Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 394/2006 – Illegittimità norme penali di favore reati elettorali

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    La Corte dichiara incostituzionali le norme introdotte dalla legge n. 61/2004 che riducevano le sanzioni per falsità nelle competizioni elettorali: le cosiddette «norme penali di favore» violano l’art. 3 Cost. creando irragionevole privilegio per gli autori di reati elettorali rispetto a chi commette analoghi reati in altri contesti.

    Di cosa si tratta

    La legge 2 marzo 2004, n. 61, aveva modificato la disciplina sanzionatoria dei reati elettorali (falsificazione di liste, di voti, di atti), riducendo le pene previste rispetto alla disciplina previgente e rispetto alle sanzioni per reati analoghi in altri settori. Più giudici — il GIP di Pescara, il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Roma — avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di queste norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti (GIP Tribunale di Pescara, Tribunale di Firenze, GUP Tribunale di Pescara, Tribunale di Roma) hanno impugnato l’art. 1 della legge n. 61/2004 e le modifiche agli artt. 90 del d.P.R. n. 570/1960 e 100 del d.P.R. n. 361/1957, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La censura riguardava il trattamento sanzionatorio più mite rispetto a reati analoghi (in particolare rispetto alla disciplina del codice penale per le falsità).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 100, terzo comma, del d.P.R. n. 361/1957 come modificato dalla legge n. 61/2004, e dell’art. 90, terzo comma, del d.P.R. n. 570/1960 come modificato dalla stessa legge. La riduzione selettiva delle pene per i reati elettorali è irragionevolmente discriminatoria rispetto ad analoghi illeciti. Dichiara invece la manifesta inammissibilità di altre censure.

    Il principio

    Le «norme penali di favore» — che cioè attenuano la sanzione per alcune categorie di soggetti o di atti rispetto alla disciplina generale — non sono di per sé vietate, ma devono rispettare il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Un privilegio sanzionatorio ingiustificato per i reati connessi a elezioni viola l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «norme penali di favore»?

    Sono norme che introducono un trattamento sanzionatorio più mite per determinate condotte o categorie di soggetti, rispetto a quanto previsto dalla disciplina generale. La Corte può dichiararle incostituzionali quando il privilegio è privo di ragionevole giustificazione.

    Perché la legge n. 61/2004 era controversa?

    Perché aveva ridotto in modo significativo le pene per i reati di falsificazione delle elezioni, creando una disparità ingiustificata rispetto alle pene per falsità analoghe previste nel codice penale. Secondo i giudici rimettenti, si trattava di un privilegio privo di basi razionali.

    La dichiarazione di illegittimità ripristina le pene precedenti?

    Sì: quando una norma penale di favore viene dichiarata incostituzionale, si «revive» la disciplina sanzionatoria anteriore più severa, che diventa nuovamente applicabile alle condotte commesse dopo la pubblicazione della sentenza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, fondamento del sindacato sulle norme penali di favore
  • Corte cost. n. 393/2006 – Retroattività della prescrizione più favorevole

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 («ex Cirielli») nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione — più favorevoli — ai processi già pendenti in dibattimento al momento dell’entrata in vigore della legge. Viola l’art. 3 della Costituzione trattare diversamente situazioni identiche.

    Di cosa si tratta

    La legge 5 dicembre 2005, n. 251, nota come «ex Cirielli», aveva modificato i termini di prescrizione del reato, rendendoli in alcuni casi più brevi (e quindi più favorevoli per l’imputato). L’art. 10, comma 3, però, escludeva l’applicazione retroattiva della nuova disciplina ai processi in cui fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento. Il Tribunale di Bari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma transitoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bari ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza), contestando la norma nella parte in cui subordina l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione alla condizione che non vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento. Giudice rimettente: Tribunale di Bari, ordinanza del 23 dicembre 2005.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». La distinzione tra imputati in processi pre-dibattimentali e imputati in processi già a dibattimento risulta arbitraria e viola l’art. 3 Cost.: la fase processuale non è un criterio razionale per differenziare l’applicazione di norme penali più favorevoli.

