Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 149/2005 – Età pensionamento polizia penitenziaria e delega legislativa

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità del d.lgs. n. 146/2000 nella parte in cui non prevede l’innalzamento del limite di età per il collocamento a riposo del personale del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria. La mancata previsione non costituisce eccesso di delega né viola il principio di uguaglianza rispetto alla Polizia di Stato.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per la Liguria aveva impugnato il d.lgs. n. 146/2000 nella parte in cui non prevedeva, per il personale del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, modalità di innalzamento del limite di età (60 anni) per il collocamento a riposo, a differenza di quanto il d.lgs. n. 334/2000 aveva previsto per il personale direttivo della Polizia di Stato. Il giudizio di merito riguardava il provvedimento di collocamento a riposo di un commissario penitenziario che aveva raggiunti i 60 anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR denunciava un eccesso di delega in minus (il Governo avrebbe omesso di disciplinare un aspetto essenziale della materia delegata: l’art. 12, comma 2, lett. c), della legge n. 266/1999 delegava a “prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età”). Denunciava anche la violazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost. per disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato.

    La decisione della Corte

    La questione è non fondata. La delega prevedeva l’innalzamento del limite di età “solo per esigenze di servizio”: si trattava di una mera facoltà, non di un obbligo. Per la Polizia di Stato era necessaria una disciplina transitoria perché i ruoli direttivi preesistevano; per la polizia penitenziaria i ruoli direttivi erano stati creati ex novo dal d.lgs. n. 146/2000, quindi non si poneva il problema della transizione. La diversità di discipline è giustificata dalla diversità delle situazioni di partenza.

    Il principio

    Una delega legislativa che preveda l’innalzamento del limite di età “solo per esigenze di servizio” attribuisce al legislatore delegato una mera facoltà, non un obbligo. L’omessa previsione non costituisce eccesso di delega. La disparità di trattamento rispetto ad altro Corpo di polizia non viola il principio di uguaglianza se le situazioni di riferimento sono oggettivamente diverse.

    Domande e risposte

    A quale età vanno in pensione i commissari del Corpo di polizia penitenziaria?

    Ai sensi del d.lgs. n. 443/1992, il limite di età per il collocamento a riposo del personale del Corpo di polizia penitenziaria è fissato a 60 anni per tutti i ruoli, incluso quello direttivo istituito dal d.lgs. n. 146/2000.

    Che cosa è un eccesso di delega in minus?

    L’eccesso di delega in minus si ha quando il Governo, nell’esercitare la delega legislativa, omette di disciplinare un aspetto che la legge delega imponeva obbligatoriamente. Nel caso in esame la Corte ha escluso tale vizio perché la delega sull’innalzamento dell’età era facoltativa.

    Come si valuta la disparità di trattamento tra diversi Corpi di polizia?

    La Corte confronta le situazioni oggettive di partenza. Se i due Corpi si trovano in situazioni strutturalmente diverse (ruoli preesistenti vs. ruoli di nuova istituzione), la diversità di disciplina non viola il principio di uguaglianza. L’eguaglianza impone trattamento uguale solo tra situazioni comparabili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 158/2005 – Cauzione per ricorso avverso verbale stradale

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    La Corte restituisce gli atti al Giudice di pace di Castellammare di Stabia, prendendo atto che la sentenza n. 114/2004 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del Codice della strada, che imponeva il versamento di una cauzione pari alla metà del massimo edittale come condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso i verbali di violazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 204-bis del Codice della strada, introdotto nel 2003, subordinava l’ammissibilità del ricorso al giudice avverso i verbali di accertamento delle infrazioni stradali al versamento preliminare di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione. Il mancato versamento rendeva il ricorso inammissibile, precludendo di fatto l’accesso alla tutela giurisdizionale ai soggetti privi di adeguate risorse economiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 204-bis, commi 3 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sostenendo che il deposito cauzionale obbligatorio discriminava i ricorrenti in base alla loro condizione economica e pregiudicava il diritto di difesa dei non abbienti, senza imporre un analogo onere alla pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente, rilevando che la sentenza n. 114/2004 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del Codice della strada, affermando che l’imposizione dell’onere economico finiva «con il pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 della Costituzione proclama inviolabili». Il giudice deve rivalutare la questione alla luce di questa sopravvenuta decisione.

