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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa all’art. 137 della legge notarile del 1913, che fissa l’importo delle ammende per le infrazioni disciplinari dei notai. Il rimettente (Tribunale di Savona) lamentava che le sanzioni pecuniarie fossero diventate irrisorie per effetto dell’inflazione, rendendo privo di senso il procedimento disciplinare. La Corte respinge la questione: la scelta della misura sanzionatoria spetta al legislatore.

Di cosa si tratta

L’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato) stabilisce l’ammontare delle ammende applicabili ai notai in sede disciplinare. Il Tribunale di Savona, investito di un procedimento disciplinare, ha osservato che tali ammende, rimaste invariate dal 1913, erano ormai così irrisorie da rendere il sistema sanzionatorio privo di effettività.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Savona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 137 della l. n. 89 del 1913, nella parte in cui determina l’ammontare delle ammende notarili, in riferimento agli artt. 3, 54, 97 e 111 della Costituzione, per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di uguaglianza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la scelta della misura sanzionatoria appartiene alla discrezionalità del legislatore. L’eventuale inadeguatezza dell’entità delle ammende rispetto agli scopi dell’ordinamento disciplinare è un problema di politica legislativa, non un vizio di incostituzionalità.

Il principio

La determinazione della misura delle sanzioni pecuniarie in un ordinamento disciplinare (incluso quello notarile) rientra nella discrezionalità del legislatore. Il solo fatto che le sanzioni siano diventate irrisorie per effetto dell’inflazione non le rende incostituzionali: spetta al Parlamento aggiornare la normativa sanzionatoria.

Domande e risposte

Le ammende disciplinari dei notai erano davvero irrisorie nel 2005?

Sì, secondo il Tribunale rimettente: fissate nel 1913 in lire, non erano mai state adeguate all’inflazione e al mutato valore della moneta, rendendo di fatto simboliche le sanzioni pecuniarie previste dalla legge notarile.

Perché la Corte non ha dichiarato incostituzionale la norma?

Perché non esiste un vincolo costituzionale che imponga al legislatore di fissare sanzioni di un determinato importo: l’adeguatezza della pena pecuniaria è una scelta di merito che appartiene al Parlamento. La Corte può intervenire solo quando la sanzione è manifestamente sproporzionata in eccesso, non in difetto.

Cosa avrebbe dovuto fare il legislatore?

Aggiornare l’importo delle ammende notarili alla luce dell’evoluzione economica e del valore della moneta, come avvenuto per altri settori dell’ordinamento. In assenza di intervento legislativo, il sistema sanzionatorio disciplinare dei notai rimaneva formalmente vigente ma di scarsa efficacia deterrente.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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