Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 153/2005 – Espulsione straniero pericoloso e controllo giurisdizionale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’espulsione dello straniero ritenuto socialmente pericoloso, per erronea indicazione delle norme censurate: il combinato disposto impugnato non è quello corretto rispetto alla doglianza formulata, che avrebbe dovuto riguardare l’art. 13, comma 2, lett. c) in combinato con il comma 4, non il comma 5.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino albanese era stato espulso dal Prefetto di Vicenza per pericolosità sociale e accompagnato alla frontiera dal Questore, con convalida del Tribunale. Nel successivo giudizio di ricorso, il Tribunale ha dubitato della costituzionalità del T.U. immigrazione nella parte in cui consente l’esecuzione immediata dell’espulsione per pericolosità senza un adeguato controllo giurisdizionale preventivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vicenza ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 2, lett. c), in combinato disposto con il comma 5 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), come modificato dalla L. 189/2002, in riferimento agli artt. 3, 13 commi secondo e terzo, 16 e 24 della Costituzione, sostenendo che l’espulsione per pericolosità potesse essere eseguita senza un preventivo controllo giurisdizionale effettivo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per erronea indicazione delle norme da censurare. La doglianza riguarda l’esecuzione immediata dell’espulsione basata su pericolosità senza controllo giurisdizionale: ma il combinato disposto da censurare, rispetto a tale doglianza, sarebbe quello del comma 2, lett. c) con il comma 4 (che disciplina l’accompagnamento immediato alla frontiera), non con il comma 5. L’erronea individuazione delle norme impugnate rende la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando le norme indicate come oggetto del giudizio non sono quelle effettivamente pertinenti alla doglianza prospettata: occorre che la censura e le disposizioni impugnate siano coerenti tra loro.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra il comma 4 e il comma 5 dell’art. 13 T.U. immigrazione?

    Il comma 4 disciplina l’accompagnamento immediato alla frontiera (esecuzione coattiva dell’espulsione), mentre il comma 5 riguarda modalità diverse di esecuzione. Poiché la doglianza riguardava l’esecuzione immediata senza controllo, il parametro corretto era il comma 4, non il comma 5.

    Un’avvenuta convalida fa venir meno la rilevanza della questione?

    No, secondo il Tribunale la convalida dell’accompagnamento alla frontiera non estingue l’interesse all’esame della questione nel giudizio sul ricorso successivo, dove il giudice esamina nel merito i presupposti dell’espulsione.

    Cosa succede quando si indica erroneamente la norma impugnata?

    La Corte dichiara inammissibile la questione perché non può pronunciarsi su norme diverse da quelle indicate nell’ordinanza di rimessione. Il giudice avrebbe dovuto censurar il combinato disposto corretto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2005 – Accessibilità informatica per disabili e autonomia delle Province

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge n. 4/2004 sull’accessibilità degli strumenti informatici per i disabili, nella parte in cui impone obblighi direttamente alle Province autonome di Trento e Bolzano in materie di loro competenza esclusiva per statuto.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato in via principale gli artt. 7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (legge Stanca), che disciplina l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici della pubblica amministrazione. La legge imponeva anche alle Province autonome di vigilare sull’attuazione delle sue disposizioni e prevedeva l’emanazione di un regolamento statale di attuazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia sosteneva che le materie interessate dalla legge (assistenza sociale, ordinamento degli uffici provinciali, istruzione e formazione professionale) rientrassero nella propria competenza legislativa esclusiva per statuto, e che la diretta applicabilità della legge statale violasse l’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, che esclude l’immediata applicabilità della legislazione statale alle Province autonome.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è fondato. L’art. 7, comma 2, della legge n. 4/2004, imponendo alle Province autonome di vigilare sull’attuazione della legge, presuppone la sua diretta applicabilità alle Province in materie di loro competenza: ciò contrasta con l’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992. L’art. 10, prevedendo un regolamento statale in materie provinciali, viola l’art. 117, sesto comma, Cost. La pronuncia estende la propria efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

    Il principio

    La legge statale non può essere direttamente applicabile alle Province autonome a statuto speciale in materie di loro competenza esclusiva. Il legislatore statale può fissare principi generali, ma l’attuazione compete alle Province, con il solo obbligo di adeguamento previsto dalla normativa di attuazione dello statuto.

    Domande e risposte

    Le leggi nazionali si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano?

