Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 423/2005 – Inammissibilità opzione dirigenti sanitari ordinanza carente

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bari sull’obbligo di opzione tra rapporto esclusivo e libera professione per i dirigenti sanitari. L’ordinanza di rimessione mancava di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a un mero rinvio agli atti di causa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime norme già contestate in altri giudizi (artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e art. 1 del d.lgs. n. 49/2000) sull’obbligo dei dirigenti sanitari di scegliere tra rapporto esclusivo e libera professione extra moenia. Tuttavia l’ordinanza di rimessione si era limitata a indicare le norme censurate e i parametri costituzionali, senza descrivere la fattispecie concreta e senza motivare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e art. 1 del d.lgs. n. 49/2000. Parametri: artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Bari. La questione era stata sollevata con ordinanza priva di motivazione autonoma.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione esige che il giudice esponga le ragioni del dubbio di costituzionalità con motivazione propria e non può supplire il semplice rinvio per relationem agli atti di causa. L’omessa descrizione della fattispecie concreta e la totale assenza di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza rendono la questione inammissibile.

    Il principio

    L’ordinanza con cui il giudice solleva questione di legittimità costituzionale deve essere autosufficiente: deve descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo e motivare in modo autonomo sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Il mero rinvio agli atti di causa non è sufficiente a colmare tali lacune.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «autosufficienza» dell’ordinanza di rimessione?

    Significa che l’ordinanza con cui il giudice solleva la questione davanti alla Corte costituzionale deve contenere, al suo interno, tutti gli elementi necessari: la descrizione del fatto di causa, la spiegazione di perché la norma si applica al caso (rilevanza) e le ragioni per cui essa potrebbe essere incostituzionale (non manifesta infondatezza).

    Il rinvio al ricorso della parte difettava perché non bastava?

    Sì. Il giudice ha il dovere di esprimere in prima persona le proprie valutazioni sul dubbio di costituzionalità. Non può semplicemente fare proprie le argomentazioni svolte dalla parte nel ricorso processuale, senza elaborare una motivazione giudiziale autonoma.

    L’inammissibilità preclude una futura questione sulle stesse norme?

    No. L’inammissibilità per vizio di motivazione dell’ordinanza è una pronuncia in rito, non di merito. Un altro giudice — o lo stesso giudice in un diverso giudizio — può sollevare la questione con ordinanza adeguatamente motivata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 422/2005 – Opzione rapporto esclusivo dirigenti sanitari restituita

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    La Corte costituzionale restituisce gli atti al Tribunale di Grosseto per un nuovo esame. Sopravvenienze legislative hanno modificato il quadro normativo sull’obbligo dei dirigenti sanitari di optare tra rapporto esclusivo e libera professione extra moenia, rendendo necessaria una rivalutazione della perdurante rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Un dirigente della divisione oculistica presso l’ospedale di Grosseto aveva ottenuto un provvedimento cautelare per sospendere gli effetti dell’opzione che lo obbligava a scegliere tra il rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario e la libera professione extra moenia. Il Tribunale di Grosseto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 49/2000, ritenendo irragionevole costringere il medico a scegliere «al buio» quando le strutture per la libera professione intramurale non erano ancora disponibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e art. 1 del d.lgs. n. 49/2000. Parametri: artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Grosseto.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Grosseto. Nel frattempo era intervenuto l’art. 2-septies del d.l. n. 81/2004, che ha eliminato il carattere irreversibile dell’opzione per il rapporto esclusivo e ha escluso che l’esclusività costituisca condizione indispensabile per accedere alla direzione di struttura. Il mutato quadro normativo impone al giudice rimettente di rivalutare se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio a quo.

    Il principio

    Quando il legislatore interviene a modificare le norme oggetto di una questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato assetto normativo, prima di proseguire il giudizio di merito.

    Domande e risposte

    Che cosa imponevano gli artt. 15-quater e 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992?

    Imponevano ai dirigenti sanitari già in servizio al 31 dicembre 1998 di comunicare entro un termine ristretto la loro opzione per il rapporto esclusivo, pena la perdita degli incarichi di direzione di struttura. L’opzione era originariamente irreversibile.

