Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 320/2005 – Rimborso IRPEG per fondi pubblici di agevolazione

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma che, pur riconoscendo l’esenzione dall’IRPEG dei fondi pubblici di agevolazione, esclude il rimborso delle imposte già pagate. È irragionevole riconoscere un’esenzione e al contempo negarne gli effetti retroattivi sul rimborso.

    Di cosa si tratta

    I fondi pubblici di agevolazione all’esportazione (gestiti dal Mediocredito centrale) erano per legge esenti dall’IRPEG ai sensi dell’art. 88, comma 1, del TUIR. Il Mediocredito centrale aveva chiesto il rimborso delle imposte versate per gli anni 1992-1993. L’art. 39 della legge n. 342/2000, intervenuto nel corso del giudizio di cassazione, aveva confermato l’esenzione ma escluso il diritto al rimborso delle imposte già pagate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità dell’art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui nega il rimborso delle imposte sul reddito indebitamente versate, pur riconoscendo che i fondi di agevolazione rientrano nell’esenzione IRPEG. Parametro: art. 3 della Costituzione (ragionevolezza).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 39 della legge n. 342/2000, nella parte in cui dispone che “non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate”. La norma è irragionevole: riconosce che i fondi erano già esenti ma nega la restituzione di quanto indebitamente versato.

    Il principio

    È contrario al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. una norma che riconosce l’esenzione fiscale di un soggetto e, contestualmente, esclude il diritto al rimborso delle imposte che quel soggetto ha indebitamente versato in applicazione di un regime tributario illegittimamente applicato.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i fondi pubblici di agevolazione?

    Sono fondi costituiti dallo Stato per sostenere le esportazioni italiane e la competitività del sistema industriale (leggi n. 227/1977, n. 782/1980, n. 394/1981). Sono gestiti da soggetti come il Mediocredito centrale su mandato pubblico.

    Perché erano esenti dall’IRPEG?

    L’art. 88, comma 1, del TUIR prevede l’esenzione dall’IRPEG per gli enti che perseguono finalità istituzionali. I fondi di agevolazione, pur gestiti da soggetti privati, rientravano in tale categoria per la loro natura pubblicistica.

    Questa sentenza vale per tutti i contribuenti?

    Il principio affermato vale ogni volta che una norma riconosce un’esenzione ma ne nega gli effetti sul rimborso del già versato: tale contraddizione è costituzionalmente intollerabile per violazione dell’art. 3 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della declaratoria di incostituzionalità
  • Corte cost. n. 319/2005 – Formazione professionale massaggiatori e competenza statale

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Abruzzo che istituiva corsi regionali di formazione per massaggiatori-capo bagnino: la materia delle professioni sanitarie ausiliarie rientra nella legislazione concorrente e la Regione non può legiferare senza rispettare i principi fondamentali statali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva approvato la legge 23 gennaio 2004, n. 2, che affidava alla Regione l’istituzione e l’organizzazione di corsi di formazione professionale per l’abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Il Governo ha impugnato la legge per invasione della competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale la legge regionale Abruzzo n. 2/2004, sostenendo che la materia delle professioni sanitarie ausiliarie rientra nella legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La Regione avrebbe dovuto rispettare i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale vigente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale Abruzzo n. 2/2004. La materia rientra nella potestà legislativa concorrente e la Regione ha legiferato senza rispettare i principi fondamentali della legislazione statale, dettando una disciplina autonoma sull’abilitazione professionale sanitaria ausiliaria.

    Il principio

    Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono esercitare la loro competenza legislativa solo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale. In difetto di nuova legislazione statale di principio, tali principi si ricavano dalla legislazione statale vigente.

    Domande e risposte

    Perché la formazione dei massaggiatori è competenza concorrente?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. include nelle materie di competenza concorrente sia le “professioni” sia la “tutela della salute”. I massaggiatori degli stabilimenti idroterapici sono professioni sanitarie ausiliarie, soggette a disciplina statale di principio.

    Cosa avrebbe dovuto fare la Regione?

    Rispettare i principi fondamentali ricavabili dal d.lgs. n. 229/1999 e dalla legislazione statale vigente sulle professioni sanitarie ausiliarie, anché in assenza di nuova normativa di principio specificamente dettata.

    Con questa sentenza, la Regione non può più formare i massaggiatori?