    Non direttamente, nelle materie di competenza esclusiva provinciale. Le leggi statali fissano principi ai quali le Province devono adeguarsi, ma non sono immediatamente applicabili. Solo le disposizioni che attribuiscono forme di autonomia più ampie rispetto allo statuto si applicano in base all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001.

    Che cosa prevede la legge Stanca (n. 4/2004)?

    La legge 9 gennaio 2004, n. 4 (nota come legge Stanca) impone alle pubbliche amministrazioni di garantire l’accessibilità dei siti web e degli applicativi informatici anche per i disabili, prevedendo standard tecnici obbligatori e un sistema di vigilanza. È rimasta vigente, con le limitazioni derivanti dalla sentenza, per le pubbliche amministrazioni statali e regionali ordinarie.

    Perché la Corte estende gli effetti anche alla Provincia di Bolzano?

    Perché la normativa statutaria attribuisce alle due Province autonome competenze identiche nelle materie in questione. La Corte ha consolidata giurisprudenza nel ritenere che le proprie pronunce riguardanti l’autonomia della Provincia di Trento si estendano automaticamente alla Provincia di Bolzano, in ragione dell’identità del quadro normativo statutario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 152/2005 – Medici universitari e opzione assistenziale

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    La Corte restituisce gli atti al TAR del Lazio per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla luce di sopravvenuti atti legislativi e regolamentari e della sentenza n. 71/2001 che aveva già dichiarato parzialmente illegittima una norma connessa. Il quadro normativo di riferimento per i medici universitari con opzione assistenziale è mutato sostanzialmente dopo la rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il D.Lgs. n. 517/1999, che disciplina i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università, prevedeva che i medici universitari esercitassero o rinnovassero l’opzione per l’attività assistenziale esclusiva (intramuraria) o extramuraria entro un termine perentorio, e che il silenzio equivalesse a opzione per l’attività esclusiva. Il TAR del Lazio ha sollevato questioni di legittimità su più disposizioni di quel decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, lamentando che la fissazione di un termine perentorio per l’opzione, senza previa identificazione delle strutture per l’attività intramuraria, fosse irragionevole e lesiva dell’autonomia universitaria e della delega legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR del Lazio, rilevando che successivamente alle ordinanze di rimessione sono intervenuti il D.Lgs. 517/1999 modificato, il D.P.C.M. sui rapporti tra SSN e università, e soprattutto la sentenza n. 71/2001 della stessa Corte che aveva già dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, richiamato dalle norme impugnate. Il rimettente deve rivalutare la rilevanza alla luce di questo mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, intervengono modifiche normative o pronunce della stessa Corte che incidono sul quadro di riferimento della questione, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché verifichi se le questioni siano ancora rilevanti nel giudizio pendente.

    Domande e risposte

    Chi sono i medici universitari con opzione assistenziale?

    Sono docenti e ricercatori delle facoltà di medicina che, in base al D.Lgs. 517/1999, possono scegliere tra svolgere l’attività assistenziale esclusivamente all’interno del servizio sanitario (intramuraria) oppure anche in modo libero-professionale extramurario.

    Perché il TAR contestava il termine perentorio per l’opzione?

    Secondo i giudici rimettenti, fissare il termine senza aver prima individuato le strutture per l’attività assistenziale intramuraria era irragionevole: non si può scegliere di optare per una modalità senza sapere concretamente dove si svolgerà l’attività.

    Cosa cambia con la sentenza n. 71/2001 citata dalla Corte?

    Quella pronuncia aveva già dichiarato parzialmente illegittima una norma (art. 15-nonies, comma 2, D.Lgs. 502/1992) espressamente richiamata da quelle impugnate al TAR, modificando così il quadro normativo complessivo in cui si inserivano le questioni sollevate.

    Norme collegate

    • Art. 33 della Costituzione — autonomia universitaria: parametro invocato per la gestione delle attività di didattica e ricerca
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione: parametro invocato per la ragionevolezza dell’opzione
  • Corte cost. n. 144/2005 – Sanzione per lavoro irregolare e presunzione assoluta

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 in materia di sanzioni per l’impiego di lavoratori irregolari. La norma è illegittima nella parte in cui non ammette la prova che il rapporto di lavoro abbia avuto inizio in una data diversa dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata la violazione.

