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La Corte dichiara in parte illegittima la legge della Regione Valle d’Aosta sulla disciplina delle stazioni radioelettriche, nella parte in cui introduceva limiti di localizzazione e procedure incompatibili con la legislazione statale sulle telecomunicazioni.
Di cosa si tratta
La Regione Valle d’Aosta aveva adottato una legge organica sull’installazione e localizzazione di stazioni radioelettriche. Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni in quanto invasive della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento della comunicazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale Valle d’Aosta n. 25/2005 (e in particolare gli artt. 5, 6 comma 4, 14 comma 1, 15) in riferimento all’art. 117 Cost. e allo Statuto speciale Valle d’Aosta.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 6, comma 4, e 15 della legge regionale: il primo introduceva un divieto di localizzazione incompatibile con la disciplina statale; il secondo stabiliva una procedura non conforme alla normativa statale sulle telecomunicazioni. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sulla legge nella sua interezza.
Il principio
Le regioni, anche a statuto speciale, non possono introdurre limiti di localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione o procedure autorizzatorie che si discostino dalla normativa statale di settore: l’ordinamento della comunicazione è riservato alla competenza esclusiva statale.
Domande e risposte
Perché la Valle d’Aosta aveva adottato una legge sulle stazioni radioelettriche?
Per disciplinare urbanisticamente l’installazione degli impianti di telecomunicazione nel proprio territorio, esercitando la propria competenza in materia di urbanistica (art. 2, lettera g, Statuto speciale Valle d’Aosta).
Quali articoli sono stati dichiarati illegittimi?
L’art. 6, comma 4, che introduceva un divieto di localizzazione degli impianti incompatibile con la normativa statale sulle telecomunicazioni, e l’art. 15, che stabiliva una procedura autorizzatoria difforme da quella prevista dalla legge statale.
Cosa possono fare le regioni in materia di antenne e impianti di telecomunicazione?
Le regioni possono disciplinare gli aspetti urbanistici (localizzazione, inserimento paesaggistico) entro i limiti statali, ma non possono imporre divieti di localizzazione o procedure autorizzatorie che contraddicano la normativa statale sulle telecomunicazioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordinamento della comunicazione
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