Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 357/2005 – Immunità funzionale Cossiga conflitto poteri

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto proposto dall’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga contro la Corte d’appello di Roma che lo aveva condannato al risarcimento per dichiarazioni rese durante il mandato presidenziale: si tratta di verificare l’estensione dell’immunità funzionale del Capo dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il senatore a vita Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro la Corte d’appello di Roma. Quest’ultima lo aveva condannato al risarcimento del danno per dichiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate nel 1991 durante un’audizione parlamentare sulla struttura “Gladio”, nel corso del mandato presidenziale. Cossiga sosteneva che tali dichiarazioni fossero coperte dall’immunità funzionale presidenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 37 legge n. 87/1953). Oggetto: sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte d’appello di Roma (in sede di rinvio) che condannava Cossiga al risarcimento. Questione: se le dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica durante l’esercizio del mandato godano di immunità funzionale ai sensi degli artt. 87 e 89 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Dichiarazione di ammissibilità. La Corte, richiamando la propria ordinanza n. 455/2002 resa nella stessa vicenda, conferma la legittimazione dell’ex Presidente della Repubblica a sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Sotto il profilo oggettivo, la materia è ammissibile perché esiste un conflitto sulla cui risoluzione la Corte è competente.

    Il principio

    L’ex Presidente della Repubblica è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato per atti compiuti nell’esercizio del mandato presidenziale, e la questione dell’estensione dell’immunità funzionale presidenziale è materia la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Il Presidente della Repubblica è immune per le dichiarazioni rese nell’esercizio del mandato?

    L’art. 90 Cost. prevede l’irresponsabilità del Presidente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. La questione se una dichiarazione resa durante un’audizione parlamentare rientri nelle “funzioni” presidenziali è oggetto di valutazione caso per caso.

    Chi era Ovidio Bompressi e cosa c’entra con questa vicenda?

    Il caso Bompressi (gr. n. 354/2005) è una vicenda parallela e distinta: riguardava il potere di grazia presidenziale. Il caso Cossiga (qui) riguardava invece le dichiarazioni rese dal Presidente sui servizi segreti italiani (“Gladio”) durante un’audizione parlamentare nel 1991.

    Come si è concluso il conflitto Cossiga?

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154 del 2006, ha poi risolto il conflitto dichiarando che le dichiarazioni del Presidente Cossiga nella specifica circostanza erano coperte dall’immunità funzionale, annullando la sentenza di condanna.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 356/2005 – Indultino revoca misura alternativa restituzione atti

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    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché la sentenza n. 278/2005 ha già dichiarato incostituzionale la stessa norma censurata: i giudici devono valutare se le questioni siano ancora rilevanti nei casi concreti.

    Di cosa si tratta

    Diversi magistrati e tribunali di sorveglianza di Foggia e Bari avevano sollevato questione sull’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003 (“indultino”), nella parte in cui consentiva l’accesso al beneficio anche a condannati cui era stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa. In pendenza dei giudizi, la Corte ha pronunciato la sentenza n. 278/2005 che ha dichiarato incostituzionale la norma censurata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 co. 3 lett. d) della legge 1 agosto 2003, n. 207, nella parte in cui consente l’ammissione al beneficio dell’“indultino” ai condannati cui sia stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa. Parametri: artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione. Rimettenti: Magistrato di sorveglianza di Foggia, Magistrato di sorveglianza di Bari, Tribunale di sorveglianza di Bari.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La sentenza n. 278/2005 ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rendendo necessario che i rimettenti verifichino se le questioni mantengano ancora rilevanza nei singoli procedimenti.

    Il principio

    Quando, in pendenza di questioni di legittimità costituzionale, la stessa Corte dichiara con altra pronuncia l’incostituzionalità della medesima norma, occorre restituire gli atti ai giudici a quibus affinché verifichino la perdurante rilevanza delle questioni alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa ha stabilito la sentenza n. 278/2005?

