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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 64, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 274/2000 (competenza ratione temporis del Giudice di pace), sollevata dal Giudice di pace di Roma. Il giudice rimettente non ha indicato la data di commissione del fatto né quella di iscrizione della notizia di reato, incorrendo in un evidente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 274/2000 ha istituito la competenza penale del Giudice di pace. L’art. 64, comma 2, secondo periodo, stabilisce una regola transitoria: i reati commessi dopo la pubblicazione del decreto ma prima della sua entrata in vigore rientrano nella competenza del Giudice di pace, purché a tale ultima data non fosse ancora avvenuta l’iscrizione della notizia di reato. Il Giudice di pace di Roma dubitava che tale regola creasse disparità a seconda della celerità o del ritardo del PM nell’iscrivere la notizia di reato.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità dell’art. 64, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 112 Cost. Il rimettente sosteneva che la norma rimettesse di fatto all’Ufficio del PM la scelta del giudice competente, attraverso la tempistica dell’iscrizione della notizia di reato. Rimettente: Giudice di pace di Roma con ordinanza del 14 dicembre 2004.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha specificato né la data di commissione del fatto né la data di iscrizione della notizia di reato, elementi essenziali per verificare se la norma transitoria fosse applicabile al caso concreto. Senza questi dati la Corte non può valutare l’incidenza del dubbio di costituzionalità sul giudizio principale.

Il principio

Il giudice rimettente deve descrivere compiutamente la fattispecie concreta, indicando tutti gli elementi di fatto necessari a verificare la rilevanza della questione nel giudizio a quo. L’omissione di dati essenziali determina un difetto di motivazione che rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Qual è la competenza penale del Giudice di pace?

Il d.lgs. n. 274/2000 attribuisce al Giudice di pace la competenza per reati minori: lesioni personali lievi, ingiurie, minacce, danneggiamento, furti lievi. Il rito è semplificato e privilegia la conciliazione tra le parti.

L’iscrizione della notizia di reato può influire sulla competenza del giudice?

Secondo la norma transitoria censurata, sì: se la notizia di reato era già stata iscritta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, il procedimento restava al giudice ordinario anche se il reato era commesso prima di tale data. Il dubbio del rimettente riguardava la discrezionalità del PM nella tempistica dell’iscrizione.

Cosa si intende per «difetto di motivazione sulla rilevanza»?

La questione incidentale è rilevante quando la soluzione del dubbio di legittimità è necessaria per definire il giudizio principale. Il giudice deve spiegare in concreto perché la norma si applica al caso. Se questa spiegazione manca o è insufficiente, la questione è inammissibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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