    Il principio

    Il diritto di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. è violato da qualsiasi onere economico preventivo che condizioni l’ammissibilità del ricorso, producendo un effetto preclusivo dell’accesso alla tutela giurisdizionale per chi non dispone dei mezzi necessari.

    Domande e risposte

    Cos’era l’art. 204-bis del Codice della strada?

    Era una norma introdotta nel 2003 che imponeva a chi volesse fare ricorso al giudice avverso un verbale stradale di versare preventivamente una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione, pena l’inammissibilità del ricorso.

    Perché la sentenza n. 114/2004 era rilevante per questo caso?

    Perché aveva già dichiarato incostituzionale la stessa disposizione (art. 204-bis, comma 3) oggetto della questione sollevata dal Giudice di pace di Castellammare: la Corte non doveva quindi pronunciarsi di nuovo, ma restituire gli atti al rimettente.

    Oggi è necessario un deposito per ricorrere avverso un verbale stradale?

    No. A seguito della sentenza n. 114/2004, l’obbligo di deposito preventivo è stato dichiarato incostituzionale. L’accesso al giudice per contestare le sanzioni stradali è libero da condizioni economiche preliminari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 148/2005 – Sostituzione del difensore assente e ragionevole durata del processo

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    La Corte dichiara non fondata la questione relativa all’art. 97, comma 4, c.p.p. in relazione al principio di ragionevole durata del processo: il possibile rinvio dell’udienza per assenza del difensore e impossibilità di trovare un sostituto iscritto nell’elenco è giustificato dall’esigenza di garantire la difesa tecnica qualificata dell’imputato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lecce, impossibilitato a proseguire l’udienza per assenza del difensore e mancanza in aula di avvocati iscritti nell’elenco dei sostituti di cui all’art. 97, comma 2, c.p.p., aveva sollevato questione di legittimità della norma che impone la sostituzione solo con avvocati di quel elenco, ritenendola lesiva del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale sosteneva che in sedi giudiziarie piccole spesso non è possibile trovare immediatamente un sostituto iscritto nell’elenco, costringendo al rinvio del processo. Denunciava anche irragionevolezza perché tale garanzia qualitativa del sostituto è richiesta solo per il dibattimento e non per le fasi precedenti (indagini, udienza preliminare) o successive (esecuzione).

    La decisione della Corte

    In relazione all’art. 111 Cost., la questione è non fondata: il ritardo nel processo è giustificato dall’esigenza di garantire all’imputato una difesa tecnica qualificata, che è essa stessa un valore costituzionale. Il principio di ragionevole durata non è violato da adempimenti processuali che tutelano diritti fondamentali. In relazione all’art. 3 Cost., la questione è inammissibile: il rimettente critica in realtà la mancanza di analoga garanzia nelle fasi non dibattimentali, che non deve applicare nel giudizio a quo.

    Il principio

    Il principio di ragionevole durata del processo non è violato da norme processuali che comportino un allungamento dei tempi giustificato dalla tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto dell’imputato a una difesa tecnica di qualità. La ragionevole durata va valutata in funzione della ragionevolezza degli adempimenti processuali.

    Domande e risposte

    Chi può sostituire il difensore assente in dibattimento?

    Ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., solo un avvocato iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Questo elenco contiene avvocati che si sono resi disponibili e che hanno specifiche competenze penalistiche, a garanzia dell’effettività della difesa tecnica dell’imputato.

    Il diritto di difesa prevale sulla ragionevole durata del processo?

    Non si tratta di una prevalenza assoluta. La Corte afferma che entrambi sono valori costituzionali e che la norma che impone la difesa tecnica qualificata giustifica il possibile allungamento dei tempi. Non ogni ritardo processuale viola la ragionevole durata: solo quelli privi di ragionevole giustificazione.

    Perché la questione relativa all’art. 3 è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il rimettente denunciava la mancanza di analoga garanzia nelle fasi diverse dal dibattimento (udienza preliminare, esecuzione). Ma il giudice nel caso concreto doveva applicare solo la norma del dibattimento. Sollevare una questione sulla disciplina di fasi processuali diverse da quella in corso è irrilevante nel giudizio a quo, quindi inammissibile.