    La sentenza n. 278/2005 ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consentiva l’accesso all’“indultino” a condannati cui era stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa, ritenendo la norma irrazionale e contraria alla funzione rieducativa della pena.

    Perché nonostante la sentenza n. 278/2005 la Corte non decide direttamente?

    Anche quando la norma è già stata dichiarata incostituzionale, la Corte non può pronunciarsi autonomamente sulla sopravvivenza delle questioni pendenti. Il giudice rimettente deve verificare nel caso concreto se, con l’eliminazione della norma, il giudizio possa proseguire su basi diverse o se sia divenuto irrilevante.

    Cosa è la revoca per “fatto colpevole” di una misura alternativa?

    Una misura alternativa alla detenzione (come l’affidamento in prova o la semilibertà) viene revocata “per fatto colpevole” quando il condannato viola le prescrizioni imposte o commette nuovi reati, dimostrando di non aver rispettato le condizioni del regime più favorevole concesso.

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  • Corte cost. n. 355/2005 – Registro amministratori condominio illegittimità regionale

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Abruzzo che istituiva un registro regionale degli amministratori di condominio e riservava l’attività a chi vi era iscritto. La materia rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva istituito con legge regionale un registro degli amministratori di condominio e di immobili, prevedendo che solo gli iscritti potessero svolgere tale attività nella regione. Il Governo aveva impugnato la legge sostenendo che la disciplina dell’amministrazione condominiale appartiene all’ordinamento civile, riservato allo Stato dall’art. 117 co. 2 lett. l) Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2 co. 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), in via consequenziale tutte le restanti disposizioni. Parametri: art. 117 co. 1, 2 lett. l) e 3 della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale degli artt. 2 co. 2 e 3, e 3 della legge regionale, e in via consequenziale di tutte le restanti disposizioni (art. 27 l. 87/1953). La legge regionale viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile perché disciplina i requisiti e le condizioni per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio, che inerisce ai rapporti privatistici tra condomini.

    Il principio

    La disciplina dei requisiti per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio rientra nell’ordinamento civile (art. 117 co. 2 lett. l) Cost.), materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato: le Regioni non possono istituire registri obbligatori né condizionare l’esercizio di tale attività a requisiti regionali.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare l’attività di amministratore di condominio?

    No, secondo questa sentenza: la materia rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. La disciplina nazionale degli amministratori di condominio è stata poi introdotta con la legge n. 220/2012 (riforma del condominio), che ha inserito nel codice civile i requisiti per l’esercizio dell’attività.

    Cosa si intende per “ordinamento civile” ai sensi dell’art. 117 co. 2 lett. l) Cost.?

    L’“ordinamento civile” comprende la disciplina dei rapporti privatistici tra persone fisiche e giuridiche: contratti, diritti reali, obbligazioni, famiglia, successioni. La Corte ha da tempo affermato che questa materia è riservata allo Stato per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

    Cosa sono le dichiarazioni di incostituzionalità “in via consequenziale”?

    L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di incostituzionalità alle disposizioni della stessa legge che siano necessariamente connesse con quelle direttamente annullate, anche se non espressamente impugnate.

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  • Corte cost. n. 354/2005 – Conflitto poteri grazia presidenziale Bompressi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente della Repubblica contro il Ministro della giustizia che aveva rifiutato di dare seguito alla determinazione presidenziale di concedere la grazia a Ovidio Bompressi. La questione è quella di chi abbia il potere di concedere la grazia.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente della Repubblica aveva manifestato la volontà di concedere la grazia (remissione della pena residua) a Ovidio Bompressi, condannato per l’omicidio del giornalista Walter Tobagi. Il Ministro della giustizia si era rifiutato di predisporre il relativo decreto e di controfirmarlo, sostenendo che la grazia richiedesse la sua proposta. Il Presidente ha allora sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 37 legge n. 87/1953). Oggetto: nota del Ministro della giustizia del 24 novembre 2004 con cui rifiutava di dare corso alla determinazione presidenziale di concedere la grazia a Bompressi. Parametri: artt. 87 e 89 della Costituzione (potere di grazia del Presidente della Repubblica e controfirma ministeriale).

