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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Foggia sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio). Il giudice aveva motivato le proprie ordinanze unicamente per rinvio alle argomentazioni di un diverso giudice, senza sviluppare motivazione autonoma.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Foggia aveva sollevato con tre ordinanze questione di legittimità dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 che punisce penalmente lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio. Tutte e tre le ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, si limitavano a richiamare le motivazioni contenute in una precedente ordinanza del Tribunale di Roma del 12 novembre 2002.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale denunciava la violazione degli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, ma senza sviluppare autonomamente né la rilevanza né la non manifesta infondatezza della questione, limitandosi al rinvio per relationem all’ordinanza di altro giudice.

La decisione della Corte

La Corte ribadisce il proprio costante orientamento: nel giudizio incidentale di legittimità non possono avere ingresso questioni motivate solo per relationem. Il giudice rimettente deve sviluppare una motivazione autosufficiente, che non sia sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice. Le tre questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autosufficiente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. Non è ammissibile la motivazione esclusivamente per relationem che rinvii integralmente alle argomentazioni contenute in una precedente ordinanza di un diverso giudice remittente.

Domande e risposte

Che cosa punisce l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998?

Punisce lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni. Si tratta di un reato omissivo la cui legittimità è stata più volte scrutinata dalla Corte, che in altre pronunce ha affrontato le questioni nel merito.

Perché la motivazione per relationem è inammissibile?

Perché la Corte costituzionale non può sindacare la correttezza del ragionamento giuridico di un giudice diverso da quello rimettente. Ogni ordinanza di rimessione deve contenere, con propria autonoma argomentazione, le ragioni per cui quel giudice, in quella causa, ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata.

Cosa succede dopo una dichiarazione di inammissibilità?

Il giudizio a quo riprende il suo corso ordinario, con applicazione della norma senza verificarne la compatibilità costituzionale. Il giudice può sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza motivata in modo corretto, oppure applicare la norma e attendere eventuali pronunce in altri giudizi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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