    Il principio

    Il principio di retroattività della lex mitior in materia penale — ricavabile dall’art. 3 Cost. — impone che le norme più favorevoli all’imputato si applichino anche ai processi in corso, salvo che il legislatore possa giustificare una diversa disciplina intertemporale con una ragione ponderata e non arbitraria. La mera pendenza del dibattimento non costituisce un criterio sufficiente.

    Domande e risposte

    Cosa è la «lex mitior» in diritto penale?

    È la legge penale più favorevole all’imputato o al condannato. Il principio vuole che, se tra il momento del fatto e la condanna definitiva intervenga una norma più favorevole, si applichi quella più mite. Si distingue dal divieto di retroattività sfavorevole, che è assoluto.

    La sentenza vale per tutti i processi?

    Sì: la dichiarazione di incostituzionalità opera erga omnes. Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la norma caducata non è più applicabile, e i giudici devono calcolare la prescrizione secondo le nuove regole anche per i processi già in dibattimento.

    Cos’è la «legge ex Cirielli»?

    È la legge n. 251/2005, così denominata dal nome del parlamentare proponente. Ha modificato significativamente i termini di prescrizione del reato (artt. 157 e seguenti c.p.) e la disciplina della recidiva.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, fondamento del controllo di costituzionalità sulle norme penali transitorie
  • Corte cost. n. 392/2006 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione Sgarbi

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    La Corte risolve un conflitto di attribuzioni tra la Corte d’appello di Milano e la Camera dei deputati: le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nella trasmissione «Sgarbi quotidiani» contro il magistrato Andrea Padalino non costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La delibera di insindacabilità della Camera viene annullata.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Vittorio Sgarbi aveva pronunciato espressioni ritenute diffamatorie nei confronti del dott. Andrea Padalino, magistrato, durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 1994. Nel processo civile per risarcimento del danno, la Camera dei deputati aveva deliberato che tali dichiarazioni costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzioni contestando quella delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: la Corte d’appello di Milano (potere giudiziario) contro la Camera dei deputati (potere legislativo), in relazione alla delibera del 7 ottobre 2003 con cui la Camera aveva applicato la garanzia dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. alle dichiarazioni di Sgarbi. Il parametro è l’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni di Sgarbi costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e annulla la delibera di insindacabilità adottata il 7 ottobre 2003. Le dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva non presentano il necessario «nesso funzionale» con l’attività parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. tutela solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ed esige un preciso nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e un atto parlamentare tipico. Dichiarazioni rese in trasmissioni televisive di carattere personale, senza alcun collegamento con atti parlamentari specifici, non rientrano nella garanzia costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale, non personale: protegge il parlamentare solo quando agisce in quanto tale.

    Quando una dichiarazione «extra moenia» è protetta?

    Solo se presenta un nesso funzionale diretto e specifico con atti parlamentari già compiuti o contemporanei: ad esempio, dichiarazioni alla stampa che riproducono il contenuto di un intervento parlamentare. Le semplici opinioni personali, anche di un parlamentare, non sono coperte dalla garanzia.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera?

    Il processo civile davanti alla Corte d’appello di Milano può riprendere il suo corso: i giudici ordinari potranno valutare liberamente se le dichiarazioni di Sgarbi integrino diffamazione e determinino un obbligo risarcitorio.

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  • Corte cost. n. 391/2006 – Pubblico impiego regionale e contrattazione sindacale

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Governo contro la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19/2005, che disciplinava la contrattazione collettiva nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Il ricorso era fondato su presunte violazioni degli artt. 5, 117 e 120 Cost., ma la Corte ritiene la questione inammissibile nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una legge (n. 19/2005) che, in via transitoria, regolava la contrattazione collettiva per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, individuando le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione tramite l’A.Re.Ra.N. regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato questa disciplina davanti alla Corte costituzionale sostenendo che invadesse competenze statali esclusive in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), e violasse i principi di unità e autonomia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 7 e 8, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19/2005, in riferimento agli artt. 5, 117 (commi primo e secondo, lettera l) e 120 della Costituzione. La censura riguardava la disciplina della rappresentatività sindacale e della sottoscrizione del contratto collettivo da parte dell’A.Re.Ra.N. regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Le norme impugnate sono state modificate nel corso del giudizio, rendendo il ricorso privo di oggetto attuale. La Corte non esamina pertanto nel merito le censure sollevate.

