore non può trattare in modo irrazionalmente diverso situazioni sostanzialmente identiche sul piano dell’impossibilità di assistenza familiare. La totale inabilità dei genitori equivale, ai fini della tutela del disabile grave, alla loro scomparsa: entrambi i casi determinano l’impossibilità di prestare assistenza.

    Domande e risposte

    A chi spetta oggi il congedo straordinario per assistenza al disabile grave?

    A seguito di questa sentenza e dei successivi interventi legislativi, il diritto si estende ai fratelli e alle sorelle conviventi anche quando i genitori esistano ma siano totalmente inabili. La normativa è stata ulteriormente modificata nel tempo.

    Che cosa si intende per «grave handicap» ai fini del congedo?

    La condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, accertata dalle commissioni mediche: il soggetto deve avere una minorazione che ha ridotto l’autonomia personale in modo grave e permanente.

    Il congedo straordinario è retribuito?

    Sì, l’art. 42, d.lgs. 151/2001 prevede un congedo fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, con indennità pari all’ultima retribuzione, coperto da contribuzione figurativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2005 – Caccia e pesca regione Veneto incostituzionali

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    Con sentenza n. 232/2005, la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 50, comma 8, lett. c), della legge della Regione Veneto n. 11/2004 (governo del territorio), che consentiva deroghe alla disciplina statale in materia di caccia e pesca. La Regione non ha competenza esclusiva in tali materie: la competenza è concorrente.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale del Veneto n. 11/2004 (Norme per il governo del territorio), in particolare l’art. 40 (in materia di protezione dell’ambiente) e l’art. 50, comma 8, lett. c) (che attribuiva ai Comuni la facoltà di rilasciare concessioni derogando alla disciplina statale su caccia e pesca).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 40 e 50, comma 8, lett. c), l.r. Veneto n. 11/2004. Parametri: artt. 3, 117 (secondo comma, lett. s e l; terzo comma), 118, terzo comma, e 127 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 8, lett. c): le Regioni non possono, nell’ambito del governo del territorio, derogare alla normativa statale in materia di caccia e pesca, che rientra nella competenza concorrente e in alcune componenti in quella esclusiva statale (tutela dell’ambiente). La questione sull’art. 40 è invece dichiarata non fondata.

    Il principio

    Le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze in materia di governo del territorio, non possono introdurre deroghe a normative statali che disciplinano materie di competenza concorrente o esclusiva dello Stato. Il titolo competenziale più specifico prevale su quello più generale.

    Domande e risposte

    Chi ha competenza in materia di caccia e pesca?

    La caccia e la pesca rientrano in materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), ma alcuni profili attinenti alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi rientrano nella competenza esclusiva statale.

    Cosa significa «governo del territorio»?

    È una materia di competenza concorrente che comprende l’urbanistica, l’edilizia e la pianificazione territoriale. Non comprende però tutte le attività che si svolgono nel territorio regionale.

    La norma regionale era del tutto illegittima?

    Solo parzialmente: l’art. 40 (protezione dell’ambiente nelle norme di governo del territorio) è stato dichiarato non fondato. Solo la specifica previsione derogatoria su caccia e pesca è stata colpita dall’incostituzionalità.

    Norme collegate

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