    Di cosa si tratta

    Commissioni tributarie di Perugia e Bologna avevano sollevato questione di legittimità sull’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito in legge n. 73/2002), che sanziona l’impiego di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria con una sanzione dal 200% al 400% del costo del lavoro, calcolato “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”.

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti denunciavano la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.: la norma avrebbe introdotto una presunzione assoluta che fa risalire al 1° gennaio il rapporto di lavoro irregolare, senza consentire la prova contraria. Ciò equipara situazioni diverse (chi è scoperto a gennaio rispetto a chi è scoperto a dicembre) e comprime il diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente la questione. La norma è incostituzionale nella parte in cui non ammette la prova che il rapporto di lavoro sia iniziato in data diversa dal 1° gennaio dell’anno di accertamento: una presunzione assoluta sul periodo lavorativo viola sia il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) sia il diritto di difesa (art. 24 Cost.), poiché non è consentito dimostrare la minore durata effettiva dell’irregolarità, dalla quale dipende la misura della sanzione.

    Il principio

    Una norma sanzionatoria che fissa l’entità della sanzione sulla base di una presunzione assoluta — facendo decorrere il periodo di irregolarità dal 1° gennaio indipendentemente dall’inizio effettivo del rapporto di lavoro — viola l’art. 3 Cost. per irragionevolezza e l’art. 24 Cost. per violazione del diritto di prova, nella misura in cui non ammette la dimostrazione contraria.

    Domande e risposte

    In che cosa consisteva la presunzione assoluta dichiarata incostituzionale?

    La norma calcolava la sanzione moltiplicando il costo giornaliero del lavoro per il numero di giorni compresi tra il 1° gennaio e la data dell’accertamento, assumendo irrefutabilmente che il lavoratore irregolare fosse stato impiegato dall’inizio dell’anno. Non era possibile dimostrare che l’assunzione irregolare era avvenuta, ad esempio, solo un mese prima.

    Qual è l’effetto pratico della sentenza per i datori di lavoro?

    Dopo la sentenza, il datore di lavoro colpito dalla sanzione può dimostrare che il rapporto di lavoro irregolare è iniziato in una data successiva al 1° gennaio, ottenendo una riduzione proporzionale della sanzione. La sanzione continua ad applicarsi, ma viene parametrata alla durata effettiva dell’irregolarità.

    Il reimpiego di lavoratori in nero è sempre sanzionato allo stesso modo?

    No. La sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 si aggiunge alle altre sanzioni già previste dalla normativa sul lavoro. Dopo la pronuncia della Corte, la misura della sanzione deve tener conto del periodo di lavoro irregolare effettivamente accertato, non della finzione giuridica dell’inizio anno.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla presunzione assoluta che equipara situazioni diverse
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e diritto alla prova, compressi dall’impossibilità di dimostrare la durata effettiva del rapporto irregolare
  • Corte cost. n. 117/2005 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione on. Matacena

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Amedeo Matacena nei confronti del magistrato Vincenzo Macrì. Il conflitto è ammissibile: il Tribunale può contestare la delibera di insindacabilità che blocca il giudizio civile per diffamazione.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Amedeo Matacena era stato condannato in sede penale per diffamazione ai danni del magistrato Vincenzo Macrì. In un successivo giudizio civile per la quantificazione del danno, il Tribunale di Reggio Calabria si è trovato di fronte alla delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da Matacena, invocando l’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale ha sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Calabria (seconda sezione civile) ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 6 marzo 2003 con cui la Camera aveva dichiarato che le opinioni espresse dall’on. Matacena rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile: il Tribunale è soggetto legittimato a sollevare conflitto di attribuzione quando una delibera parlamentare di insindacabilità gli impedisce di esercitare la funzione giurisdizionale nel giudizio civile in corso. La Corte verificherà nel merito se le opinioni espresse fossero o meno “funzionalmente connesse” all’esercizio del mandato parlamentare.

    Il principio

    Il giudice civile è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati quando una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. impedisce o condiziona la decisione del giudizio pendente. La dichiarazione di ammissibilità non implica un giudizio sul merito della delibera parlamentare.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere (civilmente, penalmente o disciplinarmente) delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La norma tutela l’autonomia del mandato parlamentare, ma non copre le dichiarazioni prive di connessione funzionale con l’attività parlamentare.

    Perché il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto nonostante la condanna penale definitiva?

    Perché il giudizio civile per il risarcimento del danno da diffamazione è autonomo rispetto al giudizio penale: la delibera parlamentare di insindacabilità, intervenuta dopo la condanna penale, bloccava il giudice civile nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale.

