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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa perché, nelle more del giudizio, una sentenza precedente (n. 280/2005) ha già dichiarato incostituzionale la norma impugnata e il legislatore ha poi riformulato l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. Il giudice rimettente deve verificare se la questione sia ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo.

Di cosa si tratta

Una contribuente di Siracusa aveva ricevuto una cartella di pagamento per mancato versamento di contributi sanitari relativi al 1997, notificatale nel 2004. Aveva eccepito la decadenza del fisco, contestando che l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, nella versione modificata dal d.lgs. n. 193/2001, non prevedeva alcun termine entro cui notificare la cartella al contribuente, lasciandolo esposto alle pretese del fisco a tempo indeterminato.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Siracusa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. n. 193/2001, nella parte in cui non fissava un termine decadenziale per la notifica della cartella derivante dalla liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente. Nel frattempo era intervenuta la sentenza n. 280/2005, che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, ed era poi entrato in vigore il d.l. n. 106/2005 (conv. legge n. 156/2005), che aveva abrogato l’art. 17 e riformulato l’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 introducendo nuovi termini decadenziali. Il giudice rimettente doveva quindi riesaminare la rilevanza della questione.

Il principio

Quando, nelle more del giudizio di costituzionalità, intervengono una sentenza della Corte e una riforma legislativa che incidono sulla norma impugnata, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

Domande e risposte

Che cosa è il termine decadenziale per la notifica della cartella esattoriale?

Quel termine entro cui il concessionario della riscossione deve notificare al contribuente la cartella di pagamento, a pena di perdita del diritto di esigere il tributo. La sua mancanza lasciava il contribuente esposto sine die alle pretese del fisco.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché la questione era già stata risolta dalla sentenza n. 280/2005 e il legislatore era intervenuto con una nuova disciplina. Sarebbe stato inutile pronunciarsi su una norma ormai modificata senza sapere se il problema sussistesse ancora nel caso concreto.

Cosa accade dopo la restituzione degli atti?

Il giudice rimettente deve verificare se la nuova formulazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, introdotta nel 2005, sia applicabile alla fattispecie concreta e, in caso affermativo, se la questione di legittimità costituzionale abbia ancora ragion d’essere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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