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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Cos’è il regime de minimis e perché è fondamentale conoscerlo

Il regime degli aiuti «de minimis» è la cornice giuridica europea che consente agli Stati membri di erogare contributi pubblici alle imprese — fondi a fondo perduto, crediti d’imposta, garanzie agevolate, prestiti a tasso zero — senza dover notificare preventivamente l’aiuto alla Commissione europea. L’esonero dall’obbligo di notifica si giustifica con il presupposto che importi contenuti non siano in grado di alterare la concorrenza o falsare gli scambi intracomunitari in modo significativo.

Conoscere le regole del de minimis non è un esercizio accademico: praticamente ogni misura di finanza agevolata rivolta alle PMI — dalla Nuova Sabatini al microcredito imprenditoriale, dai contributi regionali alle agevolazioni ZES — viene erogata «in regime de minimis». Se l’impresa sfora il plafond, il contributo può essere revocato e l’importo eccedente va restituito con interessi. Capire il meccanismo è quindi condizione necessaria per non perdere ciò che si è ottenuto.

Il nuovo Regolamento UE 2023/2831: cosa cambia dal 1° gennaio 2024

Il quadro normativo di riferimento per il de minimis generale è il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, in vigore dal 1° gennaio 2024 e applicabile fino al 31 dicembre 2030. Esso ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento (UE) n. 1407/2013 (che era in vigore dal 1° gennaio 2014). Gli aiuti concessi in conformità al vecchio regolamento tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 restano validi e vengono conteggiati nel plafond attuale.

La novità più rilevante è l’innalzamento del massimale: si passa da 200.000 euro a 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni. Altrettanto importante è il cambiamento nel metodo di calcolo del periodo di riferimento: con il vecchio Regolamento 1407/2013 si guardava all’esercizio finanziario in corso e ai due precedenti; con il nuovo Regolamento 2023/2831 si applica un triennio mobile calcolato giorno per giorno (rolling period), indipendentemente dall’esercizio fiscale.

Come si calcola il triennio mobile: un esempio concreto

Il concetto di triennio mobile è uno dei punti che genera più confusione nella pratica. Ecco come funziona: ogni volta che un’autorità pubblica intende concedere un nuovo aiuto de minimis, deve verificare se la somma tra il nuovo aiuto e tutti gli aiuti de minimis già ricevuti nei 1.095 giorni precedenti la data di concessione (tre anni esatti, calcolati a ritroso giorno per giorno) supera la soglia di 300.000 euro.

Esempio: un’impresa riceve un contributo a fondo perduto de minimis di 80.000 euro il 15 marzo 2023. Il 10 settembre 2024 riceve un secondo aiuto de minimis di 100.000 euro. Il 20 gennaio 2026 chiede un terzo contributo de minimis di 150.000 euro. Alla data del 20 gennaio 2026, l’autorità concedente deve verificare il periodo 20 gennaio 2023 – 20 gennaio 2026. Il primo aiuto (15 marzo 2023) cade dentro il triennio e vale 80.000 euro. Il secondo aiuto (10 settembre 2024) cade dentro il triennio e vale 100.000 euro. Totale già ricevuto: 180.000 euro. Il nuovo contributo da 150.000 euro porterebbe il totale a 330.000 euro, oltre il massimale di 300.000 euro. Il terzo aiuto può quindi essere concesso solo fino a 120.000 euro (o deve essere rifiutato se non è frazionabile).

Attenzione: la data rilevante è quella in cui l’impresa acquisisce il diritto giuridico all’aiuto (tipicamente la data del provvedimento di concessione o del contratto), non la data dell’effettivo pagamento. Un aiuto concesso nel 2025 ma erogato materialmente nel 2027 occupa il plafond dal 2025.

Il concetto di «impresa unica»: il rischio più sottovalutato

La nozione di impresa unica è il punto dove più frequentemente le imprese si trovano ad aver sforato inconsapevolmente il plafond. Il Regolamento 2023/2831 (art. 2, c. 2) stabilisce che si considerano un’unica impresa tutte le entità fra le quali sussiste almeno uno dei seguenti legami:

Questi legami possono essere diretti o indiretti. La conseguenza pratica è che se una persona fisica controlla due o più società (anche tramite partecipazioni di maggioranza detenute personalmente), quelle società formano un’unica impresa ai fini del de minimis e condividono un solo plafond da 300.000 euro. Non importa che si tratti di settori diversi, di ragioni sociali diverse o di sedi diverse: il cumulo è obbligatorio.

Esempio: Mario Rossi possiede il 60% di Alfa Srl (settore commercio) e il 70% di Beta Srl (settore servizi). Alfa Srl ha già ricevuto 220.000 euro in aiuti de minimis negli ultimi tre anni. Beta Srl può ricevere al massimo altri 80.000 euro, non 300.000 euro, perché il plafond è condiviso.