    Il parlamentare può essere insindacabile anche per dichiarazioni diffamatorie rese fuori dal Parlamento?

    Solo se sussiste un nesso funzionale stretto con l’attività parlamentare: le opinioni devono essere sostanzialmente riproduttive di atti parlamentari o comunque connesse all’esercizio del mandato. Lo accerterà la Corte nel merito del conflitto.

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  • Corte cost. n. 151/2005 – Contributi decoder digitale e sussidiarietà

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    La Corte dichiara inammissibile la questione relativa ai contributi per la banda larga e non fondata quella sui contributi per i decoder digitali terrestri, riconoscendo la competenza statale in base al principio di sussidiarietà ascendente. L’incentivazione all’acquisto dei decoder è uno strumento ragionevole e proporzionato per diffondere la tecnica digitale su tutto il territorio nazionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) prevedeva un contributo di 150 euro per utenti che acquistassero decoder per la televisione digitale terrestre (comma 1) e di 75 euro per chi acquistasse dispositivi per la banda larga (comma 2). La Regione Emilia-Romagna ha impugnato queste disposizioni sostenendo che esse rientravano nella materia «sostegno all’innovazione tecnologica», di competenza concorrente Stato-Regioni, e non nella competenza statale esclusiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 4, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in riferimento all’art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, eccependo che i contributi agli utenti per acquisto di decoder e dispositivi internet avrebbero dovuto essere gestiti dalle Regioni nell’ambito della competenza legislativa concorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione relativa ai commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5 e 6 per difetto di interesse a ricorrere. Dichiara invece non fondata la questione relativa ai commi 1 e 4 (per quanto riferito al comma 1): i contributi per i decoder digitali terrestri perseguono la diffusione della tecnica digitale sull’intero territorio nazionale e, per la necessità di gestione unitaria, giustificano l’attrazione della funzione in capo allo Stato ex art. 117, secondo comma, e art. 118 della Costituzione.

    Il principio

    Il principio di sussidiarietà ascendente (art. 118 Cost.) consente allo Stato di attrarre funzioni amministrative in materie di competenza concorrente quando vi sia una esigenza di esercizio unitario a livello nazionale, purché l’intervento sia ragionevole e proporzionato al fine perseguito.

    Domande e risposte

    Perché la Regione ha impugnato i contributi per i decoder?

    La Regione riteneva che il sostegno all’innovazione tecnologica rientrasse nella legislazione concorrente Stato-Regioni, con conseguente diritto regionale a erogare i contributi in concreto, non lo Stato direttamente.

    Cosa si intende per sussidiarietà ascendente?

    L’art. 118 Cost. permette allo Stato di «attrarre» verso l’alto funzioni che altrimenti spetterebbero a Regioni o Comuni, quando la gestione unitaria nazionale sia necessaria per ragioni tecniche o di uniformità.

    La Corte ha ritenuto ragionevole il contributo da 150 euro per il decoder?

    Sì. La Corte ha riconosciuto che incentivare economicamente l’acquisto dei decoder è uno strumento non irragionevole per diffondere la tecnica digitale terrestre, indipendentemente dalla modestia finanziaria dell’intervento.

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  • Corte cost. n. 143/2005 – Conflitto di attribuzione e riproposizione di ricorso abbandonato

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza nei confronti della Camera dei deputati in relazione all’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi. Il medesimo conflitto era stato già dichiarato ammissibile nel 2000 e non più coltivato dallo stesso Tribunale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Cosenza aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera dell’Assemblea del 9 novembre 1999, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità (ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.) delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi durante la trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” del 4 dicembre 1992, nei confronti dell’ing. Vincenzo Mancino.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cosenza sosteneva che le opinioni espresse da Sgarbi, pur riconducibili ad un contesto politico, non fossero strettamente collegate ad atti tipici del mandato parlamentare, e che la delibera di insindacabilità avesse così leso le attribuzioni giurisdizionali del giudice. Lo stesso Tribunale aveva però già sollevato identico conflitto nel 2000, dichiarato ammissibile con ordinanza n. 489/2000, ma poi non più coltivato con l’esecuzione dei prescritti adempimenti.

