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Che cos’è il microcredito imprenditoriale e perché esiste
Il microcredito imprenditoriale è uno strumento di finanziamento agevolato pensato per chi non riesce ad accedere al credito bancario ordinario: non perché la propria idea sia debole, ma perché mancano le garanzie reali — un immobile da ipotecare, un patrimonio consolidato — che le banche tradizionalmente richiedono. La norma di riferimento è l’articolo 111 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), modificato dalla Legge 234/2021 e attuato dal D.M. 176/2014 del Ministero dell’Economia e dal successivo D.M. 211/2023, entrato in vigore il 12 gennaio 2024, che ha alzato i massimali e semplificato i requisiti dimensionali.
Lo sportello del microcredito imprenditoriale è sempre attivo: non ci sono click-day né finestre di apertura periodiche. Le domande si presentano in qualsiasi momento alle banche convenzionate o agli operatori di microcredito autorizzati dalla Banca d’Italia. L’ente di supervisione e promozione è l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), con sede a Roma, che coordina la rete degli operatori e gestisce i programmi di tutoraggio.
Microcredito imprenditoriale vs microcredito sociale: la differenza che conta
L’art. 111 TUB distingue due tipologie nette. Il microcredito imprenditoriale (comma 1) finanzia attività economiche: lavoratori autonomi, microimprese, professionisti con partita IVA, startup. Il microcredito sociale (comma 3) è invece rivolto a persone fisiche in stato di vulnerabilità che necessitano di inclusione finanziaria — non a fini produttivi — e ha un tetto molto più basso (10.000 euro). Questa distinzione è importante: chi apre una partita IVA o vuole farlo accede al microcredito imprenditoriale, non a quello sociale.
Chi può accedere: requisiti soggettivi e dimensionali
Possono beneficiare del microcredito imprenditoriale i seguenti soggetti:
- Lavoratori autonomi e imprese individuali titolari di partita IVA con non più di 5 dipendenti
- Società di persone, SRL, SRL semplificate, società tra professionisti e società cooperative con non più di 10 dipendenti non soci
- Aspiranti imprenditori — persone fisiche che intendono avviare un’attività, anche senza partita IVA già aperta al momento della domanda (la costituzione avviene dopo l’approvazione del finanziamento)
- Associazioni e cooperative a vocazione imprenditoriale
Con le modifiche del D.M. 211/2023, sono stati eliminati i vincoli dimensionali che il vecchio D.M. 176/2014 imponeva: non valgono più i limiti sull’attivo patrimoniale (ex 300.000 €), sui ricavi lordi (ex 200.000 €) e sul livello di indebitamento pregresso (ex 100.000 €). Resta il limite sul numero di dipendenti, che identifica la natura di micro-impresa.
Un aspetto spesso ignorato: non è richiesta un’anzianità minima di attività. Il microcredito è esplicitamente concepito anche per l’avvio, non solo per imprese già operative. Chi vuole aprire un’attività e non ha ancora la partita IVA può presentare domanda come aspirante imprenditore, allegando un business plan.
| Forma giuridica | Limite dipendenti | Importo massimo |
|---|---|---|
| Lavoro autonomo / impresa individuale | Max 5 | 75.000 € |
| Società di persone, cooperativa, STP | Max 10 (non soci) | 75.000 € |
| SRL ordinaria | Max 10 (non soci) | 100.000 € |
| Aspirante imprenditore (persona fisica) | — | 75.000 € |
Importi, durata e struttura del finanziamento
Il finanziamento può arrivare fino a 75.000 euro per la generalità dei beneficiari. Per le società a responsabilità limitata ordinarie il massimale sale a 100.000 euro (art. 111, comma 1-bis TUB, introdotto dalla L. 234/2021). La durata massima è di 120 mesi — dieci anni — incluso l’eventuale periodo di preammortamento iniziale durante il quale si pagano solo gli interessi senza restituire il capitale.
Il finanziamento non è assistito da garanzie reali (ipoteche, pegni): questa è una condizione normativa inderogabile, non una scelta della singola banca. Per la quota eventualmente non coperta dalla garanzia pubblica, la banca può richiedere garanzie personali (fideiussione). Nel caso delle SRL, la normativa ammette in via eccezionale garanzie non esclusivamente personali.
Il tasso di interesse non è calmierato per legge e varia da intermediario a intermediario: ogni banca o operatore convenzionato applica le proprie condizioni commerciali, nel rispetto dei limiti antiusura. Prima di firmare è opportuno confrontare più offerte.