    La Regione può legiferare in questa materia, ma deve rispettare i principi fondamentali statali. La legge era incostituzionale perché agiva come se la Regione avesse competenza esclusiva, senza alcun richiamo alla normativa statale di principio.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni; la legislazione concorrente è il parametro centrale
  • Corte cost. n. 318/2005 – Fermo amministrativo su autoveicolo per tributi

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    Il Giudice di pace di Sorgono ha impugnato la norma che consente al concessionario privato di iscrivere il fermo amministrativo su un autoveicolo per sanzioni prescritte. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguardava l’opposizione di un contribuente all’atto con cui il concessionario della riscossione aveva iscritto il fermo amministrativo sul suo autoveicolo per mancato pagamento di una cartella esattoriale relativa a una sanzione amministrativa già prescritta (cinque anni ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Sorgono ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dal d.lgs. n. 193/2001, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione. Il rimettente contestava il trasferimento del potere di fermo da un’autorità pubblica a un soggetto privato (il concessionario).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il giudice a quo ha affermato la rilevanza della questione senza verificare in concreto se, data la prescrizione della sanzione, fosse effettivamente necessario esaminare la legittimità costituzionale della norma sul fermo per definire il giudizio.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere argomentata in concreto: non basta affermare che la norma impugnata incide sul provvedimento oggetto di opposizione, occorre dimostrare che la decisione del giudizio dipende dalla sua validità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il fermo amministrativo su autoveicolo?

    Il fermo amministrativo è una misura cautelare che impedisce la circolazione del veicolo fino all’estinzione del debito fiscale. È iscritto nel Pubblico registro automobilistico (PRA) e si applica in caso di mancato pagamento di cartelle esattoriali.

    Un concessionario privato può iscrivere il fermo?

    La norma censurata consentiva al concessionario della riscossione di comunicare al contribuente l’iscrizione del fermo. Il rimettente contestava che tale potere non fosse previsto dalla legge delega.

    Cosa succede se la sanzione è prescritta?

    Se la sanzione è prescritta, il fermo non è dovuto. Tuttavia questo era un problema da risolvere nel merito del giudizio, indipendentemente dalla questione costituzionale sulla norma che attribuisce il potere di fermo.

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  • Corte cost. n. 317/2005 – Concorso uditore giudiziario e avvocati abilitati

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    Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità sulla norma che non esonerava gli avvocati abilitati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario. La Corte restituisce gli atti per le ordinanze più risalenti e dichiara manifestamente inammissibili le altre.

    Di cosa si tratta

    Con 53 ordinanze, il TAR Lazio ha impugnato la disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario introdotta dalla legge n. 48/2001 e dall’ordinamento giudiziario. Quella disciplina prevedeva una prova preliminare informatizzata, con esonero per alcune categorie (magistrati militari, procuratori e avvocati dello Stato, chi aveva già superato le prove scritte), ma non per i laureati in giurisprudenza abilitati come avvocati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme denunciate erano il combinato disposto dell’art. 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e dell’art. 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui non prevedevano l’esonero dalla prova preliminare per i candidati con abilitazione forense. Parametri invocati: artt. 3 e 51 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al TAR Lazio per le ordinanze del 30 luglio 2004, e dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate con le ordinanze successive, perché nel frattempo era intervenuta una modifica normativa rilevante che il rimettente avrebbe dovuto valutare.

    Il principio

    Quando sopravviene una modifica normativa rilevante sui giudizi pendenti, il rimettente deve valutarne l’incidenza sulla rilevanza della questione; in difetto, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché gli avvocati non erano esonerati dalla prova preliminare?

    La disciplina transitoria esonerava solo specifiche categorie: magistrati in servizio, procuratori e avvocati dello Stato, idonei nei concorsi precedenti. I laureati in giurisprudenza con abilitazione forense non rientravano in nessuna di queste categorie.

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce delle nuove norme sopravvenute, prima di rimettere eventualmente la stessa questione alla Corte.

    Le questioni erano fondate nel merito?

    La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per ragioni processuali, ossia per la mancata valutazione dello jus superveniens.