    La decisione della Corte

    La Corte richiama la sentenza n. 116/2003 e le successive ordinanze: le finalità e le peculiarità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato esigono che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi. Non è ammissibile che una parte confligente mantenga indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità, procastinando il ristabilimento della certezza e definitività dei rapporti tra poteri. Il ricorso è dunque inammissibile.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è consentito riproporre un ricorso identico a quello già dichiarato ammissibile e poi abbandonato senza coltivarlo. L’esigenza costituzionale di certezza dei rapporti tra poteri dello Stato impone che il giudizio, una volta instaurato, sia portato a termine.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorge quando un potere ritiene che un altro potere abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionalmente garantita. Nel caso delle delibere parlamentari di insindacabilità, il giudice ordinario può sollevare conflitto sostenendo che la Camera abbia dichiarato insindacabili opinioni che non rientrano nell’ambito dell’art. 68 Cost.

    Perché non si può riproporre un conflitto già abbandonato?

    Perché il procedimento avanti alla Corte costituzionale non è nella disponibilità delle parti come un ordinario giudizio civile. Una volta instaurato il giudizio sul conflitto, esso deve essere definito. Se il ricorrente abbandona il conflitto, la situazione si consolida e non può essere rimessa in discussione con un ricorso identico.

    Cosa succede ora al processo penale a carico dell’on. Sgarbi?

    La delibera di insindacabilità della Camera rimane in vigore e il Tribunale di Cosenza deve applicarla. Non essendo più possibile rimettere in discussione la delibera tramite conflitto di attribuzione, il procedimento penale per diffamazione non potrà proseguire per i fatti coperti dall’insindacabilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 116/2005 – Conflitto CSM e Parlamento su reintegro dipendenti prosciolti

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Governo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alle norme che disciplinavano il reintegro e la tutela risarcitoria dei pubblici dipendenti sospesi o dimessisi a causa di un procedimento penale poi conclusosi con il proscioglimento. Il conflitto riguarda l’eventuale lesione delle attribuzioni costituzionali del CSM.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 aveva introdotto una disciplina per il risarcimento in forma specifica dei dipendenti pubblici che avevano subito una ingiusta sospensione o si erano dimessi a causa di un procedimento penale poi conclusosi favorevolmente. Il Governo era poi intervenuto con decreto-legge per modificare tale disciplina. Il CSM ha ritenuto che questi interventi legislativi ledessero le proprie attribuzioni costituzionali in materia di status dei magistrati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio superiore della magistratura ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 57, della l. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), come modificato dal d.l. n. 66/2004 convertito in l. n. 126/2004.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione: il CSM è soggetto legittimato a promuovere conflitto tra poteri dello Stato in relazione all’esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuitigli, e le norme legislative in contestazione sono idonee, in astratto, a menomare tali attribuzioni. Il merito del conflitto verrà deciso in una successiva pronuncia.

    Il principio

    Il Consiglio superiore della magistratura è un potere dello Stato legittimato a sollevare conflitto di attribuzione quando ritenga che atti legislativi ledano le sue prerogative costituzionali in materia di status e carriera dei magistrati. La dichiarazione di ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È uno strumento processuale che consente a un potere dello Stato (Parlamento, Governo, magistratura, ecc.) di adire la Corte costituzionale quando ritiene che un altro potere abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionali. La Corte decide chi ha il potere di compiere l’atto in contestazione.

    Perché il CSM era coinvolto nella disciplina sul reintegro dei dipendenti pubblici?

    Perché la normativa impugnata riguardava anche i magistrati sospesi o dimessisi a causa di un procedimento penale: la gestione dello status dei magistrati (compresi la sospensione e il reintegro) rientra nelle attribuzioni del CSM ex art. 104 Cost., e l’intervento legislativo diretto del Governo poteva invadere tale sfera.

    Cosa è successo dopo l’ammissibilità?

    La Corte, dopo aver notificato la propria ordinanza alle parti e fissato i termini per il contraddittorio, ha proceduto alla decisione nel merito in una successiva pronuncia. L’ordinanza n. 116/2005 è solo il primo atto del procedimento.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio di imparzialità della pubblica amministrazione (rilevante per il reintegro nel pubblico impiego)
  • Corte cost. n. 142/2005 – Divieto di reingresso e garanzie difensive dello straniero

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998 sollevata dal Tribunale di Foggia. L’ordinanza di rimessione mancava di qualsiasi descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Foggia, nel corso di un procedimento penale, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 13, del Testo Unico Immigrazione che punisce lo straniero che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso conseguente all’espulsione. La questione era stata sollevata su eccezione della difesa dell’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice denunciava la violazione degli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione. Tuttavia l’ordinanza di rimessione si limitava a enunciare tale questione senza fornire alcuna motivazione né descrivere adeguatamente la fattispecie, rendendo impossibile alla Corte valutare sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza.