Il ruolo del Fondo di garanzia PMI: perché la banca concede senza garanzie reali
Il meccanismo che rende possibile il microcredito senza garanzie personali o reali di rilievo è la garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale (MCC). La garanzia è gratuita per il beneficiario: non comporta il pagamento di alcuna commissione al Fondo.
Le percentuali di copertura, verificate su fonte ufficiale (fondidigaranzia.it), sono le seguenti:
| Importo del finanziamento | Copertura garanzia Fondo PMI |
|---|---|
| Fino a 50.000 € | 80% dell’importo finanziato |
| Quota eccedente i 50.000 € | 60% della quota eccedente |
Facciamo un esempio concreto. Se si ottiene un microcredito di 70.000 euro, il Fondo garantisce il 80% dei primi 50.000 € (cioè 40.000 €) e il 60% dei restanti 20.000 € (cioè 12.000 €), per una copertura totale di 52.000 euro su 70.000. La banca è esposta solo per i restanti 18.000 euro: ecco perché accetta di prestare senza ipoteche.
La garanzia opera a prima richiesta, il che significa che se il beneficiario non rimborsa, il Fondo paga direttamente la banca senza che questa debba fare escussione di altri beni. Per approfondire la logica del Fondo di garanzia applicata ad altri strumenti di finanziamento, si veda anche la guida Contratti di Sviluppo 2026 (MIMIT/Invitalia): soglie, settori e come presentare domanda.
Cosa si può finanziare
Le spese ammissibili coprono un perimetro ampio, orientato sia agli investimenti sia al capitale circolante:
- Acquisto di beni strumentali: macchinari, attrezzature, arredi, veicoli funzionali all’attività
- Acquisto di materie prime o merci per la produzione o la rivendita
- Servizi strumentali all’attività: canoni di leasing, polizze assicurative, licenze software
- Remunerazione di nuovi dipendenti o soci lavoratori
- Corsi di formazione professionale, tecnica o gestionale per il titolare o i dipendenti
- Capitale circolante: ripristino della liquidità operativa
È esplicitamente esclusa la ristrutturazione del debito pregresso: il microcredito serve ad alimentare un’attività produttiva, non a rifinanziare passività esistenti.
I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio: obbligatori, non opzionali
Il profilo più distintivo del microcredito rispetto a un normale prestito bancario è l’obbligo normativo dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. L’art. 111 TUB e il D.M. 176/2014 stabiliscono che i finanziamenti devono essere accompagnati da questi servizi — senza di essi, la garanzia del Fondo PMI non è operativa.
Concretamente, i servizi ausiliari comprendono:
- Supporto nella redazione del business plan e nella valutazione della sostenibilità del progetto (fase di istruttoria)
- Monitoraggio periodico dell’andamento dell’attività durante il periodo di rimborso (fase di erogazione)
- Assistenza nella gestione finanziaria e contabile di base
- Formazione su temi gestionali, fiscali e di marketing
Chi eroga questi servizi è un tutor del microcredito: professionisti o enti accreditati dall’Ente Nazionale per il Microcredito. Il costo del tutoraggio è solitamente incluso nella struttura del finanziamento (una quota dell’1% circa dell’importo erogato viene trattenuta per questo scopo) e non comporta un esborso aggiuntivo immediato per il beneficiario. Il tutoraggio non è burocrazia: è il presidio qualitativo che giustifica l’accesso alla garanzia pubblica.
Regime de minimis e cumulo con altri incentivi
Il microcredito imprenditoriale rientra nel regime de minimis (Reg. UE 2831/2023). Con l’entrata in vigore del Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025), la soglia de minimis è stata portata a 300.000 euro nel triennio mobile per impresa (precedentemente 200.000 euro). Prima di presentare domanda è necessario verificare il saldo disponibile nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (rna.gov.it), dove sono tracciati tutti gli aiuti ricevuti a titolo di de minimis.
Il microcredito è cumulabile con altri incentivi de minimis — contributi a fondo perduto regionali, voucher, crediti d’imposta — purché il totale non superi la soglia triennale. È invece da verificare caso per caso la cumulabilità con aiuti in esenzione (es. GBER), dove le regole dipendono dalla finalità e dall’intensità massima consentita per settore. Per altri strumenti cumulabili, si veda anche la guida SIMEST 2026: le linee oltre il Fondo 394 e la quota a fondo perduto.
Microcredito e Centrale Rischi: cosa sapere prima di fare domanda
Il finanziamento di microcredito è un prestito a tutti gli effetti: viene segnalato in Centrale Rischi Banca d’Italia e nei sistemi di informazione creditizia privati (CRIF). Questo ha due implicazioni pratiche.