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  • Corte cost. n. 157/2005 – Concorso uditore giudiziario ed esonero avvocati

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    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti dopo che il D.L. 234/2004, convertito in L. 262/2004, ha modificato la disciplina del concorso per uditore giudiziario includendo gli avvocati abilitati tra i candidati esonerati dalla prova preliminare, così rimuovendo la disparità di trattamento denunciata dal TAR del Lazio e dal TAR della Liguria.

    Di cosa si tratta

    Il concorso per uditore giudiziario era preceduto da una prova preliminare (test informatizzato) dalla quale erano esonerati diverse categorie di candidati (magistrati militari, amministrativi e contabili, procuratori e avvocati dello Stato, idonei negli ultimi tre concorsi, diplomati scuole di specializzazione). Gli avvocati iscritti all’albo, invece, dovevano sottoporsi alla prova preliminare, pur potendo insegnare nelle scuole di specializzazione i cui diplomati erano esonerati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio e il TAR della Liguria hanno sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 22, comma 3, della L. 13 febbraio 2001, n. 48, e dell’art. 123-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non includono gli avvocati abilitati tra i candidati esonerati dalla prova preliminare, in riferimento agli artt. 3 e 51 (TAR Lazio) e 3 e 97 (TAR Liguria) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Il D.L. 7 settembre 2004, n. 234, convertito in L. 5 novembre 2004, n. 262, ha inserito un comma 3-bis nell’art. 22 della L. 48/2001, includendo tra gli esonerati dalla prova preliminare, applicabile anche ai concorsi già banditi, coloro che abbiano conseguito l’abilitazione forense o il dottorato di ricerca in materie giuridiche dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza di durata almeno quadriennale. I rimettenti devono valutare se le questioni siano ancora rilevanti.

    Il principio

    La sopravvenienza di una norma che rimuova la disparità di trattamento denunciata con la questione di legittimità costituzionale obbliga la Corte a restituire gli atti al giudice a quo perché verifichi se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio in corso.

    Domande e risposte

    Perché era irragionevole escludere gli avvocati dall’esonero dalla prova preliminare?

    Secondo i rimettenti era paradossale che un avvocato con anni di anzianità professionale — che può persino insegnare nelle scuole di specializzazione — dovesse superare la prova preliminare, mentre i suoi studenti diplomati alle stesse scuole ne erano esonerati.

    Cosa prevede l’art. 51 della Costituzione nel contesto dei concorsi pubblici?

    L’art. 51 Cost. sancisce il diritto di tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Si applica anche ai concorsi per le carriere giudiziarie.

    Il D.L. 234/2004 ha risolto definitivamente il problema?

    Almeno in via normativa sì: ha incluso avvocati e dottori di ricerca in materie giuridiche tra gli esonerati dalla prova preliminare, con applicazione retroattiva ai concorsi già banditi. Spettava poi ai TAR rimettenti verificare se ciò rendesse irrilevante la questione di legittimità nei giudizi concreti.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza: parametro invocato per la disparità tra categorie professionali
    • Art. 51 della Costituzione — accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza: parametro centrale per il TAR Lazio
  • Corte cost. n. 147/2005 – Libera professione dei veterinari e legge regionale

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Piemonte n. 4/1997, che vieta ai medici veterinari dipendenti dal SSN di esercitare la libera professione nel territorio dell’USL di appartenenza e di essere titolari di ambulatori privati. La legge regionale esercita legittimamente la competenza riconosciuta dalla normativa statale.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per il Piemonte aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 2 della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, che vieta ai veterinari dipendenti dell’USL di svolgere attività libero-professionale nel territorio dell’azienda sanitaria di appartenenza e di essere titolari di strutture ambulatoriali private. La questione era stata sollevata più volte e la Corte era intervenuta a restituire gli atti per sopravvenienze normative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR rimettente riteneva la norma regionale lesiva degli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost.: il divieto territoriale avrebbe irragionevolmente compresso il diritto al lavoro dei veterinari dipendenti, in contrasto con la normativa statale che ammette l’attività libero-professionale dei medici dipendenti. Il criterio territoriale adottato sarebbe stato inidoneo a prevenire conflitti di interesse.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni non fondate. La legge regionale esercita legittimamente la competenza attribuitale dall’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761/1979, che consente alla legge regionale di disciplinare le modalità e i limiti dell’attività libero-professionale dei veterinari. Il divieto territoriale risponde a un’esigenza legittima — evitare che il veterinario sia controllore di se stesso — e rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore regionale nella tutela della salute pubblica e dell’imparzialità del servizio.

