Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 219/2005 – Lavori socialmente utili e competenze regionali

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte accoglie parzialmente il ricorso dell’Emilia-Romagna: i commi 76 e 82 dell’art. 3 della legge finanziaria 2004, che autorizzavano il Ministro del lavoro a stipulare direttamente con i Comuni convenzioni per lavori socialmente utili, violano le competenze regionali in materia di politiche del lavoro.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 autorizzava il Ministro del lavoro a prorogare e a stipulare nuove convenzioni direttamente con i Comuni per attività socialmente utili, bypassando le Regioni. La Regione Emilia-Romagna impugnò le norme sostenendo che la materia — politiche attive del lavoro — fosse di competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 3, commi 76, 77 e 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, quarto comma, della Costituzione, per violazione delle competenze regionali in materia di lavoro e del principio di sussidiarietà.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara fondata la questione nei limiti indicati. I commi 76 e 82 sono incostituzionali: attribuendo al Ministero del lavoro il potere di stipulare convenzioni direttamente con i Comuni senza coinvolgere le Regioni, violano il riparto costituzionale di competenze in materia di politiche attive del lavoro. Il comma 77 (semplice proroga di un termine) non è invece incostituzionale.

    Il principio

    Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, le politiche attive del lavoro (coordinamento del mercato del lavoro) sono materia di competenza legislativa concorrente. Lo Stato non può intervenire direttamente con i Comuni scavalcando le Regioni, se non in presenza di esigenze unitarie che richiedano l’attrazione in sussidiarietà.

    Domande e risposte

    Cosa sono i “lavori socialmente utili”?

    Attività di interesse collettivo svolte da lavoratori in cerca di occupazione, finanziati con fondi pubblici. Erano uno strumento di politica attiva del lavoro, oggi in gran parte sostituiti da altri strumenti di integrazione al reddito e reinserimento lavorativo.

    Perché lo Stato non può stipulare direttamente convenzioni con i Comuni scavalcando le Regioni?

    Perché il coordinamento delle politiche attive del lavoro è materia di competenza concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni li attuano. Saltare le Regioni viola il riparto costituzionale di competenze e il principio di sussidiarietà.

    Cosa cambia dopo questa sentenza per i lavoratori socialmente utili?

    Le convenzioni già in corso restano valide. Per le future, lo Stato deve coinvolgere le Regioni nel procedimento, rispettando le competenze attribuite loro dalla Costituzione dopo la riforma del 2001.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 218/2005 – Velocità adeguata nel Codice della strada

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 141, comma 3, del Codice della strada: l’obbligo di tenere una “velocità adeguata” non è una norma indeterminata incostituzionale, ma un precetto flessibile coerente con il principio di sicurezza stradale.

    Di cosa si tratta

    Un conducente di motoveicolo era stato multato per aver omesso di regolare adeguatamente la velocità nell’attraversare un centro abitato fiancheggiato da edifici. Il Giudice di pace di Isernia sollevava questione sostenendo che la norma — priva di criteri numerici fissi — rimettesse l’accertamento dell’infrazione alla valutazione soggettiva dell’agente accertatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Isernia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione sull’art. 141, comma 3, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada) nella parte in cui non prevede criteri legali di riferimento per configurare l’infrazione sanzionata dal comma 8 dello stesso articolo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La norma non è indeterminata: il sistema del Codice della strada prevede molteplici elementi oggettivi (segnaletica, condizioni della strada, traffico, condizioni meteo, caratteristiche del veicolo) che consentono al giudice di valutare la ragionevolezza della velocità tenuta. Il conducente può sempre contestare la valutazione dell’agente in giudizio.

    Il principio

    Non ogni norma sanzionatoria deve essere formulata con criteri numerici fissi. L’obbligo di tenere una velocità “adeguata” alle circostanze è un precetto sufficientemente determinato, reso concreto dal sistema normativo complessivo del Codice della strada ispirato alla sicurezza della circolazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 141, comma 3, del Codice della strada?

    Impone al conducente di regolare la velocità in modo da evitare pericoli per la sicurezza delle persone. Insieme al comma 8, prevede una sanzione amministrativa per chi non rispetta tale obbligo, indipendentemente dal rispetto dei limiti di velocità fissi.