    Qual era il problema pratico lamentato dal medico ricorrente?

    Le strutture aziendali idonee all’esercizio della libera professione intramurale non erano ancora allestite al momento in cui scadeva il termine per l’opzione. Il medico era dunque costretto a scegliere senza sapere se avrebbe potuto concretamente esercitare la libera professione in regime intramurale.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché una riforma sopravvenuta (d.l. n. 81/2004) aveva cambiato il regime dell’opzione, eliminandone l’irreversibilità. La Corte ha ritenuto necessario che il giudice rimettente verificasse se il cambiamento normativo incidesse sulla rilevanza della questione nel caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 421/2005 – Società commerciali e fallimento piccole imprese

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia. La regola per cui le società commerciali non possono mai essere considerate piccoli imprenditori — e quindi restano assoggettabili a fallimento anche se di modeste dimensioni — non viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Una s.n.c. esercente il commercio al minuto di abbigliamento si trovava in stato di insolvenza. Il Tribunale di Rovigo aveva respinto l’istanza di fallimento ritenendo la società un piccolo imprenditore. La Corte d’appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, ultima proposizione, del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), che stabilisce: «in nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali». Il dubbio era se questa regola creasse una disparità irragionevole rispetto alle società artigiane di analoghe dimensioni, esenti dal fallimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, secondo comma, ultima proposizione, r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali. Parametro: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). Giudice rimettente: Corte d’appello di Venezia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Ribadisce che la diversità di trattamento tra società commerciali (sempre fallibili) e società artigiane (esenti se piccole) è già stata ritenuta ragionevole nelle sentenze n. 54/1991 e n. 266/1994. Le modifiche legislative intervenute per le società artigiane (l. n. 443/1985 e successive) non incidono su tale giudizio, poiché la disciplina dell’artigianato costituisce un complesso di valutazioni non limitabili al solo problema del fallimento. La presunzione di speculazione e profitto insita nella forma societaria commerciale non può dirsi manifestamente irragionevole, nemmeno nell’attuale assetto economico.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente stabilire che le società commerciali non siano mai equiparabili ai piccoli imprenditori ai fini dell’esenzione dal fallimento. La scelta rientra nella discrezionalità politico-economica del legislatore e non contrasta con l’art. 3 Cost., nemmeno quando le dimensioni economiche concrete della società siano modeste.

    Domande e risposte

    Una s.n.c. con due dipendenti e piccolo volume d’affari può essere esonerata dal fallimento?

    No, secondo la legge fallimentare del 1942. Le società commerciali non sono mai considerate piccoli imprenditori ai fini del fallimento, indipendentemente dalle loro dimensioni concrete. La Corte ha confermato la legittimità costituzionale di questa regola.

    Perché le società artigiane sono trattate diversamente?

    Perché l’impresa artigiana è retta da una disciplina speciale che valorizza l’apporto personale del titolare e limita le dimensioni dell’organizzazione produttiva. Quando l’impresa supera i limiti dell’artigianato, anche la società artigiana diventa soggetta a fallimento.

    La riforma del 1997 che consente società artigiane in forma di s.r.l. cambia qualcosa?

    No. La Corte ha chiarito che le novità legislative sull’impresa artigiana non modificano il criterio di valutazione: la disciplina dell’artigianato è un blocco normativo autonomo che non si presta a essere usato come tertium comparationis per contestare la regola generale sulle società commerciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 390/2005 – Termini di accertamento fiscale IVA e imposte sui redditi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sui termini di accertamento IVA e imposte sui redditi (artt. 57 d.P.R. 633/1972, 43 d.P.R. 600/1973, 17 d.P.R. 602/1973): il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie con sufficiente precisione.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Caserta, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto una cartella esattoriale, aveva sollevato dubbi sulla conformità costituzionale dei termini per l’accertamento in materia di IVA, imposte sui redditi e riscossione, ritenendoli potenzialmente irragionevoli e lesivi del diritto di difesa del contribuente.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Caserta ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 (IVA), dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 (accertamento IRPEF) e dell’art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 (riscossione), per presunta irragionevolezza dei termini di accertamento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: l’ordinanza di rimessione non descriveva in modo adeguato la fattispecie concreta, e in particolare non chiariva quale norma specifica fosse rilevante nel giudizio tributario pendente.

