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Cos’è davvero il microcredito e perché non è un prestito bancario qualunque

Il microcredito imprenditoriale è disciplinato dall’articolo 111 del Testo Unico Bancario e dal relativo decreto attuativo (D.M. 176/2014). Non è un prestito personale qualsiasi: è un finanziamento fino a 75.000 euro per persone fisiche, ditte individuali, professionisti e società di persone, elevabile fino a 100.000 euro per le società a responsabilità limitata (SRL). Non richiede garanzie reali (ipoteche, pegni) per gli importi ordinari ed è accompagnato, per legge, da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, tra cui il tutoraggio nella gestione dell’attività.

Il finanziamento può essere erogato da una banca convenzionata oppure da un operatore iscritto nell’elenco degli operatori di microcredito ex art. 111 TUB, tenuto dalla Banca d’Italia. In entrambi i casi, il rischio di credito è in parte coperto dal Fondo di garanzia per le PMI, sezione microcredito, gestito da Mediocredito Centrale: la garanzia pubblica copre l’80% dell’importo finanziato fino a 50.000 euro, e il 60% per la parte che eccede questa soglia.

Parametro Persona fisica / ditta individuale SRL
Importo massimo finanziabile 75.000 euro 100.000 euro
Garanzia Fondo PMI fino a 50.000 euro 80% 80%
Garanzia Fondo PMI oltre 50.000 euro 60% 60%
Garanzie reali richieste Non previste Possono essere richieste

Fin qui la teoria. Nella pratica, moltissime domande di microcredito vengono respinte anche quando il richiedente rientra sulla carta in tutti i requisiti previsti dalla norma. Il motivo, quasi sempre, non è la norma: è la banca.

I motivi reali per cui una banca rifiuta il microcredito

La garanzia pubblica riduce il rischio, non lo azzera. Ecco perché, nella pratica, i dinieghi si concentrano su un numero ristretto di cause ricorrenti.

La banca risponde comunque della quota non garantita

Anche con una copertura dell’80% (o del 60% sopra i 50.000 euro), la banca resta esposta per la parte residua del finanziamento, il 20% o il 40%. Questo significa che l’istituto continua a fare la propria valutazione del merito creditizio esattamente come per un prestito ordinario: reddito o flussi di cassa attesi, storia professionale, coerenza tra il piano e la capacità di rimborso. La garanzia del Fondo PMI non trasforma il microcredito in un diritto automatico: resta una decisione commerciale della banca, che può dire no anche in presenza dei requisiti di legge.

Business plan debole, generico o non credibile

Il microcredito imprenditoriale richiede un piano d’impresa che dimostri la sostenibilità del progetto: previsioni di fatturato, costi, tempi di ripagamento. Un business plan scritto in modo generico, senza numeri verificabili o senza un mercato di riferimento definito, è tra le prime cause di rigetto, a prescindere dalla garanzia pubblica disponibile.

Segnalazioni in Centrale Rischi o nei sistemi di informazione creditizia

Ritardi di pagamento pregressi, protesti, o una posizione «a sofferenza» segnalata in Centrale Rischi di Banca d’Italia o nei sistemi privati (CRIF, Experian, CTC) pesano sulla valutazione, anche se il richiedente oggi non ha più debiti in corso. Molte persone scoprono la segnalazione solo dopo il rifiuto, perché nessuno gliel’aveva comunicata prima.

Settore o finalità del finanziamento non ammissibili

Non tutte le attività e non tutte le spese rientrano nel perimetro del microcredito. Alcuni settori e alcune finalità non coerenti con le regole del Fondo di garanzia possono essere esclusi a monte, indipendentemente dalla qualità del progetto: per questo motivo è sempre necessario verificare l’ammissibilità con l’operatore o la banca prima di presentare la domanda.