    Il principio

    La legge regionale può limitare l’esercizio della libera professione dei medici veterinari dipendenti dal SSN, anche con un divieto territoriale nel distretto di appartenenza, purché tale limitazione risponda a ragionevoli esigenze di tutela del servizio pubblico e non vanifichi completamente l’attività libero-professionale consentita dalla normativa nazionale.

    Domande e risposte

    Possono i medici veterinari dipendenti del SSN esercitare la libera professione?

    Sì, in linea generale. L’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761/1979 consente l’attività libero-professionale fuori dei servizi e delle strutture dell’USL, purché non vi sia subordinazione, non vi sia contrasto con gli interessi istituzionali dell’USL e non vi sia incompatibilità con gli orari di lavoro, nel rispetto di modalità e limiti fissati dalla legge regionale.

    Perché il divieto territoriale non è irragionevole?

    Perché il veterinario che opera nell’USL di appartenenza è anche soggetto alle funzioni di controllo e vigilanza della stessa USL. L’esercizio della libera professione nella medesima area creerebbe concrete situazioni di conflitto tra il ruolo di controllore e quello di operatore privato. La Corte riconosce questa come una ragionevole esigenza organizzativa del servizio sanitario.

    Quali sono le materie in cui le Regioni possono legiferare in ambito sanitario?

    La tutela della salute è materia di legislazione concorrente. Lo Stato stabilisce i principi fondamentali (tra cui quelli desumibili dal d.P.R. n. 761/1979), e le Regioni intervengono con proprie leggi nel rispetto di tali principi. Rientra nella competenza regionale la disciplina delle modalità organizzative del personale delle USL, incluse le limitazioni alla libera professione.

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  • Corte cost. n. 156/2005 – Infrastrutture telecomunicazioni e deroga urbanistica

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    La Corte restituisce gli atti al TAR per la Puglia (Lecce) perché sopravvenuti interventi normativi — in particolare il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e il D.L. 315/2003 — hanno ridisciplinato i procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, modificando il quadro normativo su cui si fondavano le questioni di legittimità sollevate.

    Di cosa si tratta

    Il D.Lgs. 198/2002 aveva classificato le infrastrutture di telecomunicazioni come opere di interesse nazionale, realizzabili in deroga alle norme urbanistiche locali. Il Comune di Ostuni aveva negato ad Alcatel Italia l’autorizzazione per un impianto di telefonia mobile fondandosi sullo strumento urbanistico e su una legge regionale pugliese che vietava impianti nelle aree di pregio storico. Il TAR aveva sollevato questioni sulla conformità costituzionale dell’art. 3 del D.Lgs. 198/2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198, in riferimento agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Costituzione, dubitando che la deroga generalizzata alle norme urbanistiche locali per le infrastrutture di telecomunicazioni strategiche violasse la competenza regionale concorrente e il principio di sussidiarietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo le ordinanze di rimessione sono entrati in vigore il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e il D.L. 315/2003, convertito con L. 5/2004, che hanno ridisciplinato interamente i procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica e stabilito la transizione dai procedimenti avviati sotto il D.Lgs. 198/2002 al nuovo regime del D.Lgs. 259/2003. Il rimettente deve valutare se le questioni siano ancora rilevanti.

    Il principio

    Quando il legislatore interviene ridisciplinando organicamente la materia oggetto di questione di legittimità, anche modificando le norme transitorie applicabili ai procedimenti in corso, il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il D.Lgs. 198/2002 sulle infrastrutture di telecomunicazioni?