    Il principio

    Il difetto di adeguata descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza rende la questione di legittimità costituzionale manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito dei dubbi sollevati.

    Domande e risposte

    Quali sono i termini di accertamento IVA e IRPEF?

    All’epoca i termini ordinari erano di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione (o cinque in caso di omessa dichiarazione) per l’IVA, e analogamente per le imposte sui redditi.

    Cosa è una cartella esattoriale?

    L’atto con cui il concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) intima al contribuente il pagamento di somme iscritte a ruolo, comprensive di tasse, interessi e sanzioni.

    Il contribuente può impugnare una cartella prescritte?

    Sì: può eccepire la prescrizione o la decadenza dei termini di accertamento davanti alla Commissione tributaria. Questa era appunto la controversia sottostante nel caso n. 390/2005.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 389/2005 – Opposizione di terzo all’esecuzione e requisiti del ricorso

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.): non è irragionevole che il ricorso introduttivo non debba contenere l’invito a costituirsi a pena di nullità, come invece prevede l’atto di citazione ordinario.

    Di cosa si tratta

    L’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) è il rimedio con cui chi afferma un diritto sul bene pignorato chiede al giudice dell’esecuzione di riconoscere il proprio titolo. Il ricorso non deve contenere, a pena di nullità, l’invito a costituirsi nel termine, diversamente dall’atto di citazione. Il Tribunale di Venezia riteneva questa differenza irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 619 c.p.c. e di norme connesse (artt. 163, 164, 166, 167 c.p.c.), nella parte in cui non richiedono che il ricorso dell’opposizione contenga l’invito a costituirsi a pena di nullità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: l’opposizione di terzo si introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa udienza e notifica le parti; la struttura è diversa dalla citazione ordinaria e la differenza è ragionevolmente giustificata.

    Il principio

    La diversità di disciplina tra il procedimento di opposizione di terzo all’esecuzione (con ricorso) e il processo di cognizione ordinario (con citazione) è costituzionalmente legittima in quanto rispecchia la diversa natura e struttura dei due rimedi processuali.

    Domande e risposte

    Chi può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione?

    Chi afferma di avere un diritto reale (proprietà, usufrutto, pegno) o personale opponibile al creditore su un bene pignorato, non essendo parte del rapporto esecutivo.

    Qual è la differenza tra ricorso e citazione?

    Il ricorso è rivolto al giudice, che poi fissa l’udienza e provvede alla notifica; la citazione è rivolta direttamente al convenuto, che deve costituirsi entro un termine indicato nell’atto stesso.

    Cosa succede se l’opposizione di terzo viene accolta?

    Il giudice dichiara che il bene non è pignorabile o che il terzo ha un diritto superiore, e può ordinare la restituzione del bene o la riduzione del pignoramento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 388/2005 – Disciplina regionale dei tratturi e tutela del paesaggio

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla legge regionale pugliese n. 29/2003 sui tratturi: la disciplina delle funzioni amministrative su questi beni demaniali di valore storico-paesaggistico non invade le competenze statali esclusive.

    Di cosa si tratta

    I tratturi sono antiche vie di transumanza, beni del demanio storico-artistico statale presenti soprattutto in Puglia e Molise. La legge regionale pugliese n. 29/2003 aveva dettato una disciplina delle funzioni amministrative su questi beni. Il Governo riteneva che alcune disposizioni violassero la competenza statale esclusiva in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 2 e 8; 3, commi 2 e 3; 4, comma 1, lettera b), della l.r. Puglia n. 29/2003, per violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lettere s) e l), terzo comma, e 118 della Costituzione e di norme del Codice dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni: le disposizioni regionali disciplinano le funzioni amministrative sui tratturi (vigilanza, manutenzione, valorizzazione) senza invadere la competenza statale esclusiva sulla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

    Il principio

    Le Regioni possono disciplinare le funzioni amministrative relative alla valorizzazione dei beni demaniali di interesse storico-paesaggistico, a condizione che non incidano sulla tutela in senso stretto, riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    Cosa sono i tratturi?