    Come può il conducente difendersi da una multa basata su una norma così flessibile?

    Può contestare l’accertamento dell’agente davanti al giudice, fornendo prove contrarie (testimonianze, documentazione fotografica, perizie tecniche) sulla velocità effettivamente tenuta e sulla situazione della strada al momento del fatto.

    Il verbale della Polizia stradale ha valore di prova legale?

    Sì, i verbali redatti dagli agenti accertatori fanno fede fino a querela di falso quanto a ciò che l’agente ha personalmente percepito. Il conducente che vuole contestarli deve fornire prova contraria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2005 – Conflitto Stato-Sardegna su sanità veterinaria estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo nel conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Sardegna sull’ordinanza regionale che autorizzava la movimentazione di suini in zona di protezione da peste suina africana: il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente della Giunta regionale della Sardegna aveva emesso un’ordinanza contingibile e urgente (n. 3 dell’11 novembre 2004) autorizzando, in via eccezionale, l’uscita di suini da due aziende di Bottida, in zona di protezione da peste suina africana, per il trasporto diretto a un macello. Lo Stato aveva sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che la Regione avesse invaso le competenze ministeriali in materia di sanità veterinaria.

    La questione di attribuzione

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto conflitto di attribuzione contro la Regione Sardegna in riferimento agli artt. 4 e 6 dello Statuto speciale sardo e agli artt. 117 e 118 della Costituzione, sostenendo che solo il Ministero della salute potesse autorizzare la deroga al divieto di movimentazione dei suini previsto dal d.lgs. 54/2004.

    La decisione della Corte

    La Regione Sardegna non si è costituita. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. Ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia in assenza di costituzione della controparte estingue il processo.

    Il principio

    Nel giudizio per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di costituzione della controparte, produce l’effetto estintivo del processo senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione?

    Un conflitto di attribuzione sorge quando Stato e Regione contestano la spettanza di una determinata competenza. La Corte costituzionale risolve il conflitto indicando a chi appartiene l’attribuzione contestata.

    Perché il Governo si era opposto all’ordinanza regionale sulla peste suina?

    Perché la direttiva europea e il d.lgs. 54/2004 attribuivano al Ministero della salute il potere di richiedere alla Commissione europea la deroga al blocco della movimentazione degli animali nelle zone di protezione. La Regione aveva agito autonomamente dopo il rigetto della sua richiesta al Ministero.

    Con la rinuncia al ricorso la questione è definitivamente chiusa?

    Sul piano processuale sì: il processo si estingue e non vi è pronuncia sul merito. La questione sostanziale del riparto di competenze può però riproporsi in futuro.

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  • Corte cost. n. 216/2005 – Benefici ex carriere speciali e personale di concetto

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 4, comma 14-bis, del d.l. 853/1984: la norma che estende i benefici delle ex carriere speciali al personale di concetto che ha superato concorsi con tre prove scritte non è irragionevole nell’escludere chi non ha sostenuto tali prove.

    Di cosa si tratta

    Con il riordinamento delle ex carriere speciali della pubblica amministrazione, alcuni benefici economici e giuridici vennero estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie, ma solo a condizione che avessero superato concorsi con almeno tre prove scritte e svolto mansioni analoghe. Il TAR Sicilia dubitava che fosse discriminatorio escludere i “capi tecnici e geometri” che non soddisfacevano quei requisiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia (sezione distaccata di Catania) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione, questione sull’art. 4, comma 14-bis, del d.l. 853/1984, lamentando che l’esclusione del restante personale di concetto (capi tecnici e geometri) dai benefici fosse irragionevolmente discriminatoria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la questione era già stata esaminata e rigettata dalla Corte in precedenti pronunce. I requisiti di accesso richiesti (prove scritte, mansioni analoghe) costituiscono criteri ragionevoli per distinguere le categorie di personale ai fini del riconoscimento dei benefici. La questione riproposta non offre nuovi argomenti.

    Il principio

    Il legislatore ha discrezionalità nell’individuare i criteri per estendere benefici normativi ed economici a determinate categorie di pubblici dipendenti; la scelta di richiedere requisiti concorsuali specifici è razionale e non discriminatoria.

