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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Ottenere credito bancario è ancora uno degli ostacoli principali per micro-imprese, artigiani e liberi professionisti. La banca chiede garanzie reali (ipoteche, pegni) che spesso mancano, oppure valuta il profilo di rischio dell’impresa come troppo alto e aumenta il tasso di interesse. I Confidi — Consorzi e Cooperative di Garanzia Collettiva dei Fidi — nascono proprio per risolvere questo problema: aggregano molte imprese in un unico soggetto che offre alla banca una garanzia condivisa, abbassando il rischio percepito e, di conseguenza, il costo del denaro.

Cosa sono i Confidi: la definizione normativa

I Confidi sono disciplinati dall’art. 13 del D.L. 269/2003 (convertito in L. 326/2003), che ne ha ridefinito la natura giuridica e i requisiti operativi. La norma li qualifica come consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, costituiti da imprenditori — anche artigiani, commercianti o professionisti — allo scopo di garantire collettivamente le obbligazioni assunte verso le banche e gli altri intermediari finanziari.

Il principio cardine è la mutualità: ogni associato contribuisce con una quota al fondo rischi comune. Se un associato non rimborsa il prestito, il Confidi paga la banca attingendo a quel fondo. Il costo del rischio si distribuisce su tutta la platea degli associati, non grava tutto sull’impresa singola.

La distinzione fondamentale: Confidi Maggiori (art. 106 TUB) e Confidi Minori (art. 112 TUB)

Il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993, come modificato dal D.Lgs. 141/2010) distingue due categorie di Confidi in base al volume di attività finanziaria garantita:

La distinzione non è solo formale. Un Confidi vigilato (106) offre alla banca una garanzia più robusta dal punto di vista regolamentare: sotto Basilea III/CRR, le garanzie prestate da intermediari vigilati possono consentire alla banca di ridurre il coefficiente di ponderazione del rischio del credito garantito, liberando capitale regolamentare. Questo si traduce in condizioni di accesso più favorevoli per l’impresa.

Come funziona concretamente la garanzia Confidi

Il meccanismo è più semplice di quanto sembri. L’impresa associata presenta alla banca una richiesta di finanziamento (mutuo, apertura di credito, leasing, anticipo fatture). Contestualmente, chiede al proprio Confidi di prestare garanzia su quella operazione. Il Confidi valuta il merito creditizio dell’impresa — con criteri propri, spesso più flessibili di quelli bancari — e, se approva, emette una lettera di garanzia o costituisce un deposito cauzionale vincolato presso la banca a copertura di una quota del finanziamento.

La banca, avendo quella garanzia, può:

Il Confidi non eroga denaro all’impresa (salvo eccezioni per i Confidi 106 con apposita licenza): il prestito lo fa la banca. Il Confidi presta solo la garanzia.

Quanto costa la garanzia del Confidi

L’associazione a un Confidi comporta due tipi di costi principali:

Il costo netto per l’impresa dipende dal bilanciamento tra la riduzione di tasso ottenuta grazie alla garanzia e la commissione pagata al Confidi. In molte situazioni il saldo è positivo: il risparmio sul tasso supera la commissione. Ma non sempre: è necessario fare i calcoli caso per caso.

Nota: le percentuali precise delle commissioni variano significativamente tra Confidi, territorio, settore e dimensione dell’operazione. Per valori aggiornati, contattare direttamente il Confidi di riferimento o la propria associazione di categoria.

Come ci si associa a un Confidi

I Confidi sono spesso organizzati per settore economico o per territorio:

Il primo passo è verificare quale Confidi serve il proprio settore e territorio. La domanda di associazione si presenta al Confidi, che valuta i requisiti (solitamente: essere un’impresa regolarmente iscritta, non avere procedure concorsuali in corso, avere bilanci o dichiarazioni dei redditi negli ultimi esercizi). Una volta ammessi, si versano la quota sociale e, al momento di ogni operazione garantita, la commissione di garanzia.

La controgaranzia del Fondo di garanzia PMI: i due strumenti si integrano

Il punto più sottovalutato del sistema è che Confidi e Fondo di garanzia PMI non sono alternativi: si possono combinare. La struttura funziona su due livelli:

  1. Primo livello: il Confidi presta la sua garanzia alla banca, coprendo una quota del finanziamento.
  2. Secondo livello (controgaranzia): il Confidi a sua volta chiede al Fondo di garanzia per le PMI (gestito da Mediocredito Centrale per conto del MISE/MIMIT) di controgarantire la propria posizione. Se l’impresa non paga e il Confidi deve escutere la garanzia verso la banca, il Fondo rimborsa il Confidi (entro i limiti della controgaranzia concessa).

