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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Genova relativa all’art. 9, comma 1, lett. d), l. n. 30/2003, che devolve al Tribunale ordinario (con rito societario) le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative alla prestazione mutualistica. Le argomentazioni del rimettente sono espressione di giudizi di valore soggettivi o di interpretazioni contraddittorie, inidonee a giustificare un sindacato sulla discrezionalità del legislatore in materia processuale.
Di cosa si tratta
La legge n. 142/2001 aveva attribuito al Giudice del lavoro le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative al rapporto di lavoro. La legge «Biagi» (l. n. 30/2003) ha invece devoluto al Tribunale ordinario (con il rito societario del d.lgs. n. 5/2003) le controversie relative alla «prestazione mutualistica». Il Tribunale di Genova riteneva che questa inversione di rotta privasse il socio lavoratore delle tutele processuali tipiche del rito del lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità dell’art. 9, comma 1, lett. d), l. n. 30/2003 (che ha sostituito l’art. 5, comma 2, l. n. 142/2001), nella parte in cui sottrae al Giudice del lavoro le controversie tra soci e cooperative relative alla prestazione mutualistica, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 Cost. Rimettente: Tribunale di Genova con due ordinanze del 22 dicembre 2005 e 8 febbraio 2006.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la questione manifestamente inammissibile. Le argomentazioni del rimettente sono in parte giudizi di valore soggettivi (l’«esasperata prospettiva contrattualistica» di una sentenza della Corte), in parte interpretazioni contraddittorie o prive di capacità persuasiva. In materia processuale il legislatore ha piena discrezionalità, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà: il rimettente non ha fornito argomenti idonei a raggiungere tale soglia.
Il principio
Le scelte del legislatore in materia di rito processuale sono espressione di discrezionalità ampia, censurabile dalla Corte solo in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Le questioni fondate su giudizi di valore soggettivi o su argomentazioni contraddittorie sono inammissibili.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra rito del lavoro e rito societario per il socio lavoratore?
Il rito del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.) prevede poteri istruttori officiosi del giudice, rivalutazione automatica dei crediti, disciplina protettiva delle rinunzie ex art. 2113 c.c. Il rito societario (d.lgs. n. 5/2003) è più paritario, senza queste protezioni specifiche. La distinzione ha rilevanza pratica per il socio lavoratore in posizione di subordinazione di fatto.
Il socio lavoratore di cooperativa è assimilato al lavoratore subordinato?
La legge n. 142/2001 ha previsto che il socio lavoratore stabilisca, oltre al rapporto associativo, un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato. La giurisprudenza ha progressivamente esteso le tutele del lavoro subordinato quando il socio si trova in posizione di effettiva subordinazione, ma il rapporto conserva la sua peculiarità associativa.
Cosa si intende per «prestazione mutualistica»?
Secondo l’art. 1 l. n. 142/2001, la prestazione mutualistica nelle cooperative di lavoro è l’attività lavorativa resa dal socio attinente all’oggetto sociale. Sulla sua distinzione rispetto all’attività lavorativa in senso stretto vi era dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza; disparità di trattamento tra socio lavoratore e altri lavoratori subordinati
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata; rilevante per le tutele sostanziali del lavoratore cooperativo
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