I massimali de minimis per settore

Non tutti i settori godono dello stesso massimale. La tabella seguente riepiloga i regimi vigenti:

Settore / Regime Regolamento UE Massimale per impresa unica Periodo Valido fino
Generale (tutti i settori salvo eccezioni) 2023/2831 300.000 € Triennio mobile 31/12/2030
Servizi di interesse economico generale (SIEG) 2023/2832 750.000 € Triennio mobile 31/12/2030
Agricoltura (produzione primaria) 2024/3118 50.000 € Triennio mobile 31/12/2032
Pesca e acquacoltura 2023/2391 (modifica Reg. 717/2014) 30.000 € Tre esercizi finanziari

Il settore agricolo ha visto un significativo aumento con il Regolamento 2024/3118 (pubblicato in GU il 13 dicembre 2024): il massimale è passato da 25.000 a 50.000 euro, con introduzione del triennio mobile (in luogo dei precedenti due esercizi finanziari) e obbligo di registro centrale dal 2027.

Il Registro Nazionale Aiuti (RNA): come verificare il proprio residuo

Il Registro Nazionale Aiuti (RNA), gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è la banca dati pubblica che raccoglie tutti gli aiuti di Stato concessi in Italia, inclusi quelli in regime de minimis. Dal 1° gennaio 2026, in attuazione del Regolamento 2023/2831, le autorità concedenti italiane sono tenute a caricare nel registro (o in un analogo registro centrale europeo) ogni aiuto de minimis entro 20 giorni lavorativi dalla concessione, con obbligo di conservazione delle informazioni per 10 anni.

Ogni impresa può verificare in autonomia il proprio residuo disponibile tramite la funzione Visura Aiuti / Visura De Minimis del portale RNA, accessibile su www.rna.gov.it. La ricerca avviene tramite codice fiscale dell’impresa (o del soggetto controllante, per l’impresa unica). Il sistema restituisce l’elenco degli aiuti registrati, con importo, data di concessione e autorità erogante, consentendo di calcolare il residuo disponibile nel triennio mobile corrente.

È consigliabile effettuare questa verifica prima di presentare qualsiasi domanda che preveda aiuti de minimis, e conservare la stampa della visura come documentazione a supporto. Si noti che la completezza del registro dipende dalla tempestività di caricamento da parte delle autorità concedenti: in caso di dubbi su aiuti recenti non ancora registrati, è opportuno richiederli direttamente all’ente erogante.

Cosa succede se si sfora il plafond

Il superamento del massimale de minimis comporta conseguenze severe. L’aiuto (o la parte eccedente) viene qualificato come aiuto di Stato illegale, in quanto concesso senza la notifica alla Commissione europea prevista dall’art. 108 TFUE. L’esito tipico è la revoca del provvedimento di concessione e l’obbligo di restituzione delle somme percepite (o della quota eccedente) maggiorate degli interessi calcolati al tasso di recupero stabilito dalla Commissione europea.

Nei casi più gravi, la revoca può estendersi anche ad altri aiuti, se il cumulo complessivo risulta non conforme. Non esiste una soglia di tolleranza: anche un euro oltre il massimale può comportare l’avvio della procedura di recupero. La responsabilità del monitoraggio è formalmente dell’autorità concedente, ma nella pratica il beneficiario è tenuto a dichiarare gli aiuti de minimis già ricevuti al momento della domanda — dichiarazione che, se falsa, configura un illecito ulteriore.

Cumulo: de minimis con altri regimi e con altri de minimis

Le regole di cumulo sono articolate e meritano attenzione. I principi fondamentali sono i seguenti:

Dubbi reali e poco trovabili: le domande che nessuno risponde chiaramente

Il de minimis si calcola sull’importo dell’aiuto o sull’importo dell’investimento?

Sul plafond de minimis si imputa l’elemento di aiuto, non il valore dell’investimento o del finanziamento sottostante. Se si ottiene un finanziamento agevolato da 500.000 euro, occorre calcolare il vantaggio economico effettivo rispetto alle condizioni di mercato (il differenziale di tasso, attualizzato), e solo quell’importo va conteggiato nel plafond. Per i contributi a fondo perduto, il calcolo è immediato: l’intero importo è aiuto. Per le garanzie, l’elemento di aiuto si calcola secondo metodologie specifiche (tipicamente una percentuale dell’importo garantito). La comunicazione di concessione indica sempre l’«equivalente sovvenzione lordo» (ESL), che è la cifra da imputare al plafond.

Due società della stessa persona fisica condividono davvero il plafond?

Sì, se la persona fisica esercita il controllo (di diritto o di fatto) su entrambe le società. Anche una partecipazione al 51% detenuta da un singolo soggetto fisico è sufficiente a configurare l’impresa unica. La logica è anti-elusiva: senza questa regola, basterebbe costituire più società per moltiplicare artificialmente il plafond. La verifica del legame di controllo deve essere condotta con attenzione anche nelle strutture di gruppo più semplici (holding personale + operative; due srl controllate dalla stessa persona).

Un aiuto concesso ma non ancora erogato occupa già il plafond?