    Classificava alcune infrastrutture di telecomunicazioni come «strategiche» e di interesse nazionale, consentendone la realizzazione in deroga alle norme urbanistiche comunali, secondo procedure speciali accelerate.

    Perché il Comune di Ostuni aveva negato l’autorizzazione?

    Si era basato sullo strumento urbanistico comunale e su una legge regionale pugliese che vietava impianti di telecomunicazioni nelle aree di pregio storico, culturale e testimoniale. La stessa legge regionale era poi stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 307/2003.

    Cosa è il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)?

    Il D.Lgs. 259/2003 ha ridisciplinato organicamente l’intero settore delle comunicazioni elettroniche, incluse le procedure autorizzatorie per l’installazione di reti e impianti, sostituendo il previgente D.Lgs. 198/2002 per i nuovi procedimenti e regolando la transizione per quelli in corso.

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  • Corte cost. n. 120/2005 – Standard asili nido e competenza regionale in materia di istruzione

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    La Corte dichiara non fondata la questione promossa dal Governo contro la legge della Regione Toscana in materia di istruzione, nella parte in cui rimetteva a un regolamento regionale la fissazione degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido. La disciplina degli asili nido rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione; la determinazione degli standard organizzativi non costituisce fissazione di livelli essenziali delle prestazioni né norma generale sull’istruzione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 32 del 2002 (testo unico in materia di educazione e istruzione) rimetteva a un regolamento regionale la definizione degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che la determinazione di tali standard spettasse in via esclusiva allo Stato, rientrando nella fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.) o nelle norme generali sull’istruzione (lett. n).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 32 del 2002, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettere m) e n), e terzo, della Costituzione, sostenendo la violazione della competenza esclusiva statale sulla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni e sulle norme generali sull’istruzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 370 del 2003: gli asili nido rientrano nella materia dell’istruzione, di competenza legislativa concorrente. La fissazione degli standard strutturali e qualitativi non equivale alla determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, poiché la norma regionale incide sull’assetto organizzativo degli asili senza determinare alcun livello di prestazione da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.

    Il principio

    La disciplina degli asili nido rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione. La fissazione di standard strutturali e qualitativi degli asili da parte regionale non costituisce determinazione di livelli essenziali delle prestazioni (materia esclusiva statale) né norma generale sull’istruzione, e dunque è legittimamente rimessa alla Regione nel rispetto dei principi fondamentali statali.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono fissare i requisiti degli asili nido?

    Sì, nell’ambito della competenza concorrente in materia di istruzione: spetta alle Regioni disciplinare l’organizzazione e la gestione degli asili nido, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale.

    Cosa sono i “livelli essenziali delle prestazioni” ex art. 117, lett. m), Cost.?

    Sono gli standard minimi di prestazione che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale per i diritti civili e sociali. La loro determinazione è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, che opera trasversalmente in tutte le materie. Non ogni standard organizzativo, tuttavia, costituisce un “livello essenziale”.

    In cosa differisce la disciplina degli asili nido dalla scuola dell’obbligo?

    La scuola dell’obbligo è oggetto di norme generali statali (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e di principi fondamentali da cui le Regioni non possono discostarsi. Gli asili nido rientrano invece nella più ampia materia dell’istruzione (competenza concorrente), lasciando maggiore autonomia normativa alle Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 155/2005 – Condono tombale e esclusione punibilità reati tributari

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Venezia sul comma 14 dell’art. 9 della legge finanziaria 2003 (condono tombale) per difetto di rilevanza e manifestamente infondate quelle sollevate dai GUP di Cagliari e Modena sulla clausola che esclude il beneficio quando l’azione penale era già stata formalmente comunicata al contribuente.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) ha introdotto una procedura di «definizione automatica per gli anni pregressi» (cosiddetto «condono tombale») che, se perfezionata dal contribuente, comporta l’esclusione della punibilità per una serie di reati tributari. Tuttavia, l’art. 9, comma 10, lett. c) prevedeva che il beneficio non si applicasse se il contribuente aveva avuto «formale conoscenza» dell’azione penale prima di presentare la dichiarazione per la definizione automatica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP di Cagliari e il GUP di Modena hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 9, comma 10, lett. c), ultimo periodo, della L. 289/2002, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra contribuenti raggiunti da comunicazione formale dell’azione penale (esclusi dal beneficio) e quelli ugualmente indagati ma senza comunicazione formale (ammessi al beneficio). Il Tribunale di Venezia ha invece censurato il comma 14.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara: a) inammissibile la questione di Venezia sul comma 14, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., per carenza di adeguata motivazione sulla rilevanza nel giudizio concreto; b) manifestamente infondate le questioni di Cagliari e Modena: la distinzione basata sulla «formale conoscenza» dell’azione penale è ragionevole, in quanto il contribuente che sa già di essere indagato e poi aderisce al condono si trova in situazione sostanzialmente diversa da chi aderisce ignorando l’esistenza di un procedimento penale a suo carico.