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  • Corte cost. n. 316/2005 – Condono edilizio e questioni già decise

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sul condono edilizio del 2003, sollevate dal GIP di Verona. Le censure erano già state decise con la sentenza n. 196/2004 e il rimettente non ne ha valutato gli effetti sui procedimenti in corso.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, che disciplinava il c.d. “condono edilizio”, sostenendo che questa norma violasse varie disposizioni costituzionali. La Corte aveva già esaminato le stesse norme nel 2004.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP di Verona ha impugnato l’art. 32, commi 1, 2, 25-28 e 32-37, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in l. n. 326/2003), per contrasto con gli artt. 1, 3, 9 secondo comma, 32 primo comma, 54, 79 primo comma e 112 della Costituzione. Secondo il rimettente il condono edilizio avrebbe natura di amnistia impropria adottata senza rispettare la procedura dell’art. 79 Cost., e discriminerebbe tra cittadini rispettosi della legge e trasgressori.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili perché il GIP non ha tenuto conto della sentenza n. 196/2004, che aveva già deciso le stesse censure. In particolare, il rimettente ha omesso di valutare se e in quale misura quella pronuncia avesse modificato la disciplina applicabile nei giudizi pendenti.

    Il principio

    Il giudice rimettente che riproponga questioni già decise dalla Corte senza valutare gli effetti della precedente pronuncia sulla rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus incorre in inammissibilità manifesta per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Il condono edilizio è una forma di amnistia?

    No. La Corte, già con la sentenza n. 196/2004, aveva escluso che il condono edilizio abbia natura di amnistia impropria: produce una complessa fattispecie estintiva del reato che dipende dalle manifestazioni di volontà degli interessati e dell’autorità amministrativa.

    Cosa succede quando una questione è già stata decisa?

    Il giudice che la ripropone deve motivare perché la precedente pronuncia non ha inciso sulla fattispecie del giudizio a quo. In mancanza, la questione è inammissibile.

    Quali erano le violazioni denunciate?

    Il rimettente sosteneva che il condono edilizio violasse il potere di amnistia riservato al Parlamento (art. 79 Cost.), il principio di uguaglianza (art. 3), l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) e la tutela del paesaggio (art. 9).

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  • Corte cost. n. 345/2005 – Certificato complementare di protezione farmaci e giurisdizione

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    La sentenza dichiara inammissibile la questione di legittimità dell’art. 61, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), che prolunga la durata dei certificati complementari di protezione (CCP) per i brevetti farmaceutici in applicazione del regolamento comunitario. La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi difettava di giurisdizione, avendo dinanzi a sé solo diritti soggettivi e non interessi legittimi.

    Di cosa si tratta

    La Schering Corporation aveva impugnato il comportamento dell’Ufficio italiano brevetti e marchi che, applicando il d.l. n. 63/2002, aveva ricalcolato le date di scadenza dei certificati complementari di protezione (CCP) dei brevetti farmaceutici della società, ritenendo l’intervento normativo lesivo dei propri diritti di proprietà industriale. La Commissione rimettente aveva poi sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, comma 8, del d.l. n. 63/2002 (poi trasfuso nell’art. 61, commi 4 e 5, d.lgs. n. 30/2005), in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, lamentando la lesione dell’affidamento dei titolari di CCP.

    La decisione della Corte

    Inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice rimettente. La Commissione rimettente ha competenza giurisdizionale solo per gli atti dell’Ufficio brevetti che incidono su interessi legittimi. Nel caso di specie, il “ricalcolo” delle date di scadenza dei CCP non era un provvedimento adottato su istanza di parte né comportava esercizio di potestà discrezionale: l’Ufficio si era limitato ad aggiornare le informazioni in base alla nuova norma, senza che vi fosse un “atto” suscettibile di essere impugnato davanti alla Commissione.

    Il principio

    La carenza di giurisdizione del giudice rimettente è causa di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale, quando appaia manifesta. La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio brevetti può conoscere solo di atti provvedimentali su istanza di parte, non di mere operazioni materiali di aggiornamento dei registri effettuate in applicazione diretta di una norma di legge.

    Domande e risposte

    Cos’è il certificato complementare di protezione (CCP) per i farmaci?

    Il CCP è un titolo di proprietà industriale che prolunga la durata di protezione del brevetto farmaceutico per compensare il periodo intercorso tra il deposito del brevetto e l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. È disciplinato dal regolamento CE n. 1768/1992.

    La Commissione ricorsi brevetti è un organo giurisdizionale?

    Sì: la Corte costituzionale ha riconosciuto tale natura fin dalla sentenza n. 42/1958. Tuttavia la sua competenza si estende solo agli atti provvedimentali dell’Ufficio brevetti che incidono su situazioni soggettive, non a mere operazioni materiali o aggiornamenti automatici conseguenti a nuove norme di legge.