    La decisione della Corte

    Dichiarazione di ammissibilità del conflitto, riservato ogni definitivo giudizio di merito. La Corte rileva che il conflitto è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (i poteri sono identificabili) sia sotto quello oggettivo (esiste materia di conflitto sulla cui risoluzione la Corte è competente). Il giudizio proseguirà nel merito.

    Il principio

    La decisione di concedere o negare la grazia ex art. 87 Cost. è materia di potenziale conflitto tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della giustizia, la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale: la questione di chi abbia il potere sostanziale di grazia è dunque ammissibile davanti alla Consulta.

    Domande e risposte

    Chi ha il potere di concedere la grazia in Italia?

    L’art. 87 co. 11 Cost. prevede che il Presidente della Repubblica “concede la grazia e commuta le pene”. La questione dibattuta era se si trattasse di un potere esclusivo del Capo dello Stato o se richiedesse la proposta del Ministro della giustizia (che deve controfirmare il decreto ai sensi dell’art. 89 Cost.).

    Come si è conclusa la vicenda Bompressi?

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, ha poi stabilito che il potere di grazia è sostanzialmente presidenziale: il Presidente della Repubblica può concedere la grazia anche senza la proposta del Ministro della giustizia, il quale è tenuto a controfirmare il decreto salvo che per ragioni di evidente incostituzionalità.

    Cos’è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni sorge quando un organo costituzionale ritiene che un altro abbia invaso la sua sfera di competenza. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti tra poteri dello Stato (Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, magistratura).

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  • Corte cost. n. 353/2005 – Statuto Regione Liguria estinzione per rinuncia

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    Il giudizio sul vecchio statuto della Regione Liguria si estingue perché la Regione ha approvato un nuovo statuto, rendendo privo di oggetto il ricorso del Governo, che ha conseguentemente rinunciato.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari articoli dello statuto della Regione Liguria approvato nel 2004, lamentando contrasti con numerosi articoli della Costituzione in materia di organizzazione regionale, competenze e rapporti con lo Stato. Prima che la Corte si pronunciasse, la Regione ha approvato un nuovo statuto che ha sostituito quello impugnato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 4 co. 2, 14 co. 2, 20 co. 2 lett. b), 39 co. 3, 40 co. 1, 41 co. 2, 43 co. 2, 50 co. 3, 64 e 76 co. 1 lett. b) dello statuto della Regione Liguria (deliberazione 2004). Parametri: artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Estinzione del processo per rinuncia al ricorso. La Regione Liguria ha approvato un nuovo statuto (L.R. n. 1 del 2005) che ha sostituito quello impugnato; venuto meno l’oggetto del ricorso, il Presidente del Consiglio ha rinunciato. In assenza di parte costituita, l’art. 25 delle norme integrative prevede l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale sugli statuti regionali, la sostituzione della norma impugnata con una nuova disposizione può privare di oggetto il ricorso governativo, determinandone la rinuncia e la conseguente estinzione del processo senza pronuncia di merito.

    Domande e risposte

    Come si impugna uno statuto regionale davanti alla Corte Costituzionale?

    Il Governo può promuovere ricorso in via principale entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto regionale, ai sensi dell’art. 127 Cost. Il controllo preventivo di costituzionalità sugli statuti regionali ordinari è obbligatorio su impulso governativo.

    Cosa succede quando la Regione modifica la norma impugnata in corso di giudizio?

    Se la norma impugnata viene abrogata o sostituita nel corso del giudizio, il ricorrente può rinunciare al ricorso o chiedere la cessazione della materia del contendere. In entrambi i casi il processo si chiude senza pronuncia di merito sulla norma originaria.