    Domande e risposte

    Cosa erano le “ex carriere speciali” della pubblica amministrazione?

    Carriere del pubblico impiego soppresse dal d.P.R. 319/1972, i cui dipendenti avevano qualifiche e trattamenti particolari. Il loro riordinamento pose il problema di estendere i benefici anche ad altri dipendenti con funzioni simili.

    Perché il requisito delle “tre prove scritte” era ritenuto discriminatorio?

    Perché dipendenti che svolgevano le stesse mansioni ma avevano acceduto al ruolo con concorsi a prove diverse non ricevevano gli stessi benefici, pur avendo le stesse qualifiche funzionali.

    La Corte può dichiarare inffondata una questione già decisa?

    Sì. Quando la questione ripropone identici argomenti già esaminati, la Corte dichiara la manifesta infondatezza, evitando di riesaminare nel merito questioni già risolte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 215/2005 – Preclusioni probatorie e intervento del terzo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la prima questione sull’art. 268, comma 2, c.p.c. — che limita i poteri processuali del terzo interventore — e manifestamente inammissibili le altre due questioni per inadeguata formulazione.

    Di cosa si tratta

    Nel processo civile, chi interviene volontariamente in giudizio dopo che sono scaduti i termini per la prova “deve accettare il processo nello stato in cui si trova”: non può chiedere prove che le parti originarie non potrebbero più richiedere. Il Tribunale di Lodi dubitava che questa regola limitasse irragionevolmente il diritto di difesa del terzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lodi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, tre questioni sull’art. 268, comma 2, c.p.c.: nella parte in cui non consente alle parti originarie di produrre nuove prove in risposta all’intervento; nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere di fissare una nuova udienza; nella parte in cui non prevede la riapertura dei termini per le parti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondata la prima questione: il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e la scelta di non riaprire le preclusioni in caso di intervento è razionale. Dichiara invece manifestamente inammissibili le altre due questioni perché formulate in modo additivo eccessivamente dettagliato, in un campo riservato alla discrezionalità legislativa.

    Il principio

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina degli istituti processuali; il limite è la non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela. La scelta di non riaprire le preclusioni probatorie per l’intervento tardivo di un terzo è una scelta legislativa non irragionevole.

    Domande e risposte

    Chi è il “terzo interventore” nel processo civile?

    Chi non era parte del processo originario ma vi entra nel corso del giudizio per far valere un proprio diritto (intervento principale), per sostenere una delle parti (intervento adesivo), o perché vi ha interesse (intervento litisconsortile).

    Perché le preclusioni probatorie colpiscono anche il terzo che interviene tardivamente?

    Perché il principio di concentrazione processuale impone che le prove siano indicate e assunte in fasi determinate. Ammettere nuove prove ogni volta che un terzo interviene allungherebbe indefinitamente i processi, a danno delle parti originarie.

    Quando le questioni di legittimità sono dichiarate inammissibili per eccessivo dettaglio?

    Quando il rimettente chiede alla Corte di introdurre norme molto specifiche in un settore dove il legislatore ha ampia discrezionalità. La Corte non può sostituirsi al Parlamento nella scelta tra molteplici soluzioni tutte possibili.

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  • Corte cost. n. 214/2005 – Piani emergenza incidenti rilevanti e competenze regionali

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 10, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna 26/2003 sugli incidenti rilevanti: la Regione può legittimamente attribuire alle Province la competenza a predisporre i piani di emergenza esterni, perché la materia rientra nella legislazione concorrente sulla “sicurezza della popolazione”.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale dell’Emilia-Romagna 26/2003 disciplinava la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose. L’art. 10, comma 2, attribuiva alle Province la competenza per predisporre i “piani di emergenza esterni” agli stabilimenti pericolosi. Il Governo impugnò la norma sostenendo che invadesse le competenze esclusive statali in materia ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna 26/2003 per violazione dell’art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la materia ambientale fosse di competenza esclusiva statale e che la norma contrastasse con i principi fondamentali statali in materia di sicurezza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La predisposizione dei piani di emergenza esterni riguarda prevalentemente la “sicurezza della popolazione” (materia di legislazione concorrente) e non la tutela ambientale (competenza esclusiva statale). La Regione, nell’esercizio della propria competenza concorrente, può attribuire la funzione amministrativa alle Province nel rispetto del principio di sussidiarietà.