    Come può il titolare di un CCP contestare la riduzione della durata di protezione?

    Se l’Ufficio brevetti non adotta alcun atto formale ma si limita ad aggiornare i propri registri, il titolare dovrà agire davanti al giudice ordinario — competente per i diritti soggettivi — anziché davanti alla Commissione ricorsi, che ha giurisdizione sugli interessi legittimi nei confronti degli atti provvedimentali dell’Ufficio.

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  • Corte cost. n. 344/2005 – Ricorso regionale notifica irregolare e tardiva

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    La sentenza dichiara inammissibile il ricorso della Regione Veneto contro l’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 111/2004 (norme di attuazione dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia in materia di viabilità e trasporti): il ricorso era stato notificato alla Presidenza del Consiglio solo il 10 luglio 2004, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto (4 maggio 2004), e la notifica era avvenuta presso l’Avvocatura generale dello Stato anziché presso Palazzo Chigi.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato una norma di attuazione dello statuto speciale friulano che, in materia di trasporto ferroviario interregionale, prevedeva criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia. La Regione Veneto, pur non essendo parte dello statuto, riteneva di avere un interesse da tutelare poiché i criteri adottati avrebbero potuto pregiudicare le sue competenze in futuro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 111/2004 in riferimento all’art. 65 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118 e 123 della Costituzione, lamentando la violazione dell’autonomia regionale e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    Inammissibile. La notifica alla Presidenza del Consiglio era avvenuta il 10 luglio 2004, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto (4 maggio 2004). Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato presso la sede della Presidenza del Consiglio (Palazzo Chigi) e non presso l’Avvocatura generale dello Stato. L’irregolarità non è sanata dalla successiva costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio, avvenuta proprio per eccepire l’inammissibilità.

    Il principio

    Il ricorso regionale alla Corte costituzionale deve essere notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Palazzo Chigi) e non all’Avvocatura generale dello Stato: l’irregolarità della notifica non è sanata dalla costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio avvenuta per contestarla. Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione è perentorio.

    Domande e risposte

    Dove deve essere notificato il ricorso regionale alla Corte costituzionale contro una legge statale?

    Presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri (Palazzo Chigi), non presso l’Avvocatura generale dello Stato, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

    Entro quanto tempo la Regione deve impugnare una legge statale?

    Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

    Una Regione può impugnare norme di attuazione dello statuto speciale di un’altra Regione?

    Questo profilo è rimasto assorbito dall’inammissibilità per ragioni formali. In via teorica, la legittimazione della Regione Veneto a impugnare norme riguardanti l’autonomia speciale friulana era oggetto di contestazione da parte del Governo e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

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  • Corte cost. n. 343/2005 – Piani urbanistici attuativi e trasmissione alla Regione

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    La sentenza dichiara illegittimi gli artt. 4 e 30 della legge urbanistica della Regione Marche (l.r. n. 34/1992), nella parte in cui non prevedono che i Comuni trasmettano alla Regione (o alla Provincia delegata) copia dei piani attuativi per i quali non è prevista l’approvazione regionale. La norma statale (art. 24, secondo comma, l. n. 47/1985) che impone tale trasmissione costituisce un principio fondamentale inderogabile dalla legislazione regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Codacons e altre associazioni avevano impugnato davanti al TAR Marche i piani di lottizzazione relativi alla “zona mostre” di Civitanova Marche, adottati e approvati dal Consiglio comunale senza trasmissione alla Regione. Il TAR aveva sollevato questione di legittimità della legge urbanistica marchigiana, che attribuisce l’approvazione degli strumenti attuativi al Consiglio comunale senza prevedere l’invio alla Regione per eventuali osservazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per le Marche ha sollevato questione di legittimità degli artt. 4 e 30 della l.r. Marche n. 34/1992 in riferimento all’art. 117 Cost. (nel testo anteriore e posteriore alla riforma del 2001), per violazione del principio fondamentale stabilito dall’art. 24 della legge n. 47/1985: i Comuni devono trasmettere copia dei piani attuativi alla Regione, che può formulare osservazioni cui il Comune deve rispondere con motivazione puntuale.