    La rinuncia al ricorso impedisce un futuro ricorso sul nuovo statuto?

    No: la rinuncia estingue il giudizio sulla norma originale, ma il Governo rimane libero di impugnare eventuali disposizioni del nuovo statuto che ritenga incostituzionali, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 352/2005 – Patente a punti comunicazione conducente

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    La Corte restituisce gli atti a oltre venti Giudici di pace dopo sopravvenute modifiche all’art. 126-bis del Codice della strada sull’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente responsabile dell’infrazione.

    Di cosa si tratta

    Numerosi Giudici di pace avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis comma 2 del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), introdotto dalla riforma del 2002 sul sistema della patente a punti. La norma obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione; in caso di mancata comunicazione, la decurtazione di punti colpisce lo stesso proprietario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 126-bis comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dall’art. 7 co. 1 del d.lgs. n. 9/2002 e modificato dall’art. 7 co. 3 lett. b) del d.l. n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003. Parametri invocati: artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 della Costituzione. Rimettenti: Giudici di pace di Finale Ligure, Castelfiorentino, Monza e molti altri.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti a tutti i Giudici di pace rimettenti. Modifiche normative intervenute (tra cui la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005 e successive modifiche legislative) impongono ai rimettenti di rivalutare la rilevanza delle questioni sollevate.

    Il principio

    Quando una serie di questioni di legittimità identiche sollevate da giudici diversi sono investite da jus superveniens (modifiche normative, sentenze della stessa Corte), è corretto riunire i giudizi e restituire unitariamente gli atti ai rimettenti per la rivalutazione di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la patente a punti introdotta nel 2003?

    La patente a punti, introdotta in Italia nel 2003, assegna a ogni patentato un credito iniziale di 20 punti che vengono decurtati in caso di infrazione al Codice della strada. L’esaurimento dei punti comporta la sospensione della patente e l’obbligo di sostenere nuovamente l’esame.

    Perché l’obbligo di comunicare il conducente era ritenuto incostituzionale?

    I rimettenti contestavano, tra l’altro, che l’obbligo di comunicare i dati del conducente potesse costringere il proprietario a fornire informazioni contro se stesso (violando il diritto al silenzio desumibile dall’art. 24 Cost.) e che la decurtazione di punti sul proprietario non conducente violasse il principio della personalità della sanzione (art. 27 Cost.).

    Com’è andato a finire il contenzioso sulla patente a punti?

    La Corte costituzionale si è pronunciata più volte sulla disciplina, dichiarando incostituzionale in parte la norma sulla decurtazione dei punti al proprietario non conducente (sentenza n. 27/2005), il che ha reso necessaria questa restituzione degli atti ai numerosi giudici rimettenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 351/2005 – Semilibertà e indultino restituzione atti

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    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché, dopo sopravvenute modifiche normative, rivaluti la rilevanza della questione sull’esclusione dei condannati in semilibertà dal beneficio dell’“indultino”.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva dubitato della costituzionalità della norma che esclude i condannati ammessi alla semilibertà dal beneficio della sospensione condizionata della pena (“indultino”, legge n. 207/2003). La questione era che chi aveva meritato la semilibertà veniva escluso da un beneficio concesso anche a chi non aveva mai ottenuto misure alternative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 comma 3 lettera d) della legge 1 agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionata ai condannati ammessi alla semilibertà. Parametri: artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione. Rimettente: Tribunale di sorveglianza di Venezia.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice a quo. Sopravvenute modifiche al quadro normativo di riferimento rendono necessaria una nuova verifica da parte del rimettente sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione nel caso concreto.

    Il principio

    Lo jus superveniens che modifica sostanzialmente la disciplina censurata impone alla Corte di restituire gli atti al giudice rimettente, il quale deve verificare se la questione mantenga la propria rilevanza nel giudizio principale alla luce del mutato assetto normativo.

