Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 (TUR), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara. Il rimettente sosteneva che la norma discriminasse tra locazione di immobili urbani (per cui è previsto il rimborso dell’imposta di registro in caso di risoluzione anticipata) e affitto di azienda (per cui non è previsto), senza però motivare sull’asserita omogeneità delle due fattispecie.
Di cosa si tratta
Una s.r.l. aveva stipulato un contratto di affitto di azienda di sei anni, pagando l’imposta di registro sull’intero corrispettivo. Dopo la risoluzione anticipata, aveva chiesto il rimborso per le annualità successive. L’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 prevede il diritto al rimborso per la risoluzione anticipata dei contratti di locazione di immobili urbani, ma non per quella dei contratti di affitto di azienda. Il giudice rimettente riteneva le due situazioni comparabili.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità dell’art. 17, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro), nella parte in cui non prevede il rimborso dell’imposta di registro per la risoluzione anticipata di contratti pluriennali di affitto di azienda, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Ferrara.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza. Quanto agli artt. 53 e 97 Cost., il rimettente si limita alla mera enunciazione senza argomenti. Quanto all’art. 3 Cost., non spiega perché le due fattispecie (locazione di immobili urbani e affitto di azienda) siano comparabili, dato che il legislatore ha disciplinato la prima con una normativa derogatoria speciale — motivata dalle esigenze sociali della locazione abitativa — e le ha riservato il pagamento annuale dell’imposta come regime ordinario, con facoltà di opzione per il pagamento in unica soluzione.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, il rimettente deve motivare l’omogeneità delle situazioni poste a confronto. Non basta affermare che due fattispecie si «somigliano»: occorre argomentare perché la diversa disciplina legislativa sia irragionevole.
Domande e risposte
Come si calcola l’imposta di registro per i contratti di locazione immobiliare pluriennali?
Per le locazioni di immobili urbani l’imposta è dovuta annualmente sul canone di ciascun anno. Il contribuente può optare per il pagamento in unica soluzione sull’intero corrispettivo contrattuale, con una riduzione pari alla metà del tasso d’interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. In caso di risoluzione anticipata, l’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 prevede il rimborso per le annualità successive.
L’affitto di azienda ha un regime dell’imposta di registro diverso dalla locazione immobiliare?
Sì. Per l’affitto di azienda l’imposta di registro è dovuta sull’intero corrispettivo contrattuale e non annualmente come per le locazioni di immobili urbani. La norma speciale che prevede il diritto al rimborso in caso di risoluzione anticipata si applica solo alle locazioni immobiliari, in ragione della loro specifica ratio sociale.
Cosa si intende per «carente motivazione sulla non manifesta infondatezza»?
Il giudice rimettente deve indicare non solo che la norma potrebbe essere incostituzionale, ma fornire argomentazioni concrete che supportino il dubbio. La semplice affermazione di contrasto con parametri costituzionali senza sviluppare le ragioni non supera il vaglio di ammissibilità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza; disparità di trattamento tra affitto di azienda e locazione immobiliare
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva; obbligo di concorrere alle spese pubbliche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.