    Antiche strade erbose, larghe anche 111 metri, usate per la transumanza delle greggi tra le montagne e le pianure pugliesi. Sono beni del demanio storico-artistico statale.

    Come si distinguono tutela e valorizzazione dei beni culturali?

    La tutela (conservazione e protezione) è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, lett. s); la valorizzazione è materia concorrente; la gestione può essere delegata alle Regioni.

    La Puglia ha ancora competenze sui tratturi dopo la sentenza?

    Sì: le funzioni amministrative di gestione, vigilanza e valorizzazione restano regionali, nel rispetto dei vincoli statali di tutela.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 387/2005 – Rientro dei Veneti nel mondo e immigrazione

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 13 della legge regionale Veneto n. 2/2003 (Veneti nel mondo), che prevedeva agevolazioni per il rientro degli emigrati: la norma non invade la competenza statale in materia di immigrazione.

    Di cosa si tratta

    La legge veneta n. 2/2003 sulle iniziative a favore dei Veneti nel mondo includeva un articolo che agevolava il rientro di emigrati e loro discendenti nella Regione. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la norma ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a), e nono comma, della Costituzione, l’art. 13 della l.r. Veneto n. 2/2003, per asserita invasione della competenza statale esclusiva in materia di immigrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata: l’art. 13 della legge veneta non disciplina l’ingresso o la permanenza degli stranieri in Italia (che spetta allo Stato), ma si limita a prevedere misure promozionali e di sostegno per cittadini italiani di origine veneta che desiderano rientrare nella regione.

    Il principio

    La competenza statale esclusiva in materia di immigrazione riguarda l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri; le misure regionali di promozione del rientro di cittadini italiani emigrati non invadono tale sfera di competenza.

    Domande e risposte

    Chi sono i «Veneti nel mondo»?

    I cittadini italiani di origine veneta emigrati all’estero (soprattutto in America Latina e Australia) e i loro discendenti, una comunità stimata in diversi milioni di persone.

    Qual è la differenza tra rimpatrio di emigrati e immigrazione?

    Il rimpatrio riguarda cittadini italiani o discendenti che tornano in Italia; l’immigrazione riguarda l’ingresso di stranieri. La competenza statale esclusiva dell’art. 117, lett. a), Cost. copre la seconda, non il primo.

    Le Regioni possono legiferare sui propri emigrati?

    Sì, nell’ambito delle proprie competenze e senza invadere quella statale: possono promuovere iniziative culturali, economiche e di accoglienza, ma non possono disciplinare lo status giuridico degli stranieri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 386/2005 – Nomina del presidente dell’Autorità portuale e intesa regionale

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia avverso la nomina statale del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, effettuata senza previa intesa con la Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero delle infrastrutture aveva nominato il Presidente dell’Autorità portuale di Trieste con decreto ministeriale, senza acquisire l’intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, che rivendicava tale prerogativa in forza del suo statuto speciale e dei successivi accordi. La Regione aveva sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzioni contro il decreto ministeriale del 15 luglio 2004 di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, adottato senza previa intesa regionale, per asserita violazione delle attribuzioni regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto: la nomina era già stata impugnata dinanzi al TAR del Friuli-Venezia Giulia, e la proposizione del conflitto di attribuzioni in pendenza di giudizi amministrativi vertenti sullo stesso provvedimento determinava un’interferenza incompatibile con il sistema di tutele.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale è inammissibile quando la stessa questione è già oggetto di giudizi ordinari o amministrativi pendenti, poiché la sovrapposizione di rimedi giurisdizionali determinerebbe incertezza e possibile contrasto tra pronunce.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni?

    Un ricorso che Stato, Regioni o Province autonome possono proporre alla Corte costituzionale quando un soggetto invade la sfera di competenze altrui (art. 134 Cost.).

    Perché la nomina era contestata?

    La Regione FVG sosteneva che per la nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste fosse necessaria l’intesa con la Regione, in forza dello Statuto speciale e delle norme attuative.

    L’intervento dell’Autorità portuale nel giudizio è stato ammesso?