    Domande e risposte

    Cosa è la semilibertà?

    La semilibertà è una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto penitenziario per lavoro, studio o altre attività, rientrando in carcere nelle ore notturne o nei giorni stabiliti dal magistrato di sorveglianza.

    Perché l’esclusione dalla semilibertà era considerata irragionevole?

    Il rimettente rilevava il paradosso per cui poteva accedere all’“indultino” chi non aveva mai ottenuto misure alternative (o se le era viste revocare), mentre chi aveva tenuto buona condotta e meritato la semilibertà ne era escluso come se stesse ancora eseguendo la pena in carcere.

    Cos’è lo “jus superveniens”?

    Lo jus superveniens è il nuovo diritto sopravvenuto: una modifica legislativa intervenuta dopo che il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Se cambia la norma censurata, il rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora attuale nel caso che sta decidendo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 350/2005 – Dimezzamento compensi patrocinio spese Stato

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori e agli ausiliari del giudice nei procedimenti civili con patrocinio a spese dello Stato. Il diverso trattamento rispetto al processo penale non viola l’uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia) prevede che, nel processo civile con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i compensi degli avvocati e degli ausiliari del giudice siano ridotti della metà rispetto alle tariffe ordinarie. Due Tribunali (Catanzaro e Firenze) avevano sollevato questione di costituzionalità per disparità di trattamento rispetto al processo penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TU spese di giustizia), nella parte in cui prevede la riduzione della metà dei compensi per i difensori e gli ausiliari nel processo civile. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Catanzaro e Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. Il dimezzamento dei compensi nel processo civile con patrocinio a spese dello Stato è giustificato dalla diversa natura e dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica; la disparità rispetto al processo penale non raggiunge la soglia dell’irragionevolezza costituzionalmente rilevante.

    Il principio

    Il legislatore può prevedere un regime di riduzione dei compensi per i difensori nei processi civili con patrocinio a spese dello Stato, purché la differenza rispetto ad altri contesti processuali non sia manifestamente irragionevole; la scelta rientra nella discrezionalità legislativa nell’organizzare il sistema di giustizia gratuita.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    Il patrocinio a spese dello Stato (L. 217/1990, ora disciplinato dal d.P.R. 115/2002) consente alle persone con reddito inferiore a una soglia annua di essere assistite da un avvocato senza pagare le spese legali, che vengono anticipate dall’Erario.

    Perché nel processo civile i compensi sono dimezzati rispetto al penale?

    Il legislatore ha operato una scelta discrezionale, ritenendo che nel processo civile le prestazioni professionali possano essere compensate in modo più contenuto a carico del bilancio statale. La Corte ha riconosciuto che questa scelta non è manifestamente irragionevole.

    Un avvocato può rifiutare di assistere un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato?

    L’avvocato iscritto negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato ha l’obbligo di prestare assistenza al cliente ammesso al beneficio, anche se il compenso è ridotto rispetto ai minimi tariffari ordinari: la Corte ha ritenuto questa situazione compatibile con la Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 349/2005 – Quote latte Provincia Bolzano rinuncia ricorso

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    Il giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano sulla disciplina delle “quote latte” si estingue per rinuncia. La Provincia ha rinunciato a tutti e quattro i ricorsi presentati dopo che la disciplina contestata è stata sostanzialmente modificata.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato con quattro ricorsi in via principale numerose disposizioni della disciplina generale sulle “quote latte” (produzione di latte bovino contingentata dall’UE), lamentando violazioni delle competenze regionali e di principi costituzionali economici. In pendenza del giudizio, la Provincia ha rinunciato a tutti i ricorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 01 e 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario), convertito in legge n. 81/1997, e ulteriori disposizioni collegate. Parametri invocati: artt. 11, 41, 77, 97 e 119 della Costituzione. Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano in via principale.