    La decisione della Corte

    La Corte rileva il deficit di motivazione dell’ordinanza: manca la descrizione della fattispecie del giudizio a quo, manca la motivazione sulla rilevanza e manca la motivazione sulla non manifesta infondatezza. La questione non è nemmeno esattamente identificata nei suoi requisiti minimi. Pertanto viene dichiarata manifestamente inammissibile.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale sollevata meramente su eccezione di parte, senza che il giudice ne faccia propri gli argomenti con autonoma motivazione e senza che la fattispecie concreta venga descritta, è manifestamente inammissibile per carenza dei requisiti minimi dell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998?

    Prevede che lo straniero espulso che rientra nel territorio nazionale senza speciale autorizzazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si tratta di un reato omissivo-commissivo connesso alla violazione del divieto di reingresso disposto con il provvedimento di espulsione.

    Il giudice è tenuto a valutare autonomamente le eccezioni di incostituzionalità delle parti?

    Sì. Il giudice non può sollevare una questione incidentale limitandosi a recepire acriticamente l’eccezione della parte. Deve valutare autonomamente la rilevanza della questione nel caso concreto e la plausibilità del dubbio di incostituzionalità, sviluppando una propria motivazione.

    Quali conseguenze ha per lo straniero la dichiarazione di inammissibilità?

    Il processo penale a suo carico prosegue con applicazione della norma di cui all’art. 13, comma 13. La dichiarazione di inammissibilità non pregiudica la possibilità che in altri giudizi la questione venga sollevata correttamente e la Corte si pronunci nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 115/2005 – Ricusazione del giudice e inammissibilità immediata

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono al giudice ricusato di dichiarare immediatamente inammissibile l’istanza di ricusazione manifestamente infondata. Il rimettente era la Corte di cassazione. La normativa vigente non è irragionevole e non viola il diritto di difesa né il principio del giudice naturale.

    Di cosa si tratta

    Il codice di procedura civile prevede che l’istanza di ricusazione del giudice sia decisa da un giudice diverso da quello ricusato, anche quando essa appaia ictu oculi inammissibile. La Corte di cassazione (prima sezione civile) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, sostenendo che il giudice ricusato dovrebbe poterla dichiarare subito inammissibile quando il vizio sia manifesto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al giudice ricusato di dichiarare inammissibile l’istanza di ricusazione manifestamente e immediatamente tale, sia per motivi di rito sia di merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la scelta legislativa di affidare a un giudice diverso da quello ricusato la valutazione dell’istanza di ricusazione non è irragionevole. Essa risponde all’esigenza di garantire l’imparzialità della decisione sull’istanza stessa, impedendo al giudice di valutare le ragioni della propria ricusazione.

    Il principio

    Il sistema che affida a un giudice diverso la decisione sull’istanza di ricusazione, anche quando essa appaia manifestamente infondata, non è irragionevole: risponde all’esigenza strutturale di garantire che il giudice non sia arbitro delle questioni che riguardano la propria imparzialità. La scelta alternativa è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Cos’è la ricusazione del giudice nel processo civile?

    La ricusazione è lo strumento con cui una parte può chiedere che un giudice venga sostituito per ragioni di incompatibilità o di difetto di imparzialità (es. interesse personale nella causa, rapporti di amicizia o parentela con una delle parti). È disciplinata dagli artt. 51-56 del codice di procedura civile.

    Perché il giudice ricusato non può decidere sulla propria ricusazione?

    Per un principio di imparzialità: se il giudice potesse dichiarare inammissibile l’istanza rivolta contro di lui, si troverebbe a giudicare della propria parzialità, il che è logicamente contraddittorio. Il sistema attuale affida questa valutazione a un collegio terzo.

    Cosa succede se l’istanza di ricusazione è manifestamente infondata?