Questo meccanismo di controgaranzia o riassicurazione ha un effetto moltiplicatore: permette al Confidi di gestire un volume di garanzie più alto rispetto al solo fondo rischi proprio, e abbassa ulteriormente il costo del rischio per la banca. In alcuni regimi, la controgaranzia del Fondo PMI trasforma la garanzia del Confidi in una garanzia con ponderazione di rischio zero per la banca (trattamento preferenziale sotto Basilea).

Per approfondire il funzionamento diretto del Fondo di garanzia PMI — quando la banca accede al Fondo senza passare dal Confidi — si rimanda alla guida dedicata: Fondo di garanzia PMI.

Confidi o Fondo PMI diretto: quando conviene l’uno e quando l’altro

Criterio Confidi Fondo PMI diretto (banca accede direttamente)
Chi lo attiva L’impresa, tramite il Confidi La banca, per conto dell’impresa
Valutazione del merito creditizio Il Confidi valuta e può essere più flessibile della banca La banca valuta, il Fondo PMI applica criteri propri di eligibilità
Rapporto con la banca Il Confidi fa da intermediario e può trattare condizioni Rapporto diretto impresa-banca
Costo esplicito Commissione di garanzia al Confidi + eventuale quota sociale Nessun costo diretto per l’impresa (la commissione al Fondo è a carico della banca, ma può essere ribaltata indirettamente)
Combinabilità Sì, con controgaranzia del Fondo PMI Sì, può coesistere con garanzie personali del titolare
Valore aggiunto principale Accompagnamento, consulenza, potere contrattuale collettivo Semplicità e assenza di costi diretti per l’impresa
Ideale per Imprese con profilo di rischio borderline, neocostituiti, artigiani senza garanzie reali Imprese già bancabili che vogliono ottimizzare le condizioni senza associarsi a nessun ente

Il Confidi serve ancora nell’era del Fondo PMI?

È una domanda legittima. Negli ultimi anni il Fondo di garanzia PMI ha ampliato enormemente la propria operatività, coprendo direttamente milioni di operazioni. Perché passare dal Confidi?

La risposta è che il Fondo PMI risolve il problema della garanzia, ma non risolve il problema dell’accesso. Un’impresa con centrale rischi segnalata, un artigiano con pochi anni di attività, una startup senza storico creditizio: per questi soggetti la banca può rifiutare il finanziamento anche con il Fondo PMI disponibile, semplicemente perché il merito creditizio non è sufficiente. Il Confidi aggiunge un livello di valutazione e tutela diverso: conosce il tessuto imprenditoriale locale, ragiona in ottica mutualistica, può intervenire con garanzie dirette proprie su porzioni di finanziamento non coperte dal Fondo.

In sintesi: il Fondo PMI è uno strumento di sistema; il Confidi è un interlocutore di prossimità. Per le imprese più fragili o meno strutturate, il Confidi rimane spesso il percorso più efficace per costruire un dossier credibile e presentarsi alla banca con maggiori probabilità di successo.

Domande frequenti

Il Confidi eroga direttamente il finanziamento?

No, nella generalità dei casi. Il Confidi presta la garanzia, ma il prestito lo eroga la banca (o un altro intermediario finanziario). Fanno eccezione i Confidi vigilati iscritti all’albo ex art. 106 TUB che abbiano ottenuto specifica autorizzazione dalla Banca d’Italia: in questi casi possono erogare credito direttamente, ma rimane un’attività marginale rispetto alla funzione principale di garanzia.

Si può usare il Confidi su un finanziamento già garantito dal Fondo PMI?

Non nello stesso compartimento: la stessa quota di finanziamento non può essere coperta contemporaneamente da garanzia diretta del Confidi e garanzia diretta del Fondo PMI. Tuttavia, il meccanismo della controgaranzia funziona in modo diverso: il Confidi garantisce la banca, e il Fondo PMI controgarantisce il Confidi. In questo caso i due strumenti si sovrappongono in senso verticale (non orizzontale), ed è la struttura standard per molte operazioni di garanzia consortile.

La garanzia del Confidi è gratuita?

No. Comporta sempre un costo: la commissione di garanzia (percentuale sull’importo garantito, addebitata annualmente o una tantum) e la quota associativa. Il costo varia tra Confidi e dipende dal settore, dal profilo di rischio dell’impresa e dall’importo garantito. Prima di procedere, è essenziale calcolare il costo totale del finanziamento includendo sia il tasso bancario sia la commissione del Confidi.

Come trovo il Confidi giusto per la mia impresa?

Il punto di partenza sono le associazioni di categoria (CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, ecc.) e le Camere di Commercio. Fedart Fidi, Federconfidi e Assoconfidi pubblicano elenchi dei Confidi associati. Per i Confidi vigilati (art. 106 TUB) l’elenco aggiornato è disponibile sul sito della Banca d’Italia.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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