    La decisione della Corte

    Estinzione del giudizio per rinuncia ai ricorsi da parte della Provincia autonoma di Bolzano. La Corte prende atto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia, e dichiara il giudizio estinto in applicazione dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del soggetto ricorrente, se accettata dalla controparte (o in assenza di parte costituita), determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, senza pronuncia di merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono le “quote latte”?

    Le quote latte sono contingenti di produzione di latte bovino assegnati agli allevatori nell’ambito della politica agricola comune dell’UE, introdotti nel 1984 per limitare le eccedenze. Il superamento della quota comportava il pagamento di un prelievo supplementare.

    Le Province autonome possono impugnare le leggi statali davanti alla Corte Costituzionale?

    Sì: le Province autonome di Trento e Bolzano, in base al loro statuto speciale, hanno legittimazione ad impugnare in via principale le leggi statali che ritengono lesive delle proprie competenze, al pari delle Regioni.

    Cosa succede se il ricorrente rinuncia al giudizio costituzionale?

    La rinuncia deve essere accettata dall’altra parte (se costituita) o, in sua assenza, è sufficiente da sola. Il processo si estingue senza che la Corte esamini la questione nel merito, quindi la norma impugnata rimane in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 348/2005 – Registro notizie di reato e diritto di difesa

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’impossibilità del GIP di ordinare l’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato quando il procedimento è formalmente a carico di ignoti. Il diritto di difesa dell’interessato non risulta leso.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva sollevato questione sul sistema di archiviazione dei procedimenti penali. Quando il PM chiede l’archiviazione per un procedimento intestato a “persona da identificare”, il GIP non può ordinare l’iscrizione del nome dell’indagato nel registro ex art. 335 c.p.p. prima dell’udienza camerale. Il rimettente riteneva che ciò comprimesse il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 335, 409 e 410 comma 3 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono al GIP di invitare il PM ad iscrivere il nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato prima dell’udienza ex art. 409 co. 2 c.p.p. Parametro: art. 24 secondo comma della Costituzione (diritto di difesa). Rimettente: GIP del Tribunale di Padova.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. Il meccanismo processuale vigente non comprime il diritto di difesa: la persona offesa può prendere visione degli atti e partecipare all’udienza camerale, che costituisce la sede propria in cui esercitare le proprie prerogative processuali.

    Il principio

    L’art. 24 Cost. non impone che il GIP possa ordinare l’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato in pendenza di una richiesta di archiviazione: le garanzie difensive della parte offesa trovano adeguata tutela nel procedimento camerale disciplinato dagli artt. 409-410 c.p.p.

    Domande e risposte

    Che cos’è il registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.?

    Il PM iscrive nel registro ex art. 335 c.p.p. tutte le notizie di reato ricevute, indicando il nome della persona sottoposta alle indagini (se noto) o “persona da identificare” se ignota. L’iscrizione fa decorrere i termini per le indagini preliminari.

    Cosa succede se la parte offesa si oppone all’archiviazione?

    Ai sensi dell’art. 410 c.p.p., la persona offesa può opporsi alla richiesta di archiviazione entro venti giorni, indicando l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Se l’opposizione è ammissibile, il GIP fissa udienza in camera di consiglio.

    Il diritto di difesa vale anche per la persona offesa nel procedimento penale?

    Sì: l’art. 24 Cost. tutela il diritto di difesa di tutte le parti del processo. La parte offesa può partecipare all’udienza camerale sull’archiviazione, ma il diritto di difesa non impone al GIP poteri di intervento non previsti dalla legge sulla formazione del registro delle indagini.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 347/2005 – Adozione internazionale persone singole