    Il principio

    La diversità di trattamento nell’accesso a benefici di carattere premiale è ragionevole quando si basa su elementi oggettivi e verificabili che distinguono situazioni sostanzialmente differenti: chi ha «formale conoscenza» dell’azione penale non versa nella stessa condizione di chi aderisce al condono in buona fede.

    Domande e risposte

    Cos’è il condono tombale della legge finanziaria 2003?

    Era una procedura per cui il contribuente poteva presentare una dichiarazione integrativa per gli anni 1997-2001 versando un importo agevolato, ottenendo in cambio l’estinzione dei debiti tributari e l’esclusione della punibilità per numerosi reati fiscali.

    Perché chi era già a conoscenza dell’azione penale era escluso dal beneficio?

    Il legislatore ha ritenuto che chi sapeva di essere indagato non si trovasse nella stessa posizione di chi aderiva spontaneamente al condono: l’adesione tardiva, motivata dalla consapevolezza di un procedimento penale in corso, non meritava lo stesso trattamento premiale.

    La Corte ha mai dichiarato incostituzionale il condono tombale?

    In questa pronuncia la Corte non ha dichiarato incostituzionale il condono. Ha solo confermato la legittimità della clausola che esclude il beneficio in presenza di formale conoscenza dell’azione penale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza: parametro invocato per la disparità di trattamento
  • Corte cost. n. 119/2005 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni on. Bondi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 30 settembre 2004 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Sandro Bondi nei confronti dei dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino. Il Tribunale può proseguire il giudizio civile per risarcimento del danno e la Corte deciderà nel merito del conflitto.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una trasmissione televisiva, il deputato Sandro Bondi aveva rivolto dichiarazioni asseritamente lesive nei confronti dei dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino, attribuendo loro l’esposizione di informazioni false. Questi avevano convenuto Bondi in giudizio civile per il risarcimento del danno. La Camera dei deputati aveva successivamente deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse, bloccando di fatto il giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma (tredicesima sezione civile) ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 30 settembre 2004 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dall’on. Bondi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile: il Tribunale di Roma è soggetto legittimato e la delibera parlamentare di insindacabilità è idonea, in astratto, a menomare le attribuzioni giurisdizionali del Tribunale nel giudizio civile pendente. La Corte verificherà nel merito se le dichiarazioni televisive di Bondi presentassero il necessario nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare.

    Il principio

    Anche per le dichiarazioni rese fuori dall’aula parlamentare (es. in trasmissioni televisive), il deputato può invocare la protezione dell’art. 68, primo comma, Cost. solo se sussiste un nesso funzionale stretto con atti parlamentari. Il giudice che ritiene tale nesso assente può sollevare conflitto di attribuzione; spetta alla Corte costituzionale verificarlo.

    Domande e risposte

    Le dichiarazioni televisive di un parlamentare sono sempre insindacabili?

    No: l’insindacabilità copre solo le opinioni espresse “nell’esercizio delle funzioni parlamentari”. Dichiarazioni rese in tv, in interviste o in altri contesti extraparlamentari richiedono un nesso funzionale stretto con atti parlamentari (interpellanze, dichiarazioni di voto, ecc.) per beneficiare della protezione dell’art. 68 Cost.

    Cosa differenzia questo caso dall’ordinanza n. 117/2005 (caso Matacena)?

