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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140/2003 sull’insindacabilità parlamentare. La norma, pur nella sua formulazione ampia, non amplia la prerogativa dell’art. 68, primo comma, Cost. rispetto all’interpretazione già consolidata, ma si limita a renderla operativa sul piano processuale.
Di cosa si tratta
Tre tribunali (Caltanissetta, Roma, Brescia) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che disciplina l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni. I procedimenti riguardavano deputati e senatori imputati di diffamazione aggravata per dichiarazioni rese in trasmissioni televisive.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti sospettavano che la norma, introdotta con legge ordinaria, avesse ampliato la garanzia di insindacabilità dell’art. 68, primo comma, Cost. ben oltre i limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale, creando un privilegio illimitato a favore dei parlamentari (violazione dell’art. 3 Cost.) e comprimendo il diritto di difesa della persona offesa (violazione dell’art. 24 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 120/2004 in cui aveva già chiarito che la norma impugnata, nonostante la più ampia formulazione lessicale, è di mera attuazione dell’art. 68, primo comma, Cost.: non innova rispetto alla disposizione costituzionale, ma ne rende esplicito e direttamente operativo il contenuto sul piano processuale.
Il principio
Una legge ordinaria che si limiti a rendere immediatamente operativo sul piano processuale il disposto di una norma costituzionale sull’insindacabilità parlamentare non si pone in contrasto con la Costituzione, a condizione che non innovi rispetto al contenuto della disposizione costituzionale stessa.
Domande e risposte
Che cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
Garantisce che i parlamentari non siano chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha precisato che la garanzia copre anche le dichiarazioni extra-parlamentari che siano di significato sostanzialmente corrispondente a opinioni già espresse in sede parlamentare.
Può una legge ordinaria estendere una prerogativa costituzionale?
No. Una legge ordinaria non può ampliare il contenuto di una prerogativa fissata dalla Costituzione. Può invece renderne operativi i contenuti già impliciti, come ha fatto la legge n. 140/2003 secondo la Corte.
Qual è la differenza tra questa ordinanza e la sentenza n. 120/2004?
La sentenza n. 120/2004 aveva già affrontato e risolto questioni identiche. L’ordinanza n. 136/2005 si limita a prendere atto che i giudici rimettenti non hanno addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già valutati, dichiarando quindi la manifesta infondatezza.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — disciplina l’insindacabilità dei parlamentari per voti e opinioni espressi nell’esercizio delle funzioni
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato dai giudici rimettenti in relazione al trattamento privilegiato dei parlamentari
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, ritenuto compresso dalla norma secondo i rimettenti
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