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale. La disciplina non viola gli artt. 2, 3 e 30 Cost. perché la scelta legislativa di riservare l’adozione internazionale alle coppie coniugate risponde all’interesse superiore del minore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale per i minorenni di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità sulla parte della legge sull’adozione (l. 184/1983) che impedisce alle persone singole di ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale. Il caso riguardava una donna che intendeva adottare una minore bielorussa con la quale aveva un legame affettivo consolidato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 29-bis (introdotto dalla legge n. 476/1998), 31 co. 2, 35 co. 1, 36 co. 1 e 2, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui escludono che le persone singole possano ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale in casi particolari. Parametri: artt. 2, 3 e 30 della Costituzione. Rimettente: Tribunale per i minorenni di Cagliari.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La Corte rileva che la scelta legislativa di limitare l’adozione internazionale alle coppie sposate è espressione della discrezionalità del legislatore nell’individuare il modello familiare ritenuto più idoneo all’inserimento del minore, e non risulta irragionevole né lesiva dei diritti invocati.

    Il principio

    La riserva dell’adozione internazionale alle coppie coniugate non viola i principi di uguaglianza e di tutela della famiglia, in quanto risponde a una scelta discrezionale del legislatore orientata all’interesse del minore, che non risulta manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Perché una persona singola non può adottare un minore straniero in Italia?

    La legge n. 184/1983, dopo la riforma del 1998, riserva l’adozione piena (anche internazionale) ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. L’adozione da parte di singoli è ammessa solo in casi particolari di adozione “non legittimante” (art. 44), ma non nella forma internazionale.

    Cosa dice l’art. 30 della Costituzione in materia di adozione?

    L’art. 30 Cost. tutela i figli, anche se nati fuori del matrimonio, e afferma il dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. La norma impone al legislatore di favorire le condizioni per lo sviluppo del minore, ma lascia un margine di scelta sulla forma dell’adozione.

    Cosa si intende per “manifesta infondatezza”?

    La Corte dichiara la questione “manifestamente infondata” quando, senza necessità di una trattazione nel merito approfondita, è già evidente che la norma impugnata non contrasta con la Costituzione, spesso perché questioni analoghe sono già state decise in passato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 346/2005 – Restituzione atti indultino legge 207/2003

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    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti dopo che, a seguito di sopravvenute modifiche normative sull’“indultino” (legge n. 207/2003), occorre valutare nuovamente la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. La restituzione non implica alcun giudizio nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 207 (“indultino”), lamentando che la norma non lasciasse al giudice di sorveglianza alcun margine di valutazione discrezionale sull’idoneità preventiva e rieducativa della misura. In pendenza del giudizio davanti alla Consulta, il quadro normativo di riferimento è mutato, rendendo necessario rivalutare i presupposti del rinvio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 207 (sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni, cosiddetto “indultino”), nella parte in cui non consente al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale. Parametri: artt. 3, 27 terzo comma e 79 primo comma della Costituzione. Rimettente: Tribunale di sorveglianza di Venezia.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti ai giudici a quibus. La Corte, riuniti i giudizi, dispone la restituzione perché lo jus superveniens (modifiche intervenute sulla disciplina dell’indultino) impone ai rimettenti una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Quando sopravvengono modifiche normative incidenti sulla questione di legittimità sollevata, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale, senza consumare la propria competenza di merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’“indultino” previsto dalla legge n. 207/2003?

    La legge 1 agosto 2003, n. 207 consentiva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena residua fino a due anni a favore di condannati in possesso di determinati requisiti, come strumento di riduzione del sovraffollamento carcerario.

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    La Corte non decide nel merito ma rimanda la questione al giudice che l’aveva sollevata, affinché rivaluti se, alla luce delle nuove norme, il dubbio di costituzionalità sussista ancora e sia ancora rilevante nel caso concreto.

    Quando la Corte dispone la restituzione degli atti?

    Tipicamente quando interviene una modifica legislativa successiva all’ordinanza di rimessione che potrebbe influire sulla questione sollevata, rendendo necessaria una nuova verifica da parte del giudice a quo prima di una pronuncia di merito.

    Norme collegate

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