Autore: Andrea Marton

  • Art. 133 T.U.B.: Abuso di denominazione

    Art. 133 T.U.B.: Abuso di denominazione

    Art. 133 T.U.B. – Abuso di denominazione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ bancaria e’ vietato a soggetti diversi dalle banche.

    1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di emissione di moneta elettronica e’ vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.

    1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “istituto di pagamento” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di prestazione di servizi di pagamento e’ vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

    1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ finanziaria loro riservata e’ vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106.

    2. La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 111.

    3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.”

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  • Art. 134 T.U.B.: Tutela dell’attivita’ di vigilanza bancaria e finanziaria

    Art. 134 T.U.B.: Tutela dell’attivita’ di vigilanza bancaria e finanziaria

    Art. 134 T.U.B. – Tutela dell’attivita’ di vigilanza bancaria e finanziaria.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 11/04/2002 n. 61 Articolo 8

    “1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, e’ punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu’ grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre societa’ comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza e’ punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.”

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  • Art. 135 T.U.B.: Reati societari

    Art. 135 T.U.B.: Reati societari

    Art. 135 T.U.B. – Reati societari. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.43 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 29/02/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9

    “1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.”

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  • Art. 136 T.U.B.: Obbligazioni degli esponenti bancari

    Art. 136 T.U.B.: Obbligazioni degli esponenti bancari

    Art. 136 T.U.B. – Obbligazioni degli esponenti bancari.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo’ contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimita’ con l’esclusione del voto dell’esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. E’ facolta’ del consiglio di amministrazione delegare l’approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita’ ivi previste.

    2. (Comma abrogato).

    2-bis. (Comma abrogato).

    3. L’inosservanza delle disposizioni del comma 1 e’ punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.”

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  • Art. 137 T.U.B.: Mendacio e falso interno

    Art. 137 T.U.B.: Mendacio e falso interno

    Art. 137 T.U.B. – Mendacio e falso interno.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. (Comma abrogato)

    1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se’ o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonche’ i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda fino a lire venti milioni.”

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  • Art. 37 Codice Civile: Fondo comune

    Art. 37 Codice Civile: Fondo comune

    Art. 37 c.c. Fondo comune

    In vigore

    I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

  • Art. 40 quater T.U.IVA: Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di

    Art. 40 quater T.U.IVA: Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di

    Art. 40 quater T.U.IVA – Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento).(1)

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia e’ Stato membro di origine mettono a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter, in conformita’ e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto. L’obbligo di cui al primo periodo e’ assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l’Italia e’ Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono specificate le modalita’ tecniche di trasmissione.

    2. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformita’ all’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.”

    ________________________

    (1) Per le sanzioni vedi l’art. 2 del D. legislativo n. 153 del 18/10/2023.

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  • Art. 138 T.U.B.: Aggiotaggio bancario

    Art. 138 T.U.B.: Aggiotaggio bancario

    Art. 138 T.U.B. – Aggiotaggio bancario.

    In vigore dal 19/10/1999 al 11/04/2002

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 31

    Soppresso dal 11/04/2002 da: Decreto legislativo del 11/04/2002 n. 61 Articolo 8

    “1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e’ punito con le pene stabilite dall’art. 501 del codice penale. Restano fermi l’art. 501 del codice penale, l’art. 2628 del codice civile e l’articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

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  • Art. 139 T.U.B.: Partecipazioni in banche, in societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di

    Art. 139 T.U.B.: Partecipazioni in banche, in societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di

    Art. 139 T.U.B. – Partecipazioni in banche, in societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. L’omissione delle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonche’ la violazione delle disposizioni dell’articolo 24, commi 1 e 3, dell’articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

    1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 e dall’articolo 114.13.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall’articolo 20, commi 2 e 2-bis, anche in quanto richiamati dall’articolo 110 fornisce false indicazioni e’ punito con l’arresto fino a tre anni.

    3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa’ di partecipazione finanziaria e nelle societa’ di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell’articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa’ di partecipazione finanziaria e nelle societa’ di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2.”

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  • Articolo 140 del T.U.B.

    Articolo 140 del T.U.B.

    Art. 140 T.U.B. – Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in societa’ appartenenti ad un gruppo bancario, in societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

    1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 e dall’articolo 114.13 .

    2. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false e’ punito con l’arresto fino a tre anni.

    2-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.”

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