    La decisione della Corte

    Fondata. L’obbligo di trasmissione dei piani attuativi alla Regione, previsto dall’art. 24, secondo comma, della legge n. 47/1985, è un principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio (competenza concorrente), inderogabile dalla legge regionale. La legge marchigiana, eliminando l’approvazione regionale senza prevedere l’obbligo di trasmissione, ha violato tale principio. La norma è dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede” l’invio dei piani alla Regione.

    Il principio

    L’obbligo di trasmissione dei piani urbanistici attuativi alla Regione da parte dei Comuni è un principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.), che le Regioni non possono sopprimere: rappresenta il contrappeso alla semplificazione procedimentale che ha eliminato l’approvazione regionale degli strumenti attuativi.

    Domande e risposte

    I piani di lottizzazione devono essere approvati dalla Regione?

    No, in via generale: l’art. 24, primo comma, della legge n. 47/1985 ha eliminato la necessità dell’approvazione regionale per gli strumenti attuativi, salvo aree di interesse regionale individuate in sede di piano territoriale. Tuttavia i Comuni restano obbligati a trasmettere copia alla Regione entro sessanta giorni.

    Che cosa può fare la Regione dopo aver ricevuto i piani?

    Può formulare osservazioni, alle quali il Comune è obbligato a rispondere con motivazione puntuale (anche per non accoglierle): non si tratta quindi di un potere di approvazione o di veto, ma di un meccanismo di coordinamento e informazione.

    Questa regola vale ancora oggi con la nuova disciplina del governo del territorio?

    Sì: la Corte ha chiarito che il principio dell’obbligo di trasmissione alla Regione è principio fondamentale tanto nel regime anteriore alla riforma costituzionale del 2001 quanto in quello successivo, essendo il governo del territorio materia di competenza concorrente in entrambe le versioni dell’art. 117 Cost.

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  • Corte cost. n. 342/2005 – Deposito cauzionale ricorso verbale codice della strada

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    L’ordinanza dispone la restituzione degli atti al Giudice di pace di Civitavecchia, poiché l’art. 204-bis, comma 3, del Codice della strada (deposito cauzionale pari alla metà del massimo edittale come condizione di ammissibilità del ricorso al giudice) è già stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 114/2004. Il rimettente dovrà valutare la questione alla luce di tale pronuncia.

    Di cosa si tratta

    L’art. 204-bis del Codice della strada condizionava l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale contro un verbale di contestazione di infrazione stradale al versamento preventivo di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione. Il Giudice di pace di Civitavecchia aveva sollevato questione di legittimità ritenendo che tale obbligo discriminasse i soggetti meno abbienti nell’accesso alla tutela giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 (come introdotto dalla l. n. 214/2003) in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, lamentando che il deposito cauzionale precludesse di fatto l’accesso alla giustizia ai soggetti economicamente svantaggiati.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti: la disposizione impugnata è già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 114/2004, che aveva accertato come il mancato versamento del deposito comportasse un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, pregiudicando l’esercizio del diritto di azione di cui all’art. 24 Cost. Il rimettente deve rivalutare la questione alla luce di tale sopravvenuta decisione.

    Il principio

    Il condizionamento dell’ammissibilità dell’azione giudiziaria al pagamento di una somma (cauzione) proporzionale alla sanzione irrogata viola l’art. 24 Cost., proclamando inviolabile il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, in quanto preclude di fatto tale diritto ai soggetti privi di risorse adeguate.

    Domande e risposte

    Si può ancora ricorrere al giudice contro un verbale del codice della strada senza pagare il deposito?

    Sì. La Corte costituzionale (sentenza n. 114/2004) ha già dichiarato incostituzionale l’art. 204-bis, comma 3, del Codice della strada nella parte in cui prevedeva il deposito cauzionale come condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale.

    L’alternativa del ricorso amministrativo al Prefetto era sufficiente?

    No: come aveva rilevato il rimettente, se fosse stata sufficiente la via amministrativa, la tutela giurisdizionale sarebbe divenuta di fatto un privilegio dei soggetti economicamente abbienti, incompatibile con il principio di uguaglianza e con il diritto costituzionale di azione.

    Cosa deve fare il Giudice di pace dopo la restituzione degli atti?

