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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal GIP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, relativamente alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Fabrizio Cicchitto nei confronti del magistrato Maria Clementina Forleo.
Di cosa si tratta
Il deputato Fabrizio Cicchitto era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese all’agenzia ANSA nei confronti del magistrato Forleo, a seguito del medesimo provvedimento giudiziario che aveva originato anche l’imputazione Gasparri. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del deputato Cicchitto nei confronti del magistrato Forleo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile in fase preliminare, con le medesime motivazioni dell’ordinanza n. 445/2006: sussistono entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo, con ogni decisione nel merito rinviata al giudizio nel contraddittorio.
Il principio
La verifica di ammissibilità del conflitto di attribuzioni è distinta dal giudizio nel merito: la Corte si limita ad accertare la legittimazione del ricorrente e l’idoneità dell’atto a invadere le sue attribuzioni, senza anticipare la soluzione della controversia.
Domande e risposte
Qual è il legame tra le ordinanze n. 445 e n. 446 del 2006?
Entrambe riguardano conflitti di attribuzioni promossi dal GIP di Roma contro la Camera dei deputati per delibere di insindacabilità di dichiarazioni rese nei confronti del magistrato Forleo. Gli imputati sono diversi (Gasparri e Cicchitto) ma il contesto è il medesimo.
Chi è Fabrizio Cicchitto nel contesto di questa vicenda?
All’epoca deputato, era imputato di diffamazione per dichiarazioni che definivano il provvedimento del magistrato Forleo come un “colpo durissimo alla lotta al terrorismo” e pregiudizievole per la sicurezza nazionale.
Il giudizio nel merito è già definito da questa ordinanza?
No. L’ordinanza si limita alla fase di ammissibilità. La Corte rinvia al giudizio nel contraddittorio tra le parti per decidere se la delibera di insindacabilità abbia effettivamente leso le attribuzioni del potere giudiziario.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare — norma al centro del conflitto tra Parlamento e magistratura
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