    Anche in questo caso il giudice ricusato non può provvedere direttamente. La parte che ha proposto la ricusazione può essere condannata a una pena pecuniaria se l’istanza viene rigettata, il che costituisce un deterrente contro gli abusi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 114/2005 – Opposizione a ordinanza-ingiunzione e termine del giudice

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni relative all’art. 22 della legge n. 689/1981 e all’art. 204-bis del codice della strada, che individuano nel giudice del luogo dell’accertamento il giudice competente per l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione. Il rimettente sosteneva che ciò potesse ledere il diritto di difesa quando l’infrazione era accertata in luogo diverso dalla residenza dell’opponente.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada (art. 204-bis, introdotto nel 2003) stabilisce che l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per infrazioni stradali debba essere proposta davanti al giudice del luogo in cui è stata accertata la violazione. Un automobilista residente altrove aveva impugnato un’ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze per una violazione accertata a Firenze: il Giudice di pace di Roma (sez. distaccata di Ostia) ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Roma (sezione distaccata di Ostia) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della l. n. 689/1981 e dell’art. 204-bis, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui individuano nel giudice del luogo dell’accertamento il giudice competente per le opposizioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate: la scelta del criterio di competenza territoriale basato sul luogo dell’accertamento della violazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole. Il diritto di difesa non impone che il giudice sia sempre quello del domicilio dell’opponente.

    Il principio

    La determinazione delle regole di competenza territoriale appartiene alla discrezionalità del legislatore; il criterio del luogo dell’accertamento per l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione non è manifestamente irragionevole né lesivo del diritto di difesa, potendo rispondere a legittime esigenze di efficienza del sistema sanzionatorio.

    Domande e risposte

    Dove si fa opposizione a una multa del codice della strada?

    Davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada. Non conta la residenza del trasgressore, ma il luogo dell’accertamento.

    La competenza nel luogo dell’accertamento può essere svantaggiosa per il cittadino?

    Sì, in caso di infrazione commessa in città lontana dalla residenza. Per questo il rimettente aveva sollevato la questione. La Corte ha tuttavia ritenuto che tale disagio non renda incostituzionale la norma: il legislatore può preferire il foro del luogo dell’accertamento per ragioni di effettività del sistema sanzionatorio.

    L’art. 204-bis del codice della strada era nuovo nel 2005?

    Sì: era stato introdotto dal d.l. n. 151 del 2003, convertito in l. n. 214 del 2003, e aveva unificato la disciplina dell’opposizione alle sanzioni amministrative stradali, fissando espressamente il criterio del luogo dell’accertamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 141/2005 – Inottemperanza all’ordine di allontanamento e motivazione per relationem

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Foggia sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio). Il giudice aveva motivato le proprie ordinanze unicamente per rinvio alle argomentazioni di un diverso giudice, senza sviluppare motivazione autonoma.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Foggia aveva sollevato con tre ordinanze questione di legittimità dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 che punisce penalmente lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio. Tutte e tre le ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, si limitavano a richiamare le motivazioni contenute in una precedente ordinanza del Tribunale di Roma del 12 novembre 2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale denunciava la violazione degli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, ma senza sviluppare autonomamente né la rilevanza né la non manifesta infondatezza della questione, limitandosi al rinvio per relationem all’ordinanza di altro giudice.

    La decisione della Corte

    La Corte ribadisce il proprio costante orientamento: nel giudizio incidentale di legittimità non possono avere ingresso questioni motivate solo per relationem. Il giudice rimettente deve sviluppare una motivazione autosufficiente, che non sia sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice. Le tre questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autosufficiente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. Non è ammissibile la motivazione esclusivamente per relationem che rinvii integralmente alle argomentazioni contenute in una precedente ordinanza di un diverso giudice remittente.

    Domande e risposte

    Che cosa punisce l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998?

    Punisce lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni. Si tratta di un reato omissivo la cui legittimità è stata più volte scrutinata dalla Corte, che in altre pronunce ha affrontato le questioni nel merito.

    Perché la motivazione per relationem è inammissibile?

    Perché la Corte costituzionale non può sindacare la correttezza del ragionamento giuridico di un giudice diverso da quello rimettente. Ogni ordinanza di rimessione deve contenere, con propria autonoma argomentazione, le ragioni per cui quel giudice, in quella causa, ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata.

    Cosa succede dopo una dichiarazione di inammissibilità?

    Il giudizio a quo riprende il suo corso ordinario, con applicazione della norma senza verificarne la compatibilità costituzionale. Il giudice può sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza motivata in modo corretto, oppure applicare la norma e attendere eventuali pronunce in altri giudizi.

    Norme collegate