    Valutare la questione alla luce della sentenza n. 114/2004, che ha già dichiarato incostituzionale la norma impugnata: il giudice potrà quindi procedere con il giudizio senza applicare la norma dichiarata incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 341/2005 – Giudizio secondo equità contratti di massa

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    L’ordinanza dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. n. 18/2003 (che ha escluso il giudizio secondo equità per i contratti di massa), sollevata dal Giudice di pace di Lecce: la disposizione non si applicava al giudizio principale, instaurato con citazione notificata il 19 gennaio 2003, anteriore alla data di entrata in vigore dell’art. 1-bis che ha limitato l’efficacia al 10 febbraio 2003 in poi.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 18/2003, modificando l’art. 113, secondo comma, c.p.c., ha sottratto al giudizio secondo equità del giudice di pace le controversie sui contratti di massa (come i contratti di assicurazione RC auto). Un consumatore che aveva citato in giudizio una compagnia assicurativa per l’eccedenza pagata sul premio, a seguito di una violazione antitrust, si trovava in un giudizio instaurato prima dell’entrata in vigore del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Lecce aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. n. 18/2003, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, per contrasto con i diritti del contraente debole e per violazione del principio del giudice naturale nelle cause in corso.

    La decisione della Corte

    Manifestamente inammissibile: l’art. 1-bis del d.l. n. 18/2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63/2003, ha stabilito espressamente che le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati “con citazione notificata dal 10 febbraio 2003”. Il giudizio principale era stato instaurato con citazione notificata il 19 gennaio 2003, dunque anteriormente. La norma impugnata non doveva essere applicata e la questione era priva di rilevanza.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non deve essere applicata nel giudizio a quo. Il giudice rimettente è tenuto a verificare con cura l’ambito temporale di efficacia della norma, anche quando modificata dalla legge di conversione.

    Domande e risposte

    Il giudice di pace può decidere secondo equità le controversie sui contratti di assicurazione?

    Dopo il d.l. n. 18/2003 (conv. l. n. 63/2003), no: le controversie relative ai contratti di massa di cui all’art. 1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari) instaurate dal 10 febbraio 2003 sono soggette al giudizio secondo diritto.

    Le cause già pendenti alla data del d.l. n. 18/2003 rimangono soggette al giudizio secondo equità?

    Sì: l’art. 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, ha limitato l’applicabilità della nuova disciplina ai soli giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003. Le cause anteriori restano soggette alla disciplina precedente.

    Perché il giudice di pace aveva sollevato la questione di legittimità nonostante la norma non fosse applicabile?

    Il giudice rimettente aveva ritenuto che la legge di conversione non avesse apportato “variazioni sostanziali” rispetto al decreto originario e aveva trascurato la portata dell’art. 1-bis, che invece risultava determinante per escludere la rilevanza della questione nel caso specifico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 340/2005 – Condono fiscale 2003 e rimborso IVA operazioni inesistenti

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    L’ordinanza dichiara parzialmente inammissibili (aspetti penalistici, irrilevanti per il giudice tributario) e parzialmente infondate (aspetti tributari) le questioni di legittimità degli artt. 9 e 15 della legge n. 289/2002 (condono fiscale 2003). La premessa interpretativa del rimettente è erronea: il condono non impone all’Amministrazione finanziaria di rimborsare somme chieste in base a fatture per operazioni inesistenti su cui non è stata versata l’IVA.

    Di cosa si tratta

    Due società avevano chiesto il rimborso dell’IVA per il 2001 in relazione all’acquisto di beni ammortizzabili, e avevano aderito al condono fiscale di cui alla legge n. 289/2002. L’Agenzia delle entrate si era opposta, ritenendo le operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale di Alessandria aveva sollevato questione di legittimità chiedendosi se il condono obbligasse l’Amministrazione a effettuare il rimborso anche in presenza di operazioni inesistenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria ha sollevato questione di legittimità degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge n. 289/2002 in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevederebbero una “norma correttiva” che subordini i benefici del condono all’eliminazione delle detrazioni indebite basate su fatture false.

    La decisione della Corte

    La questione in parte è irrilevante (aspetti penali) e in parte si fonda su un presupposto interpretativo manifestamente erroneo: l’art. 9, comma 9, non impone di rimborsare ciò che non è dovuto; l’art. 9, comma 10, lett. a), preclude gli accertamenti sui debiti tributari del condonante ma non gli accertamenti sull’inesistenza dei crediti vantati. Il condono non rende incontestabili le richieste di rimborso fondate su fatture per operazioni inesistenti.

