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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 500, comma 4, c.p.p. nella parte in cui consente l’acquisizione dibattimentale delle precedenti dichiarazioni del testimone solo in caso di subornazione o violenza, e non anche quando il testimone renda volontariamente dichiarazioni false o reticenti.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 500, comma 4, c.p.p. nel corso di un processo penale in cui la persona offesa – sentita come testimone – aveva reso in dibattimento dichiarazioni palesemente false e reticenti, negando di conoscere il presunto autore delle minacce subite, diversamente da quanto aveva dichiarato nelle indagini preliminari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano sosteneva che la norma, consentendo l’acquisizione delle dichiarazioni investigative solo in caso di condotta illecita di terzi sul testimone (subornazione, violenza, minaccia), e non anche quando è il testimone stesso a deporre il falso, violasse gli artt. 3 e 111, quinto comma, Cost. Il giudice rimettente riteneva che la deroga al contraddittorio prevista dall’art. 111, quinto comma, Cost. dovesse coprire anche le condotte illecite commesse dal dichiarante.
La decisione della Corte
La Corte richiama le ordinanze n. 453 e n. 518 del 2002, nelle quali aveva già chiarito che l’art. 111, quinto comma, Cost. — nel prefigurare la deroga al contraddittorio per “provata condotta illecita” — si riferisce solo alle condotte illecite poste in essere “sul” dichiarante da parte di terzi (violenza, minaccia, subornazione), non a quelle commesse “dal” dichiarante medesimo. Le situazioni sono eterogenee e non comparabili ai sensi dell’art. 3 Cost.
Il principio
La deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova, prevista dall’art. 111, quinto comma, Cost. per “provata condotta illecita”, riguarda esclusivamente le condotte illecite poste in essere da terzi sul testimone, non le scelte autonome del testimone di mentire o tacere in dibattimento.
Domande e risposte
Quando possono essere acquisite al dibattimento le dichiarazioni rese nelle indagini?
Ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p., le dichiarazioni investigative del testimone possono essere acquisite solo quando vi siano elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato subornato oppure sottoposto a violenza o minaccia. Non basta che il testimone menta o taccia per propria scelta.
Perché la falsa testimonianza non è equiparabile alla subornazione ai fini dell’art. 111 Cost.?
Perché la ratio della deroga costituzionale al contraddittorio è tutelare il processo dalle intimidazioni esterne: la coartazione ab externo del dichiarante è fenomeno diverso dalla sua libera scelta di non dire il vero. Le situazioni sono ontologicamente diverse e non paragonabili ai sensi del principio di uguaglianza.
Esiste un rimedio contro il testimone che mente in dibattimento?
Sì: il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). La Corte riconosce che la sanzione penale può non essere un deterrente sufficiente, ma ciò non autorizza a modificare per via interpretativa il contenuto dell’art. 111, quinto comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e principio del contraddittorio nella formazione della prova
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per equiparare la falsa testimonianza alla subornazione
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