    Entrambi riguardano conflitti di attribuzione su delibere di insindacabilità, ma i fatti sono diversi: nel caso Matacena vi era già una condanna penale per diffamazione, mentre il caso Bondi riguarda dichiarazioni televisive contestate da due medici in sede civile. In entrambi i casi la Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile e rinviato al merito.

    Chi sono Gianaroli e Giorlandino?

    I dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino erano professionisti del settore medico che avevano partecipato a una trasmissione televisiva: Bondi li aveva pubblicamente accusati di aver esposto informazioni false nel corso di quella trasmissione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 118/2005 – Rinotifica nel termine e rischio del perfezionamento tardivo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui richiedono che la rinotifica si perfezioni entro il termine assegnato dal giudice. Il rimettente (Tribunale di Napoli) sosteneva che fosse sufficiente la consegna all’ufficiale giudiziario prima della scadenza. La Corte ritiene la norma non irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice ordina la rinnovazione della notifica di un atto processuale, l’art. 291 c.p.c. stabilisce che, se la rinotifica non viene effettuata nel termine fissato, la causa viene cancellata dal ruolo e il processo si estingue. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione chiedendo se fosse costituzionalmente necessario che, ai fini del rispetto del termine, fosse sufficiente la consegna all’ufficiale giudiziario anziché il perfezionamento della notifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevederebbero che, per impedire la cancellazione della causa, la rinotifica debba perfezionarsi (e non solo iniziarsi) entro il termine.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La norma che richiede il perfezionamento della notifica entro il termine non è irragionevole: il legislatore può legittimamente collegare gli effetti processuali al completamento della notifica piuttosto che alla sua semplice iniziativa. La questione è peraltro analoga a quella già decisa in numerose pronunce precedenti.

    Il principio

    La scelta legislativa di richiedere il perfezionamento (e non la sola consegna all’ufficiale giudiziario) della rinotifica entro il termine processuale non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza: rientra nella discrezionalità del legislatore processuale e non è manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa succede se la rinotifica non si perfeziona nel termine?

    Secondo l’art. 291, terzo comma, c.p.c., la causa viene cancellata dal ruolo e il processo si estingue. La parte è quindi tenuta a verificare che la notifica si sia effettivamente perfezionata entro la scadenza fissata dal giudice.

    Con “perfezionamento” della notifica si intende la consegna o la ricezione?

    Il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario avviene al momento della consegna all’indirizzo del destinatario (o di una delle modalità equipollenti). Non è sufficiente la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, anche se avvenuta prima della scadenza del termine.

    Questa regola è ancora in vigore?

    La giurisprudenza sull’art. 291 c.p.c. ha subito evoluzioni: la Corte costituzionale ha successivamente riconosciuto (in altri giudizi) che per il notificante è sufficiente la consegna all’ufficiale giudiziario prima del termine, purciò avvenga per adempimenti necessari per il perfezionamento della notifica medesima. La questione è comunque ancora oggetto di interpretazione giurisprudenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2005 – Opposizione a decreto ingiuntivo e termini di costituzione

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sul termine di costituzione in giudizio nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Applicando il principio già affermato con la sentenza n. 477/2002 — secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante alla spedizione — l’opponente può iscrivere la causa a ruolo prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario, evitando il rischio di decadenza.

    Di cosa si tratta

    Il codice di procedura civile prevede che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per la costituzione in giudizio dell’opponente decorra dalla notificazione dell’atto di opposizione. In un caso concreto, l’opponente non aveva potuto iscrivere tempestivamente la causa a ruolo per il ritardo dell’ufficio notifiche nella restituzione dell’originale dell’atto notificato, con conseguente eccezione di improcedibilità dell’opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 645 comma 2, 647 e 165 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell’opponente dalla notificazione dell’opposizione anziché dalla restituzione dell’originale, e nella parte in cui non prevede salvezza per caso fortuito o forza maggiore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni. Con la sentenza n. 477/2002 era già stato affermato che le notificazioni si perfezionano per il notificante al momento della spedizione o della consegna all’ufficiale giudiziario: applicando questo principio, l’opponente può iscrivere la causa a ruolo anche prima che la notifica si perfezioni per il destinatario, azzerando il rischio di perdita del termine per cause indipendenti dalla propria volontà.

