Autore: Andrea Marton

  • Art. 46 T.U.IVA: Violazioni relative alle esportazioni

    Art. 46 T.U.IVA: Violazioni relative alle esportazioni

    Art. 46 T.U.IVA – Violazioni relative alle esportazioni.

    In vigore dal 01/01/1984 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 29/12/1983 n. 746 Articolo 3

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell’imposta, di cui alla lettera b), dell’art. 8, il cedente e’ punito con la pena pecuniaria da
    2 a 4 volte l’imposta relativa alla cessione qualora l’esportazione non
    avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel
    caso di cessione senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 38-quater
    qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.
    La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro
    dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione
    della fattura, venga eseguito il versamento dell’imposta con la
    maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa.
    Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza
    pagamento dell’imposta, di cui alla lettera c), dell’art. 8, il cessionario
    o committente che attesti falsamente all’altra parte di trovarsi nelle
    condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici
    oltre i limiti consentiti e’ punito con la pena pecuniaria da due a sei
    volte l’imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del
    limite e’ dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o
    commissionario di cui al secondo comma dell’art. 8 dei beni acquistati per
    essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena
    non puo’ superare il quadruplo dell’imposta e non si applica se questa viene
    versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa,
    entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa
    regolarizzazione della relativa fattura.
    Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a
    cessioni all’esportazione indica quantita’, qualita’ o corrispettivi diversi
    da quelli reali e’ punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte
    l’eventuale eccedenza dell’imposta che sarebbe dovuta, secondo le
    disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel
    territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all’art.
    14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri,
    per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La
    pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per
    cento.”

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  • Art. 150 T.U.B.: Banche di credito cooperativo

    Art. 150 T.U.B.: Banche di credito cooperativo

    Art. 150 T.U.B. – Banche di credito cooperativo.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993 possono mantenere l’originaria denominazione purche’ integrata dall’espressione “credito cooperativo”.
    2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1 gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
    3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.
    4. Il comma 3 dell’art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, cosi’ come sostituito dal comma 9 dell’art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e’ sostituito dal seguente: “3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.”.
    5. La Banca d’Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
    6. Le disposizioni dettate dall’art. 37 si applicano a decorrere dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.”

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  • Art. 150 bis T.U.B.: Disposizioni in tema di banche cooperative

    Art. 150 bis T.U.B.: Disposizioni in tema di banche cooperative

    Art. 150 bis T.U.B. – Disposizioni in tema di banche cooperative.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 02/08/2021 n. 208 Articolo 1

    “1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

    2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2534, 2535, secondo comma, primo periodo, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

    2-bis. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 2539, primo comma, del codice civile , gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.

    3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , in quanto compatibili.

    4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall’ articolo 2514, primo comma, del codice civile .

    5. Nei casi di fusione e trasformazione, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

    6. L’atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall’ articolo 2545-sexies del codice civile .

    7. Il termine per l’adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.”

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  • Art. 150 quater T.U.B.: Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari

    Art. 150 quater T.U.B.: Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari

    Art. 150 quater T.U.B. – Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari.

    In vigore dal 25/07/2021

    Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 23 ter

    “1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.

    2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilita’ come capitale di qualita’ primaria. L’emissione deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia.

    3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validita’ delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

    4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile”

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  • Art. 150 ter T.U.B.: Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo

    Art. 150 ter T.U.B.: Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo

    Art. 150 ter T.U.B. – Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

    In vigore dal 15/04/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

    “01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

    1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria e’ consentita, previa modifica dello statuto sociale, l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile.

    2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4.

    3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all’articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o piu’ componenti dell’organo amministrativo ed il presidente dell’organo che svolge la funzione di controllo.

    4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L’organo amministrativo, sentito l’organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita’, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L’efficacia della delibera e’ condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia.

    4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l’emittente. In tal caso, l’emissione e’ consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidita’, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.

    4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la societa’, se la cessione non e’ autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.”

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  • Art. 151 T.U.B.: Banche pubbliche residue

    Art. 151 T.U.B.: Banche pubbliche residue

    Art. 151 T.U.B. – Banche pubbliche residue.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. L’operativita’, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.”

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  • Art. 152 T.U.B.: Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria

    Art. 152 T.U.B.: Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria

    Art. 152 T.U.B. – Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Entro il 1 gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell’esercizio dell’attivita’ creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
    2. Fino all’adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l’attivita’ di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.”

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  • Art. 42 Codice Civile: Diversa destinazione dei fondi

    Art. 42 Codice Civile: Diversa destinazione dei fondi

    Art. 42 c.c. Diversa destinazione dei fondi

    In vigore

    Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

  • Art. 48 T.U.IVA: Circostanze attenuanti ed esimenti

    Art. 48 T.U.IVA: Circostanze attenuanti ed esimenti

    Art. 48 T.U.IVA – Circostanze attenuanti ed esimenti.

    In vigore dal 01/06/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 31/05/1994 n. 330 Articolo 1

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Il contribuente puo’ sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarita’
    relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26,
    primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad
    effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a
    versare una soprattassa, proporzionale all’imposta relativa all’operazione
    omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la
    regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine
    relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale
    l’operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora
    la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
    la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento,
    qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
    dichiarazione per l’anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora
    la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
    dichiarazione per il secondo anno successivo. L’ammontare dei versamenti a
    titolo di soprattassa, eseguiti con le modalita’ di cui all’articolo 38,
    quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all’articolo 23 o
    all’articolo 24 ovvero in quello di cui all’articolo 39, secondo comma. Per le
    violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le
    sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o
    irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal
    relativo termine di scadenza; alla meta’, se gli adempimenti omessi o
    irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi
    a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale;
    ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino
    regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno
    successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
    risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione
    per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono
    specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo
    all’applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la
    violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonche’ in
    materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora
    anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata
    all’ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le
    disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche’ la violazione
    non sia stata gia’ constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e
    verifiche di cui all’articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle
    regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma e’ esclusa la
    punibilita’ per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle
    altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
    Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu’ violazioni
    punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita
    per la piu’ grave di esse, aumentata da un terzo alla meta’.
    Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli
    obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al
    volume d’affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e
    seguenti, a meno che il volume d’affari non risulti superiore di oltre il
    cinquanta per cento al limite stabilito per l’applicazione delle disposizioni
    stesse.
    Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i
    termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il
    versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel
    primo comma dell’art. 40.
    La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell’ art. 46 non si
    applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista
    nel secondo comma dell’art. 8 e quelli accertati non sia superiore al dieci
    per cento.
    Nei casi in cui l’imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale
    le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera
    di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
    Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene
    pecuniarie quando la violazione e’ giustificata da obbiettive condizioni di
    incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle
    quali si riferisce.”

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  • Art. 153 T.U.B.: Disposizioni relative a particolari operazioni di credito

    Art. 153 T.U.B.: Disposizioni relative a particolari operazioni di credito

    Art. 153 T.U.B. – Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Fino all’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia previste dall’art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

    2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorche’ abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d’Italia.
    3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
    4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.
    5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall’art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.”

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