Sì. Come chiarito dal Regolamento 2023/2831, la data rilevante è quella in cui l’impresa acquisisce il diritto giuridico all’aiuto, indipendentemente dal momento dell’effettivo pagamento. Un decreto di concessione firmato a dicembre 2025 con liquidazione prevista a marzo 2026 occupa il plafond dal dicembre 2025. Questo significa che un’impresa in attesa di incassare un contributo già concesso deve già considerarlo «consumato» per le sue verifiche di capienza.

I crediti d’imposta sono aiuti de minimis?

Dipende dal regime nel quale sono qualificati. Molti crediti d’imposta italiani — come alcuni incentivi all’assunzione di categorie svantaggiate, o certi bonus energia per le PMI — vengono espressamente concessi in regime de minimis e sono iscritti nel RNA come tali. In quel caso, concorrono al plafond. Altri crediti d’imposta sono invece concessi in regime di esenzione GBER (es. Transizione 5.0 per la parte investimenti) o come misure fiscali generali non qualificabili come aiuto di Stato. L’atto di concessione (decreto, circolare, comunicazione) indica sempre il regime applicabile: se compare la dicitura «de minimis» o il riferimento al Regolamento 2023/2831 (o al precedente 1407/2013), il credito d’imposta occupa il plafond. In caso di dubbio, va verificato con l’ente gestore della misura.

Cosa succede se un’impresa cambia attività o viene ceduta?

In caso di fusione, acquisizione o scissione, gli aiuti de minimis precedentemente ricevuti dalle entità coinvolte si trasferiscono all’entità risultante, proporzionalmente alle attività cedute o acquisite. Se dopo una scissione la nuova entità eredita attività per le quali era stato concesso un de minimis, quella quota di aiuto concorre al plafond della nuova entità. Questo rende essenziale, nel contesto di operazioni straordinarie, effettuare una due diligence degli aiuti de minimis ricevuti nell’ultimo triennio da tutte le società coinvolte.

Settori esclusi dal regime generale de minimis

Il Regolamento 2023/2831 non si applica agli aiuti concessi a imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura (regimi de minimis settoriali distinti si applicano a questi comparti), né agli aiuti correlati ad attività di esportazione o che favoriscono i prodotti nazionali rispetto a quelli importati. Anche le imprese in difficoltà finanziaria possono essere escluse da singole misure, pur non essendo categoricamente escluse dal regime de minimis in sé.

De minimis e cumulo con le agevolazioni ZES: un caso pratico

Le imprese che operano nelle Zone Economiche Speciali (ZES) possono accedere a crediti d’imposta per gli investimenti spesso concessi in regime de minimis o in regime GBER. Il cumulo tra misure ZES e altri aiuti de minimis è ammesso, ma richiede un calcolo preciso dell’elemento di aiuto di ciascuna misura e il rispetto del plafond complessivo per l’impresa unica. Prima di presentare domanda per misure cumulate, è consigliabile verificare il residuo de minimis nel RNA e conservare traccia del calcolo effettuato.

FAQ

Devo dichiarare gli aiuti de minimis ricevuti quando presento una nuova domanda?

Sì, quasi sempre. I bandi e le domande di concessione includono una dichiarazione sostitutiva in cui l’impresa attesta l’ammontare degli aiuti de minimis già ricevuti nei tre anni precedenti. La dichiarazione è vincolante: una dichiarazione falsa espone a sanzioni amministrative e penali, oltre alla revoca del contributo. È buona prassi verificare il RNA prima di compilare la dichiarazione, così da avere dati aggiornati.

Il de minimis si applica anche ai professionisti e alle persone fisiche?

Il regime de minimis si applica alle «imprese» nel senso economico del termine, non soltanto alle persone giuridiche. Un professionista o un artigiano che esercita attività economica è soggetto alle stesse regole. Tuttavia, molte misure agevolative rivolte ai professionisti non vengono qualificate come de minimis (rientrano in esenzioni specifiche o in misure fiscali generali). La verifica va condotta misura per misura.

Quanto è aggiornato il Registro Nazionale Aiuti?

Le autorità concedenti italiane sono tenute a caricare i dati entro 20 giorni lavorativi dalla concessione. Nella pratica, i ritardi esistono, specialmente per misure gestite da enti locali o regionali. Se la visura RNA non mostra un aiuto recentemente concesso, non significa che non esista: va sempre dichiarato anche se non ancora registrato. Il RNA è uno strumento di verifica complementare, non sostitutivo della due diligence interna dell’impresa.

Il massimale de minimis è aumentato definitivamente o può cambiare?

Il massimale di 300.000 euro è fissato dal Regolamento 2023/2831, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030. Non è permanente: alla scadenza, la Commissione europea rinnoverà o modificherà il regolamento. Il precedente massimale era 200.000 euro (Reg. 1407/2013, 2014-2023). Gli aiuti concessi sotto il vecchio massimale restano validi e concorrono al plafond attuale per la parte che ricade nel triennio mobile corrente.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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