    Sì: la Corte ha preliminarmente dichiarato ammissibile l’intervento dell’Autorità portuale di Trieste, in quanto parte dei giudizi amministrativi pendenti sul medesimo provvedimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 385/2005 – Congedo parentale del padre libero professionista

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    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico maternità) nella parte in cui non estendono al padre libero professionista il diritto all’indennità per congedo parentale quando la madre non ne ha diritto.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico in materia di tutela della maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001) prevedeva il congedo parentale e la relativa indennità per i lavoratori dipendenti, ma escludeva i padri liberi professionisti quando le madri non erano titolari di analogo diritto. Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, ha giudicato irragionevole questa lacuna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sondrio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 secondo comma, 30 primo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non consentono al padre libero professionista di godere del congedo parentale quando la madre non è titolare di analoga tutela.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale delle due disposizioni nella parte in cui non prevedono, in applicazione del principio di parità dei genitori, il diritto del padre libero professionista all’indennità di congedo parentale nei casi in cui la madre non possa fruirne.

    Il principio

    Il principio di parità tra i genitori nella cura della prole (artt. 29 e 30 Cost.) e la tutela della famiglia (art. 31 Cost.) impongono che anche il padre libero professionista possa accedere al congedo parentale retribuito quando la madre non abbia diritto a un’analoga tutela.

    Domande e risposte

    Cosa è il congedo parentale?

    Un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, dopo il congedo di maternità/paternità obbligatorio, per dedicarsi all’accudimento del bambino nei primi anni di vita. È retribuito con un’indennità dell’INPS.

    I liberi professionisti hanno diritto al congedo parentale?

    Dopo questa sentenza, sì, nel caso in cui la madre non possa fruirne. La disciplina è stata poi estesa progressivamente dal legislatore.

    Perché è rilevante l’art. 29 Cost.?

    L’art. 29, secondo comma, sancisce la parità morale e giuridica dei coniugi; applicato alla genitorialità, impone che padre e madre abbiano pari strumenti per conciliare lavoro e famiglia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 384/2005 – Riforma del mercato del lavoro legge Biagi e competenze regionali

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    La Corte decide sui ricorsi regionali contro la legge n. 30/2003 (delega «Biagi») e il d.lgs. n. 276/2003: dichiara inammissibile il ricorso della Regione Toscana sulla delega, e non fondate o inammissibili la maggior parte delle questioni sul decreto attuativo.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 30/2003 (cosiddetta «legge Biagi») delegava il Governo a riformare il mercato del lavoro, e il d.lgs. n. 276/2003 ha dato attuazione a tale delega. Più Regioni (Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Basilicata, Provincia autonoma di Trento) contestavano che alcune disposizioni invadessero le competenze regionali in materia di formazione professionale, servizi per l’impiego e lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato molteplici disposizioni della legge n. 30/2003 e del d.lgs. n. 276/2003, per violazione degli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, lamentando invasione delle competenze regionali in materia di lavoro, formazione professionale e mercato occupazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte: (a) dichiara inammissibile il ricorso toscano sulla legge delega (n. 30/2003) per sopravvenuta mancanza di oggetto, essendo stata nel frattempo attuata; (b) dichiara inammissibili alcune questioni sul d.lgs. n. 276/2003 per difetto di motivazione; (c) dichiara non fondate le questioni residue, ritenendo rispettato il riparto di competenze.

    Il principio

    La legge delega diventa carente di oggetto (e il ricorso inammissibile) quando il decreto attuativo è già stato emanato e può essere autonomamente impugnato; il sindacato di costituzionalità si sposta sull’atto attuativo, non sulla delega.

    Domande e risposte

    Chi era Biagi e cosa prevedeva la legge a lui intitolata?

    Marco Biagi era un giuslavorista ucciso nel 2002. La legge n. 30/2003, poi attuata dal d.lgs. n. 276/2003, ha introdotto nuove forme di lavoro flessibile (lavoro a chiamata, lavoro a progetto, somministrazione).

    Le Regioni possono legiferare sul mercato del lavoro?