    Il principio

    Quando le norme regionali impugnate vengono modificate prima della decisione, il ricorso governativo può perdere il suo oggetto e la Corte può dichiarare l’inammissibilità della questione anziché pronunciarsi nel merito. La competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) include la disciplina dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato.

    Domande e risposte

    Cosa regolava la legge regionale impugnata?

    Disciplinava, in via transitoria, la contrattazione collettiva per il comparto unico del pubblico impiego della Regione Friuli-Venezia Giulia, stabilendo quali organizzazioni sindacali potessero partecipare alla contrattazione tramite l’A.Re.Ra.N. regionale e le modalità di sottoscrizione del contratto.

    Perché il Governo aveva impugnato la legge?

    Riteneva che la disciplina regionale invadesse la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di rapporti di lavoro, nonché i principi di unità nazionale e di buon andamento dell’amministrazione.

    Cosa significa «inammissibilità» della questione?

    Significa che la Corte non può pronunciarsi nel merito della questione per ragioni processuali o per sopravvenuta carenza dell’oggetto — in questo caso perché le norme impugnate erano state nel frattempo modificate dalla stessa Regione.

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  • Corte cost. n. 420/2006 – Insindacabilità senatoriale conflitto attribuzione

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    Con ordinanza n. 420/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di insindacabilità senatoriale conflitto attribuzione. dichiara ammissibile, a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confr

    Di cosa si tratta

    La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su questione di legittimità costituzionale in materia di insindacabilità senatoriale conflitto attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I parametri costituzionali invocati sono: art. 68 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    dichiara ammissibile, a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con l’atto indicato in epigrafe; dispone: a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, Giudice

    Il principio

    dichiara ammissibile, a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con l’atto indicato in epigrafe; dispone: a) che la cancelleria de

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    Una norma di legge ordinaria in materia di insindacabilità senatoriale conflitto attribuzione, come indicato nella motivazione.

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    dichiara ammissibile, a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con l’atto indic

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri invocati sono: art. 68 Cost..

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  • Corte cost. n. 419/2006 – Sostituto difensore ufficio penale

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    Con ordinanza n. 419/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di sostituto difensore ufficio penale. dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, del

    Di cosa si tratta

    La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su questione di legittimità costituzionale in materia di sostituto difensore ufficio penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I parametri costituzionali invocati sono: art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe

    Il principio

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    Una norma di legge ordinaria in materia di sostituto difensore ufficio penale, come indicato nella motivazione.

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l’ordi

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri invocati sono: art. 3 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 418/2006 – Beni culturali musei regioni

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    Con ordinanza n. 418/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di beni culturali musei regioni. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006. F

    Di cosa si tratta

    La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su questione di legittimità costituzionale in materia di beni culturali musei regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda la legittimità costituzionale in materia di beni culturali musei regioni.

    La decisione della Corte

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006. F

    Il principio

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006. F

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    Una norma di legge ordinaria in materia di beni culturali musei regioni, come indicato nella motivazione.

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006. F

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri costituzionali invocati sono indicati nella motivazione della pronuncia.

  • Corte cost. n. 417/2006 – Igiene medicina lavoro Friuli

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    Con ordinanza n. 417/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di igiene medicina lavoro Friuli. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006. F

    Di cosa si tratta

    La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su questione di legittimità costituzionale in materia di igiene medicina lavoro Friuli.

    La questione di legittimità costituzionale

    I parametri costituzionali invocati sono: art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006. F

    Il principio

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006. F

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    Una norma di legge ordinaria in materia di igiene medicina lavoro Friuli, come indicato nella motivazione.

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006. F

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri invocati sono: art. 117 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 416/2006 – Pena accessoria incapacità uffici

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    Con sentenza n. 416/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di 416

    ANNO 2006

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori:

    – F. dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Brescia, seconda s

    Di cosa si tratta

    1. – Nel corso di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi – imputato del reato di diffamazione aggravata in danno della dott.ssa Ilda Boccassini – il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, con ricorso depositato il 20 aprile 2004, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, a

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio è: 416

    ANNO 2006

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori:

    – Franco               BILE                                                Presidente

    – Giovanni Maria  FLICK                       . I parametri costituzionali invocati sono: art. 68 della Costituzione. Il giudice rimettente è il Tribunale di Brescia.

