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La Corte risolve un conflitto di attribuzioni tra la Corte d’appello di Milano e la Camera dei deputati: le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nella trasmissione «Sgarbi quotidiani» contro il magistrato Andrea Padalino non costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La delibera di insindacabilità della Camera viene annullata.
Di cosa si tratta
Il deputato Vittorio Sgarbi aveva pronunciato espressioni ritenute diffamatorie nei confronti del dott. Andrea Padalino, magistrato, durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 1994. Nel processo civile per risarcimento del danno, la Camera dei deputati aveva deliberato che tali dichiarazioni costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzioni contestando quella delibera.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: la Corte d’appello di Milano (potere giudiziario) contro la Camera dei deputati (potere legislativo), in relazione alla delibera del 7 ottobre 2003 con cui la Camera aveva applicato la garanzia dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. alle dichiarazioni di Sgarbi. Il parametro è l’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni di Sgarbi costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e annulla la delibera di insindacabilità adottata il 7 ottobre 2003. Le dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva non presentano il necessario «nesso funzionale» con l’attività parlamentare.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. tutela solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ed esige un preciso nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e un atto parlamentare tipico. Dichiarazioni rese in trasmissioni televisive di carattere personale, senza alcun collegamento con atti parlamentari specifici, non rientrano nella garanzia costituzionale.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare?
L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale, non personale: protegge il parlamentare solo quando agisce in quanto tale.
Quando una dichiarazione «extra moenia» è protetta?
Solo se presenta un nesso funzionale diretto e specifico con atti parlamentari già compiuti o contemporanei: ad esempio, dichiarazioni alla stampa che riproducono il contenuto di un intervento parlamentare. Le semplici opinioni personali, anche di un parlamentare, non sono coperte dalla garanzia.
Cosa succede dopo l’annullamento della delibera?
Il processo civile davanti alla Corte d’appello di Milano può riprendere il suo corso: i giudici ordinari potranno valutare liberamente se le dichiarazioni di Sgarbi integrino diffamazione e determinino un obbligo risarcitorio.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare e prerogative dei membri del Parlamento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.