    Il principio

    Il condono fiscale preclude gli accertamenti sui debiti tributari, non quelli sull’inesistenza di crediti al rimborso: l’Amministrazione finanziaria mantiene il potere di contestare le richieste di rimborso IVA fondate su fatture per operazioni inesistenti anche dopo il perfezionamento del condono da parte del richiedente.

    Domande e risposte

    Il condono fiscale 2003 può consolidare il diritto al rimborso IVA anche se le operazioni erano inesistenti?

    No. Il condono non modifica l’importo degli eventuali rimborsi né rende incontestabili i crediti IVA: l’Amministrazione può sempre accertare l’inesistenza del credito posto a base della richiesta di rimborso.

    Un contribuente che ha aderito al condono può essere ancora accertato?

    Non sui debiti tributari (art. 9, comma 10, lett. a), ma sì sull’inesistenza dei crediti da rimborso: il condono non include i crediti tra i “debiti” su cui opera la preclusione agli accertamenti.

    Che differenza c’è tra il condono 2003 e quello del 1991 (l. n. 413)?

    La legge del 1991 (art. 52) prevedeva espressamente che, in caso di fatture per operazioni inesistenti, il condono fosse ammesso solo previa eliminazione degli effetti dell’indebita detrazione. La legge n. 289/2002 non lo prevede esplicitamente, ma la Corte rileva che la medesima conclusione si raggiunge per via interpretativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 339/2005 – Commissario Autorità portuale senza intesa regionale

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    La sentenza accoglie il conflitto di attribuzione della Regione Toscana: non spettava al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nominare il Commissario dell’Autorità portuale di Livorno senza avviare effettive trattative con la Regione per raggiungere l’intesa sulla nomina del Presidente prevista dall’art. 8 della legge n. 84/1994. Il decreto ministeriale è annullato in parte qua.

    Di cosa si tratta

    Scaduto il mandato del Presidente dell’Autorità portuale di Livorno, il Ministro aveva nominato un Commissario con proprio decreto del luglio 2003, senza aver raggiunto l’intesa con la Regione Toscana sul nominativo del nuovo Presidente, richiesta dall’art. 8 della legge n. 84/1994. La Regione ha promosso conflitto di attribuzione, lamentando la menomazione delle proprie competenze in materia portuale e di governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione Stato-Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. La Regione contestava che il Commissario fosse stato nominato aggirando la procedura di intesa per la nomina del Presidente: la nomina del Commissario avveniva non per assicurare la continuità in attesa di un’intesa imminente, ma come strumento di fatto per eludere la necessità dell’intesa stessa.

    La decisione della Corte

    Fondato. Il conflitto per menomazione è ammissibile quando un atto dello Stato, pur formalmente rientrante nelle proprie attribuzioni, compromette in modo definitivo l’esercizio di una competenza spettante alla Regione. Il Ministro, pur potendo nominare il Commissario in situazioni di urgente necessità, non aveva avviato effettive trattative con la Regione per raggiungere l’intesa: la permanenza ultrannuale del Commissario (la stessa persona proposta come Presidente) aveva finito per eludere sostanzialmente la procedura di intesa.

    Il principio

    Il potere statale di nomina del Commissario di un ente pubblico è legittimo come rimedio alla vacanza degli organi ordinari, ma non può tradursi — con la protrazione nel tempo della figura commissariale e la promozione del medesimo candidato — in un’elusione di fatto della procedura di intesa con la Regione prevista dalla legge per la nomina del titolare ordinario dell’organo.

    Domande e risposte

    Il Ministro può nominare il Commissario di un’autorità portuale senza l’intesa con la Regione?

    Sì, in via di urgenza e per assicurare la continuità amministrativa, ma solo come misura transitoria in attesa del raggiungimento dell’intesa sulla nomina del Presidente ordinario: non può sostituire indefinitamente la procedura di intesa.

    Cos’è il “conflitto per menomazione” tra Stato e Regioni?

    È il conflitto di attribuzione in cui non si rivendica la titolarità di un potere, ma si lamenta che l’esercizio di un potere altrui comprometta in modo definitivo l’esercizio di una competenza costituzionalmente attribuita alla Regione ricorrente.

    L’intesa Stato-Regione nella nomina del Presidente dell’autorità portuale è sempre richiesta?

    Sì, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 84/1994, la nomina del Presidente dell’autorità portuale richiede l’intesa con la Regione interessata. Questa procedura riflette le competenze regionali in materia di porti e governo del territorio riconosciute dall’art. 117 Cost.

    Norme collegate