    In parte: la «tutela e sicurezza del lavoro» è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre l’ordinamento civile (inclusi i contratti di lavoro) rimane di competenza statale esclusiva.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Il decreto attuativo resta in vigore per le parti giudicate compatibili con la Costituzione; le Regioni conservano le loro competenze su formazione professionale e servizi per l’impiego.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 383/2005 – Energia elettrica e intesa forte Stato-Regioni

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimo il d.l. n. 239/2003 sul sistema elettrico nazionale: alcune disposizioni relative agli indirizzi per lo sviluppo delle reti di trasporto energia richiedevano l’intesa con la Conferenza unificata, non la mera consultazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 239/2003, convertito con la legge n. 290/2003, disciplinava la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale, attribuendo al Ministero delle attività produttive poteri di indirizzo sulle reti di trasporto di energia elettrica e gas. Le Regioni (Toscana, Provincia autonoma di Trento) contestavano l’assenza di meccanismi di co-decisione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato diverse disposizioni del d.l. n. 239/2003 e della legge n. 239/2004, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, lamentando la mancata previsione di intese con le Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 2, del d.l. n. 239/2003, nella parte in cui non prevede che gli indirizzi ministeriali per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto energia siano adottati d’intesa con la Conferenza unificata. Dichiara non fondate o inammissibili le questioni residue.

    Il principio

    Nelle materie di legislazione concorrente come la produzione, trasporto e distribuzione di energia, i poteri ministeriali di indirizzo su infrastrutture di rilevanza nazionale devono essere esercitati d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali; la mera consultazione è insufficiente.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra «intesa forte» e «consultazione»?

    L’intesa richiede l’accordo delle Regioni (o almeno un leale negoziato); la consultazione è solo un parere che il Governo può disattendere. La Corte ha imposto l’intesa per le scelte che incidono su competenze regionali.

    L’energia è materia di legislazione concorrente?

    Sì: la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è elencata nell’art. 117, terzo comma, Cost., salvo le reti di interesse nazionale.

    Cosa è la Conferenza unificata?

    L’organismo che riunisce la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città; è la sede istituzionale del coordinamento Stato-Regioni-Enti locali (d.lgs. n. 281/1997).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 382/2005 – Crediti retributivi del pubblico dipendente ante-privatizzazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario le controversie sui crediti del pubblico dipendente anteriori al 30 giugno 1998: i TAR rimettenti non avevano adeguatamente motivato la propria giurisdizione.

    Di cosa si tratta

    Con la privatizzazione del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), le controversie di lavoro dei dipendenti pubblici sono passate al giudice ordinario. L’art. 69, comma 7, stabilisce che anche i crediti maturati prima del 30 giugno 1998 restano di competenza del TAR solo se la causa era già pendente alla stessa data. Alcuni TAR dubitavano della conformità costituzionale di questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria e il TAR Campania hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui devolve al giudice ordinario le controversie su crediti del pubblico impiego anteriori al 30 giugno 1998.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la questione manifestamente inammissibile: i TAR rimettenti non avevano spiegato perché si ritenessero competenti a decidere, visto che la norma sembrava escludere proprio la loro giurisdizione sulle cause non pendenti all’epoca.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve previamente accertare e motivare la propria giurisdizione: se la norma impugnata è quella che disciplina il riparto di competenza tra giudice ordinario e amministrativo, la questione di costituzionalità sollevata proprio da un giudice la cui giurisdizione è in discussione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Quando è avvenuta la privatizzazione del pubblico impiego?

    La riforma è iniziata con il d.lgs. n. 29/1993 e completata con il d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico). La data-spartiacque per il riparto di giurisdizione è il 30 giugno 1998.

    Chi decide le controversie sui dipendenti pubblici oggi?

    Il giudice ordinario (lavoro) per i dipendenti contrattualizzati, con alcune eccezioni (magistrati, professori universitari, militari) che restano al giudice amministrativo.

    Cosa significa «delegazione di funzioni fuori delega»?

    Il parametro dell’art. 76 Cost. era invocato perché il d.lgs. avrebbe potuto eccedere la delega legislativa. La Corte non ha esaminato il merito per l’inammissibilità formale.

    Norme collegate

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