    Il principio

    In materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), la Regione può disciplinare le funzioni amministrative nel rispetto dei soli principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. L’attribuzione alle Province della pianificazione di emergenza è conforme al principio costituzionale di adeguatezza.

    Domande e risposte

    Cosa sono i “piani di emergenza esterni” agli stabilimenti pericolosi?

    Sono i piani predisposti per gestire le conseguenze di un incidente rilevante che coinvolge sostanze pericolose al di fuori del perimetro dell’impianto: evacuazione della popolazione, assistenza medica, coordinamento dei soccorsi.

    Perché lo Stato sosteneva che la norma invadesse le sue competenze?

    Perché la direttiva europea Seveso (d.lgs. 334/1999) attribuisce a organi statali (Ministero dell’ambiente e Prefetture) la predisposizione di tali piani, e perché la tutela dell’ambiente è di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

    Come si distinguono “sicurezza della popolazione” e “tutela dell’ambiente” ai fini del riparto di competenze?

    La “sicurezza della popolazione” (competenza concorrente) riguarda la protezione delle persone da rischi; la “tutela dell’ambiente” (competenza esclusiva statale) riguarda la protezione dell’ecosistema. La Corte valuta la prevalenza in base all’oggetto principale della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2005 – Decadenza controversie lavoro pubblico pre-1998

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    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001, che fissava al 15 settembre 2000 il termine di decadenza per proporre davanti al giudice amministrativo le controversie sul lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998.

    Di cosa si tratta

    Con la “privatizzazione” del pubblico impiego, le controversie sui rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione sono passate progressivamente dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria. L’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001 prevedeva che le controversie sui periodi anteriori al 30 giugno 1998 dovessero essere proposte davanti al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000, a pena di decadenza. Diversi TAR avevano sollevato questioni di legittimità di questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Friuli-Venezia Giulia e il TAR Calabria (sez. Reggio Calabria), con più ordinanze, hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 113 della Costituzione, sostenendo che il termine decadenziale violasse la delega legislativa, rendesse più gravoso per i dipendenti l’esercizio dei diritti e fosse irragionevolmente discriminatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara: manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Friuli e da tre ordinanze del TAR Calabria (numeri 522, 542, 622 e 710 r.o./2004) per difetto di motivazione; manifestamente infondata la questione sollevata con l’ordinanza n. 625 r.o./2004 del TAR Calabria, perché il termine decadenziale era già stato ritenuto conforme a Costituzione dalla stessa Corte in precedenti pronunce.

    Il principio

    L’introduzione di termini di decadenza per l’esercizio di azioni giudiziarie è espressione della discrezionalità del legislatore e non contrasta di per sé con il diritto di difesa, purché il termine sia ragionevole e adeguatamente pubblicizzato.

    Domande e risposte

    Cosa succedeva alle controversie sul lavoro pubblico anteriori al 1998?

    Dovevano essere proposte davanti al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000. Decorso quel termine senza proporre il ricorso, il diritto si estingueva per decadenza e non era più possibile agire davanti ad alcun giudice.

    Perché la privatizzazione del pubblico impiego ha creato questi problemi di transizione?

    Perché il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria non fu immediato. La legge stabiliva che le controversie sui periodi anteriori al 1998 restassero al TAR, ma solo fino a una certa data, creando un sistema transitorio che generava dubbi applicativi.

    Questi termini di decadenza violano il diritto di difesa?

    Secondo la Corte no. Il diritto di difesa non impedisce al legislatore di fissare termini ragionevoli per l’esercizio delle azioni giudiziarie. Il limite è che il termine non deve essere eccessivamente breve o irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 212/2005 – Lingua processuale e imputato straniero