    Il principio

    Il principio del perfezionamento «sdoppiato» della notificazione — al momento della spedizione per il mittente, al momento della ricezione per il destinatario — vale per ogni tipo di notificazione e consente di anticipare gli atti processuali del notificante senza attendere il completamento del procedimento di notifica.

    Domande e risposte

    Quando si perfeziona la notificazione per chi la esegue?

    Secondo la sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale, la notificazione si perfeziona per il notificante al momento in cui egli consegna l’atto all’ufficiale giudiziario o lo spedisce a mezzo posta, senza dover attendere che il destinatario lo riceva.

    Cosa rischia chi si oppone a un decreto ingiuntivo e non si costituisce in tempo?

    Se l’opponente non si costituisce entro i termini di legge, l’opposizione diventa improcedibile e il decreto ingiuntivo acquista esecutività definitiva, come se l’opposizione non fosse stata proposta.

    È possibile ottenere la rimessione in termini per caso fortuito nell’opposizione a decreto ingiuntivo?

    La Corte ha ritenuto non necessario introdurre questa previsione specifica nell’opposizione a decreto ingiuntivo, perché il principio del doppio perfezionamento della notifica consente già all’opponente di tutelarsi costituendosi prima che la notifica si perfezioni per il destinatario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2005 – Insindacabilità parlamentare e manifesto elettorale diffamatorio

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione: non spettava alla Camera dei deputati dichiarare insindacabili le opinioni espresse dal deputato Cuscunà in un manifesto elettorale nei confronti del collega Tanzarella. Le affermazioni contenute nel manifesto mancavano del necessario nesso funzionale con atti tipici del mandato parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 16 marzo 2000, con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Antonio Nicolò Cuscunà in un manifesto di propaganda elettorale del giugno 1995, nei confronti del collega Sergio Tanzarella, deputato e segretario della XII Commissione parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ricorrente sosteneva che le affermazioni del manifesto — in particolare quelle che accusavano Tanzarella di aver “accreditato e pagato con denaro della collettività i centri privati protetti da loro stessi e da vecchi potentati DC” — non trovassero riscontro in precedenti atti parlamentari tipici del deputato Cuscunà, e che quindi mancasse il “nesso funzionale” necessario per l’insindacabilità extra-parlamentare.

    La decisione della Corte

    Il conflitto è fondato. Applicando la propria consolidata giurisprudenza sul “nesso funzionale”, la Corte constata che le affermazioni del manifesto elettorale non trovano corrispondenza in atti parlamentari tipici precedentemente posti in essere dal deputato Cuscunà. La Camera dei deputati non avrebbe potuto dichiarare tali opinioni insindacabili; la delibera viene annullata.

    Il principio

    L’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse da parlamentari extra-parlamentare solo quando sussista un “nesso funzionale” con precedenti atti tipici del mandato parlamentare (interrogazioni, interpellanze, interventi in aula). Non basta che l’opinione si inserisca genericamente in un contesto politico o si riferisca a fatti di rilevanza parlamentare.

    Domande e risposte

    Che cosa è il “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?

    Il nesso funzionale è il collegamento diretto tra un’opinione espressa extra-parlamentare (fuori dalle aule del Parlamento) e un atto tipico del mandato parlamentare già precedentemente posto in essere (interrogazione, interpellanza, intervento in Assemblea). Senza questo collegamento, il parlamentare non può godere della garanzia dell’art. 68 Cost. per dichiarazioni rese all’esterno del Parlamento.

    Può essere insindacabile un manifesto elettorale?

    Solo se contiene la divulgazione o la riproduzione di opinioni già espresse in sede parlamentare con atti tipici. Le affermazioni autonome contenute in propaganda elettorale, anche se relative a temi di rilievo politico-parlamentare, non sono coperte dall’insindacabilità se manca il preventivo atto parlamentare di riferimento.

    Che effetti ha l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Il processo penale per diffamazione a carico del deputato Cuscunà può riprendere davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che non è più vincolato dalla delibera camerale e può giudicare nel merito le affermazioni contenute nel manifesto.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei membri del Parlamento per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni