Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 47/2005 – Referendum PMA limiti e finalità legge 40

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo di alcune disposizioni della legge n. 40/2004 riguardanti le finalità della procreazione medicalmente assistita (art. 1 commi 1 e 2) e i limiti tecnici all’applicazione delle tecniche (art. 4).

    Di cosa si tratta

    Anche questo giudizio riguarda l’ammissibilità di un quesito referendario sulla legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Il quesito è distinto dal precedente (n. 46): mira ad abrogare le disposizioni che definiscono le finalità della legge (art. 1) e i limiti al ricorso alle tecniche di PMA (art. 4 comma 1).

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudizio di ammissibilità referendaria ai sensi dell’art. 2 della legge cost. n. 1/1953. I promotori intendevano abrogare: art. 1 comma 1 (finalità della legge legate a sterilità e infertilità); art. 1 comma 2 (limitazione al ricorso alle tecniche solo in assenza di altri metodi terapeutici); art. 4 comma 1 (divieto di ricorso alle tecniche salvo assenza di altri rimedi).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione delle disposizioni indicate degli artt. 1 e 4 della legge n. 40/2004, ritenendo il quesito sufficientemente omogeneo e la sua realizzazione compatibile con il mantenimento di una disciplina residua della materia.

    Il principio

    Il giudizio di ammissibilità referendaria richiede che il quesito sia omogeneo, chiaro e non investa materie costituzionalmente protette in modo assoluto; l’abrogazione delle finalità e dei limiti tecnici di una legge è ammissibile se non determina un vuoto normativo incompatibile con obblighi costituzionali.

    Domande e risposte

    Quale differenza c’è tra il referendum n. 47 e il n. 46 del 2005?

    Il referendum n. 46 riguardava le norme sugli embrioni, la ricerca e la crioconservazione; il n. 47 riguardava le disposizioni sulle finalità della legge e i limiti al ricorso alle tecniche di PMA.

    Cosa si intende per «tecniche di PMA di tipo eterologo»?

    La PMA eterologa utilizza gameti di un donatore esterno alla coppia; la legge n. 40/2004 la vietava all’art. 4 comma 3 (oggetto del distinto referendum n. 49 del 2005).

    L’ammissibilità del referendum ne garantisce l’approvazione?

    No: il giudizio della Corte riguarda solo la legittimità formale del quesito. Perché il referendum produca effetti occorre che partecipi almeno la metà degli aventi diritto al voto.

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  • Corte cost. n. 77/2005 – Finanziamenti statali alla flotta marittima e competenze regionali

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge finanziaria 2004, che stanziava fondi statali per il rinnovo della flotta marittima. Lo Stato non può intervenire direttamente in materie di competenza regionale residuale senza rispettare il nuovo assetto del Titolo V della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003) prevedeva stanziamenti statali per incentivare gli investimenti delle imprese armatoriali e per contratti di costruzione navale. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato queste disposizioni ritenendo che invadessero la competenza regionale in materia di sostegno all’innovazione dei settori produttivi e tutela del lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Le norme impugnate disciplinavano finanziamenti statali alle imprese armatoriali in materia ritenuta di competenza regionale residuale o concorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge finanziaria 2004. Lo Stato non può istituire finanziamenti diretti alle imprese in materie che, dopo la riforma costituzionale del 2001, rientrano nella competenza legislativa regionale, senza prevedere forme di coinvolgimento e leale collaborazione con le Regioni.

    Il principio

    Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), lo Stato non può reiterare schemi di finanziamento diretto a imprese private in materie di competenza regionale residuale o concorrente: i finanziamenti devono transitare per le Regioni o essere disciplinati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la riforma del Titolo V nel 2001?

    La legge costituzionale n. 3/2001 ha ridistribuito le competenze legislative tra Stato e Regioni: le materie non espressamente riservate allo Stato spettano alle Regioni (competenza residuale), e in quelle concorrenti lo Stato può fissare solo i principi fondamentali.

    Perché i finanziamenti alla flotta marittima erano incostituzionali?

    Perché il sostegno all’innovazione dei settori produttivi è materia di competenza regionale: lo Stato non può aggirare questa ripartizione stanziando fondi direttamente a imprese private senza coinvolgere le Regioni.

    La sentenza ha riguardato anche altre disposizioni della finanziaria 2004?

    La Corte ha deciso separatamente le diverse questioni sollevate dalla Regione. Per questa sentenza ha affrontato solo i commi 209-211 dell’art. 4, riservando ogni decisione sulle restanti questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 46/2005 – Referendum procreazione assistita art. 12-14

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo parziale della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, con riferimento a specifiche limitazioni sugli embrioni (art. 12 comma 7), sulla ricerca (art. 13 commi 2 e 3) e sul divieto di crioconservazione (art. 14 comma 1).

    Di cosa si tratta

    Nel 2005 vari comitati promotori hanno chiesto un referendum per abrogare parzialmente la legge 19 febbraio 2004, n. 40, che regolamenta la procreazione medicalmente assistita. La Corte è chiamata a giudicare l’ammissibilità della richiesta referendaria ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un giudizio di ammissibilità referendaria, non di legittimità costituzionale in senso stretto. I promotori chiedevano l’abrogazione parziale dell’art. 12 comma 7 (limitazione al numero di embrioni «discendente da un’unica cellula di partenza»), dell’art. 13 commi 2 e 3 (ricerca sugli embrioni e divieto di clonazione), e dell’art. 14 comma 1 (divieto di crioconservazione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle disposizioni indicate della legge n. 40/2004, ritenendo che le norme oggetto del quesito fossero sufficientemente omogenee e che la loro abrogazione non privasse la legge di contenuto precettivo minimo.

    Il principio

    Un referendum abrogativo è ammissibile quando le disposizioni oggetto del quesito presentano sufficiente omogeneità e la loro eliminazione non lascia la materia priva di regolamentazione essenziale; le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato non possono essere sottoposte a referendum solo nelle parti che esprimono tale vincolo necessario.

    Domande e risposte

    Che cosa è un giudizio di ammissibilità referendaria?

    Prima di ogni referendum abrogativo, la Corte costituzionale verifica che la richiesta rispetti i limiti fissati dall’art. 75 della Costituzione (materie escluse) e che il quesito sia formulato in modo chiaro e omogeneo.

    Cosa significa che una legge è «a contenuto costituzionalmente vincolato»?

    Significa che il legislatore è obbligato dalla Costituzione a disciplinare quella materia; in tal caso il referendum abrogativo non è ammissibile, perché l’abrogazione lascerebbe un vuoto che la Costituzione stessa impone di colmare.

    Il referendum del 2005 sulla legge n. 40 si è poi svolto?

    Sì, ma non ha raggiunto il quorum di partecipazione (50% degli aventi diritto), pertanto le norme non furono abrogate.

    Norme collegate

    • Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili della persona, rilevante per la valutazione dei diritti coinvolti nella procreazione assistita
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro di legittimità delle norme sui limiti alla ricerca
  • Corte cost. n. 76/2005 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione

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    La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati. La delibera di insindacabilità riguardava dichiarazioni del deputato Butti ritenute offensive verso i vertici RAI, rese fuori dall’esercizio tipico delle funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni del deputato Alessio Butti — rese ad agenzie di stampa e ritenute diffamatorie dai vertici della RAI — rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GUP del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto sostenendo che mancasse il necessario nesso funzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 30 gennaio 2003 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Butti in relazione a dichiarazioni rese ad ANSA e AGI. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione. Il vizio procedurale ha impedito l’esame nel merito della questione relativa al perimetro dell’insindacabilità parlamentare.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il mancato rispetto dei requisiti procedurali — come la notifica nei termini — determina l’improcedibilità del giudizio, senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito sulla legittimità della delibera parlamentare.

    Domande e risposte

    Cos’è la delibera di insindacabilità parlamentare?

    È l’atto con cui la Camera o il Senato dichiara che un’opinione espressa da un parlamentare è coperta dall’immunità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, sottraendola a qualsiasi responsabilità giuridica.

    Quando le dichiarazioni di un deputato non sono insindacabili?

    Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la prerogativa dell’insindacabilità non copre tutte le opinioni del parlamentare, ma solo quelle legate da nesso funzionale all’attività svolta come membro della Camera o del Senato.

    Cosa significa «improcedibile» in questo contesto?

    Il giudizio viene chiuso per un vizio formale — nel caso concreto il mancato rispetto dei termini procedurali — senza che la Corte esamini se la delibera di insindacabilità fosse giusta o sbagliata nel merito.

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  • Corte cost. n. 45/2005 – Inammissibilità referendum su procreazione assistita

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    La Corte dichiara inammissibile il referendum abrogativo dell’intera legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita. La legge, nella sua totalità, è “costituzionalmente necessaria”: la sua integrale abrogazione lascerebbe senza alcuna disciplina un ambito che la Costituzione impone di regolare.

    Di cosa si tratta

    Un gruppo di cittadini aveva promosso un referendum per abrogare per intero la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita (PMA). L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva dichiarato la richiesta conforme a legge. La Corte costituzionale doveva verificare se il quesito fosse ammissibile ai sensi dell’art. 75 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte era chiamata a pronunciarsi ai sensi dell’art. 2, primo comma, della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, sull’ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione totale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il referendum. La legge 40/2004 costituisce attuazione di principi costituzionali che impongono allo Stato di tutelare la salute della donna, il diritto alla vita del concepito e la dignità della persona. La sua integrale abrogazione lascerebbe un vuoto normativo incompatibile con la Costituzione: si tratta di una “legge a contenuto costituzionalmente vincolato” che non può essere totalmente abrogata per via referendaria.

    Il principio

    Le leggi che costituiscono attuazione necessaria e non discrezionale di principi costituzionali – le cosiddette “leggi a contenuto costituzionalmente vincolato” o “costituzionalmente necessarie” – non sono suscettibili di abrogazione referendaria totale, perché la loro eliminazione creerebbe un vuoto normativo incompatibile con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è una “legge a contenuto costituzionalmente vincolato”?

    È una legge che attua obblighi costituzionali tali da non poter essere lasciati senza alcuna disciplina. La Corte aveva già elaborato questa categoria sin dalla sentenza n. 16 del 1978 per escludere dal referendum abrogativo le leggi la cui abrogazione creerebbe un vuoto normativo incostituzionale.

    Si può fare un referendum su singole parti della legge 40/2004?

    La pronuncia riguardava solo il quesito dell’abrogazione totale della legge. Quesiti parziali avrebbero potuto in linea di principio essere ammissibili se non avessero lasciato anche loro un vuoto incompatibile con la Costituzione. Nella stessa tornata del 2005, altri quesiti parziali sulla l. 40/2004 furono invece dichiarati ammissibili (ma poi non raggiunsero il quorum).

    La legge 40/2004 è rimasta invariata dopo il referendum?

    Gli altri quattro referendum parziali del 2005 non raggiunsero il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto. La l. 40/2004 è stata successivamente modificata dalla Corte stessa con altre sentenze (in particolare le nn. 151 del 2009, 162 del 2014, 96 del 2015), che ne hanno dichiarato parzialmente incostituzionali alcune limitazioni.

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  • Corte cost. n. 44/2005 – Ammissibilità conflitto Camera-Tribunale Messina su Vendola

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    La Camera dei deputati aveva sollevato conflitto di attribuzione contro il Tribunale di Messina per il modo in cui erano state gestite le udienze in un procedimento civile per diffamazione a carico del deputato Nicola Vendola. La Corte dichiara il conflitto ammissibile e dispone la notifica al Tribunale di Messina.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Messina, nell’ambito di un procedimento civile per risarcimento danni da diffamazione contro il deputato Nicola Vendola, aveva più volte rinviato le udienze e poi, senza pronunciarsi sull’eccezione di insindacabilità sollevata dalla difesa del deputato ai sensi della l. 140/2003, aveva direttamente rimesso la causa alla Corte costituzionale. La Camera contestava questo comportamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati ha proposto conflitto di attribuzione contro il Tribunale di Messina in relazione a quattro provvedimenti: due rinvii di udienza, il trattenimento della causa in decisione e l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 3 della l. 140/2003, sostenendo che tali atti menomassero le sue attribuzioni costituzionali sull’insindacabilità parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera. Sono soddisfatti sia il requisito soggettivo (la Camera è legittimata come organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere parlamentare) sia il requisito oggettivo (il conflitto verte su atti concretamente lesivi delle attribuzioni parlamentari). Dispone la notifica al Tribunale di Messina entro sessanta giorni.

    Il principio

    La Camera dei deputati è legittimata a proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato quando un giudice, anziè di applicare la procedura prevista dalla l. 140/2003 per la valutazione dell’insindacabilità parlamentare, adotti comportamenti che possano ledere le prerogative del potere legislativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge 140/2003 sull’insindacabilità parlamentare?

    La l. 140/2003, attuativa dell’art. 68 Cost., stabilisce la procedura che il giudice deve seguire quando viene eccepita l’insindacabilità parlamentare: deve sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Camera competente, che decide in via definitiva se l’atto è coperto dalla garanzia.

    Perché la Camera ha sollevato il conflitto contro il Tribunale di Messina?

    Perché il Tribunale aveva gestito la procedura in modo da ledere le prerogative della Camera: aveva rinviato le udienze senza seguire il procedimento previsto dalla l. 140/2003, poi aveva rimesso direttamente alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 3 della stessa legge.

    L’ammissibilità del conflitto significa che la Camera avrà ragione nel merito?

    No: la dichiarazione di ammissibilità è solo una valutazione preliminare sull’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, rimanendo impregiudicata ogni decisione definitiva sul merito.

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  • Corte cost. n. 43/2005 – Secondo conflitto Cito, deposito tardivo e improcedibilità

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    Un secondo conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto contro una delibera della Camera del 27 maggio 2003 sull’insindacabilità del deputato Cito viene dichiarato improcedibile per le stesse ragioni del n. 42/2005: deposito tardivo oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica.

    Di cosa si tratta

    In parallelo all’ordinanza n. 42/2005, il medesimo Tribunale di Taranto aveva proposto un secondo conflitto di attribuzione relativo a una diversa delibera della Camera dei deputati (del 27 maggio 2003), anch’essa riguardante l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dall’on. Cito. Il ricorso aveva lo stesso vizio procedurale: deposito tardivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 27 maggio 2003, con la quale era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni del deputato Cito ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per le stesse ragioni dell’ordinanza n. 42/2005: il ricorso era stato notificato il 17 agosto 2004 ma depositato il 14 settembre 2004, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. La sospensione feriale non si applica ai giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Il termine perentorio di venti giorni per il deposito nei giudizi per conflitto di attribuzione non è soggetto alla sospensione feriale. Questa regola si applica uniformemente a tutti i conflitti, indipendentemente dal merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché ci sono due conflitti distinti (n. 42 e n. 43) sulla stessa persona?

    Perché le delibere parlamentari sull’insindacabilità erano due: una del 27 novembre 2002 (oggetto del n. 42) e una del 27 maggio 2003 (oggetto del n. 43), adottate in relazione a procedimenti penali diversi a carico dell’on. Cito.

    Il Tribunale poteva rimediare al tardivo deposito?

    No: il termine è perentorio, il che significa che la sua scadenza produce ipso iure l’improcedibilità, senza possibilità di sanatoria o rimessione in termini.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di improcedibilità?

    Il giudice penale di Taranto dovrebbe proseguire il procedimento penale a carico dell’on. Cito, anche in presenza della delibera parlamentare di insindacabilità, a meno che non proponga un nuovo conflitto nel rispetto dei termini processuali.

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  • Corte cost. n. 42/2005 – Insindacabilità Cito e improcedibilità per tardività

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    Il Tribunale di Taranto aveva sollevato conflitto di attribuzione contro la delibera della Camera dei deputati del 27 novembre 2002 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Giancarlo Cito. La Corte dichiara il giudizio improcedibile: il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Taranto stava giudicando il deputato Giancarlo Cito per diffamazione a seguito di dichiarazioni rese in un comizio trasmesso in televisione. La Camera aveva deliberato che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva contestato questa delibera, sollevando conflitto di attribuzioni, ma il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità erano stati depositati in cancelleria oltre il termine di venti giorni dalla notifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 27 novembre 2002, con la quale la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Cito ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio. Il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità erano stati notificati il 17 agosto 2004 ma depositati in cancelleria solo il 14 settembre 2004, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. Tale termine non è soggetto alla sospensione feriale prevista dalla l. 742/1969.

    Il principio

    Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative della Corte, è perentorio e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. Il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    I parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha chiarito nel tempo che questa garanzia copre anche le dichiarazioni extra moenia solo se vi è un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Perché il termine di 20 giorni per il deposito è così importante?

    È un termine perentorio stabilito dalle norme integrative della Corte: la sua inosservanza rende il ricorso irricevibile indipendentemente dal merito. La Corte applica in modo rigoroso queste regole processuali anche nei conflitti tra poteri dello Stato.

    La sospensione feriale dei termini si applica davanti alla Corte costituzionale?

    No: la Corte ha costantemente affermato che la sospensione feriale prevista dalla l. 742/1969 non si applica nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, inclusi i conflitti di attribuzione tra poteri.

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  • Corte cost. n. 41/2005 – Proroga sospensione sfratti e ius superveniens

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    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità sulla proroga della sospensione delle esecuzioni per rilascio di immobili a favore di conduttori in categorie disagiate (art. 1, d.l. 147/2003). Nel frattempo è sopravvenuto il d.l. 240/2004 che ha introdotto nuove misure. La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

    Di cosa si tratta

    Da anni il legislatore prorogava periodicamente la sospensione delle esecuzioni per rilascio degli immobili locati nei confronti di conduttori appartenenti a categorie socialmente deboli (anziani, disabili, ecc.). Il Tribunale di Roma aveva impugnato l’ultima proroga (d.l. 147/2003) sostenendo che il meccanismo violasse l’art. 3, 24, 42 e 111 Cost., perché trattava in modo uguale situazioni diverse dei locatori esecutanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. 24 giugno 2003, n. 147 (convertito in l. 200/2003) e dell’art. 80, commi 20 e 22, della l. 388/2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per un nuovo esame della rilevanza della questione. Nelle more del giudizio costituzionale era stato emanato il d.l. 240/2004 (convertito in l. 269/2004), che aveva introdotto nuove misure per i conduttori in categorie disagiate, modificando il quadro normativo di riferimento.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione della questione alla Corte costituzionale, sopravviene una normativa che modifica il quadro normativo rilevante, la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo affinché verifichi se la questione mantenga rilevanza nel processo principale alla luce dello ius superveniens.

    Domande e risposte

    Cos’è la sospensione delle esecuzioni per rilascio degli immobili?

    È una misura di protezione sociale con cui il legislatore ritardava temporaneamente l’esecuzione forzata degli sfratti nei confronti di inquilini appartenenti a categorie vulnerabili (anziani, disabili, famiglie numerose, ecc.), dando loro più tempo per trovare un’altra sistemazione.

    Perché il Tribunale di Roma riteneva la misura incostituzionale?

    Sosteneva che la proroga trattasse in modo uguale tutti i locatori, indipendentemente dalla loro situazione economica: anche il locatore in difficoltà economica veniva costretto ad attendere, al pari di quello abbiente. Questa uniformità sarebbe irragionevole ex art. 3 Cost.

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    La Corte restituisce il fascicolo al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce delle norme sopravvenute. Se il nuovo quadro normativo non cambia la situazione del processo, il giudice potrà sollevare nuovamente la questione.

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  • Corte cost. n. 40/2005 – Estinzione per rinuncia su lavori pubblici regionali

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale del Veneto n. 27/2003 sui lavori pubblici regionali e le zone sismiche. Prima della decisione, la Regione Veneto ha abrogato la normativa impugnata con l.r. 13/2004, e l’Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso. La Corte dichiara estinto il processo.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 27, disciplinava i lavori pubblici di interesse regionale e le costruzioni in zone sismiche, prevedendo che la normativa statale si applicasse solo in via sussidiaria rispetto alla legge regionale e che il semplice deposito del progetto edilizio sostituisse l’autorizzazione sismica prevista dalla legge statale. Il Governo ne aveva chiesto l’annullamento costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 66, commi 3 e 7, della l.r. Veneto 27/2003 in relazione all’art. 117 della Costituzione, per violazione del riparto di competenze in materia di governo del territorio e di sicurezza sismica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Veneto aveva abrogato la norma impugnata con la successiva l.r. 13/2004; l’Avvocatura dello Stato aveva di conseguenza rinunciato al ricorso, con accettazione della difesa regionale. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia seguita da accettazione determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della parte resistente, determina l’estinzione del processo, anche quando la norma impugnata è stata nel frattempo abrogata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 117 Cost. in materia di governo del territorio?

    Il governo del territorio è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni la disciplina di dettaglio. La normativa sismica rientra in questa materia.

    Perché il Governo aveva impugnato la legge veneta?

    Perché la legge regionale aveva dichiarato che la disciplina statale sui lavori pubblici si applicasse solo in via residuale, e aveva sostituito l’autorizzazione sismica prevista dalla l. 64/1974 con il semplice deposito del progetto edilizio al comune.

    L’estinzione significa che la legge regionale era costituzionalmente legittima?

    No: il processo si è estinto per ragioni processuali (rinuncia e accettazione), senza che la Corte si sia pronunciata sulla legittimità nel merito. La normativa regionale era peraltro già stata abrogata dalla stessa Regione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 39/2005 – Pari opportunità nei concorsi pubblici

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    Il Consiglio di Stato dubitava della legittimità costituzionale di una norma del pubblico impiego (art. 61, comma 1, lett. a, d.lgs. 29/1993) in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. sull’accesso alle cariche pubbliche. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: nel frattempo l’art. 51 era stato modificato dalla legge costituzionale 1/2003 sulle pari opportunità.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato, chiamato a giudicare sull’esito di un concorso per il posto di direttore del museo del Comune di Bassano del Grappa, aveva sollevato dubbi di costituzionalità su una norma del d.lgs. 29/1993 (pubblico impiego) relativa all’accesso alle funzioni pubbliche, in relazione al principio di pari opportunità tra uomini e donne.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 43 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Nelle more del giudizio costituzionale, l’art. 51 Cost. era stato modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che ha aggiunto l’obbligo per la Repubblica di promuovere “con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Il giudice a quo avrebbe dovuto riesaminare la questione alla luce del mutato parametro costituzionale.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di costituzionalità, il parametro costituzionale evocato viene modificato da una legge costituzionale sopravvenuta, la questione diventa inammissibile: il giudice rimettente deve rivalutare se la norma impugnata contrasti con il parametro nel suo nuovo testo.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la legge costituzionale 1/2003 all’art. 51 Cost.?

    Ha aggiunto che la Repubblica “promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Questo ha dato copertura costituzionale esplicita alle misure di azione positiva a favore delle donne nelle carriere pubbliche.

    Cosa si intende per manifesta inammissibilità di una questione di legittimità?

    È una formula con cui la Corte, in camera di consiglio (senza udienza pubblica), rigetta la questione per vizi processuali o per difetto dei presupposti senza entrare nel merito. Nel caso specifico, il vizio era la mancata considerazione dello ius superveniens costituzionale.

    Cosa è successo dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente avrebbe dovuto riesaminare la questione verificando se la norma del d.lgs. 29/1993 fosse compatibile con il nuovo art. 51 Cost. come modificato nel 2003, eventualmente sollevando una nuova questione con parametro aggiornato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 38/2005 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione magistrati

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    Il GIP del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro le delibere di Camera e Senato che avevano dichiarato insindacabili le opinioni di alcuni parlamentari (tra cui Follini, Fini, Pisanu, Maiolo e Pera) su dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del procuratore Caselli e di altri magistrati di Palermo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Nel 1999 i magistrati della Procura di Palermo (tra i quali il Procuratore Caselli) avevano querelato per diffamazione alcuni parlamentari che, nel contesto della richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato Dell’Utri, avevano reso dichiarazioni ritenute offensive. Camera e Senato avevano successivamente deliberato che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. Il GIP del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro queste delibere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Roma ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che le delibere di Camera e Senato – che avevano dichiarato insindacabili le opinioni dei parlamentari – menomassero ingiustificatamente le attribuzioni dell’autorità giudiziaria, riconoscendo l’insindacabilità in assenza del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Il ricorso non soddisfaceva i requisiti formali e procedurali necessari per la sua ammissibilità.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone il rispetto rigoroso dei requisiti formali stabiliti dalla legge e dalle norme integrative della Corte. L’inosservanza di tali requisiti comporta l’inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è chiamata insindacabilità parlamentare e copre non solo gli atti tipici del mandato ma anche le dichiarazioni extra moenia purché vi sia un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il rimedio costituzionale con cui un potere dello Stato (nel caso: l’autorità giudiziaria) contesta che un atto di un altro potere (nel caso: le delibere parlamentari sull’insindacabilità) abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    La Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i requisiti procedurali per la sua ammissibilità, senza entrare nel merito della questione se le dichiarazioni dei parlamentari fossero o meno coperte dall’insindacabilità.

    Norme collegate