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili entrambe le questioni sull’art. 109, comma 1, c.p.p. in materia di lingua processuale: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato né la rilevanza della seconda questione né la non manifesta infondatezza di entrambe.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino rumeno, il Tribunale di Velletri aveva sollevato due questioni sull’art. 109, comma 1, c.p.p. che consente lo svolgimento del processo in lingua italiana. Il difensore aveva eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio non tradotto in una lingua comprensibile dall’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Velletri ha sollevato, in riferimento all’art. 111, terzo comma, della Costituzione, due questioni sull’art. 109, comma 1, c.p.p.: la prima perché non prevede la nullità degli atti compiuti in italiano quando l’imputato straniero non comprende la lingua; la seconda perché non prevede l’obbligo di accertare, fin dal primo atto, se lo straniero comprenda l’italiano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara entrambe le questioni manifestamente inammissibili per carenza di motivazione. In particolare, riguardo alla prima questione il rimettente non aveva spiegato perché la già vigente disciplina delle traduzioni non fosse sufficiente a garantire il diritto dell’imputato. Riguardo alla seconda, il rimettente aveva omesso di indicare in che modo l’omessa verifica avesse inciso sul procedimento concreto.

    Il principio

    Perché una questione di legittimità costituzionale sia ammissibile è indispensabile che il giudice rimettente motivi adeguatamente sia la rilevanza della questione nel giudizio concreto sia la non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Quali garanzie ha l’imputato straniero in un processo penale italiano?

    L’imputato straniero ha diritto a un interprete per gli atti del procedimento (art. 143 c.p.p.) e alla traduzione degli atti essenziali. Queste garanzie esistevano già nell’ordinamento prima della questione sollevata.

    Cosa significa “carenza di motivazione” nell’ordinanza di rimessione?

    Significa che il giudice che solleva la questione non ha spiegato in modo sufficiente perché la norma sia rilevante nel caso concreto e perché il dubbio di incostituzionalità non sia manifestamente infondato. Senza questa motivazione la Corte non può esaminare il merito.

    L’art. 111 Cost. garantisce il diritto alla traduzione degli atti processuali?

    Il terzo comma dell’art. 111 Cost. riconosce all’accusato “il diritto di essere informato nella più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico”, anche attraverso un interprete, se necessario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 211/2005 – Sospensione condizionale dopo abolitio criminis

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 673 c.p.p.: il giudice rimettente aveva il dovere di applicare l’interpretazione già adottata dalla giurisprudenza di legittimità, che riconosce al giudice dell’esecuzione il potere di concedere la sospensione condizionale dopo la revoca per abolitio criminis.

    Di cosa si tratta

    Un condannato per ricettazione non aveva potuto ottenere la sospensione condizionale della pena perché precedenti condanne (per emissione di assegni senza provvista) lo precludevano. Quelle condanne furono poi revocate perché il reato era stato abrogato. Il condannato chiese allora al giudice dell’esecuzione di valutare la sospensione condizionale, ma la Corte d’appello di Palermo rifiutò. La Corte di cassazione sollevava la questione di legittimità dell’art. 673 c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione dubitava della compatibilità con l’art. 3 della Costituzione dell’art. 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione — nel caso di revoca per abolitio criminis — di concedere la sospensione condizionale della pena. Il giudice rimettente non aveva però seguito l’orientamento prevalente della Cassazione, che già riconosceva tale potere.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice che solleva una questione di legittimità senza prima seguire l’interpretazione costituzionalmente adeguata prevalente utilizza impropriamente la questione come “avallo” di una propria diversa interpretazione. Nel caso specifico l’orientamento giurisprudenziale di legittimità già riconosceva il potere del giudice dell’esecuzione di valutare la sospensione condizionale dopo la revoca delle condanne ostative.

    Il principio

    Il giudice è tenuto a seguire l’interpretazione più adeguata ai principi costituzionali, specie ove esista un orientamento giurisprudenziale consolidato in tal senso. Sollevare questione di legittimità in questi casi è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa è l’abolitio criminis e quali effetti ha sulle condanne?

    L’abolitio criminis è l’abrogazione di una norma penale incriminatrice. In base all’art. 673 c.p.p., le condanne pronunciate per il reato abrogato devono essere revocate dal giudice dell’esecuzione, cessando così di produrre effetti giuridici.

    Il condannato può ottenere la sospensione condizionale dopo la revoca delle condanne ostative?

    Sì, secondo l’orientamento prevalente della Cassazione (già esistente all’epoca della questione), la concessione della sospensione condizionale rientra tra i “provvedimenti conseguenti” che il giudice dell’esecuzione può adottare dopo la revoca per abolitio criminis.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non decisa nel merito?