    La decisione della Corte

    dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; annulla , per l’effetto, la delibe

    Il principio

    2.− Allo scopo di dimostrare l’esistenza del predetto nesso funzionale, la resistente cita due atti parlamentari del deputato in questione.

    Il primo consiste in una interpellanza, da lui sottoscritta, nella quale si segnalava una presunta sobillazione, da parte del magistrato querelante, di un collaboratore di giustizia, perché rendesse dichiarazioni a carico dell’on. Tiziana Parenti, con riferim

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    416

    ANNO 2006

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori:

    – Franco               BILE                                                Presidente

    – Giovanni Maria  FLICK                       

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri invocati sono: art. 68 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 415/2006 – Scioglimento società commerciale

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    Con sentenza n. 415/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di 415

    ANNO 2006

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori:

    –  . dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societari

    Di cosa si tratta

    1.–– Il giudice relatore di una controversia instaurata dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale ai sensi dell’art. 1, lettera d ), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio è: 415

    ANNO 2006

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori:

    –      Franco                             BILE                                      Presidente

    –      Giovanni Maria               F. I parametri costituzionali invocati sono: art. 3, art. 24, art. 76, art. 77 della Costituzione. Il giudice rimettente è il Tribunale di Lamezia.

    La decisione della Corte

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art

    Il principio

    –– La questione non è ammissibile per carenze di motivazione in ordine ad una pluralità di profili.

    L’ordinanza di rimessione, infatti, riferisce che la convenuta, con la comparsa di costituzione, aveva chiesto il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto, ma non espone neppure sinteticamente gli argomenti addotti a sostegno di siffatte generiche conclusioni e non riferisce qui

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    415

    ANNO 2006

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori:

    –      Franco                             BILE                                      Presidente

    –      Giovanni Maria               F

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in mate

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri invocati sono: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 76 Cost., art. 77 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 414/2006 – Reato associazione sovversiva

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    Con sentenza n. 414/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.. dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n

    Di cosa si tratta

    1.— Nel corso di due giudizi, aventi ad oggetto l’annullamento di due provvedimenti del Questore di Mantova con i quali erano stati rifiutati i rinnovi di altrettanti permessi di soggiorno di cittadini extracomunitari, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione, questione di legit

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio è: 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.. I parametri costituzionali invocati sono: art. 3, art. 4, art. 13, art. 16 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n

    Il principio

    — La questione è inammissibile sotto tutti i profili dedotti.

    Si deve anzitutto rilevare che il TAR remittente fonda il suo ragionamento riguardo alle condanne inflitte in sede di patteggiamento sul presupposto che esse siano ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ancorché antecedenti l’entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, che tale efficacia ha attribuito alle medesime. Dell’ass

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri invocati sono: art. 3 Cost., art. 4 Cost., art. 13 Cost., art. 16 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 413/2006 – Imposte locali tributi regionali

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    Con sentenza n. 413/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), nella parte in cui determina l’ammontare del tributo

    Di cosa si tratta

    1. – Con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il 2 marzo successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 30 dicembre 2005, il quale sostituisce l’art. 23- bis ,

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio è: legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. I parametri costituzionali invocati sono: art. 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), nella parte in cui determina l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006

    Il principio

    – La questione è fondata, perché la norma impugnata fissa, per l’applicazione del nuovo ammontare del tributo speciale, un termine di decorrenza contrastante con quello stabilito dall’evocata norma statale interposta.

    Secondo il costante orientamento di questa Corte, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato,

    Domande e risposte

    Quale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte?

    legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n

    Qual è stato l’esito del giudizio di legittimità costituzionale?

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), nella parte in cui determina l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti

    Quali parametri costituzionali sono stati invocati?

    I parametri invocati sono: art. 119 Cost..

    Norme collegate