Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni relative all’art. 22 della legge n. 689/1981 e all’art. 204-bis del codice della strada, che individuano nel giudice del luogo dell’accertamento il giudice competente per l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione. Il rimettente sosteneva che ciò potesse ledere il diritto di difesa quando l’infrazione era accertata in luogo diverso dalla residenza dell’opponente.
Di cosa si tratta
Il codice della strada (art. 204-bis, introdotto nel 2003) stabilisce che l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per infrazioni stradali debba essere proposta davanti al giudice del luogo in cui è stata accertata la violazione. Un automobilista residente altrove aveva impugnato un’ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze per una violazione accertata a Firenze: il Giudice di pace di Roma (sez. distaccata di Ostia) ha sollevato la questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Roma (sezione distaccata di Ostia) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della l. n. 689/1981 e dell’art. 204-bis, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui individuano nel giudice del luogo dell’accertamento il giudice competente per le opposizioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate: la scelta del criterio di competenza territoriale basato sul luogo dell’accertamento della violazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole. Il diritto di difesa non impone che il giudice sia sempre quello del domicilio dell’opponente.
Il principio
La determinazione delle regole di competenza territoriale appartiene alla discrezionalità del legislatore; il criterio del luogo dell’accertamento per l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione non è manifestamente irragionevole né lesivo del diritto di difesa, potendo rispondere a legittime esigenze di efficienza del sistema sanzionatorio.
Domande e risposte
Dove si fa opposizione a una multa del codice della strada?
Davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada. Non conta la residenza del trasgressore, ma il luogo dell’accertamento.
La competenza nel luogo dell’accertamento può essere svantaggiosa per il cittadino?
Sì, in caso di infrazione commessa in città lontana dalla residenza. Per questo il rimettente aveva sollevato la questione. La Corte ha tuttavia ritenuto che tale disagio non renda incostituzionale la norma: il legislatore può preferire il foro del luogo dell’accertamento per ragioni di effettività del sistema sanzionatorio.
L’art. 204-bis del codice della strada era nuovo nel 2005?
Sì: era stato introdotto dal d.l. n. 151 del 2003, convertito in l. n. 214 del 2003, e aveva unificato la disciplina dell’opposizione alle sanzioni amministrative stradali, fissando espressamente il criterio del luogo dell’accertamento.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.