Mancanza dei servizi ausiliari obbligatori

L’art. 3 del D.M. 176/2014 impone che il finanziamento sia accompagnato da almeno due servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, ad esempio supporto alla strategia di sviluppo, formazione sulla gestione amministrativa e finanziaria, affiancamento nelle tecniche di vendita. Se questo impianto di tutoraggio non è strutturato correttamente dall’operatore o dalla banca, la pratica può bloccarsi anche prima della valutazione del merito di credito.

Il punto che quasi nessuno spiega con chiarezza

La confusione più diffusa è pensare che, poiché il microcredito è «garantito dallo Stato», la banca sia in qualche modo obbligata a erogarlo. Non è così. Il Fondo di garanzia PMI riduce il rischio per l’intermediario, ma non elimina la sua libertà di valutazione né la sua responsabilità sulla quota di credito non coperta. La garanzia pubblica rende il microcredito più accessibile rispetto a un prestito ordinario, ma non lo trasforma in un finanziamento a erogazione automatica. Ogni banca convenzionata mantiene i propri criteri interni di valutazione, che possono essere più prudenti delle sole condizioni previste dalla norma.

Per questo, due banche diverse possono dare risposte opposte alla stessa richiesta, con lo stesso business plan e lo stesso importo: la variabile decisiva è la politica del credito dell’istituto, non solo il rispetto dei requisiti di legge.

Cosa fare subito dopo un rifiuto

Prima di rivolgersi altrove, conviene chiarire perché la richiesta è stata respinta. Alcuni passaggi pratici:

Le alternative concrete, in ordine di praticabilità

1. Rivolgersi a un altro operatore di microcredito

Il rifiuto di una banca non preclude la richiesta a un altro intermediario convenzionato o a un operatore iscritto nell’elenco degli operatori di microcredito ex art. 111 TUB tenuto dalla Banca d’Italia. Ogni operatore applica una propria politica di valutazione del rischio: chi ha respinto una domanda per policy interna può non coincidere con chi la accoglierebbe. Prima di ripresentare la domanda, però, è utile aver corretto le criticità individuate nel punto precedente.

2. Confidi più finanziamento bancario ordinario

In alternativa al microcredito, un Confidi (consorzio di garanzia collettiva dei fidi) può prestare una garanzia consortile su un finanziamento bancario ordinario, spesso cumulabile con la garanzia del Fondo PMI. È una strada percorribile soprattutto quando l’importo necessario supera i tetti del microcredito o quando il progetto ha caratteristiche più vicine a un prestito PMI tradizionale che a un avvio di microimpresa.

3. Resto al Sud 2.0 o Autoimpiego Centro-Nord (Invitalia)

Per chi ha tra 18 e 35 anni non compiuti ed è nelle regioni del Mezzogiorno, Resto al Sud 2.0, gestito da Invitalia, sostiene nuove attività imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo con una combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato. Per il Centro-Nord esiste una misura analoga di autoimpiego. Sono strumenti diversi dal microcredito bancario, con requisiti anagrafici e territoriali propri, gestiti a sportello fino a esaurimento delle risorse stanziate: vanno quindi verificati caso per caso e prima possibile.

4. Prestito d’onore regionale

Diverse Regioni gestiscono forme di prestito d’onore per l’avvio di attività autonome, spesso rivolte a categorie specifiche come disoccupati, donne o giovani. Le condizioni variano molto da Regione a Regione: è necessario verificare bandi e sportelli attivi presso la propria Regione o Camera di Commercio.

5. Credito cooperativo (BCC)

Le Banche di Credito Cooperativo, per statuto e vocazione territoriale, valutano spesso il merito di credito con un’attenzione diversa rispetto ai grandi gruppi bancari, soprattutto quando il richiedente è residente o opera nel territorio di competenza della banca. Non è un canale alternativo al microcredito in senso stretto, ma può affiancarlo o sostituirlo per un prestito ordinario di importo contenuto.

Errori da non ripetere alla seconda domanda

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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