In entrata: la banca o l’operatore consultano la Centrale Rischi e i sistemi CRIF in fase istruttoria. Segnalazioni attive per insoluti non sanati o protesti non cancellati possono precludere l’accesso. Situazioni pregresse sanate vengono valutate caso per caso, tenendo conto del tempo trascorso e dell’entità. Non è richiesta una storia creditizia lunga o positiva — il microcredito nasce proprio per chi non ce l’ha — ma l’assenza totale di irregolarità in corso è un requisito pratico.
In uscita: ottenuto il finanziamento, il rispetto del piano di rimborso contribuisce a costruire una storia creditizia positiva, spendibile poi per accedere a credito ordinario. Il microcredito può quindi funzionare anche come strumento di «primo credito» per imprenditori senza track record bancario.
Come presentare domanda: il percorso pratico
La domanda si presenta attraverso due canali principali:
- Banche convenzionate con il Fondo di garanzia PMI che abbiano attivato un prodotto di microcredito ex art. 111 TUB. L’elenco è disponibile sul portale mcc.it e presso le filiali delle principali banche italiane (tra cui Intesa Sanpaolo, che ha un prodotto dedicato).
- Operatori di microcredito ex art. 111 TUB, soggetti non bancari iscritti nell’elenco della Banca d’Italia, spesso collegati a confidi, fondazioni o cooperative di credito solidale.
In entrambi i casi, l’iter comprende queste fasi:
- Contatto iniziale e pre-screening (1-2 settimane): verifica della eleggibilità soggettiva e documentale
- Istruttoria e valutazione del progetto (2-3 settimane): analisi del business plan, sopralluogo se necessario, attivazione del tutor
- Delibera (1-2 settimane): la banca/operatore decide e richiede la garanzia al Fondo PMI
- Contratto ed erogazione (1-2 settimane): sottoscrizione e accredito delle somme
Il tempo totale è tipicamente compreso tra 30 e 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione. La documentazione minima richiesta comprende: documento di identità e codice fiscale, visura camerale (se l’impresa è già costituita), ultime dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari degli ultimi 6 mesi, business plan con proiezioni economiche e preventivi di spesa, dichiarazione aiuti de minimis ricevuti nel triennio.
L’Ente Nazionale per il Microcredito pubblica sul proprio sito (microcredito.gov.it) l’elenco aggiornato degli operatori accreditati suddivisi per regione. Alcuni programmi regionali o comunali — come quelli di Roma Capitale o di alcune Regioni del Sud — prevedono condizioni ulteriormente agevolate su specifiche platee di beneficiari. Per la componente di finanza agevolata per startup e microimprese innovative, è utile anche la guida su Voucher 3I 2026: contributi per brevettare per startup e microimprese.
Domande frequenti
Un aspirante imprenditore che non ha ancora aperto la partita IVA può richiedere il microcredito?
Sì. La normativa prevede espressamente gli «aspiranti imprenditori» tra i beneficiari. La domanda si presenta allo stato di persona fisica, allegando un business plan che descriva l’attività da avviare. L’apertura della partita IVA e l’eventuale costituzione societaria avvengono dopo l’approvazione del finanziamento, come condizione per l’erogazione delle somme.
Il microcredito imprenditoriale è diverso da quello erogato dalle ONG o dai fondi europei per l’inclusione?
Sì. Il microcredito «ex art. 111 TUB» è uno strumento regolato dal diritto bancario italiano, erogato da banche e operatori vigilati da Banca d’Italia e assistito dalla garanzia del Fondo PMI. Non va confuso con i programmi di microfinanza sociale delle ONG (finalizzati all’inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili) né con i Fondi europei EaSI/InvestEU per il microcredito, che operano tramite intermediari finanziari selezionati dalla BEI con logiche e platee parzialmente diverse.
Il microcredito si cumula con il regime forfettario?
Il regime forfettario riguarda la tassazione dei redditi e non interferisce con l’accesso al microcredito. Un professionista o un’imprenditore individuale in regime forfettario può presentare domanda di microcredito senza problemi: l’unica attenzione è nella documentazione reddituale, che per i forfettari non prevede la contabilità ordinaria, quindi il business plan e gli estratti conto assumono ancora più peso nella valutazione.
Cosa succede se non riesco a rimborsare? La garanzia copre anche il beneficiario?
No: la garanzia del Fondo PMI tutela esclusivamente la banca, non il debitore. In caso di insolvenza, la banca attiva la garanzia del Fondo (che paga la quota garantita) e continua a richiedere al beneficiario il rimborso della parte scoperta, oltre a segnalarlo in Centrale Rischi. Il microcredito non è un sussidio: va restituito integralmente. La garanzia pubblica rende possibile l’erogazione, non esonera dall’obbligo di rimborso.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.