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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge regionale dell’Umbria sulla disciplina delle cave: la norma che consentiva deroghe all’apertura di cave e ampliamenti all’interno dei parchi nazionali viola gli standard uniformi di tutela ambientale fissati dalla legge quadro sulle aree protette. Per i parchi regionali e per la cessione di materiali da scavo, invece, non vi è violazione costituzionale.

Di cosa si tratta

La Regione Umbria aveva disciplinato l’attività estrattiva delle cave, prevedendo alcune deroghe al divieto di nuove cave all’interno delle aree protette (parchi nazionali e regionali). Il Governo ha impugnato la norma sostenendo che essa si ponesse in contrasto con la legge quadro sulle aree protette (l. n. 394/1991), che costituisce uno standard uniforme di tutela ambientale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge regionale umbra n. 2 del 2000, come sostituito dall’art. 5 della l.r. n. 26 del 2003, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente), nonché degli artt. 3, 41 e 42 Cost. con riferimento a un’altra disposizione sulla cessione di materiali da scavo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui ammetteva deroghe all’attività estrattiva all’interno dei parchi nazionali, poiché la legge quadro n. 394/1991 pone un divieto assoluto che solo l’ente Parco può derogare con regolamento. Per i parchi regionali la questione è stata dichiarata non fondata. Per la disposizione sulla cessione gratuita di materiali da scavo è cessata la materia del contendere a seguito di abrogazione sopravvenuta.

Il principio

La legge quadro sulle aree protette (l. n. 394/1991) fissa standard uniformi di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale, vincolàndo anche le Regioni. Le Regioni non possono prevedere deroghe ai divieti che la legge quadro pone per i parchi nazionali, in quanto ciò violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di ambiente ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Domande e risposte

Le Regioni possono disciplinare le cave nei parchi naturali?

Per i parchi regionali sì, nel rispetto dei principi della legge quadro n. 394/1991. Per i parchi nazionali, invece, la competenza è statale e la legge quadro pone un divieto che solo l’ente Parco può derogare con proprio regolamento.

Cosa sono gli standard uniformi di tutela ambientale?

Sono norme che la legislazione statale può fissare in materia ambientale con efficacia su tutto il territorio nazionale, prevalendo sulle discipline regionali anche nelle materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni. La Corte ha riconosciuto tale natura all’art. 11 della l. n. 394/1991.

La Regione Umbria poteva prevedere eccezioni per le cave in attività?

No, non per quelle all’interno dei parchi nazionali. La norma regionale consentiva ampliamenti e completamenti di cave esistenti, ma tale deroga è riservata ai regolamenti dell’ente Parco, non alla legge regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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