    Perché il rimettente non aveva applicato la soluzione interpretativa già offerta dalla giurisprudenza di legittimità, usando impropriamente la questione di costituzionalità come strumento per ottenere l’avallo della Corte a una diversa interpretazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 180/2005 – Arresto obbligatorio straniero inottemperante all’ordine di espulsione, restituzione atti

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    La Corte ha disposto la restituzione degli atti ai Tribunali di Milano e di Firenze, che avevano sollevato questioni sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La norma impugnata era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 223 del 2004, rendendo necessario un nuovo esame della rilevanza da parte dei giudici rimettenti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), inserito dalla legge Bossi-Fini del 2002, prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore della contravvenzione di cui al comma 5-ter: lo straniero che, dopo un provvedimento del questore ai sensi del comma 5-bis, veniva nuovamente trovato nel territorio. I giudici dei Tribunali di Milano e Firenze, investiti delle udienze di convalida degli arresti, avevano sollevato questioni di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Milano (due ordinanze) e di Firenze (una ordinanza) hanno sollevato questioni di legittimità dell’art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per la contravvenzione del comma 5-ter, in riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza: arresto obbligatorio per una contravvenzione) e 13 (libertà personale) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i tre giudizi e ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, poiché nelle more del giudizio la sentenza n. 223 del 2004 aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14 comma 5-quinquies nella parte censurata. I rimettenti devono ora verificare se, a fronte di questo ius superveniens, la questione mantenga ancora rilevanza nei loro procedimenti.

    Il principio

    Quando, nelle more di un giudizio di legittimità costituzionale, una sentenza della Corte dichiara incostituzionale la stessa disposizione impugnata, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché valuti se la questione sia ancora rilevante nel giudizio a quo. Lo ius superveniens può avere modificato il quadro normativo applicabile e rendere superfluo un nuovo pronunciamento.

    Domande e risposte

    Cosa aveva già deciso la sentenza n. 223 del 2004?

    La sentenza n. 223 del 2004 aveva dichiarato incostituzionale l’art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui al comma 5-ter. Con quella pronuncia la norma aveva già perso efficacia, rendendo superfluo un nuovo esame delle questioni sovrapponibili sollevate dai Tribunali di Milano e Firenze.

    Cosa significa “restituzione degli atti” ai rimettenti?

    La Corte non decide nel merito ma restituisce il procedimento al giudice a quo perché valuti se, alla luce del mutamento normativo sopravvenuto (la sentenza n. 223/2004), la questione originariamente sollevata sia ancora rilevante nel giudizio pendente davanti a lui.

    Perché l’arresto obbligatorio per una contravvenzione è problematico sul piano costituzionale?

    L’art. 3 Cost. impone che l’arresto obbligatorio sia ragionevole in rapporto alla gravità del fatto: prevederlo per una mera contravvenzione (illecito penale di minor disvalore) appare sproporzionato. L’art. 13 Cost. garantisce la libertà personale, che può essere limitata solo nei casi e modi previsti dalla legge, e richiede proporzionalità tra la misura restrittiva e il fatto contestato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 179/2005 – Consiglio di giustizia amministrativa siciliano, composizione mista, manifesta infondatezza

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    Le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa siciliano contro la propria composizione mista — con quattro componenti “laici” designati dal Presidente della Regione — sono state dichiarate manifestamente infondate. La Corte aveva già affrontato le medesime questioni con la sentenza n. 316 del 2004, da cui non emergono ragioni per discostarsi.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 373 del 2003 aveva riformato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, prevedendo una sezione giurisdizionale con composizione mista: accanto ai componenti di ruolo del Consiglio di Stato erano previsti quattro componenti “laici” in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione, designati dal Presidente della Regione. Lo stesso Consiglio aveva sollevato questioni di legittimità contro questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato, in cinque ordinanze sostanzialmente identiche, questioni di legittimità degli artt. 4 (commi 1 lett. d) e 2), 6 (comma 2) e 15 (commi 1 e 2) del d.lgs. n. 373 del 2003, in riferimento all’art. 23 dello statuto siciliano e agli artt. 102, 108, 3, 24, 113, 5, 117 e 120 della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i cinque giudizi e ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 316 del 2004 con cui le medesime questioni erano già state esaminate e rigettate. Non emergevano profili nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati.

    Il principio

    Quando la Corte ha già esaminato e rigettato le medesime questioni di legittimità costituzionale, le successive rimessioni che ripropongano gli stessi profili senza aggiungere elementi nuovi devono essere dichiarate manifestamente infondate, poiché non vi è motivo di discostarsi dalla precedente pronuncia.

    Domande e risposte

    Cos’è il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana?

    Si tratta dell’organo che esercita in Sicilia le funzioni spettanti al Consiglio di Stato. Il d.lgs. n. 373 del 2003, attuativo dello statuto speciale siciliano, ne ha disciplinato la composizione introducendo i componenti “laici” designati dal Presidente della Regione.

    Perché il Consiglio ha sollevato questioni contro la propria composizione?

    Il collegio rimettente riteneva che la partecipazione di componenti “laici” designati dalla Regione alterasse l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo giurisdizionale, violando le norme costituzionali sull’ordinamento giudiziario (artt. 102 e 108 Cost.) e il principio di eguaglianza nell’esercizio della giurisdizione (art. 3 Cost.).

    Qual è la differenza tra manifesta infondatezza e infondatezza?

    La manifesta infondatezza consente alla Corte di decidere in camera di consiglio (procedura semplificata), senza pubblica udienza. Si usa quando il vizio invocato è chiaramente insussistente alla luce della giurisprudenza consolidata, come nel caso di questioni già rigettate senza nuovi argomenti.

  • Corte cost. n. 178/2005 – Insindacabilità senatore D’Ambrosio, conflitto ammissibile

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    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Isernia contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Alfredo D’Ambrosio in un procedimento civile per diffamazione. Si tratta di una pronuncia procedurale che apre la strada all’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’Istituto neurologico mediterraneo Neuromed s.r.l. aveva convenuto in giudizio il senatore Alfredo D’Ambrosio per danni da diffamazione, sostenendo di aver subito una campagna denigratoria. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni del senatore, ritenendo che le sue dichiarazioni (rese con comunicati stampa, interviste televisive e notizie di stampa) rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il Tribunale di Isernia ha proposto conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Isernia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, impugnando la delibera del 26 novembre 2003 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore D’Ambrosio ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale contestava l’assenza del nesso funzionale, sostenendo che le espressioni diffamatorie non fossero collegate all’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    In questa fase la Corte ha esaminato soltanto l’ammissibilità: ha verificato che sussistessero i requisiti soggettivi (legittimazione sia del Tribunale che del Senato) e oggettivi (contestazione della legittimità di una delibera che qualifica come insindacabile un’opinione parlamentare). Ha dichiarato il conflitto ammissibile e disposto la notifica al Senato per l’apertura del procedimento in contraddittorio.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la Corte non esamina il merito ma verifica soltanto se esistano un potere ricorrente e un potere resistente legittimati, e se vi sia materia di conflitto sulla titolarità di attribuzioni costituzionalmente garantite. Il giudice è legittimato a proporre conflitto quando una delibera parlamentare di insindacabilità rischia di precludere la sua funzione giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra la fase di ammissibilità e la fase di merito nel conflitto di attribuzioni?

    Nella fase di ammissibilità la Corte verifica in modo sommario se esiste la materia di un conflitto e se i soggetti coinvolti sono legittimati. Solo dopo la notifica al resistente e la sua costituzione in giudizio si apre la fase di merito, in cui si decide chi era titolare del potere esercitato.

    Quando un tribunale può proporre conflitto di attribuzione contro il Parlamento?

    Quando una delibera parlamentare (di insindacabilità, di autorizzazione a procedere o di immunità) menoma la sfera di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite al giudice. Il presupposto è che il giudice sia chiamato a decidere definitivamente sulla volontà del potere cui appartiene nel procedimento specifico.

    Questa ordinanza contiene una valutazione nel merito sull’insindacabilità del senatore D’Ambrosio?

    No. La pronuncia si limita a dichiarare il conflitto ammissibile. La valutazione sull’esistenza o meno del nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore e la sua attività parlamentare è rinviata al giudizio di merito successivo.

    Norme collegate

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